IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva.
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223.
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993. n. 206, e successive
modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e
reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p a.
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo.
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, che ha approvato il
contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. per il periodo 1997- 1999.
Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di
servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002.
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle
poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza generale del 12 aprile 2000.
Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 4 luglio 2000.
Vista 1a deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 19 gennaio 2001.
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra
il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il
periodo 1 ° gennaio 2000-31 dicembre 2002.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
Del Turco, Ministro delle finanze
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER
IL TRIENNIO 2000/2002
TRA
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
E
LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A
visto larticolo 3 della Convenzione tra lo Stato e la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1994, di seguito denominata Convenzione, che rinvia per
lintegrazione di essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua
loggetto;
visto larticolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650,
che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal citato art.
3 della Convenzione;
visto larticolo 2, comma 5, 3ª e 4ª disposizione della
legge 30 aprile 1998, n. 122;
accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 e` fissata al 31 dicembre
1999;
ritenuta, pertanto, la necessita` di stipulare un nuovo
contratto di servizio;
tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato
Ministero in persona del Segretario Generale Ing. Giorgio Guidarelli Mattioli - e
la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di seguito denominata concessionaria, con sede in
Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione prof.
Roberto Zaccaria, alluopo delegato dal Consiglio di amministrazione della
RAI
premesso
- che il settore della comunicazione radiofonica e televisiva
sta attraversando una fase caratterizzata da profondi cambiamenti che determinano impatti
sui modelli di interpretazione delle attività e quindi, in prospettiva, anche sugli
assetti industriali degli operatori;
- che la progressiva integrazione dei mercati determina
linserimento in un "circuito globale" di parte significativa e crescente
delle attività dei broadcaster (in particolare i diritti a più elevato valore
commerciale), cosi` che i costi e la stessa disponibilità di tali fattori produttivi sono
ormai decisi secondo logiche di mercato che tendono a limitarne la
fruibilità;
- che il progresso tecnologico del sistema della
comunicazione, con la convergenza tra il settore delle telecomunicazioni e quello
radiotelevisivo, determina altresì labbattimento dei confini nazionali e favorisce,
a fianco dellofferta tradizionale, lo sviluppo di nuovi strumenti di diffusione,
nuove forme di utilizzo dei media, nuove modalità di finanziamento
dellofferta;
- che nella costituzione di una società e di un
economia post-industriali, acquistano caratterizzante rilievo la centralità dei sistemi
di produzione e scambio delle informazioni, la prevalente immaterialità delle attività
produttive, la radicale trasformazione dei meccanismi di coesione e di inclusione sociali,
il mutamento delle forme stesse della società civile e della politica;
- che i suddetti mutamenti pongono la questione dell'accesso
all'informazione, alla cultura, alla formazione e alle reti di comunicazione quale
prerequisito per la realizzazione dei diritti della persona e per il funzionamento del
sistema democratico;
- che la realizzazione delle infrastrutture della
comunicazione, l'alfabetizzazione alle nuove forme di comunicazione, la produzione di
identità culturale possono essere elementi fondamentali per la modernizzazione del Paese
e per la crescita della sua economia;
considerato
- che la missione di servizio pubblico affidata alla
concessionaria si compone di un insieme organico e indivisibile di compiti ed obblighi,
determinati dalle disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali regolatrici della
materia e nella Convenzione accessiva alla concessione ed ulteriormente specificati nel
presente contratto di servizio e nelle convenzioni aggiuntive stipulate con la pubblica
amministrazione tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi della normativa
vigente;
- che le attività di servizio pubblico nel settore
radiotelevisivo sono essenzialmente finalizzate ad arricchire la dinamica formativa
dellidentità culturale, intesa quale insieme dei valori, linguaggi e comportamenti
in particolare quelli richiamati dalla Carta costituzionale - della collettività
nazionale ed aperti agli apporti innovativi conseguenti all'inserimento nella dimensione
europea;
- che nel nuovo scenario economico e sociale, la
concessionaria deve continuare a garantire, anche in forme nuove, secondo criteri di
pluralismo interno, di completezza e di obiettività, quei fini di ordine informativo,
culturale e sociale che l'hanno storicamente contraddistinta dagli altri operatori della
comunicazione;
- che e dovere esplicito del sistema pubblico
radiotelevisivo garantire la manifestazione delle variegate realtà del mondo del lavoro,
sociali e culturali emergenti che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli
strumenti informativi, con particolare attenzione a quelle relative al volontariato,
femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord
Sud;
considerato
- che le finalità generali del servizio pubblico possono
essere cosi sintetizzate:
- garantire, nellambito del sistema pluralistico degli
operatori della comunicazione, un'informazione imparziale, completa ed
indipendente;
- dare una rappresentazione più ampia possibile delle diverse
istanze politiche, sociali e culturali presenti nella società e contribuire alla
formazione di una coscienza critica;
- promuovere, anche attraverso una specifica attenzione alle
tematiche del senso civico e della storia della collettività nazionale, la piena
identità culturale del Paese, la formazione permanente, l'alfabetizzazione multimediale,
il libero accesso del pubblico agli eventi di interesse generale, in modo da contribuire
allarricchimento dei contenuti e alleffettività del fondamentale diritto di
cittadinanza;
- promuovere le capacita produttive, creative e
culturali del Paese, favorendo uno sviluppo equilibrato del sistema nazionale della
comunicazione audiovisiva, al contempo assecondando quello del sistema europeo, al fine di
evitare che il progresso tecnologico e la moltiplicazione delle offerte possano portare
alla marginalizzazione delluno e dellaltro sistema;
- promuovere lo sviluppo tecnologico del settore, con
iniziative in grado di favorire l'innovazione e la sperimentazione nel campo della
multimedialità;
- promuovere la diffusione nel mondo della lingua e della
cultura italiane, anche attraverso strumenti e modalità innovative;
considerato
- che le finalità generali sopra richiamate si specificano
nei seguenti obiettivi più particolari:
- sperimentare nuovi sistemi di trasmissione e diffusione dei
segnali radiofonici e televisivi, in particolare nel campo delle tecnologie
digitali;
- sviluppare un tipo di offerta che sia in grado di realizzare
nei diversi generi della programmazione un costante aumento della qualità complessiva,
potendo a tal fine la concessionaria avvalersi di sistemi per la misurazione di specifici
parametri ed indicatori sulla qualità percepita e per il monitoraggio delle opinioni
spontanee del pubblico e di organismi consultivi quali la Consulta Qualità, finalizzati
al controllo ed alla riqualificazione dell'offerta;
- sviluppare un'offerta caratterizzata da completezza e
varietà, capace di raggiungere obiettivi diversificati e in grado di rispondere ai
bisogni differenziati del pubblico;
- promuovere e diffondere la conoscenza della lingua e della
cultura italiane nel mondo attraverso la rappresentazione dei diversi aspetti delle
realtà imprenditoriali, culturali e sociali del Paese;
- interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e
territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze
sociali, anche mediante la più appropriata utilizzazione, ad opera della concessionaria,
della propria rete regionale per consentire un'efficace espressione delle diverse
vocazioni che provengono dal territorio al fine di apportare maggiore ricchezza anche alla
programmazione nazionale;
- operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze
linguistiche;
considerato
- che la concessionaria sviluppa la qualità del servizio
pubblico in tutte le sue produzioni ed è impegnata a perseguire obiettivi di qualità
della programmazione anche come parametro per competere nel mercato degli ascolti;
- che la concessionaria, per realizzare la missione di servizio pubblico, svolge le
proprie attività in ambito sia regionale sia nazionale sia internazionale secondo criteri
di efficienza, di produttività e di economicità e con logiche di autonomia
imprenditoriale;
- che la concessionaria opera, nelle aree di attività non
impegnate dai compiti e dai vincoli di servizio pubblico a norma delle sopra richiamate
disposizioni che ne definiscono l'ambito, secondo una logica competitiva, mantenendo la
compatibilità con le finalità generali sopra richiamate, nel rispetto delle leggi
generali regolatrici della materia;
- che i risultati in termini di efficienza e di competitività
conseguiti dalla concessionaria al di fuori dei compiti di servizio pubblico costituiscono
elemento essenziale per garantire economicità ed efficacia anche nello svolgimento dei
compiti predetti;
- che la concessionaria definisce la propria struttura
organizzativa, ferma restando lunitarietà del servizio pubblico, in coerenza con le
disposizioni nazionali e comunitarie, per assicurare la necessaria trasparenza
nell'utilizzazione delle risorse, attraverso opportune forme di distinzione organizzativa,
contabile o societaria tra le attività finanziate da risorse di natura pubblica e le
attività finanziate dal mercato;
tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto appresso.
