Legge 22 febbraio 2000, n. 28
"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000)
come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003)
(Il testo che segue evidenzia con carattere grassetto
le modifiche introdotte alla legge 28/2000 dall'entrata in vigore della
legge 313/2003)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA
COMUNICAZIONE POLITICA
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di
trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di
informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi
di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni
politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Art. 2
(Comunicazione politica radiotelevisiva).
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con
imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la
diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni
politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi.
Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche
nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in
contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra
trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e
valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le
concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con
obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi
è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa
consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le
regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
Art. 3.
(Messaggi politici autogestiti).
1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica
gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici
autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati "messaggi".
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per
la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica e
hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a
novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non
possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione
o alla Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto.
I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non
possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di
comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima
emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce
orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di
programmazione.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi
politici autogestiti a pagamento debbono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti
di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi
nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun
soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla medesima emittente.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai
soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1,
comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante
sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere
offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta
in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo
contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione "messaggio autogestito
gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del
soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti
gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe
normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano
i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per
i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori
disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista nel presente
articolo.
Art. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi
autogestiti in campagna elettorale).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica
radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole
rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste
e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in
competizione.
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito
della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo
i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e
la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti
politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non
rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del
Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la
data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio
della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano
presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti
politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute tenendo conto del sistema
elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di
ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i
favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1,
comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi
autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le
modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a
parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e
devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti
per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti,
hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi
contenitori, prevedendo fino a una massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e
l'indicazione del soggetto committente.
4.La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la
concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3,
è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio
di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è
riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima
attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti
radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000,
indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il
rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni
elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla
emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che
si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle
emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora
costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
Nella regione Trentino - Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si
avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi
radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo
1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c),
sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun
soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in
ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i
messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce
orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i
soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione,
avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora
costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi
autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le
modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un
massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle
condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle
lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo
complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve
essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla
diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorità,
entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel
palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni
successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque
giorni di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della
campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda,
pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente
secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della
comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica
dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna
nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di
cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul
territorio nazionale.
Art. 5.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi).
1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna
nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo
all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura
delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti
radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di
trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni
di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed
imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma
surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A
decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici).
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle
imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione,
a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Art. 7.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo
giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora
intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne
tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze
politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione
deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi
di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa
dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di
candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di
fuori del periodo di cui al comma 1.
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali).
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici
o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e
sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati
effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere
realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono
essere diffusi soltanto se accompagnati dalle sottoindicate indicazioni, delle quali è
responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi
disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito
informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di
informazione).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di
svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale
ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni
competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di
chiusura dei seggi elettorali.
Art. 10.
(Provvedimenti e sanzioni).
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle
emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima
secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può,
comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è
comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo
non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il
domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza
provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o
dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero
delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e,
contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali
controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza
indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione
o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6 l'Autorità ordina alle
emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con
prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati
dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7
3 e 4, l'Autorità ordina
all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate
in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la
trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o
illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e
quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la
trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei
soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la
messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei
soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore
interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il
sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche
editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di
messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda
della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia
oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di
ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla
comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso
termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare,
la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso
di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie
entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione
del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di
consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre
il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al
Consiglio di Stato.
Art. 11.
(Obblighi di comunicazione).
1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i
titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e
periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia
elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di
comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli,
i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a
tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto
ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI
Art. 11-bis.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo si
applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla
programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di
concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di
legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
Art. 11-ter.
(Definizioni).
1. Ai fini del presente Capo si intende:
a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto
destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo
di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale;
b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio
e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo,
a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione
ai temi dell'attualita' e della cronaca;
c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui
assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e
valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di
programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra piu'
opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.
Art. 11-quater.
(Tutela del pluralismo).
1. Le emittenti radiofoniche e televisive
locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di
trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e l'equita' nella trasmissione
sia di programmi di informazione, nel rispetto della liberta' di
informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita'
a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che
rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti
radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o
radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni
uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere
acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana,
dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni
abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone
comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri
della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei
giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve
comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi
elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti
radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice
di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai
messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di
determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto
della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato e secondo un principio di comprovata parita' di costo tra gli
stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine
nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni
dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i
relativi pareri, e' immediatamente trasmesso all'Autorita', che
delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto
conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2
sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e' emanato con
decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorita'.
Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2
abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il
Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice
di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista
efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e
televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 11-quinquies.
(Vigilanza e poteri dell'Autorita').
1. L'Autorita' vigila sul rispetto dei principi
contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di
autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonche' delle
disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorita' medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti
politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti
istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione del presente
Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo
11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma
1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento,
anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali
comportamenti e puo' ordinare, se del caso, la programmazione di
trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile
ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorita' puo'
disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un
periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati
in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di
inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente articolo possono
essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo
grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
Art. 11-sexies.
(Norme regolamentari e attuative dell'Autorita').
1. L'Autorita' adegua le proprie
disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.
Art. 11-septies.
(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti
locali).
1. A decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo
11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e
televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente
legge, ad eccezione degli articoli 4, commi
3 e 5, e 8".
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge,
valutati in lire 20 miliardi a decorrere dallanno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilanci triennale
2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, parzialmente utilizzando
per gli anni 2000 e 2002 laccantonamento relativo al medesimo Ministero e per
lanno 2001 laccantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Abrogazione di norme).
1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
sono abrogati.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.