DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre
1996, n.614
"Attuazione della direttiva
91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento
della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla
direttiva 93/97/CEE"
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.286 del 6
dicembre 1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52
legge comunitaria 1994, ed in particolare lart.51 recante delega al Governo a
recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE per le parti in cui modificano
ed integrano la direttiva 91/263/CEE in materia di apparecchiature terminali di
telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n.519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993,
n.487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, che ha disposto la
trasformazione dellAmministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente
pubblico economico e la riorganizzazione del ministero;
Riconosciuta lopportunità di
riordinare, con normativa organica, la materia già disciplinata dal decreto legislativo
n.519 del 1992, tenendo altresì conto delle osservazioni formulate dalla Commissione
delle Comunità europee in merito al decreto legislativo citato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i
Ministri dellindustria, del commercio e dellartigianato, degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
- Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per:
a. "organismo notificato", un organismo, stabilito
nella Unione europea, iscritto in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, designato per una o più delle seguenti funzioni:
- certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni e delle stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione
non destinate al collegamento alla rete pubblica;
- certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità
aziendale;
b. "requisiti essenziali", quei requisiti che si
riferiscono:
- alla sicurezza dellutilizzatore, nella misura in cui tale
requisito non è già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n.791;
- alla sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di
telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non è già contemplato dalla legge
18 ottobre 1977, n.791;
- alla compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui essi
riguardano lapparecchiatura terminale in modo specifico;
- alla protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da
danni;
- alla utilizzazione efficace dello spettro delle
radio-frequenze, inclusa la utilizzazione efficace delle risorse orbitali e la
soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i
sistemi di comunicazione con base terrestre ed altri sistemi tecnici nell'ipotesi di
stazioni terrestri di comunicazioni via satellite per trasmissione o per trasmissione e
ricezione;
- allinterfunzionamento delle apparecchiature terminali con
le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare,
modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
- allinterfunzionamento tra apparecchiature terminali
attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati, definiti in sede
comunitaria;
c. "rete pubblica di telecomunicazioni",
linfrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di
segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
d. "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola
"terminale", unapparecchiatura di telecomunicazioni destinata ad essere
collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad
una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
- essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete
pubblica di telecomunicazioni,
- o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni,
in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la
trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
e. "apparecchiatura" unapparecchiatura di
telecomunicazioni suscettibile di essere collegata alla rete pubblica ma non destinata a
tale impiego;
f. "apparecchiatura delle stazioni terrestri di
comunicazione via satellite", destinata o non destinata ad essere collegata alla rete
pubblica di telecomunicazioni, di seguito denominata "stazione satellitare",
apparecchiatura idonea alla sola trasmissione, oppure alla trasmissione e alla ricezione,
oppure alla sola ricezione di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri
sistemi con base spaziale, escludendo però le apparecchiature delle stazioni terrestri di
comunicazione via satellite espressamente costruite e destinate ad essere utilizzate come
parte della rete pubblica di telecomunicazioni;
g. "collegamento terrestre con la rete pubblica di
telecomunicazioni", qualsiasi collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni
che non comprenda un segmento spaziale in tale collegamento;
h. "interfaccia terrestre", quella parte della
apparecchiatura di cui alla lettera f) che si interconnette con la rete pubblica di
telecomunicazioni;
i. "specifica tecnica", la specificazione che figura
in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli
di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni
applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i
metodi di prova, limballaggio, la marcatura e letichettatura;
l. "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da
un organismo normativo riconosciuto ai fini di unapplicazione ripetuta o continua,
la cui osservanza non è obbligatoria;
m. "regola tecnica comune", la regola tecnica
derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei paesi della Unione europea
e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
n. "approvazione amministrativa", latto
relativo alla idoneità di unapparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete
pubblica di telecomunicazioni.
Art. 2 Campo di applicazione
- Il presente decreto legislativo si applica:
- ai terminali di cui allart.1, comma 1, lettera d);
- alle apparecchiature di cui allarticolo 1, comma 1,
lettera e);
- alle interfacce terrestri di cui allart.1, comma 1,
lettera h).
- Nei casi di cui al comma 1 la certificazione di conformità ai
requisiti essenziali, quando richiesta, viene rilasciata sulla base di regole tecniche
comuni e di norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee. I riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali,
individuati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con
il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E fatta salva la disposizione di
cui allart.8, comma 1, lettera c).
