DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre
1996, n.615
"Attuazione della direttiva
89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata
ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva
93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del
29 ottobre 1993"
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.286 del 6
dicembre 1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52
legge comunitaria 1994, ed in particolare lart.52, recante delega al Governo a
recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, che integrano e modificano la
direttiva 89/336/CEE in materia di compatibilità elettromagnetica;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n.476, recante disposizioni di attuazione della citata direttiva 89/336/CEE, modificata
dalla direttiva 92/31/CEE;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993,
n.487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, che ha disposto la
trasformazione dellAmministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente
pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;
Riconosciuta lopportunità di
riordinare, con normativa organica, la materia già disciplinata dal decreto legislativo
n.476 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dellindustria,
del commercio e dellartigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI SULLA COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA
Art. 1 Definizioni
- Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
- "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed
elettronici nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti
elettrici o elettronici;
- "disturbi elettromagnetici", i fenomeni
elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di
unapparecchiatura o di un sistema;
- "immunità", lidoneità di un dispositivo, di
unapparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi
elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
- "compatibilità elettromagnetica", lidoneità
di un dispositivo, di unapparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio
ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici
inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente;
- "organismo competente", ogni organismo stabilito
nellUnione europea rispondente ai criteri di cui allallegato 2, riconosciuto
capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla
lettera a);
- "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui
un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai
requisiti del presente decreto;
- "organismo notificato", organismo stabilito
nellUnione europea rispondente ai criteri di cui allallegato 2, abilitato a
rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l),
notificato alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri;
- "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di
prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.614, che esegue
le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e
nazionali;
- "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con
la parola "terminale", unapparecchiatura di telecomunicazioni, destinata
ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema
elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
- essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete
pubblica di telecomunicazioni;
- o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni,
in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la
trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
- "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio
i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde
elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
- "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che
si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che
partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "damatore" avente per
oggetto listruzione individuale, lintercomunicazione e gli studi tecnici;
- "costruttore o fabbricante", il responsabile della
progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi
realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure
ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi
appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.
Art. 2 Campo di applicazione
- Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono
creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi
elettromagnetici presenti nellambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in
materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo.
- Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
- Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano
nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
- Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano
di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di
compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche
direttive comunitarie.
- Agli apparecchi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1980, n.209.
Art. 3 Requisiti per limmissione
in commercio o in servizio
- Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o
in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto
legislativo, quando sono installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed utilizzati
conformemente alla loro destinazione.
Art. 4 Requisiti di protezione
- Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:
- i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad
un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri
apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
- essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro
i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro
destinazione.
- I principali requisiti di protezione sono indicati
nellallegato 3.
Art. 5 Misure speciali
- Le disposizioni del presente decreto non ostano
allapplicazione, su iniziativa delle autorità competenti di cui allart.9,
delle seguenti misure speciali:
- misure concernenti lentrata in servizio e
lutilizzazione dellapparecchio, adottate per un luogo particolare, per ovviare
ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
- misure concernenti linstallazione dellapparecchio,
adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o
trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
- Le autorità competenti notificano alla commissione europea ed
agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.
Art. 6 Presunzione di conformità
- Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui
allart.4 gli apparecchi che soddisfano:
- le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme
armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità competenti di cui allart.9;
- oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme
nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla lettera a).
- In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il
fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono
considerati conformi ai requisiti di protezione di cui allart.4 se sussiste la
documentazione di cui allart.7, comma 2.
- Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate
citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione,
adiscono il comitato permanente di cui allart.3 della legge 21 giugno 1986, n.317.
Art. 7 Dichiarazione e marcatura CE di
conformità
- Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato
nel norme di cui allart.6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle
disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità
predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilita nella Unione europea. La
dichiarazione, di cui allallegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle
autorità competenti di cui allart.9 dal momento dellimmissione nel mercato
comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dallimmissione
nel mercato comunitario dellultimo esemplare dellapparecchio in questione.
- Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha
applicato, in tutto o in parte, le norme di cui allart.6, comma 1, o in assenza di
norme al momento dellintroduzione nel mercato comunitario, la conformità alle
disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità
predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nellUnione europea
corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive lapparecchio,
illustra le modalità attuate per garantire la conformità dellapparecchio ai
requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un
organismo competente. La conformità di tali apparecchi a quanto descritto nella
documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista dal comma 1.
- Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono
stabiliti nellUnione europea, lobbligo di tenere la dichiarazione CE di
conformità ricade sul soggetto che introduce lapparecchio nel mercato comunitario.