CAPO I. - Principi
generali
Art.1
Principi generali
1. La concessionaria espleta i servizi in concessione alle condizioni previste dalla
Convenzione e dal presente contratto, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi
contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiodiffusione e
di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e
delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in
materia.
2. Il presente contratto viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico
di medio termine definito dai documenti di programmazione del Governo, con particolare
riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, nonché ad
altri eventuali specifici parametri del settore radiotelevisivo.
3. Il presente contratto stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi
indicati nella Convenzione in materia di assetti industriali, finanziari e di
produttività aziendale, nonché di miglioramento della qualità del servizio
considerando, ove pubblicati, anche i migliori risultati delle corrispondenti realtà
europee comparabili alla concessionaria, con riferimento, a titolo esemplificativo, almeno
alle seguenti macro aree: livello e andamento della redditività operativa, livello e
andamento dellindebitamento finanziario, struttura ed evoluzione delle differenti
tipologie di costo afferenti la gestione operativa, livello e andamento della
produttività dei principali fattori produttivi impegnati, caratteristiche tecniche e
qualitative di erogazione del servizio, livelli medi dei canoni di abbonamento, ove
applicati.
CAPO II. -
Programmazione e servizi
Art. 2
Programmazione televisiva
1. La concessionaria si impegna, con decorrenza dalla data di
efficacia del presente contratto, ad unofferta televisiva costantemente aggiornata
sulla base delle esigenze dei telespettatori e della societa, mediante un processo
di ridefinizione dei modelli di prodotto e attraverso unazione di innovazione e
sperimentazione, che tenga conto di appositi indicatori periodici di qualità dei
programmi del monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico, anche avvalendosi della
Consulta Qualità, e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i
telegiornali, sia adeguati livelli di qualità sia il rispetto dei principi di
completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione. La concessionaria si
impegna a consolidare la propria missione educativa ed informativa, rafforzando la
struttura della sua offerta di informazione, cultura, spettacolo nella direzione della
qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. Una
particolare attenzione sarà riservata ai temi dellalfabetizzazione informatica ed
all'educazione alla comunicazione.
2. Nel contesto dellaccentuazione del proprio ruolo produttivo, creativo, educativo,
culturale, che utilizza come linea guida il concetto della qualità che attraversi
orizzontalmente tutti i comparti, dallideazione al doppiaggio e tutti i generi
dellofferta televisiva, la concessionaria dovrà garantire la differenziazione della
programmazione sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, tenendo
prioritariamente conto dei seguenti macro-generi televisivi:
a) telegiornali: appuntamenti di informazione quotidiana, interna ed estera, tramite le
testate giornalistiche della concessionaria che coprano l'intero arco della giornata con
cadenza sistematica, garantiscano la necessaria copertura in tutte le fasce orarie e non
siano interrotti, al loro interno, dalla trasmissione di messaggi pubblicitari;
b) informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume e società,
dibattiti, ecc. In questo ambito rientrano anche le rubriche di approfondimento di rete e
di testata e i programmi informativi dedicati all'informazione sull'attività degli organi
istituzionali nonché delle Regioni e delle Autonomie locali e all'informazione
parlamentare;
c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte,
dell'ambiente e che dedichino adeguati spazi di programmazione ai più significativi
eventi nei settori delle opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie,
delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi, didattici, di formazione
professionale. In questo ambito rientrano anche i prodotti cinematografici e di fiction
(tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di produzione italiana ed europea, nonché
quelli di particolare livello artistico o che siano ispirati a tematiche sociali di chiara
evidenza e i documentari. Le quote di trasmissione dovranno rispettare le normative
vigenti;
d) servizio: programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che
trattino, con linguaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con
particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute,
il lavoro, lambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche
amministrazioni e cittadino) e delle fasce deboli. In questo ambito sono considerate anche
le rubriche religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi destinati a
particolari malattie di impatto sociale. Nel genere televisivo "servizio"
rientrano anche programmi del genere "intrattenimento" (musicali, rotocalchi,
varietà) purché con carattere di straordinarietà e chiaramente dedicati a particolari
tematiche di carattere sociale;
e) bambini e giovani: programmi specifici che tengano conto delle esigenze e della
sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva e programmi, riguardanti tutti i
generi televisivi, indirizzati allo specifico target di pubblico di bambini e giovani,
inclusi i programmi contenitori di prodotti di acquisto (cartoni, fiction, ecc.) qualora
destinati alla visione familiare;
f) sport: programmi e telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali ed internazionali
riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette
"minori", nell'ottica anche della valorizzazione del ruolo sociale e formativo
dello sport.
3. La concessionaria si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria
programmazione complessiva annuale televisiva e non meno dell80 per cento per la
terza rete programmazione classificata per generi secondo le attuali codifiche
utilizzate dalla concessionaria - ai programmi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)
del comma 2 e trasmessi in orari di buon ascolto compresi quelli di "prime
time". La programmazione di cui al comma precedente dovrà essere distribuita in
tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari, con particolare attenzione tra le ore 7 e
le 23, e ripartita in forma equilibrata tra le reti, inclusa quella di maggiore
ascolto.
4. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi del presente
articolo e dei successivi articoli 5 e 6, la concessionaria è tenuta a trasmettere per
ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, dettagliata informativa, riferita a
ciascuna rete televisiva terrestre, che indichi il numero di ore effettivamente trasmesse
con lindicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per
ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura,
bambini e giovani, servizio, film e fiction, documentari, intrattenimento. La
concessionaria, inoltre, si impegna a trasmettere annualmente una relazione sui criteri di
allocazione delle risorse da canone per ciascuna rete. Per ciascun periodo, e con il
dettaglio sopra specificato, dovrà, inoltre, essere fornito il dato relativo alla
diffusione media giornaliera. Sulla base dei dati di cui al presente comma la Commissione
parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
puo, nei limiti della normativa vigente, formulare motivate proposte alla
concessionaria in ordine allattuazione del presente articolo.
Art. 3
Programmazione radiofonica
1. La concessionaria si impegna a definire per ogni canale una
specifica missione di servizio pubblico, nel settore della radiofonia, a mantenere e
consolidare una funzione di orientamento e di stimolo del processo di modernizzazione
nello scenario della digitalizzazione e della multimedialità, ad ampliare il contenuto
dellofferta sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate
dallutenza, anche in considerazione dellavvio del digital audio broadcasting
(DAB), anche attraverso unadeguata sperimentazione in onda. La concessionaria si
impegna, inoltre, a garantire unofferta diversificata e qualificante rispondente
alle istanze culturali presenti nel Paese che realizzi la tipica missione formativa,
informativa e di intrattenimento qualificato del servizio pubblico, a vantaggio
dellintero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e
allestero.
2. La concessionaria prevederà, nellambito della propria programmazione,
lutilizzo delle reti via cavo in via di realizzazione nelle grandi aree
metropolitane e dei canali satellitari, per realizzare unampia programmazione
radiofonica.