- I terminali e le apparecchiature devono soddisfare ai requisiti
essenziali loro propri.
- Allatto della prima immissione nel mercato comunitario,
il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea deve indicare
la destinazione delle apparecchiature con dichiarazione conforme allallegato 10
diretta ad un organismo notificato dellUnione europea. Ogni apparecchiatura deve
essere dotata di copia della dichiarazione.
- Le apparecchiature che si avvalgono di un sistema di
radiocomunicazioni si ritengono, in ogni caso, destinate al collegamento con la rete
pubblica, con lesclusione delle stazioni satellitari di sola ricezione.
- Le apparecchiature per la sola ricezione di radiodiffusione
sonora e televisiva sono escluse dalla disciplina del presente decreto legislativo.
- Con provvedimento del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato, sono designati o revocati gli organismi notificati di cui
allarticolo 1, comma 1, lettera a). Fino allemanazione di detto provvedimento,
le funzioni di organismo notificato per la certificazione ed il controllo dei terminali
sono svolte alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
- Il presente decreto legislativo non si applica alle
apparecchiature realizzate per usi militari, salvo che esse siano disponibili in
commercio. Nel caso in cui le suddette apparecchiature debbano essere collegate alla rete
pubblica di telecomunicazioni, il Ministero della difesa verifica preliminarmente il
rispetto dei requisiti essenziali che ne assicurano la compatibilità.
Art. 3 Normativa relativa alla
sicurezza elettrica
- I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica
previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n.791, si presumono verificati se il terminale è
munito di marcatura o di attestato di conformità rilasciato dagli organismi competenti
definiti nella citata legge ovvero della dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore.
- I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica
previsti da norme diverse da quelle dettate dalla legge 18 ottobre 1977, n.791, si
presumono verificati secondo le modalità di cui al comma 1.
- Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali,
relative ai requisiti di sicurezza elettrica dei terminali non previsti dalla legge 18
ottobre 1977, n.791, sono recepite con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato; i riferimenti delle norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4 Apparecchiature
- Le apparecchiature con la marcatura di cui allallegato 6,
le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento terrestre con la
rete pubblica di telecomunicazioni dotate della sola sigla CE e le stazioni satellitari
per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete
pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo
notificato, di cui allallegato 7, sono considerate conformi ai requisiti essenziali
loro applicabili; esse possono essere commercializzate ma non connesse alla rete pubblica.
- Il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella
Unione europea, se non dimostra di aver già adempiuto allobbligo di cui
allart.2, comma 4, è tenuto ad attestare una sola volta, dietro richiesta della
direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni che lapparecchiatura
corrisponde alla destinazione dichiarata, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche,
della sua funzionalità e del segmento di mercato per il quale è stata prevista.
- Il costruttore, il mandatario o il fornitore di cui al comma 2
deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o
organismo equivalente nella Unione europea.
- Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari di sola
ricezione non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura costituita dalla
sola sigla CE. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari trasmittenti o
riceventi e trasmittenti non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura di
cui allallegato 7, costituita dalla sigla CE seguita dal numero di identificazione
dellorganismo notificato a seguito della valutazione di conformità effettuata sulla
base di quanto previsto negli allegati 1, 2, 3 e 4. Il fabbricante o il fornitore,
stabilito nellUnione europea e responsabile dellimmissione nel mercato
comunitario, appone sulle altre apparecchiature la marcatura di cui allallegato 6.
Le apparecchiature devono essere inoltre identificate dal fabbricante mediante
lindicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del
costruttore o del fornitore.
- La visibilità e la leggibilità della marcatura CE non può
essere limitata da altro marchio.
Art. 5 Terminali
- I terminali di cui allart.2, comma 1, lettera a), con
marcatura conforme a quella dellallegato 8, dotati di approvazione amministrativa
per la connessione alla rete pubblica rilasciata da un organismo notificato di uno Stato
membro, sono considerati conformi ai requisiti essenziali e possono essere
commercializzati ed impiegati in Italia.
- Il costruttore, il mandatario o il fornitore deve essere
iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo
equivalente nella Unione europea.
