DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 50
Attuazione della direttiva n.85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 in data 3
febbraio 1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto lart.42 della legge 29 dicembre 1990, n.428, recante delega al Governo per lattuazione della direttiva n.85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dellindustria, del commercio e dellartigianato;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art.1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a. durante la visita delloperatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b. durante una escursione organizzata dalloperatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c. in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota dordine, comunque denominata;
d. per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza delloperatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta laccettazione delloperatore commerciale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a. consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale;
b. operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nellambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale.
Art. 3
Esclusioni
1. Sono esclusi dallapplicazione del presente decreto:
a. i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b. i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c. i contratti di assicurazione;
d. i contratti relativi ai valori mobiliari.
1. Sono esclusi dallapplicazione del presente decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera limporto di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota dordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora lentità del corrispettivo globale, indipendentemente dallimporto dei singoli contratti, superi limporto di lire cinquantamila.
Art. 4
Diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti.
Art. 5
Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto loperatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui allart.4. Linformazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a. lindicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per lesercizio del diritto di recesso;
b. lindicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché lindicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che lesercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, linformazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dellart.1, qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota dordine, comunque denominata, linformazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota dordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota dordine, recante lindicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota dordine, linformazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero allatto della formulazione della proposta, nellipotesi prevista dal comma 2 dellart.1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, lindicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento loperatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui allart.1, lettera d), linformazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota dordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota dordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nellinformazione.
5. Loperatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
Art. 6
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui allart.4 deve inviare alloperatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art.5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono:
a. dalla data di sottoscrizione della nota dordine contenente linformazione di cui al precedente art.5 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota dordine, dalla data di ricezione dellinformazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dalloperatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b. dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora lacquisto sia stato effettuato senza la presenza delloperatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
1. Qualora loperatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore linformazione sul diritto di recesso, ai sensi dellart.5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma 1 è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
2. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata allufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex o fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive. Lavviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare lesercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nellofferta o nellinformazione concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Art. 7
Condizioni per lesercizio del diritto di
recesso
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire ai sensi del successivo art.8 è condizione essenziale per lesercizio del diritto di recesso. Nellipotesi prevista dal comma 2 dellart.6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con luso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
Art. 8
Effetti dellesercizio del diritto di
recesso
1. Con la ricezione da parte delloperatore commerciale della comunicazione di cui al precedente art.6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nellipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a restituire alloperatore commerciale o al soggetto da questi designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata allufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico del consumatore.
3. Loperatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui allart.6 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dellart.3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella nota dordine o nellinformazione di cui allart.5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nellipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati allincasso, deve procedersi alla loro restituzione. E nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dellesercizio del diritto di recesso.
Art. 9
Altre forme speciali di vendita
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante luso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 linformazione sul diritto di cui allart.4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo linformazione deve essere fornita allinizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. Linformazione di cui allart.5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per linvio della comunicazione, indicato nel precedente art.6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
Art. 10
Irrinunciabilità del diritto di recesso
1. Il diritto di cui allart.4 è irrinunciabile.
2. E nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
Art. 11
Sanzioni
1. Fatta salva lapplicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, nellipotesi in cui loperatore commerciale non abbia fornito linformazione di cui al comma 1 dellart.5 o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli lesercizio del diritto di recesso, o abbia presentato allincasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che si trascorso il termine di cui al comma 1 dellart.5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal comma 3 dellart. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo o massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dellart.13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689, allaccertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dallart.17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è presentato allufficio provinciale dellindustria, del commercio e dellartigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale delloperatore commerciale.
Art. 12
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti allapplicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto non contengano linformazione di cui al comma 1 dellart.5, a condizione che tale informazione sia riportata nella nota dordine o in altro documento consegnato al consumatore.
3. E altresì consentito per il periodo di sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota dordine eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dellart.5 non contenga linformazione sul diritto di recesso, purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dellart.5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed allegato alla nota dordine medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dellindustria del commercio e dellartigianato
VISTO, il Guardasigilli: MARTELLI