3. La programmazione radiofonica della concessionaria si articola essenzialmente su
quattro grandi tipologie di offerta, allinterno delle quali
si possono individuare generi più specifici di prodotto anche al fine di consentire una
migliore fruizione dellofferta e quindi anche la giusta assimilazione dei temi e dei
contenuti proposti:
a) informazione: giornali radio, sia a cadenza sistematica sia
con caratteristiche di "flusso", rubriche di approfondimento tematico,
reportage, inchieste, "fili diretti" e dibattiti, rubriche e servizi
sullattività degli organi istituzionali, programmi e rubriche dedicate alle varie
discipline sportive;
b) cultura e società: programmi legati alla scienza, alla letteratura, al teatro e alla
musica in primo luogo classica, fiction radiofonica, documentari e rievocazioni storiche,
che valorizzino anche le potenzialità degli archivi della concessionaria. Rubriche e
"talk show" che, trattando temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei
giovani, stabiliscano il necessario collegamento con la popolazione e con il
territorio;
c) intrattenimento e divulgazione: programmi di rivista e varietà, giochi, commedie
musicali e musica leggera nei suoi diversi generi. In questo ambito rientrano anche
programmi di riflessione sugli avvenimenti sociali, politici e culturali realizzati con
forme e strumenti innovativi capaci di ampliare il dibattito sullevoluzione
culturale del Paese;
d) servizio: programmi e rubriche di pubblica utilità dedicate sia a temi di particolare
interesse sociale (salute, lavoro, previdenza, fisco, ecc.), sia a specifici target di
utenza (non vedenti, anziani, emarginati, agricoltori, ecc.). In questo ambito sono
ricondotte anche le rubriche religiose e tutte le iniziative rivolte allutenza
mobile, alla sicurezza e, in generale, al miglioramento della qualità della vita.
4. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei
principi fissati dai commi 1 e 3 del presente articolo, la concessionaria è tenuta a
trasmettere per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, dettagliata informativa
circa il numero di ore effettivamente trasmesse, con lindicazione percentuale
rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di
offerta: informazione; cultura e società; intrattenimento e divulgazione; servizio. Per
ciascun periodo e con il dettaglio sopra specificato dovrà inoltre essere fornito il dato
relativo alla diffusione media giornaliera.
5. Allo scopo di mantenere lattuale servizio di filodiffusione di programmi
radiofonici, in attesa dello sviluppo di nuove tecnologie trasmissive via cavo, la
concessionaria continuerà a provvedere alla manutenzione degli impianti e alla necessaria
verifica con i gestori telefonici dei problemi di compatibilità con altri segnali che
transitano nei supporti degli stessi gestori telefonici.
Art. 4
Programmazione Televideo
1. Nellambito della programmazione televisiva è anche
incluso il servizio Televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro,
trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio,
sottotitoli per non udenti e per comunità straniere. Sulla rete regionalizzata il
Televideo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto
dellautonomia della testata giornalistica, dedicherà, nel quadro degli indirizzi
della Commissione Parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dellaccesso al servizio pubblico, anche
nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze
dellassociazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla
predetta Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999. Gli eventuali spazi
pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo andranno evidenziati come
tali.
Art. 5
Programmazione televisiva per bambini e giovani
1. Nellambito del riconoscimento del diritto prevalente alla tutela dello sviluppo
fisico, psichico e morale dei minori, la concessionaria si impegna a realizzare,
allinterno delle quote di programmazione televisiva indicate allarticolo 2,
con lausilio di esperti particolarmente qualificati, programmi per bambini e giovani
che rispettino le esigenze e la sensibilità della prima infanzia e delletà
evolutiva, anche tenendo conto degli indirizzi degli organi istituzionalmente preposti in
materia di tutela dei minori e del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra
televisione e minori approvato dalla concessionaria. Nel riconoscimento del diritto
prevalente di cui sopra, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente
dedicate ai minori compresa la programmazione del prime time, la concessionaria dovrà
dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza ed intolleranza veicolati
direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro influenza sulle
fasce deboli e sui minori. La concessionaria si impegna, altresì, ad un controllo
qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei
messaggi pubblicitari affinché questi rispondano a criteri di responsabilità e rispetto
della dignità dei bambini e non mettano in pericolo lequilibrato sviluppo della
loro personalità. Al fine di garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche
per le fasce della prima infanzia la concessionaria si impegna a contraddistinguere nella
programmazione di cui al presente comma la pubblicità con percepibili marchi visivi e
sonori e ad evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni. In
particolare si impegna a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e
dell'adolescenza, durante le trasmissioni a loro dedicate, ed in prossimità delle stesse,
programmi promo e trailer in contrasto con i principi descritti.
2. In attuazione degli impegni di cui al comma 1, la concessionaria svilupperà specifici
progetti, realizzati anche grazie allausilio di esperti particolarmente qualificati
e di organismi di consultazione sulla qualità delle trasmissioni, che prevedano, oltre
agli speciali telegiornali per bambini e giovani già prodotti, anche la sperimentazione
di nuovi programmi.
2-bis. Ai fini di cui al presente articolo, la concessionaria potrà avvalersi di
commissioni, di esperti particolarmente qualificati, proposti per almeno il 55 per cento
dal Consiglio nazionale degli utenti, tra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali
organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e
sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela.
2-ter. La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati
all'infanzia e alla famiglia, ed a comunicare alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale
di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 le linee di
programmazione per i minori che intende realizzare e le iniziative adottate.
Art. 6
Programmazione speciale dedicata alle persone
disabili sul piano sensoriale ed alle fasce deboli
1. Nellambito delle quote di programmazione indicate
agli articoli 2 e 3, la concessionaria si impegna a dedicare adeguati spazi nonché a
trasmettere speciali programmi dedicati alle persone disabili sul piano sensoriale ed alle
fasce deboli, attraverso il consolidamento delle iniziative gia attuate ai sensi del
contratto di servizio 1997-1999 e lo sviluppo di nuove forme di offerta di programmazione
che tengano conto delle esigenze della categoria. In particolare deve essere realizzato un
incremento della copertura quotidiana di speciali telegiornali con presenza di traduttore
in video, delle speciali pagine dedicate da Televideo ai non udenti e , attraverso un
apposito software, ai non vedenti, della sottotitolazione e dellaudiodescrizione,
anche attraverso limpiego della diffusione radiofonica in modulazione di ampiezza,
di programmi dei diversi generi dellofferta televisiva in misura crescente nel
triennio di almeno il 10 per cento rispetto al numero di ore rispettivamente sottotitolate
e audiodescritte nel 1999. La concessionaria, inoltre, si impegna ad avviare gradualmente
la sottotitolazione in diretta di almeno un telegiornale nella fascia serale nonché
laccompagnamento con messaggi audio delle informazioni di utilita sociale
trasmesse in sovraimpressione. In generale i problemi delle persone disabili sul piano
sensoriale e delle fasce deboli dovranno trovare adeguati spazi allinterno dei
diversi generi dellofferta radiofonica e televisiva.
Art.6
bis
(Programmazione per cittadini stranieri)
La concessionaria si impegna a dedicare nella programmazione
delle reti televisive e radiofoniche una particolare attenzione, eventualmente con
appositi spazi in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occupazionali
dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari presenti in Italia anche al fine di
promuovere processi di integrazione e di garantire adeguate informazioni sui diritti e i
doveri dei cittadini immigrati.
Art.
7
Programmazione televisiva per lestero
1. La concessionaria, al fine di garantire la più ampia
diffusione e conoscenza della lingua, della cultura e delleconomia del Paese nel
contesto internazionale, nonché un adeguato livello di informazione delle comunità
italiane allestero sullevoluzione della società italiana curerà,
nellambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
o di altre convenzioni, adeguati programmi televisivi, utilizzando i più moderni mezzi
trasmissivi e diffusivi. La concessionaria si impegna a sperimentare, anche
nellambito di convenzioni aggiuntive a quelle di cui sopra, nuove forme di
programmazione per lestero che consentano di portare la cultura italiana anche ad un
più vasto pubblico internazionale. Le attività effettuate verranno comunicate
annualmente alle amministrazioni dello Stato competenti.