- I terminali di cui al comma 1, che non rientrano nella
previsione di cui allart.5 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n.314, debbono
essere collegati alla rete da un istallatore autorizzato dalla direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni ai sensi dellart.5 dellallegato n.13 al
predetto decreto ministeriale n.314/1992.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà
di disporre verifiche tecniche al fine di accertare che il terminale sia debitamente
installato, mantenuto in efficienza ed utilizzato conformemente alla sua destinazione.
- La marcatura di cui allallegato 8 deve essere apposta dal
fabbricante o dal mandatario stabilito nella Unione europea. Ogni terminale deve essere
identificato dal fabbricante mediante lindicazione del modello, del lotto o del
numero di matricola e del nome del costruttore.
- La visibilità e la leggibilità della marcatura di cui
allallegato 8, non può essere limitata da altro marchio.
- Ogni terminale dotato di marcatura CE apposta ai sensi del
presente decreto legislativo si presume conforme anche ai requisiti richiesti da
provvedimenti attuativi di altre direttive comunitarie che prevedono lapposizione
della marcatura CE.
Art. 6 Marcatura
- Qualora le apparecchiature ed i terminali sono oggetto di altri
provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, lapposizione della
marcatura CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri
provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lasciano al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal
fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che
accompagnano le apparecchiature ed i terminali debbono indicare chiaramente i riferimenti
alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
Art. 7 Accreditamento dei laboratori di
prova
- La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei
servizi accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnica consultiva
nominata dalla stessa direzione, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante
del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato ed un
rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani.
- Per laccreditamento si applica la procedura di cui
allallegato 5.
- I laboratori di prova accreditati dalla direzione generale per
la regolamentazione e la qualità dei servizi verificano la conformità dei terminali e
delle apparecchiature nonché degli apparati e dei sistemi della rete pubblica di
telecomunicazioni alle regole tecniche comuni, alle norme tecniche europee, alle norme
armonizzate ed alle regole e norme tecniche nazionali.
Art. 8 Valutazione della conformità
- La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
rilascia lapprovazione amministrativa al costruttore o al mandatario, stabilito
nella Unione europea, sulla base:
- del certificato di esame CE del tipo di cui allallegato
1, corredato da una dichiarazione del costruttore di conformità dei prodotti al tipo, di
cui allallegato 2, o dallapprovazione del sistema qualità di produzione, di
cui allallegato 3;
- del certificato relativo al sistema di assicurazione della
qualità completa per una determinata categoria di prodotti secondo le modalità descritte
nellallegato 4;
- in alternativa al certificato di cui alla lettera a), della
dichiarazione del costruttore di conformità, di cui allallegato 9 limitatamente
alle stazioni satellitari di sola ricezione destinate al collegamento terrestre con la
rete pubblica di telecomunicazioni per quanto riguarda le parti diverse
dallinterfaccia terrestre.
- Per quanto attiene alla valutazione della compatibilità
elettromagnetica, si applicano:
- ai terminali radiotrasmittenti, le disposizioni di cui al comma
1, lettere a) e b), nel caso in cui sono in vigore requisiti specifici;
- agli altri terminali ed alle apparecchiature, le norme di cui
al decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615.
- I terminali, già fornito del certificato di esame CE del tipo,
qualora subiscono modifiche tali da influire sulla conformità ai requisiti essenziali o
sulle modalità duso prescritte inizialmente, devono essere sottoposti ad un nuovo
esame; la relativa certificazione viene rilasciata sotto forma di complemento al
certificato originale di esame CE del tipo. La direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni rilascia, a domanda, linerente approvazione amministrativa.
- Fino allentrata in vigore del decreto di cui
allarticolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52, il richiedente lapprovazione
amministrativa per un terminale secondo le modalità di cui al comma 1 è tenuto al
versamento di una somma:
- di lire seicentomila nel caso previsto dalla lettera a), a
titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti listruttoria ed il
rilascio dellapprovazione;
- di lire centomila nei casi previsti dalle lettere b) e c), a
titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti il rilascio
dellapprovazione.
- Le somme di cui al comma 4 affluiscono allentrata del
bilancio dello Stato e, fino allentrata in vigore del decreto di cui allart.47
della legge 6 febbraio 1996, n.52, il loro versamento può essere effettuato con le
seguenti modalità:
- versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
- versamento con vaglia postale ordinario nazionale o
internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- accreditamento bancario a favore dellufficio italiano
cambi per il successivo versamento allentrata del bilancio dello Stato.
