Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e leditoria
00187 Roma 2 NOV. 1995
Via di S. Maria in Via , 12Settore
Studi e Affari Giuridici
procedimenti per i divieti di posizioni dominanti
e per lirrogazione di sanzioni amministrative
7819 RTV
OGGETTO: Quesito
Si fa riferimento a nota prot. N. 1478/95 in
data 9.10.1995, con la quale viene chiesto lavviso di questo Ufficio sul criterio di
utilizzare per stabilire il limite di affollamento pubblicitario giornaliero, qualora una
emittente televisiva locale, per specifico vincolo concessorio, trasmetta per 12 ore
giornaliere, in quanto vincolata a turnazione con altre emittenti sullo stesso canale.
È opportuno, anzitutto, premettere che, ai sensi dellart. 8, comma 9 ter (comma
aggiunto dallart. 3 del D.L. 19 ottobre 1992, n. 408) il tempo che i concessionari
privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possono dedicare a forme di
pubblicità, qualora comprendano anche offerte fatte direttamente al pubblico, è limitato
ad un periodo di tempo, che non superi il 35 % di ogni giorno di programmazione, fermo
restando il limite di affollamento giornaliero ed orario di cui al comma 9 per gli spot
(v. sul punto D.M. Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9.12.1993, n. 581
art. 12).
Dalla normativa dettata in materia pubblicitaria si evince che il legislatore, nel
regolamentare la materia, ha tenuto conto di diversi interessi, con lintento in
particolare di contemperare sia lobbiettivo di una informazione ai cittadini che di
ripartire le risorse pubblicitarie con criteri di equità in modo da assicurare le
necessarie fonti di finanziamento alle imprese, che eserciscono le emittenti televisive e,
in genere, i mezzi di comunicazione di massa.
Ora nel caso prospettato, il limite di tempo che i concessionari privati per la
radiodiffusione in ambito locale possono dedicare alle forme di pubblicità diversa dallo
spot non "deve eccedere il limite omnicomprensivo del 35 % giornaliero", così
come recita espressamente lart. 12, comma 3 del succitato D.M. delle Poste e
Telecomunicazioni n. 581/1993.
Trattandosi di due concessioni distinte, ne discende che entrambi i titolari di
concessioni non possono superare il tetto pubblicitario del 35 %, che costituisce il
limite massimo giornaliero consentito per mettere in onda pubblicità da parte di ciascuna
emittente.
IL GARANTE
(Prof. Giuseppe Santaniello)
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