Art.
8
Servizio radiofonico OC e OM notturno per
lestero
1. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
sulla base di apposite convenzioni, servizi radiofonici per gli italiani residenti
allestero al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza della lingua,
della cultura e delleconomia del Paese nel contesto internazionale.
2. I servizi radiofonici vengono diffusi in onda corta attraverso gli impianti RAI di Roma
Prato Smeraldo, in onda media notturna attraverso gli impianti RAI di Roma Santa Palomba e
Milano Siziano, e attraverso stazioni relay.
3. La concessionaria, al fine del miglioramento del servizio in onda corta (OC) e relay,
sulla base del progetto di massima già approvato dal Ministero, provvederà alla
realizzazione di tale progetto nellambito di una autorizzazione e di un apposito
finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art.
9
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1. In attuazione delle disposizioni della legge 30 aprile
1998, n. 122, articolo 2, comma 5, la concessionaria è tenuta a destinare nel periodo di
vigenza del presente contratto una percentuale minima del 20 per cento dei proventi
complessivi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione, secondo
le definizioni di cui al comma 2, di opere audiovisive italiane ed europee, compresi i
film in misura non inferiore al 40 per cento della quota minima di investimento come sopra
determinata ed i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in
misura non inferiore all8 per cento annuo. Qualora l'evoluzione del mercato di
riferimento evidenzi tendenze non compatibili con tale ultima quota, su documentata
richiesta della concessionaria verrà istituita una commissione per la revisione della
stessa composta pariteticamente da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero del Tesoro, del Ministero e della concessionaria. La suddetta
quota del 40 per cento e dedicata per almeno il 51 per cento ai film destinati
all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche.
2. Ai fini della presente norma si intendono:
a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il
gettito derivante dalle quote sullammontare degli abbonamenti ordinari di competenza
della concessionaria relativi all'offerta televisiva terrestre, al netto del canone di
concessione;
b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i
diritti su film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o
coprodotti in Italia o nellambito comunitario, con particolare attenzione ai
produttori indipendenti come definiti dallarticolo 2, comma 4, della legge 30 aprile
1998, n. 122;
c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a
terzi per lacquisto dei diritti e lutilizzazione delle opere, i costi per
produzione esterna, i costi per produzione interna e gli specifici costi di promozione e
distribuzione nonché i costi per ledizione e le spese accessorie relative ai
prodotti di cui sopra.
3. La acquisizione di opere nazionali ed europee dovrà essere
effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale, ed in particolare al fine
della incentivazione, difesa e promozione della produzione nazionale ed europea di cui
alle premesse, nonché al precedente articolo 2.
Art.
10
Tutela della riservatezza e della dignità
delle persone
1. La concessionaria si impegna a tutelare compiutamente,
nelle sue trasmissioni, la riservatezza e la dignità delle persone e provvede a vigilare
sull'effettiva applicazione delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
dei relativi regolamenti esecutivi, nonché dei propri codici di
autoregolamentazione.
Art. 11
Iniziative per la valorizzazione delle culture
locali
1. La concessionaria assume e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, iniziative
intese a diffondere ed a valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti a
livello locale in stretta collaborazione con le Regioni, le Province, i Comuni, le
Università e gli enti culturali nonché le concessionarie radiotelevisive locali,
anche in coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.
2. Manifestazioni direttamente o indirettamente collegate alla programmazione nazionale e
regionale sono intese alla promozione del turismo e dell'artigianato delle produzioni
agroalimentari di qualità, ed alla valorizzazione di tutte le iniziative volte al
riconoscimento ed alla diffusione delle identità culturali locali.
3. La concessionaria promuove la stipulazione di convenzioni, con onere in tutto o in
parte a carico degli enti interessati, in ambito regionale e comunale, intese alle
finalità di cui ai commi precedenti. Anche al fine di evitare ogni pericolo di
pubblicità ingannevole e di non precisa distinzione del messaggio oggetto delle
convenzioni con i soggetti di cui allart. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9
dicembre 1993, n° 581, rispetto allinsieme dei programmi, la relativa
programmazione deve avvenire al di fuori dei normali programmi di informazione di testata
e di rete ed essere immediatamente identificabile come tale Nella realizzazione delle
convenzioni va tenuto conto di un elemento di equilibrio e di diffusione territoriale. I
messaggi diffusi a cura delle amministrazioni locali, tramite il servizio televideo,
devono avere ad oggetto l'informazione sui servizi di pubblica utilità.
4. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, così come
previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una
programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di
appartenenza. Con riferimento alla applicazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, le
parti si impegnano a modificare congiuntamente la Convenzione e il contratto di
servizio.
5. La concessionaria, in ottemperanza al comma 9 dellarticolo 3, della legge 31
luglio 1997, n. 249, prevede apposite soluzioni per le Regioni Valle dAosta,
Friuli-Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, dintesa con le
Regioni e Province Autonome, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di
cooperazione transfrontaliera.
Art.
12
Partecipazioni a iniziative europee
1. La concessionaria partecipa ai programmi ed alle iniziative assunti nelle sedi
dell'Unione Europea e del Consiglio dEuropa e cura la tempestività degli
adempimenti connessi alla utilizzazione dei relativi contributi.
2. Con riguardo alla partecipazione ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1, la
concessionaria si impegna a fornire annualmente dettagliata informativa circa lo stato di
evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo.
3. La concessionaria promuove la propria partecipazione a programmi di produzione
nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e
culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del
Mediterraneo.
Art.13
Servizi speciali per la mobilità
1. La concessionaria si impegna a dedicare adeguati spazi nella programmazione televisiva
e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e
della viabilità.
2. I notiziari radiofonici sulla viabilità delle autostrade, superstrade,
tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal
servizio isoradio nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio
isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui allallegato A.
3. Tali programmi senza messaggi pubblicitari devono essere trasmessi lungo il tracciato
autostradale, le tangenziali e le zone limitrofe.
4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio isoradio per tutte le
esigenze di orientamento dellutenza del Dipartimento della protezione civile.
5. Lestensione del servizio isoradio, per quanto possibile irradiato sul territorio
impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle tangenziali, e alle zone
limitrofe non ancora raggiunte ed il miglioramento della diffusione del servizio stesso
devono avvenire mediante l'installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, previa
autorizzazione del Ministero che assegnerà le necessarie frequenze tenendo conto a tal
fine del carattere specifico di pubblica utilità del servizio isoradio.
6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria appronta,
anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione del Ministero
dellinterno e del Ministero dei lavori pubblici, piani di sviluppo della rete e li
presenta al Ministero.
Art.
14
Rete parlamentare
1. La concessionaria è tenuta allesercizio della rete riservata esclusivamente a
trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto
1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di
impianti di cui allallegato B.
2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono
determinati dintesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale
il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei
doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La concessionaria è
impegnata a pubblicizzare lattività della rete parlamentare anche attraverso le
proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nellambito delle trasmissioni
di informazione parlamentare.
3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte
di questo, la rete di cui al comma 1 potrà essere soggetta ad interventi mirati alla
razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nelluso
delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della
concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del
servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello
spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e
della tutela del paesaggio.
4. La concessionaria potrà inoltre diffondere le trasmissioni dedicate ai lavori
parlamentari via Internet e via satellite in analogico e/o in digitale.
CAPO III: Qualità
tecnica e gestione delle reti
Art. 15
Qualità e disponibilità tecnica del servizio
1. La concessionaria si impegna ad attuare per quanto di sua competenza il vigente Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive secondo le norme legislative e
regolamentari ed a mantenere nelle zone servite dal segnale di radiodiffusione sonora e
televisiva un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non
risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito
ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni),anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli
impianti delle reti, nonché ad assicurare il grado di qualità 3 per le estensioni del
servizio.
2. Nellambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla
concessionaria le frequenze necessarie allespletamento del servizio concesso e per
risolvere le situazioni interferenziali più importanti allo scopo di migliorare il grado
minimo di qualità del servizio.
3. La concessionaria, al fine di assicurare la fornitura del servizio di radiodiffusione
sonora e televisiva, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale
televisivo e radiofonico individuati negli allegati C e D da rendere coerenti con il Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive secondo le norme legislative e
regolamentari.
4. La concessionaria si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la
documentazione proveniente dal monitoraggio della qualità dei servizi di radiodiffusione
e dalle elaborazioni statistiche, con indicazioni circa il grado di estensione dei servizi
in funzione della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R
e circa l'andamento della situazione interferenziale e dei disturbi dei servizi.
5. La concessionaria si impegna a presentare, con cadenza annuale, i valori della
disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con
il Ministero (allegato E)
6. Ai fini della verifica degli adempimenti previsti dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19 e
28, la concessionaria si impegna a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione
cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
7. Il Ministero potrà avvalersi, in generale, anche della collaborazione tecnica della
concessionaria ai fini della compatibilizzazione radioelettrica e del coordinamento delle
radiofrequenze, con le relative risorse tecnologiche, umane e finanziarie.
8. La concessionaria si impegna inoltre a trasmettere con cadenza annuale una relazione
contenente i dati relativi:
a) alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi nel
territorio nazionale a livello di provincia;
b) agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione.
Art.16
Copertura del servizio di radiodiffusione
televisiva
1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva deve essere non
inferiore al 99 per cento della popolazione per ciascuna delle tre reti televisive
nazionali. La terza rete televisiva deve raggiungere un grado medio di copertura regionale
prossimo al 97 per cento della popolazione.
2. La concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata leffettiva carenza del
servizio, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati con popolazione non
inferiore ai 300 abitanti, secondo i criteri di economicità degli investimenti e di
contenimento dei costi di gestione e previo apporto, da parte degli enti locali
competenti, delle infrastrutture necessarie allinstallazione degli impianti di
diffusione
3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 ed anche ai fini di cui allarticolo 19, comma
1, lettera a) della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dellarticolo 1, comma 9, della
legge 31 dicembre 1996, n. 650 la concessionaria potrà avvalersi di convenzioni o
contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali
o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di
beni, diritti e servizi.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, la concessionaria
appronta, anche sulla base delle richieste provenienti dal Ministero, piani di estensione
delle reti di radiodiffusione televisiva e li presenta semestralmente al Ministero.
5. Ladeguamento della rete degli impianti di radiodiffusione televisiva analogica
alle prescrizioni dettate dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
verrà effettuato secondo il programma stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni dintesa con il Ministero entro il termine temporale stabilito dalla
normativa vigente con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana ed alla
tutela del paesaggio.
Art. 17
Copertura del servizio di radiodiffusione
sonora in modulazione di frequenza
1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora assicurato per ciascuna
delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) deve essere non inferiore al
99 per cento della popolazione e la copertura del territorio deve essere non inferiore
all80 per cento, privilegiando il sistema viario.
2. La concessionaria si impegna alloccorrenza a migliorare la qualità del segnale
nelle aree già raggiunte dal servizio delle tre reti radiofoniche in modulazione di
frequenza, con il potenziamento degli impianti esistenti su base non interferenziale con
altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico o con la realizzazione di nuovi
impianti previa assegnazione delle necessarie nuove frequenze possibilmente contigue a
quelle in uso dalla concessionaria, secondo piani approntati a tal fine, anche sulla base
di richieste provenienti dal Ministero, presentati semestralmente al Ministero.
3. La concessionaria è impegnata a potenziare il servizio RDS (Radio Data System) sulle
tre reti radiofoniche in FM con l'introduzione del sistema EON (Enhanced Other Network),
conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) in base
allandamento del mercato dei ricevitori e secondo indirizzi stabiliti in ambito
europeo e per soddisfare eventuali esigenze prospettate dal Ministero. La concessionaria
potrà sperimentare, anche in relazione a progetti dellUnione Europea, il servizio
RDS-TMC (Traffic Message Channel) previa comunicazione al Ministero.
4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete necessaria a garantire il grado di
copertura individuato al comma 1 con impianti conformi alla normativa vigente in materia
di elettrosmog e ammissibile una temporanea riduzione del suddetto grado di
copertura.
Art.18
Copertura del servizio di radiodiffusione
sonora in modulazione di ampiezza
1. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto
attraverso gli impianti onde medie e onde corte riportati nellallegato F.
2. Il servizio in onda media viene svolto da impianti che estendono la copertura anche al
di fuori del territorio nazionale. In particolare, per la radiodiffusione in onde medie la
concessionaria deve mantenere il servizio diurno ad un grado di copertura nazionale,
riferito al primo programma, non inferiore al 95 per cento della popolazione e all80
per cento del territorio, e riferito al secondo programma, non inferiore al 95 per cento
della popolazione e al 78 per cento del territorio stimati in base ai riferimenti
internazionali riconosciuti; per il terzo programma la concessionaria dovrà mantenere un
grado di copertura della popolazione non inferiore al 46 per cento, corrispondente ad una
copertura del territorio non inferiore al 10 per cento.
3. La concessionaria è impegnata a presentare al Ministero delle comunicazioni, entro il
mese di dicembre 2000, i piani di risanamento per l'adeguamento delle reti in onda media e
in onda corta ai limiti individuati dalla normativa vigente in materia di
elettrosmog.
Art. 19
Servizio di diffusione radiofonica terrestre in
tecnica numerica ("DAB")
1. La concessionaria esercisce la rete degli impianti di cui allallegato G che
diffonde servizi radiofonici in tecnica numerica DAB-T (Digital Audio Broadcasting) in
accordo con gli standard ETSI.
2. La concessionaria utilizza un blocco dedicato sulla rete di cui al comma 1 irradiando
un multiplex di programmi la cui composizione terrà conto della normale programmazione
radiofonica e dello sviluppo del servizio in ambito nazionale ed europeo, impiegando la
residua capacità trasmissiva per applicazioni di servizi multimediali "DMB"
(Digital Multimedia Broadcasting).
3. La concessionaria si impegna ad avviare da subito il progetto di estensione della rete
di cui al comma 1 al fine del raggiungimento di un grado di copertura della popolazione
pari al 45 per cento entro il 31/12/2000 e del 60 per cento entro il 31/12/2001,
garantendo la continuità del servizio e, ove possibile, la continuità di copertura. I
piani di estensione verranno presentati semestralmente al Ministero. Lattivazione
dei nuovi impianti sarà preventivamente autorizzata dal Ministero.
4. La concessionaria può assumere il ruolo di carrier nei confronti di programmi di terzi
attraverso lassegnazione da parte del Ministero di ulteriori blocchi o frequenze
secondo criteri, tempi e modalità che saranno concordati con il Ministero.
5. La concessionaria, ove opportuno e dintesa con il Ministero, ricercherà ed
attuerà forme di collaborazione per la sperimentazione tecnologica del servizio DAB-T,
con particolare riguardo allutilizzazione della banda L, inclusi i servizi
multimediali di tipo datacast e DMB nonché i servizi di cui al capo IV del presente
contratto, con società, industrie, consorzi e concessionari radiofonici privati, al fine
di migliorare la qualità della fruizione del mezzo radiofonico in Italia e potenziare i
servizi offerti globalmente allutenza.
Art.