Art. 9 Lingua
- La domanda e la corrispondenza relative alle procedure di cui
al presente decreto devono essere redatte in lingua italiana ovvero in lingua inglese o
francese.
Art. 10 Pubblicità
- Gli organismi notificati ed i laboratori accreditati
stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici.
Art. 11 Mutuo riconoscimento
- I terminali di cui allart.2, comma 1, lettera a), che
hanno ottenuto lapprovazione per la loro connessione alla rete pubblica da parte di
un organismo notificato di un altro Stato membro della Unione europea e che sono dotati
della marcatura CE, indicata nellallegato 8, le stazioni satellitari di sola
ricezione non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni con
sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non
destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di
identificazione di un organismo notificato possono essere immessi nel mercato italiano e
posti in servizio quando sono debitamente installati, mantenuti in efficienza ed
utilizzati conformemente alla loro destinazione.
Art. 12 Sorveglianza e controllo
- E facoltà del Ministero delle poste e delle
telecomuinicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione nonché
sulla utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di perturbazione in atto
alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme, quanto alle
competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.
- I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati
mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e
di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i
grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal
fine devono essere consentiti:
- laccesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
dei prodotti;
- lacquisizione di tutte le informazioni necessarie
allaccertamento;
- il prelievo di campioni per lesecuzione di esami e di
prove.
- I controlli tecnici e le prove sono effettuati con
limpiego delle strutture tecniche esistenti.
- I risultati dei controlli e delle prove debbono essere
comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei
terminali e delle apparecchiature.
- I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle
spese per lesecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto
dei requisiti essenziali. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate
irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
Art. 13 Provvedimenti cautelari
- La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni,
se ritiene che le regole e le norme tecniche eccedono o non assicurano i requisiti
essenziali, di cui allart.1, comma 1, lettera b), promuove presso il competente
organismo della Commissione europea la procedura volta ad ottenere la revisione delle
stesse regole e norme tecniche.
- La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni,
se constata che i terminali e le stazioni satellitari muniti della prevista marcatura non
soddisfano ai requisiti essenziali che li riguardano, informa la Commissione europea delle
misure adottate.
- Qualora sia accertato che i terminali e le apparecchiature:
- non sono utilizzati conformemente alla loro destinazione
rispetto alla rete pubblica;
- ovvero non vengono utilizzati in modo conforme alla funzione
cui sono destinati;
- ovvero ancora perturbano il funzionamento della rete pubblica o
dei servizi di telecomunicazioni, la direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni intima allutilizzatore di eliminare, entro il termine di trenta
giorni, le irregolarità.
- In caso di inottemperanza la direzione predetta, ove si tratta
di terminali, dispone la sospensione della erogazione del servizio per un periodo da
trenta giorni a tre mesi. In presenza di recidiva, dispone linterruzione
dellerogazione del servizio stesso.
- Linterruzione della erogazione del servizio è disposta
altresì nei confronti dellutilizzatore di terminali sprovvisti
dellapprovazione amministrativa di cui allart.1, comma 1, lettera n).
- Qualora è stato accertato che un terminale non soddisfa ai
requisiti di conformità la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
revoca lapprovazione amministrativa di cui allart.8 e ritira il relativo
certificato.
Art. 14 Sanzioni
- Chiunque immette nel mercato, commercializza allingrosso
o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali ed
apparecchiature non conformi ai requisiti essenziali è assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni
e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun
terminale o apparecchiatura. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma
7, è assoggettato chiunque apporta modifiche ai terminali ed alle apparecchiature dotati
della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In
ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire
duecento milioni.
- Chiunque immette nel mercato, commercializza allingrosso
o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali ed
apparecchiature conformi ai requisiti essenziali, ma privi della marcatura di cui agli
allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE e delle indicazioni di cui allart.4,
comma 4, ovvero ancora senza il corredo della dichiarazione di cui allart.2, comma
4, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire
centoventimila per ciascun terminale od apparecchiatura. In ogni caso la sanzione
amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
- Chiunque connette alla rete pubblica di telecomunicazioni
unapparecchiatura dotata della marcatura prevista dagli allegati 6 e 7 e corredata
della dichiarazione del costruttore o del fornitore di non destinazione a tale
collegamento è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dodici milioni.