Questi è responsabile della rispondenza dellapparecchio ai requisiti di protezione.
- I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con
sede nellUnione europea o del responsabile dellimmissione nel mercato
comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono accompagnare ciascun
esemplare dellapparecchiatura immessa in commercio.
- Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nellUnione
europea, oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di
conformità, di cui allallegato 1, sullapparecchio, sulle istruzioni per
luso ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e,
facoltativamente, sullimballaggio.
- E vietato apporre marcature che possono indurre in errore
circa il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE.
- Lapplicazione di altri marchi non deve limitare la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
- Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono
stabiliti nellUnione europea, lobbligo di tenere la documentazione tecnica
ricade sul soggetto che introduce lapparecchio nel mercato comunitario.
- Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità
competenti di cui allart.9 dal momento dellimmissione nel mercato comunitario
del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dallimmissione nel mercato
comunitario dellultimo esemplare dellapparecchio in questione.
- Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori,
nelle officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere
rispettati i requisiti di protezione, non è richiesto alcun attestato di conformità CE
ed alcun contrassegno.
- Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi
componenti è richiesta una dichiarazione CE di conformità; gli apparecchi ed i sistemi
componenti devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal
costruttore, in modo da assicurare il funzionamento appropriato dellinstallazione.
Art. 8 Organismi notificati
Esame CE del tipo
- La rispondenza alle norme di compatibilità elettromagnetica
degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di
conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione
europea, dopo che linteressato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE
del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Unione europea.
- Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti
disciplinati, anche ai fini della valutazione della compatibilità elettromagnetica, dal
decreto legislativo 12 novembre 1996, n.614.
- Lattestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al
comma 1, è rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
- dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti;
- dallistituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti.
- Fino allentrata in vigore del decreto di cui
allart.47 della legge 6 febbraio 1996, n.52, il richiedente lattestato o il
certificato CE del tipo, di cui al comma 3, è tenuto al versamento di una somma di lire
seicentomila a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti
listruttoria ed il rilascio del documento.
- Le somme di cui al comma 4 affluiscono allentrata del
bilancio dello Stato e, fino allentrata in vigore del decreto di cui allart.47
della legge 6 febbraio 1996, n.52, il loro versamento può essere effettuato con le
seguenti modalità:
- versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
- versamento con vaglia postale ordinario nazionale o
internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- accreditamento bancario a favore dellufficio italiano
cambi per il successivo versamento allentrata del bilancio dello Stato.
- Lattestato o il certificato di esame CE del tipo è
rilasciato sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova
accreditato con sede nellUnione europea.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i
laboratori di prova con sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilità
elettromagnetica secondo la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996,
n.614.
- Con provvedimento del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato, possono essere designati, oltre quelli citati nel comma 3, altri
organismi notificati di cui allart.1, comma 1, lettera g).
- Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8
sono revocate se vengono meno i requisiti di cui allallegato 2.
Art. 9 Autorità competenti e organismi
competenti
- Le autorità competenti per lattuazione del presente
decreto sono:
- il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli
apparecchi di telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi limitatamente alla
protezione delle radiocomunicazioni dai disturbi eventualmente causati dallutilizzo
di tali ultimi apparecchi;
- il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato per gli apparecchi diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo
quanto specificato nella lettera a).
- Con provvedimento del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato, possono essere riconosciuti, nel settore dalla compatibilità
elettromagnetica, organismi competenti di cui allart.1, comma 1, lettera e), secondo
la procedura riportata nel capo II.
- Nel periodo di prima applicazione del presente decreto
legislativo sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli
apparecchi di cui allart.7, comma 2, gli organismi competenti indicati nel decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, 1° settembre 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.296 del 28 ottobre 1980. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i predetti organismi
devono ottenere il riconoscimento ai sensi delle norme di cui al capo II.
Art. 10 Funzioni delle autorità
competenti Vigilanza
- Le autorità competenti di cui allart.9, nellambito
delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
- controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne
la rispondenza ai requisiti di protezione di cui allart.4;
- individuare e risolvere situazioni di incompatibilità
elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi;
- promuovere presso la Commissione europea le iniziative per
laccertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme specificate
nellart.6.
- Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle
prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed
il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato hanno facoltà di
disporre verifiche e controlli. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di
vigilanza, le disposizioni vigenti.
- Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai
prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli
importatori, i commercianti nonché presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni in
atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal fine debbono essere
consentiti alle persone incaricate:
- laccesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
dei prodotti;
- lacquisizione di tutte le informazioni necessarie
allaccertamento;
- il prelievo di campioni per lesecuzione di esami e prove.
- I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere
comunicati allinteressato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli
apparecchi.
- I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle
spese per lesecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto
dei requisiti di protezione. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate
irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
- Ferme le attribuzioni di cui allart.9, le autorità
competenti cooperano nellattuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi
delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed i laboratori
accreditati.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, può con
propri provvedimenti affidare, non in esclusiva, attività di verifica ad istituti, enti o
laboratori, purché dotati di comprovate capacità tecniche e di adeguate attrezzature;
con i provvedimenti sono stabiliti limiti e modalità operative e può essere determinata
la durata dellaffidamento.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica
alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le autorità competenti di cui al
comma 1, i nominativi degli organismi incaricati del rilascio degli attestati di
certificazione CE nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati
designati ed i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza
dalla Commissione.
Art. 11 Sanzioni
- Chiunque immette nel mercato, commercializza allingrosso
o al dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai
requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire
quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione,
fatto salvo quanto disposto dal comma 6, è assoggettato chiunque apporta modifiche ad
apparecchi dotati della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai
requisiti di protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la
somma complessiva di lire duecento milioni.
- Chiunque immette nel mercato, commercializza allingrosso
o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai
requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il
corredo dellattestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è
stata rilasciata detta attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento
di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun apparecchio. In ogni caso
la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento
milioni.
- Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura
CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
- Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni, lattestazione prevista dagli articoli 7 e 8 è sottoposto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
- Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano
le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
- Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta
marcatura CE o apporta per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche
che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
- Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui
allart.2, comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:
- non conformi ai requisiti di protezione;
- privi della prescritta marcatura CE;
- non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e
8, ancorché dotati della marcatura CE;
- provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura
CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.
- Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi
alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni
indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.
Capo II
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI
COMPETENTI
Art. 12 Riconoscimento degli organismi
competenti
- Gli organismi che intendono essere riconosciuti come competenti
in uno o più settori della compatibilità elettromagnetica debbono essere in possesso dei
requisiti minimi di cui allallegato 2.
- Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 è
effettuato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di
concerto con il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, da
adottare entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di cui allart.13,
decorso il quale la domanda si considera respinta.
Art. 13 Domanda di riconoscimento
- La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui
allart.12 deve essere inviata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, che ne
trasmette copia al Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato
direzione generale della produzione industriale.
- La domanda, firmata dal legale rappresentante
dellorganismo interessato, deve specificare:
- nome e ragione sociale del richiedente;
- indirizzo o sede del richiedente;
- denominazione dellorganismo;
- sede dellorganismo;
- settore specifico di competenza con lindicazione delle
possibili categorie di apparecchiature e dei fenomeni elettromagnetici di interesse;
- dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al
riconoscimento dellorganismo;
- eventuali accreditamenti ottenuti;
- elenco degli allegati.
- Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte,
debbono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
- manuale della qualità del laboratorio di prova interno
allorganismo, redatto in conformità alle norme della serie UNI CEI EN 45001 ed alla
norma UNI CEI 70012;
- dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle
condizioni minime di cui allallegato 2;
- polizza di assicurazione di responsabilità civile con
massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dallesercizio di
attività di valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il
richiedente è un organismo pubblico;
- copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da
altri organismi;
- elenco del personale del laboratorio di prova interno
allorganismo con lindicazione delle relative qualifiche, dei titoli di studio
e delle mansioni;
- curriculum
del personale tecnico responsabile delle
valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dellattestato;
- procedura adottata per lidentificazione dei fenomeni
elettromagnetici interessanti un prodotto posto ad esame, per la selezione delle prove e
delle verifiche di laboratorio ritenute necessarie nonché per la valutazione dei
risultati di prova e per la stesura della relazione tecnica relativa.
- Per laccertamento dellidoneità a svolgere i
compiti ai quali si riferisce il riconoscimento, i Ministeri competenti possono richiedere
ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria, fermo restando quanto previsto
dallart.12, comma 2.
Art. 14 Valutazione dellorganismo
- Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla
convocazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato. Ai componenti del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso.
- Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le
domande di cui allart.13 e ad indicare i nominativi degli ispettori per la
valutazione del laboratorio di prova dellorganismo candidato attraverso lesame
del manuale della qualità del laboratorio di prova e mediante visita ispettiva.
- Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali,
dopo aver esaminato il manuale della qualità, comunicano lesito al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
- Se lesame del manuale della qualità ha esito negativo,
gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione
generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione dellistruttoria di
riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica tale risultato
allorganismo fissando modalità e termini per leventuale perfezionamento del
manuale stesso.
- Se lesame del manuale della qualità ha esito positivo,
la direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi provvede ad
organizzare le visite tecniche presso la sede dellorganismo candidato. Gli
ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione
stessa la relazione finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni.
- Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma
3, la commissione propone il riconoscimento dellorganismo che viene,
successivamente, formalizzato con provvedimento del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato.
- Il riconoscimento ha la durata di tre anni.
Art. 15 Sorveglianza del riconoscimento
- Con periodicità annuale il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato, dispone visite di sorveglianza presso gli organismi riconosciuti.
Art. 16 Rinnovo del riconoscimento
- Ai fini del rinnovo del suo riconoscimento, lorganismo
deve presentare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi,
con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del riconoscimento, una
domanda di rinnovo con lintegrazione della documentazione di cui allart.13,
qualora sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.
- La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita
tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il
riconoscimento, con le modalità di cui allart.14.
- Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è
positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del
rapporto stesso, un nuovo attestato di riconoscimento.
- Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è
negativo, la direzione generale procede ai sensi dellart.17.
Art. 17 Sospensione e revoca del
riconoscimento
- Il riconoscimento può essere sospeso dalla direzione generale,
sentita la commissione tecnica consultiva, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di
inosservanza da parte dellorganismo riconosciuto degli impegni assunti.
- Il riconoscimento è revocato dalla direzione stessa, sentita
la commissione:
- nel caso in cui lorganismo riconosciuto non ottempera,
con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nellatto di sospensione;
- nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici
accertati al momento del rilascio dellattestato di riconoscimento.
- Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati
allorganismo interessato.
Art. 18 Proventi
- Fino alladozione del decreto di cui allart.47,
comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n.52, si applicano, ai fini del riconoscimento degli
organismi competenti, le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni conto terzi
dellistituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi
dellart.19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 Disposizione transitoria
- Fino al 1° gennaio 1997 sono consentite limmissione nel
mercato comunitario e la messa in servizio degli apparecchi conformi ai sistemi di
marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.
Art. 20 Abrogazione
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo è abrogato il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, ad eccezione
dellart.14, comma 2.
Il presente decreto munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei ministri
MACCANICO, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
BERSANI, Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Allegato 1 (art.7, commi 1 e 5)
- Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve
contenere gli elementi seguenti:
descrizione dellapparecchio o degli
apparecchi presi in considerazione;
riferimento delle norme rispetto alle quali è
dichiarata la conformità e, se nel caso, delle disposizioni nazionali adottate per
garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni del decreto;
identificazione del firmatario abilitato ad
impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
ove richiesto, riferimenti dellattestato
di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato.
- Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita
dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della
marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico
graduato di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono
avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5
mm.
Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri
provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, lapposizione della
marcatura CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri
provvedimenti.
Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei
suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da
applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità
ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i
fogli di istruzione che accompagnano gli apparecchi debbono indicare chiaramente i
riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
Allegato 2 (art.1, comma 1, lettere e) e g)
CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI COMPETENTI E
DA NOTIFICARE
Gli organismi competenti e gli organismi da
notificare dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:
- disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi ed
attrezzature;
- competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
- indipendenza, per quanto riguarda lesecuzione delle
prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza
previsti dal presente decreto, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le
categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel
settore del prodotto interessato;
- rispetto del segreto professionale da parte del personale;
- sottoscrizione di unassicurazione di responsabilità
civile; tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono
verificate almeno una volta allanno dalle autorità competenti di cui
allart.9.
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
Allegato 3 (art.4, comma 2)
PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE
Il livello massimo dei disturbi
elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere tale da non alterare
lutilizzazione in particolare di:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;
d) apparecchiature mediche e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dellinformazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
g) apparecchi radio per laeronautica e la marina;
h) apparecchi didattici elettronici;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi citati debbono essere costruiti
in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica nel normale
ambiente di compatibilità elettromagnetica in cui sono destinati ad essere utilizzati,
così da poter funzionare senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di disturbo causati
dagli apparecchi che soddisfano le norme di cui allart.6 del presente decreto.
Le informazioni necessarie per permettere
unutilizzazione conforme alla destinazione dellapparecchio debbono figurare in
unavvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