20
Autorizzazione allesercizio degli
impianti
1. La concessionaria, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti negli articoli 13,
14, 15, 16, 17 e 18, del presente contratto nonché di realizzare modifiche (siti,
frequenze e sistemi irradianti) di impianti esistenti, presenta, con congruo anticipo
sulla data di realizzazione, un piano esecutivo dei singoli impianti da realizzare e/o da
modificare contenente in maniera dettagliata i seguenti elementi:
a) principali caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, rilascia
unautorizzazione provvisoria allesercizio dellimpianto. Detto termine
può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora il Ministero
richieda chiarimenti e integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria;
la concessionaria è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Qualora non si ritenesse di
dover approvare il piano esecutivo verrà data comunicazione alla concessionaria entro
novanta giorni dal ricevimento dello stesso ovvero entro gli ulteriori trenta giorni
suddetti nel caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità
radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti dei concessionari privati
radiotelevisivi, è di almeno due mesi dalla data di comunicazione da parte della
concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Constatata la compatibilità di cui sopra e
tenuto conto delle problematiche di coordinamento internazionale il Ministero rilascia
l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto.
4. La concessionaria provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere
realizzate e informazioni su quelle in corso di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. La concessionaria si impegna a potenziare, in termini di capacità trasmissiva e
secondo criteri di economicità di gestione e sicurezza di esercizio, i collegamenti di
tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione, indicati nellallegato H,
sia con l'impiego di nuove tecnologie sia ricorrendo all'uso di ogni tipo di mezzo
trasmissivo disponibile, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e di ridurre i
collegamenti a rimbalzo e altresì per consentire al Ministero di soddisfare le esigenze
derivanti dallintroduzione di nuovi servizi nelle bande di frequenze ad essi
attribuite. La concessionaria eliminerà i collegamenti a rimbalzo, nei casi in cui siano
accertate interferenze con gli impianti di radiodiffusione non risolvibili con opera di
compatibilizzazione. In relazione alle finalità di cui al presente comma il Ministero
terrà comunque conto delle esigenze della concessionaria in particolar modo per quanto
riguarda gli impianti di diffusione dei programmi regionali. La concessionaria si impegna
a comunicare con cadenza annuale le avvenute realizzazioni e quelle in corso.
Art. 21
Impiego dei collegamenti mobili
1. La concessionaria, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti
mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati a bordo di automezzi in
sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri
operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun
collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino
mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in
movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo
canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal
Ministero.
2. La concessionaria, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti
simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con
cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi
comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando
le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento
del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita
dal Ministero.
Art.
22
Ruoli di "Programme Booking Centre" e
di "Accounting Office" per servizi internazionali
1. La concessionaria ha facoltà di curare
nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di
richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per lestero o in
transito per lestero e la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di
"Programme Booking Centre") nonché la corrispondente contabilità (ruolo di
"Accounting Office"). Tale attività non deve risultare di pregiudizio al
regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la concessionaria ne terrà
informato, con relazione annuale, il Ministero.
Art.
23
Realizzazione e manutenzione degli impianti
1. La concessionaria ha l'obbligo di realizzare gli impianti
necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando
ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.
2. In particolare la società si impegna a rispettare le norme tecniche nazionali
comunitarie e internazionali concernenti la materia, mantenendo efficienti le
apparecchiature impiegate, eseguendo in modo tempestivo la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle apparecchiature stesse, sostituendole in caso di degradazione delle
relative prestazioni. Le apparecchiature costituenti gli impianti radioelettrici dotati
della prevista marcatura CE devono essere omologate oppure autorizzate dal Ministero nei
casi di esercizio provvisorio.
3. La concessionaria procede nel dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla
telesorveglianza e al telecontrollo necessari per il buon funzionamento delle reti
stesse.
4. La concessionaria può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della
Convenzione, previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri
impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti,
anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento
del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.
CAPO IV.- Nuove tecnologie e
servizi
Art. 24
Ricerca
1. La concessionaria, come previsto dalla Convenzione, dovrà
porre particolare attenzione allo studio e sperimentazione di mezzi nuovi di produzione,
trasmissione e diffusione anche attraverso il suo Centro Ricerche collaborando in modo
attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali. A tale scopo la concessionaria
potrà stipulare apposite convenzioni sia con il Ministero sia con altri soggetti di
riconosciuta competenza tecnica. La concessionaria si impegna a diffondere
sullinsieme delle proprie strutture produttive, articolate sullintero
territorio nazionale, le ricadute di ideazione, progettazione e servizio derivanti dai
processi di innovazione delineati dai successivi articoli con particolare riferimento alle
realtà delle regioni meridionali.
Art. 25
Servizi multimediali
1. La concessionaria di intesa con il Ministero,
provvederà:
a) ad assicurare occasioni e capacità per sperimentare nuove forme di produzione
multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori, anche per offerta allestero (ad
esempio, servizi internet);
b) a valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione,
teletext, anche con finalità di alfabetizzazione informatica del grande pubblico
radiotelevisivo, nonché di servizio rivolto alle aree di emarginazione;
c) a sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena di
produzione (ad es. scenografia virtuale, postproduzione), alla archiviazione di programmi
televisivi e radiofonici (ad es. audiovideoteca) e alla trasmissione e diffusione (ad es.
terrestre e via satellite);
d) a potenziare i servizi del tipo datacast e a sviluppare i servizi di tipo multimediale
come "fast internet" via satellite;
e) a contribuire, nel contesto della ricerca nazionale, alla definizione di nuovi sistemi
con riguardo anche ai sistemi televisivi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni
del cinema elettronico;
f) a sperimentare tutti i moderni sistemi di accesso a banda larga quali lo ADSL, il cavo
coassiale, la fibra ottica , la radio punto-multipunto;
g) a collaborare col Ministero su progetti attinenti lo sviluppo della c.d. "società
dellinformazione".
2. La concessionaria si impegna inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e
purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico, ad estendere la gamma dei servizi
gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da
articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.
3. Su ciascuna delle aree di iniziativa di cui ai commi precedenti, la concessionaria è
tenuta a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, una
relazione contenente sintetiche informazioni sugli aspetti editoriali ed economici
relativi alle stesse che attestino e descrivano la loro effettiva realizzazione e
diffusione.
Art.26
Audiovideoteca
1. La concessionaria si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca, sviluppato
ai sensi del contratto di servizio 1997-1999, ai fini di una adeguata valorizzazione del
proprio rilevante patrimonio audiovisivo e di una sua idonea riutilizzazione sia
nellambito della propria programmazione radiotelevisiva che dei nuovi canali
tematici.
Art.
27
Sperimentazione e introduzione di servizi di
diffusione via satellite
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e delleconomia
del Paese nel contesto internazionale e di promuovere linnovazione tecnologica e
industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la
concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare utilizzando
satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:
a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di
numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting -
Satellite) approvato in sede europea;
b) servizi televisivi a carattere sperimentale secondo lo standard DVB-S con formato 16/9,
coerentemente con la politica e gli interventi dellUnione europea a favore dello
sviluppo di tale formato;
c) servizi che utilizzano adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale
diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi ma privi dei
diritti di diffusione allestero;
d) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del
segnale;
e) servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici, un canale di
informazione continuativa 24 ore su 24, distribuito con tecnologia digitale e in grado di
sperimentare anche la distribuzione simultanea via internet per fasce particolari di
utenza e via fast internet satellitare;
f) canali satellitari in chiaro con connotazione di servizio pubblico anche ai sensi
dell'articolo 30, tra i quali uno ad alta valenza sociale.
2. La concessionaria si impegna fin dora per quanto di propria competenza a favorire
la piena attuazione del disposto di cui allart.2, comma 2 del D.L. 30 gennaio 1999,
n.15 convertito con modificazioni nella Legge 29 marzo 1999, n. 78 in materia di
ricevitore digitale "aperto".
3. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali "educational"
o dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in
difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla
concessionaria direttamente o per conto o con la partecipazione del Ministero della
pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, del Ministero dell'ambiente, dell'agricoltura o di altri, e delle Istituzioni
Universitarie Pubbliche la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero alla
concessionaria anche su appositi canali dedicati. Spazi trasmissivi su detti canali
potranno essere dedicati, previa intesa con la concessionaria, a programmi realizzati per
conto o con la partecipazione di altri enti educativi o culturali ovvero realizzati
direttamente dai suddetti enti.
4. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale
carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge e salvo quanto stabilito
al secondo periodo del comma precedente.
Art.
28
Sperimentazione e introduzione di servizi di
diffusione terrestre con tecnica numerica
1. La concessionaria e` impegnata a completare il piano di sperimentazione della
tecnologia di diffusione televisiva terrestre con tecnica numerica DVB-T (Digital Video
Broadcasting-Terrestrial) presentato al Ministero. La concessionaria potrà presentare al
Ministero eventuali estensioni del piano di sperimentazione. La sperimentazione e
l'introduzione dei servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica da parte della
concessionaria pubblica sarà in linea con l'evoluzione degli indirizzi regolamentari e
normativi in materia, anche secondo un criterio di uguaglianza con gli altri operatori
privati, ai quali devono essere consentite, sul piano della sperimentazione e della
introduzione di tali servizi, analoghe opportunità e possibilità da parte del
Ministero.
2. La concessionaria si impegna, fin d'ora, a svolgere il ruolo di carrier, secondo
criteri, tempi e modalità che saranno definiti in concerto con il Ministero, anche nei
confronti di programmi di terzi, sulle frequenze per il servizio DVB-T che le fossero
attribuite in via definitiva.
3. La concessionaria potrà sperimentare servizi televisivi in standard DVB-T con formato
16/9, coerentemente con la politica e gli interventi dellUnione Europea a favore
dello sviluppo di tale formato.
4. La concessionaria potrà continuare a sperimentare, con il concorso di enti
universitari e di ricerca, i sistemi di diffusione MVDS (Multipoint Video Distribution
System) nella gamma di frequenze e con le caratteristiche raccomandate dalla CEPT, previa
autorizzazione del Ministero. I risultati della sperimentazione saranno comunicati al
Ministero che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.
5. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale
carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge.
CAPO V.- Aspetti
economico-finanziari, vigilanza e sanzioni
Art. 29
Criteri economici di gestione
1. La concessionaria, al fine di procedere al consolidamento economico e finanziario
nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti e al perseguimento dell'interesse
generale del Paese in tutte le sue attività editoriali, in linea anche con analoghe
prestazioni rese da società operanti in altri Paesi dellUnione Europea, nel quadro
delle finalità del servizio pubblico come definito dal Parlamento Europeo con risoluzione
approvata nella seduta del 19 settembre 1996, si impegna a svolgere le attività e i
servizi di sua competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di
gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione
attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche in
coerenza con la premessa al presente contratto.
2. La missione di servizio pubblico si connota in un insieme organico e indivisibile di
compiti determinati da:
a) disposizioni legislative speciali sullespletamento del servizio pubblico
radiotelevisivo e sulla concessionaria;
b) disposizioni di carattere generale sul sistema delle comunicazioni;
c) Convenzione di concessione;
d) contratto di servizio;
e) convenzioni aggiuntive stipulate con la Pubblica Amministrazione per specifiche
attività di interesse generale del Paese;
f) indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
Sul piano economico-finanziario, il finanziamento di tali attività e assicurato con
caratteri di certezza e congruità attraverso il canone di abbonamento, i rimborsi delle
convenzioni di cui al punto e), nonché ulteriori provvedimenti collegati allo svolgimento
del servizio. Al fine di favorire un processo di semplificazione delle modalità di
finanziamento degli oneri connessi alla missione di servizio pubblico, le parti convengono
sull'opportunità di attuare un progressivo raggruppamento delle fonti di risorse di
natura pubblica corrisposte alla concessionaria in due categorie, rappresentate
rispettivamente dal canone di abbonamento e dai corrispettivi delle convenzioni di cui al
punto e). La concessionaria, nellambito delle proprie scelte imprenditoriali, può
altresì destinare al finanziamento delle predette attività, in funzione integrativa,
risorse commerciali anche di natura pubblicitaria.
3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie sulla concorrenza, per
assicurare la necessaria trasparenza nellutilizzo delle risorse la concessionaria,
ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico, definisce la propria struttura
organizzativa attraverso opportune forme di distinzione organizzativa, contabile o
societaria tra le attività finanziate da canone e le attività finanziate dal
mercato.
4. Al fine di conseguire obiettivi di efficienza e di competitività la concessionaria
definisce, nel quadro delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di
comunicazioni, le più opportune forme di strutturazione organizzativa purché queste non
risultino di pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione di
servizio pubblico e alla qualità dei servizi stessi concorrendo alla equilibrata gestione
dellazienda ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico. In
particolare:
a) per le attività inerenti allespletamento dei servizi concessi, la concessionaria
può avvalersi di società da essa controllate previa autorizzazione del Ministero, ai
sensi dellarticolo 1, comma 5, della Convenzione; la concessionaria è tenuta, anche
attraverso le società controllate, ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi
previsti nella convenzione e nel contratto di servizio, con particolare riferimento
allarticolo 5 della convenzione e agli articoli 15, 16 e 17 del presente contratto
di servizio;
b) per le aree di attività connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati o
comunque connesse alloggetto sociale, la concessionaria opera secondo criteri di
confronto competitivo sui mercati globali della multimedialità, nel rispetto delle leggi
di regolazione e del codice civile, ai sensi dellarticolo 5, comma 1, della
Convenzione;
c) per le attività industriali o commerciali non connesse con lesercizio dei
servizi concessi, ai sensi delle previsioni dellarticolo 5, comma 3, della
Convenzione, la concessionaria potrà procedere alla costituzione di società o
allassunzione di partecipazioni di maggioranza previa autorizzazione del Ministero
di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
richiesta di autorizzazione per quanto sopra e, comunque, per i programmi straordinari di
investimento, dovrà essere corredata da un sintetico business plan che dovrà presentare
i seguenti elementi:
I) descrizione dei processi di attività oggetto delle operazioni;
II) criteri di eventuale esternalizzazione delle attività e dei servizi adottati a
supporto della decisione;
III) patti parasociali;
IV) meccanismi societari o gestionali di sviluppo delliniziativa;
V) elementi di valutazione economico-finanziaria quali: convenienza economica operativa,
realizzabilità e compatibilità finanziaria, convenienza per lazionista.
Il Ministero si impegna a rilasciare lautorizzazione,
acquisendo le necessarie intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In
assenza di diniego, tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di
richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla
valutazione, con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dallacquisizione
delle suddette informazioni.
5. La concessionaria è tenuta, dandone adeguata informativa, secondo quanto previsto
allart. 32, a contenere il proprio indebitamento finanziario netto entro e non oltre
il limite di un rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) pari
allo 0,5, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, dedotti gli importi per
crediti verso la Pubblica Amministrazione e fatti salvi i programmi straordinari di
investimento.
6. Ad eccezione degli effetti delle iniziative di carattere straordinario, comunicate al
Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel
rispetto del vigente contratto, qualora lazienda registri risultati economici o
finanziari significativamente peggiorativi rispetto a quelli preventivati, tali squilibri
dovranno essere oggetto di specifica azione da parte dellazienda che provvederà ad
informarne tempestivamente il Ministero.
Art. 30
Canone di abbonamento
1. La misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari
alla televisione e del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori
dallambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi è determinata
secondo la seguente formula:
Ove
Dn è la variazione percentuale del canone per lanno
n;
Ip è lobiettivo di inflazione programmata fissato dal
Governo per lanno n;
k è la quota dellindice di produttività devoluta a
vantaggio dell'utenza;
P è lobiettivo di recupero della produttività
assegnato all'azienda e determinato anche considerando i risultati da essa conseguiti
negli esercizi n e n-1;
w è la quota dei nuovi investimenti in innovazione e delle
attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da finanziare attraverso il
canone di abbonamento realizzate dalla concessionaria su indicazione della ommissione di
cui al successivo comma 3;
Tn-1 è limpatto economico degli investimenti in
innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico di cui al
precedente parametro w ed effettuati ed in corso di realizzazione dalla concessionaria nel
corso dellanno n-1;
Fn-1 è il fatturato da canoni di abbonamento
dellesercizio n-1 al netto degli aumenti di canone unitario;
2. I parametri k e w, compresi tra Ø e 1, e le variabili P e
T saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale, su proposta della commissione di
cui al successivo comma 3.