- Chiunque appone marchi che possono confondersi con le marcature
di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero con la sola sigla CE, ovvero ne limitano la
visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
- Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni, un certificato di esame CE del tipo è sottoposto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
- Chiunque promuove pubblicità per terminali ed apparecchiature
che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
- Chiunque determina le situazioni di cui allart.13, comma
3, ovvero acquista o utilizza terminali ed apparecchiature privi della marcatura di cui
agli allegati 6, 7 e 8 o della sola sigla CE ovvero apporta per uso personale modifiche ad
apparecchiature e terminali dotati della prescritta marcatura che comportano mancata
conformità ai requisiti essenziali è assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
- La violazione dellart.5, comma 3, comporta
lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
- da lire cinquecentomila a lire tre milioni per lutente;
- da lire cinque milioni a lire trenta milioni per
linstallatore.
- Sono assoggettati a sequestro i terminali e le apparecchiature
che sono immessi nel mercato e che risultano:
- non conformi ai requisiti essenziali;
- privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero
della sola sigla CE;
- privi, allorigine, della dichiarazione di cui
allart.2, comma 4, ancorché dotati della marcatura di cui allallegato 6;
- provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura
CE, ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.
- I terminali e le apparecchiature sono confiscati qualora, nei
sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è provveduto alla
regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato dei
terminali e delle apparecchiature medesimi.
Art. 15 Comitato ACTE
- I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato di
approvazione dei terminali (ACTE), previsto nellart.13 della direttiva del Consiglio
91/263/CEE del 29 aprile 1991, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su
designazione, rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del
Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
- I rappresentanti hanno facoltà di farsi assistere da esperti
scelti in relazione agli argomenti specifici da trattare.
Art. 16 Abrogazione
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
abrogato il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.519.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei ministri
MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BERSANI, Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Allegato 1 [ art.4, comma 4, art.8,
comma 1, lettera a)]
DOMANDA DI CERTIFICATO
- La domanda del certificato di esame CE del tipo deve essere
presentata alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni dal costruttore
del terminale o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Unione europea.
- La domanda di esame CE del tipo deve comprendere:
- il nome o la ragione sociale e lindirizzo o la sede del
richiedente;
- una dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata
ad altro organismo notificato;
- una descrizione generale del prodotto unitamente ad una o più
fotografie utili ad identificarlo ed un manuale duso;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli elenchi
delle sottounità e gli schemi dei circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e schemi e le modalità di funzionamento del prodotto;
- lelenco della normativa di riferimento, applicata in
tutto o in parte e, quando necessario, la descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali.
- Le informazioni fornite sono controllate in base alla
documentazione presentata oppure nel luogo di fabbricazione del terminale; in tale seconda
evenienza le spese relative al controllo sono a carico del richiedente.
- Il richiedente, entro trenta giorni, è informato per iscritto
dellavvenuto ricevimento della domanda e, se del caso, è invitato a produrre
eventuali documenti mancanti entro un termine prestabilito.
- Completata la documentazione, la direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni, entro quindici giorni, invita il richiedente a consegnare
uno o più esemplari rappresentativi del terminale ad uno dei laboratori accreditati agli
effetti delle prove, qualora queste non siano già state effettuate da altro laboratorio
accreditato.
- Il certificato di esame CE del tipo viene rilasciato al
richiedente sulla base del rapporto di prova, accompagnato dalla attestazione di
conformità alle regole tecniche comuni ed alle norme armonizzate da parte di un
laboratorio accreditato qualora non emergono punti di mancata conformità ad uno o più
requisiti essenziali.
- Il certificato di esame CE del tipo indica la durata di
validità che non può essere superiore a dieci anni.
- La domanda di rinnovo di un certificato di esame CE del tipo
deve essere presentata almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità
del certificato stesso. In caso di accoglimento della domanda, viene data comunicazione al
richiedente del rinnovo; in caso contrario, viene data comunicazioni del rifiuto con
lindicazione dei motivi.
- Il certificato di esame CE del tipo è rilasciato al
richiedente il quale non può cederlo o trasferirlo a terzi senza il consenso della
direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni.
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO 2 [art.4, comma 4, art.8,
comma 1, lettera a)]
CONFORMITA DEI PRODOTTI AL TIPO
- Il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie
affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo
descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti ad essi applicabili.
