NOTA DELLAVV. MARCO ROSSIGNOLI, PRESIDENTE AER E COORDINATORE AER ANTI CORALLO SUL REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LE TV LOCALI AI SENSI DELLART. 45, COMMA 3 DELLA LEGGE 448/98. |
Il Coordinamento AER ANTI
CORALLO che rappresenta 361 imprese televisive locali sulle circa 600 650 operanti
valuta in modo critico il Regolamento per gli incentivi a sostegno delle TV locali di cui
allart. 45, comma 3 della legge 448/98.
Ciò sotto un duplice profilo:
- perché si basa su meccanismi complessi e di difficile interpretazione che possono
comportare rilevanti difficoltà nel riconoscimento di tali incentivi per ogni tipologia
di impresa;
- perché alcuni dei criteri adottati non sono assolutamente condivisibili nel contesto di
una politica finalizzata allo sviluppo del settore televisivo locale.
Vediamo la problematica nel dettaglio:
a) la scelta di rilasciare le misure di sostegno alle emittenti che siano state ammesse
alle provvidenze editoria (cioè a quelle che effettuano quotidianamente almeno
unora di informazione autoprodotta tra le ore 7.00 e le ore 23.00) che potrebbe in
linea di principio essere condivisa, in concreto comporta un grosso problema tecnico
operativo. Infatti le provvidenze editoria vengono rilasciate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri a seguito di una domanda presentata entro il 31 marzo successivo a
quello dellanno di riferimento e la relativa istruttoria ha durata di circa 18
24 mesi.
Ne consegue che i Corerat (organi invece preposti alla redazione delle graduatorie per le
misure in questione) non potranno procedere allesame delle pratiche prima
dellemanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei decreti di riconoscimento
delle provvidenze editoria con conseguente notevole ritardo nel rilascio delle misure si
sostegno.
b) Il riferimento alle emittenti che realizzano una copertura non inferiore al settanta
per cento della popolazione della regione irradiata è stato interpretato da taluni nel
senso che il Regolamento prevederebbe la possibilità di beneficiare delle misure di
sostegno solo da parte delle TV locali aventi tale copertura.
Se tale fosse linterpretazione corretta, la valutazione dovrebbe essere molto
critica in quanto è certamente inaccettabile lesclusione a priori dalle misure di
sostegno di tutte le imprese televisive con copertura inferiore al settanta per cento
della popolazione della regione (cioè di tutte le emittenti provinciali, interprovinciali
e di quelle che coprono più province a cavallo tra diverse regioni).
Inoltre lindividuazione delle emittenti aventi tale copertura sarebbe estremamente
complessa, soprattutto in mancanza di emanazione dei relativi criteri (dovrebbero essere
effettuate compagne di misura sul territorio per individuare tutte le aree servite da ogni
emittente con intensità di campo utile per fare servizio secondo le raccomandazioni CCIR
con conseguente calcolo della popolazione residente in tali aree).
Tuttavia da una attenta lettura della norma si deve ritenere che il riferimento alla
suddetta copertura abbia valenza al solo fine della individuazione delle emittenti il cui
fatturato contribuisce alla determinazione dei parametri di calcolo per la suddivisione
dei contributi tra i vari bacini di utenza, mentre beneficiarie del contributo sarebbero
tutte le emittenti che usufruiscono delle provvidenze editoria.
Tale interpretazione del Regolamento appare sicuramente più corretta e peraltro più in
linea anche con lo spirito dellart. 10 della legge 422/93 (che fa riferimento al
piano di interventi e di incentivi a sostegno dellemittenza e non di una sola parte
dellemittenza) al quale si ricollega lart. 45, comma 3 della legge 448/98.
In ogni caso si rileva che debbano essere valutate negativamente:
- La scelta di escludere dai contributi le emittenti che non siano in regola con in
pagamento del canone di concessione, senza alcuna precisazione circa la problematica del
contenzioso relativo al canone per lanno 1994. Come è noto infatti molte emittenti
hanno contestato la debenza di tale canone in quanto le concessioni sono state
materialmente rilasciate nel 1995 e peraltro molte sono le pronunce della Magistratura a
favore delle emittenti (il Tribunale di Roma ha riconosciuto le ragioni delle emittenti
anche in grado di appello).
In considerazione tuttavia che molti giudizi sono ancora pendenti appare certamente
inaccettabile la suddetta esclusione in pendenza di tali giudizi.
- La scelta di escludere dai contributi le emittenti che nellanno precedente a
quello della relativa erogazione abbiano subito provvedimenti sanzionatori. Tale misura
avrebbe dovuto essere limitata ai casi nei quali non sia stata presentata opposizione da
parte dellemittente.
Infatti, è evidente che, in ipotesi di successivo accoglimento dellopposizione,
questultima sarebbe stata ingiustamente esclusa dai contributi.
Si ritiene inoltre inopportuno che tra gli elementi di valutazione si faccia riferimento
ai fatturati.
Infatti i fatturati non sono un indice di valore patrimoniale dellimpresa e/o di
redditività dello stesso (es. a fronte di rilevanti fatturati potrebbero esserci
significative perdite). Sarebbe stato pertanto preferibile un riferimento ad esempio al
patrimonio netto delle imprese.
Non viene inoltre condivisa la scelta di attribuire un diverso punteggio ai fini delle
graduatorie al personale giornalistico a seconda del contratto collettivo di lavoro che
venga applicato.
Si evidenzia da ultimo che desta perplessità il recente emendamento del Governo al
Collegato alla Finanziaria relativo alla modifica della copertura finanziaria dei
contributi in esame in quanto ciò potrebbe comportare ulteriore ritardo nella attuazione
degli incentivi.
Avv. Marco Rossignoli
Coordinatore AER ANTI - CORALLO