3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del
Ministero, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle
comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una proposta
contenente i valori di cui al comma precedente, i criteri di loro determinazione nonché
le categorie degli investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con
connotazione di servizio pubblico da realizzare da parte dalla concessionaria.
4. Si conviene, altresì, che la commissione paritetica potrà proporre le opportune
integrazioni anche di carattere straordinario alla formula definita al comma 1 necessarie
per tenere conto della dinamica dei mercati dei fattori produttivi rispetto a quella del
canone nonché di eventuali variazioni nellofferta o nella composizione delle fonti
di finanziamento introdotte anche dalle nuove normative in materia di comunicazioni, che
modifichino sostanzialmente lattuale rapporto tra attività e risorse della
concessionaria.
5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonché lammontare
dellabbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con
decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dellanno
precedente a quello a cui si riferiscono.
Art. 31
Riscossione del canone di abbonamento
1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria
e coattiva degli stessi, la concessionaria metterà a disposizione dell'Ufficio Registro
Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente
stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella
convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988 e successive modificazioni.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte
dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del
Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali
posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.
3. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate provvederà ad emettere
apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dellart. 6 del
D.P.R. 20.4.1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla
concessionaria entro la fine del trimestre.
Art. 32
Informativa economico-finanziaria
1. Nel perseguire gli obiettivi previsti nel presente contratto, la concessionaria è
tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro 15 giorni dalla loro approvazione:
a) i piani industriali (economici, finanziari e di investimento);
b) le previsioni economiche di esercizio;
c) i bilanci consuntivi di esercizio.
2. La concessionaria e tenuta a trasmettere entro il 30 settembre di ciascun
esercizio una relazione semestrale contenente i risultati economici e finanziari
consuntivi della società al 30 giugno;
3. Al fine di fornire una più completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro
il mese di giugno di ogni anno la concessionaria e tenuta a trasmettere al Ministero
ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione
sui risultati economici e finanziari dellesercizio precedente che, utilizzando anche
fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito a:
a) la ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza
della fonte di riferimento, per i seguenti mezzi di comunicazione: quotidiani, periodici,
televisione, altri mezzi;
b) i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
c) gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
I dati economici e finanziari di cui al presente comma sono
trasmessi adottando gli schemi formali di rappresentazione che saranno concordati tra le
parti entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 33
Riassetto organizzativo
1. La concessionaria procederà alle operazioni di rimodulazione della struttura
organizzativa, nel quadro delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di
comunicazioni, secondo criteri di efficienza complessiva e di razionalizzazione delle
strutture.
2. La concessionaria e tenuta a fornire semestralmente adeguata informativa al
Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
merito alle iniziative realizzate con particolare evidenza dellimpatto delle azioni
di ristrutturazione organizzativa e delle operazioni di riassetto dell'organico sulle
risorse umane.
Art. 34
Collaborazione per interpellanze,
interrogazioni e atti ispettivi parlamentari
1. La concessionaria fornisce la più ampia collaborazione alle Amministrazioni
interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed
atti ispettivi parlamentari.
2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici,
salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.
Art. 35
Vigilanza del Ministero
1. Fermo restando ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle altre norme
vigenti il Ministero ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza sullosservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal
presente contratto;
b) la vigilanza sugli impianti con incondizionata facoltà di accesso da parte di
funzionari del Ministero;
c) le verifiche necessarie per lesercizio della vigilanza prevista nelle precedenti
lettere a) e b).
2. La concessionaria è tenuta a consentire laccesso alle proprie sedi dei
funzionari del Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente
articolo ed a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di
personale da essi ritenuti necessari per lespletamento degli incarichi loro affidati
ed è in ogni caso responsabile dellaffidabilità e correttezza dei dati
forniti.
3. Il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per lindirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato
attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti.
Art. 36
Erogazione del servizio pubblico
1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle norme
generali sull'erogazione dei servizi pubblici. In particolare la concessionaria:
a) effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità tecnica e quantità del
servizio;
b) acquisirà le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei
meccanismi;
c) renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità tecnica del servizio
fornito all'utenza.
2. Il protocollo aggiuntivo, allegato al presente contratto, che istituisce una sede
permanente di confronto, di carattere consultivo, tra concessionaria, Consiglio nazionale
degli utenti e associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori,
mantiene la propria validità per tutta la durata del presente contratto di servizio. Ai
lavori della sede permanente di confronto possono essere invitate organizzazioni
sindacali. Le risultanze del confronto sono riprodotte in un documento-verbale che la
concessionaria si impegna a portare annualmente a conoscenza - unitamente alla relazione
sul Palinsesto sociale e sul pluralismo associativo - del Ministero e della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
3. La concessionaria provvede, attraverso gli appositi uffici per le relazioni con il
pubblico e per i reclami, a recepire il tasso di gradimento manifestato dallutenza
ai fini delle proprie opportune valutazioni per lerogazione del servizio pubblico
radiotelevisivo. I servizi telefonici per i reclami devono essere. organizzati nell'ottica
di contenere i costi per l'utenza. Sullattuazione del presente comma, la
concessionaria e tenuta ad informare il Ministero.
4. La concessionaria è particolarmente impegnata al rispetto della carta dei doveri e
degli obblighi degli operatori del servizio pubblico. A tal fine la concessionaria
istituisce il "Garante dell'abbonato".
Art. 37
Adeguamento del contratto di servizio
1. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto siano emanate leggi aventi
contenuto in tutto o in parte innovatore delle materie specificatamente disciplinate nel
medesimo contratto esso sarà conseguentemente adeguato.
2. A richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di
riferimento che comporti scostamenti, rispetto a quello fissato nel contratto, in misura
superiore agli intervalli di tolleranza stabiliti nel presente contratto, si procederà
agli aggiornamenti ed alle revisioni necessari per ridefinire ed adeguare sia gli
obiettivi, sia la misura degli adeguamenti relativi al canone di abbonamento stabiliti nel
contratto medesimo.
3. Successivamente al completamento del percorso riformatore del sistema della
comunicazione, in riferimento allinsieme dei provvedimenti legislativi
allesame del Parlamento, le parti verificheranno la revisione e ladeguamento
dellattuale contratto.
4. Entro il 1° luglio 2002 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la
stipulazione del contratto relativo al triennio 2003 - 2005.
Art. 38
Sanzioni
1. Per gli inadempimenti agli obblighi del presente contratto che non comportino una
sanzione più grave il Ministero, dopo la debita contestazione alla concessionaria, può
applicare alla stessa la penale di cui all'articolo 22 della Convenzione.
2. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo dev'essere effettuato entro
un mese dalla relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine gli importi dovuti
sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, a norma
dell'articolo 20 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1994, che deve essere reintegrato con le modalità previste dallo stesso
articolo.
Art. 39
Entrata in vigore e scadenza
1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del
Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2002. Fino alla data di
entrata in vigore i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle
disposizioni del precedente Contratto di servizio.
2. Gli allegati al presente contratto, di cui sono parte integrante, non sono soggetti a
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali allegati sono
depositati presso la Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero.
Roma, 6 novembre 2000
| Ministero delle comunicazioni |
RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. |
| Il Segretario Generale |
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Ing .Giorgio Guidarelli Mattioli |
Prof. Roberto Zaccaria |
 
|