- Ricevuto il certificato di esame CE del tipo, il richiedente è
tenuto a compilare la dichiarazione di cui al modello A, di seguito riprodotto, e ad
inviarla ad un organismo notificato di sua scelta, il quale provvede al controllo, su un
adeguato campione, della conformità dei prodotti al tipo esaminato.
- Il richiedente deve conservare copia della dichiarazione di
conformità dei prodotti al tipo per almeno dieci anni dallultima data di
fabbricazione del prodotto.
- Un organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa
svolgere, dietro compenso, le prove sui campioni a intervalli casuali. Lorganismo, o
il soggetto da questo incaricato, preleva un adeguato campione della produzione finale e
su di esso effettua le prove per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti
fissati dal presente decreto. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non
risultassero conformi, lorganismo notificato assume le iniziative del caso
nellambito delle disposizioni previste dal presente decreto.
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO 3 [art.4, comma 4, art.8,
comma 1, lettera a)]
GARANZIA DELLA QUALITA DI PRODUZIONE
- La procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica al fabbricante
che mette in opera un sistema di garanzia della qualità approvato per la produzione.
- Il fabbricante, una volta ricevuto il certificato di esame CE
del tipo, è tenuto a compilare la dichiarazione di cui al modello A, di seguito
riprodotto, ed a presentare ad un organismo notificato di sua scelta la domanda di
approvazione del suo sistema di garanzia della qualità di produzione, secondo le
pertinenti norme UNI EN ISO 9000.
- Le modalità di ottenimento e mantenimento della approvazione
di cui al comma 2 sono stabilite dallorganismo notificato per la valutazione dei
sistemi qualità aziendale.
- Lorganismo notificato, scelto dal fabbricante è tenuto a
controllare nel tempo la conformità dei prodotti al tipo esaminato.
- Il fabbricante, che abbia ottenuto lapprovazione per il
suo sistema di garanzia della qualità di produzione, deve chiedere alla direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni lapprovazione amministrativa, ove si
tratta di terminali.
Visto, il Ministro delle poste e
telecomunicazioni
MACCANICO
MODELLO A (allegati 2 e 3)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI AL TIPO
(da inviare allorganismo notificato prescelto)
Il
sottoscritto
(nome del costruttore)
(indirizzo)
in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo
n
,
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
(descrizione dettagliata del prodotto incluso il nome, il tipo o il
modello)
è conforme:
- allesemplare descritto nel certificato CE del tipo
n
- alle seguenti regole tecniche comuni e/o norme
data
(timbro e firma)
ALLEGATO 4 [art.4, comma 4, art.8,
comma 1, lettera b)]
GARANZIA DELLA QUALITA COMPLETA
- Il fabbricante deve presentare domanda di certificazione del
sistema di garanzia della qualità completa della sua azienda, stabilita nellambito
della Unione europea, secondo le pertinenti norme UNI EN ISO 9000, ad un organismo
notificato per la valutazione dei sistemi qualità aziendale.
- Le modalità di ottenimento e mantenimento della certificazione
di cui al comma 1 sono stabilite dallorganismo notificato scelto.
- Ai fini del rilascio della approvazione amministrativa per il
collegamento dei terminali alla rete pubblica, il fabbricante o lorganismo
notificato, prescelto per la certificazione del sistema qualità completa
dellazienda, presentano alla direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni:
- copia della certificazione di cui al comma 1;
- copia del manuale di utente, comprensivo di fotografie o
disegni del terminale;
- dichiarazione di conformità, per ciascun tipo di terminale,
alle regole tecniche comuni e/o alle norme.
- La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
rilascia, dopo lesame della documentazione, lapprovazione amministrativa, ove
si tratta di terminali.
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
Allegato 5 (art.7, comma 2)
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI
PROVA
Art. 1 Condizioni generali
- I laboratori di prova non possono dipendere direttamente
dallorganizzazione del costruttore, devono essere liberi da influenze esterne,
possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed
essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per lesecuzione delle prove.
- Il rilascio del certificato di accreditamento dà al
laboratorio, accreditato secondo la presente procedura, la possibilità di eseguire prove
i cui risultati sono riconosciuti nellambito della Unione europea.
- Listruttoria relativa allaccreditamento dei
laboratori viene svolta con limpegno di riservatezza verso terzi.
Art. 2 Presentazione della domanda
- La domanda di accreditamento può essere presentata solo da un
organismo pubblico o da una ditta iscritta alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura che intende svolgere nel territorio nazionale prove su
terminali, su apparecchiature o su sistemi di rete per telecomunicazioni.
- Il richiedente deve inoltrare la domanda, in carta bollata,
alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi (viale America,
201, 00144 Roma) contenente le seguenti indicazioni:
a. nome o ragione sociale del richiedente;
b. indirizzo o sede del richiedente;
c. nome del laboratorio candidato;
d. sede del laboratorio;
e. regole tecniche comuni, norme tecniche europee, norme armonizzate, regole e norme
tecniche nazionali cui fa riferimento il laboratorio;
f. nome del responsabile dei rapporti con la predetta direzione generale;
g. nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la medesima direzione;
h. dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative allaccreditamento del
laboratorio (fase istruttoria, visite tecniche, rilascio del certificato di
accreditamento);
i. elenco degli allegati;
l. firma del richiedente.
- Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa
organizzazione, è presentata una domanda distinta.
- Il richiedente deve allegare alla domanda:
- un attestato concernente la qualità ove la richiesta provenga
da un organismo pubblico;
- un certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come ditta;
- una polizza di assicurazione per responsabilità civile con
massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dallesercizio di
valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un
organismo pubblico;
- una dichiarazione attestante lindipendenza del
laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nellipotesi che il
laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;
- due copie del manuale della qualità, redatto secondo le norme
UNI-CEI-EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i
requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la
compilazione del manuale della qualità.
Art. 3 Istruttoria della domanda
- Dopo aver ricevuto la domanda ed averla registrata su un
apposito repertorio in ordine cronologico, la direzione generale per la regolamentazione e
la qualità dei servizi provvede entro trenta giorni allesame della documentazione
presentata verificando lesistenza dei requisiti generali prescritti.
- In caso di esito positivo la direzione generale per la
regolamentazione e la qualità dei servizi formalizza con il laboratorio richiedente
limpegno del pagamento delle spese relative al rilascio dellaccreditamento.
Lesito negativo dellesame della domanda di cui al comma 1 è comunicato al
richiedente con le relative motivazioni.
- La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei
servizi conferisce lincarico di esaminare il manuale della qualità e di effettuare
le visite tecniche entro sessanta giorni ad ispettori scelti tra quelli designati e
registrati in un apposito albo tenuto presso la direzione stessa.
- Se lesame del manuale della qualità ha esito negativo,
gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione
generale il rapporto di esame per la sospensione dellistruttoria di accreditamento.
- La direzione generale comunica tale risultato al laboratorio
fissando modalità e termini per il perfezionamento del manuale stesso.
- Se lesame del manuale della qualità ha esito positivo,
la direzione generale provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del
laboratorio. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare
alla predetta direzione il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni.
- Detto rapporto è sottoposto allesame della direzione
generale che lo inoltra per il prescritto parere alla commissione tecnica consultiva di
cui allart.7 del presente decreto legislativo.
Art. 4 Rilascio
dellaccreditamento
- La commissione esprime il proprio parere alla direzione
generale entro trenta giorni dallinvio del rapporto di valutazione.
- La commissione ha facoltà di richiedere agli ispettori
supplenti di indagini ai fini di completamento dellistruttoria di valutazione.
- La direzione generale, nel termine di trenta giorni successivi
allacquisizione del parere, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di
accreditamento che ha una validità rinnovabile, di tre anni.
Art. 5 Sorveglianza
dellaccreditamento
- La direzione generale dispone le visite tecniche di
sorveglianza dei laboratori, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento
almeno una volta lanno.
Art. 6 Rinnovo dellaccreditamento
- Ai fini del rinnovo dellaccreditamento, il laboratorio di
prova accreditato deve presentare alla Direzione generale per la regolamentazione e la
qualità dei servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del
certificato, una domanda di rinnovo dellaccreditamento con lintegrazione della
documentazione di cui allart.2, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla
documentazione già presentata.
- La direzione generale, esaminata la domanda dispone una visita
tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per
laccreditamento, con le modalità di cui allart.3, comma 3.
- Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è
positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del
rapporto stesso, un nuovo certificato di accreditamento.
- Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è
negativo, la direzione generale procede ai sensi dellart.7.
Art. 7 Sospensione e revoca
dellaccreditamento
- Laccreditamento può essere sospeso dalla direzione
generale, sentita la commissione, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di
inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti.
- Laccreditamento è revocato dalla direzione stessa,
sentita la commissione:
- nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità
e nei tempi indicati, a quanto stabilito nellatto di sospensione;
- nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici
accertati al momento del rilascio dellaccreditamento.
- Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati al
laboratorio interessato.
Art. 8 Corrispettivi
- Fino allentrata in vigore del decreto di cui
allart. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52, ai fini dellaccreditamento,
della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite per le
prestazioni rese a terzi ai sensi dellart.19 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.156.
Visto , il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO 6 (art.4, comma 1)
MARCATURA DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI
CUI ALLART.4, COMMA 1

Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO 7 (art.4, comma 1)
MARCATURA CE DA APPORRE SULLE STAZIONI
SATELLITARI PER TRASMISSIONE O TRASMISSIONE E RICEZIONE NON DESTINATE AL COLLEGAMENTO ALLA
RETE PUBBLICA, DI CUI ALLART.4, COMMA 1
Iniziali "CE"
Numero di identificazione dellorganismo notificato

Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO 8 (art.5, comma 1)
MARCATURA ce DI CONFORMITA DA APPORRE SUI TERMINALI DI CUI ALLART.5, COMMA 1
Iniziali "CE"
Numero di identificazione dell'organismo notificato
Simbolo che dichiara lidoneità del terminale ad essere connesso alla rete pubblica
di telecomunicazioni


Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO 9 [art.8, comma 1, lett. c)]
PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO DELLA
PRODUZIONE
- La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica al fabbricante
che mette in opera un sistema di controllo interno della produzione. Tale procedura è
ammessa per:
- le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al
collegamento con la rete pubblica di telecomunicazione;
- le stazioni satellitari di sola ricezione destinate al
collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni limitatamente alle parti diverse
dellinterfaccia terrestre.
- Il fabbricante deve compilare la dichiarazione di conformità
di cui al modello B di seguito riprodotto.
- Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica di
cui al comma 4. Tale documentazione, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve
essere tenuta a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea per almeno dieci anni
dallultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui il fabbricante ed il
mandatario non siano stabiliti nellUnione europea, lobbligo di tenere a
disposizione la documentazione incombe alla persona responsabile dellimmissione del
prodotto nel mercato comunitario.
- La documentazione tecnica di cui al comma 3 deve permettere di
valutare la conformità dei prodotti rispetto ai requisiti del presente decreto
legislativo e deve comprendere:
- una descrizione generale del prodotto;
- i disegni di progettazione e di fabbricazione e gli elenchi dei
componenti dei circuiti e delle sottounità;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
dei disegni e degli elenchi di cui alla lettera b) e del funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme applicate in tutto o in parte; in
mancanza di tali norme, devono essere riportati il fascicolo tecnico di fabbricazione
nonché le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti del presente
decreto legislativo;
- i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami
eseguiti;
- i rapporti sulle prove effettuate.
- Il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie
affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti alla
documentazione tecnica di cui al comma 3 ed ai requisiti ad essi applicabili.
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO
ALLEGATO 9 MODELLO B
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Il
sottoscritto
(nome del costruttore)
(indirizzo)
in ottemperanza alle disposizioni del decreto
legislativo
n
dichiara sotto la propria responsabilità che
il prodotto
(descrizione dettagliata del prodotto, incluso il nome, il tipo o il
modello)
E conforme:
- alla documentazione tecnica ad esso relativa;
- alle seguenti regole tecniche comuni e/o norme
(luogo e data)
timbro e firma
ALLEGATO 10 (art.2, comma 4)
DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE
Il sottoscritto
(ragione sociale del costruttore/fornitore)
con sede
(indirizzo)
tel.
telex
Fax
iscritto alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura italiana di
con
n
(*)
d i c h i a r a
sotto la propria responsabilità che
lapparecchiatura
(descrizione dettagliata del prodotto, inclusi
nome, tipo, modello)
non è destinata ad essere collegata alla rete
pubblica di telecomunicazione e, pertanto, leventuale connessine costituisce
violazione della norma nazionale.
Attesta, inoltre, con la stessa dichiarazione non è stata depositata presso altro
organismo notificato dellUnione europea.
(luogo e data)
timbro e firma
(*) oppure indicare altro organismo
equivalente del Paese del richiedente, laddove esistente.
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
MACCANICO

