DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre
1992, n.476
"Attuazione della direttiva
89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata
dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992"
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.289 del 9
dicembre 1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto lart.70 della legge 19 febbraio
1992, n.142, recante delega al Governo per lattuazione della direttiva 89/336/CEE
del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva
92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il
coordinamento delle politiche comunitarie, dellindustria, del commercio e
dellartigianato e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
- "apparecchi": tutti i dispositivi elettrici ed
elettronici, nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti
elettrici o elettronici;
- "disturbi elettromagnetici": i fenomeni
elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di
unapparecchiatura o di un sistema;
- "immunità": lidoneità di un dispositivo, di
unapparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi
elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
- "compatibilità elettromagnetica": lidoneità
di un dispositivo, di unapparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio
ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici
inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente;
- "organismo competente": ogni organismo rispondente ai
criteri di cui allallegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione
tecnica o un certificato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
- "attestato di esame CE del tipo": il documento in cui
un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai
requisiti del presente decreto;
- "organismo notificato": organismo riconosciuto dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rispondente ai criteri di cui
allallegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli
apparecchi di cui alla lettera h) notificato alla Commissione delle comunità europee ed
agli altri Stati membri;
- "apparecchi radiotrasmittenti": apparecchiature radio
i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde
elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
- "radioamatore": persona, debitamente autorizzata, che
si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che
partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "damatore" avente per
oggetto listruzione individuale, lintercomunicazione e gli studi tecnici;
- "costruttore o fabbricante": il responsabile della
progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a), oppure chi
realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a), oppure
ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio, oppure chi
appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.
Art. 2
Campo di applicazione
- Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono
creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi
elettromagnetici presenti nellambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in
materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo.
- Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
- Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano
nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
- Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano
di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di
compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche
direttive comunitarie.
Art. 3
Requisiti per limmissione in commercio o
in servizio
- Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato o in servizio
soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando
sono installati ed opportunamente mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro
destinazione.
Art. 4
Requisiti di protezione
- Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:
- i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad
un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri
apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
- essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro
i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro
destinazione.
- I principali requisiti di protezione sono indicati
nellallegato 3.
Art. 5
Misure speciali
- Le disposizioni del presente decreto non ostano
allapplicazione, su iniziativa delle autorità competenti di cui allart.9,
delle seguenti misure speciali:
- misure concernenti lentrata in servizio e
lutilizzazione dellapparecchio, adottate per un luogo particolare, per
rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
- misure concernenti linstallazione dellapparecchio,
adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o
trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
- Le autorità competenti notificano alla Commissione delle
Comunità europee ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.
Art. 6
Presunzione di conformità
- Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui
allart.4 gli apparecchi che soddisfano:
- le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme
armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle
Comunità europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono, a loro volta, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità
competenti di cui allart.9;
- oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme
nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla
lettera a).
- In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il
fabbricante non abbia applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono
considerati conformi ai requisiti di protezione di cui allart.4 se ciò è
documentato con uno degli attestati di cui allart.7, comma 6.
- Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate
citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione,
adiscono il comitato permanente di cui allart.3 della legge 21 giugno 1986, n.317.
Art. 7
Dichiarazione e marcatura CE di conformità
- Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le
norme di cui allart.6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle
disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità
rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella comunità europea. La
dichiarazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti di cui
allart.9 durante i dieci anni successivi allimmissione nel mercato
dellultimo esemplare dellapparecchio in questione.
- Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono
stabiliti nella Comunità, lobbligo di tenere la dichiarazione CE di conformità
ricade su chiunque introduca lapparecchio nel mercato. Questi è responsabile della
rispondenza dellapparecchio ai requisiti di protezione.
- I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con
sede in ambito CEE o del responsabile dellimmissione degli apparecchi elettrici ed
elettronici nel mercato CEE debbono accompagnare ciascun esemplare in commercio
dellapparecchiatura.
- Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità
appone la marcatura CE di conformità sullapparecchio ovvero sullimballaggio,
sulle istruzioni per luso o sul tagliando di garanzia.
- Le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed alla
marcatura CE sono riportate nellallegato 1.
- Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato,
in tutto o in parte, le norme di cui allart.6, comma 1, o in assenza di norme al
momento dellintroduzione nel mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità tiene a disposizione delle autorità competenti una documentazione tecnica
di costruzione. Essa descrive lapparecchio, illustra le modalità attuate per
garantire la conformità dellapparecchio ai requisiti di protezione e include una
relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente che ne attesti la
rispondenza.
- Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono
stabiliti nella Comunità, lobbligo di tenere la documentazione tecnica ricade su
chiunque introduca lapparecchio nel mercato.
- Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità
competenti di cui allart.9 durante i dieci anni successivi allimmissione nel
mercato dellultimo esemplare dellapparecchio in questione.
- La conformità degli apparecchi di cui al comma 6 a quanto
descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la stessa procedura prevista
per gli apparecchi di cui al comma 1.
- Gli apparecchi e gli impianti prodotti nei laboratori, officine
e locali del costruttore, per suo uso esclusivo, pur dovendo rispettare i requisiti di
protezione, non richiedono alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.
- Nel caso di impianti e reti, gli apparecchi e i sistemi
componenti richiedono un attestato di conformità CE e devono essere conformi alle
condizioni di installazione fissate dal costruttore degli apparecchi e dei sistemi stessi,
in modo da assicurare il funzionamento appropriato della installazione.
Art. 8
Esame CE del tipo per gli apparecchi
radiotrasmittenti
- La conformità al presente decreto degli apparecchi
radiotrasmittenti deve essere attestata conformemente alla procedura di cui
allart.7, comma 1, dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli
organismi notificati della Comunità.
Art. 9
Designazione delle autorità competenti degli
organismi competenti e degli organismi notificati
- Le autorità competenti per lattuazione del presente
decreto secondo i compiti di cui allart.10 sono:
- il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli
apparecchi di telecomunicazioni e per tutti quelli che per il loro funzionamento fanno uso
dello spettro delle radiofrequenze;
- il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato per i rimanenti apparecchi.
- Sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un
certificato per gli apparecchi di cui allart.7, comma 6, gli organismi indicati nel
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° settembre 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.296 del 28 ottobre 1980.
- Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
possono essere riconosciuti competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica
organismi di cui allart.1, lettera e).
- Ai fini del presente decreto, lispettorato generale delle
telecomunicazioni è abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli
apparecchi radiotrasmittenti. Lattestato è rilasciato entro novanta giorni dalla
data di ricevimento dei risultati delle prove di conformità effettuate presso laboratori
designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
- Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
possono essere riconosciuti competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica
per gli apparecchi radiotrasmittenti, organismi di cui allart.1, lettera g).
- Se vengono meno i requisiti di cui allallegato 2, i
riconoscimenti di cui ai commi 3 e 5 sono revocati.
Art. 10
Funzioni delle autorità competenti.
Vigilanza
- Le autorità di cui allart.9, nellambito delle
rispettive competenze, hanno i seguenti compiti:
- controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne
la rispondenza ai requisiti di protezione di cui allart.4;
- individuare e risolvere situazioni di incompatibilità
elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi.
- Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle
prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed
il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, hanno facoltà di
disporre verifiche e controlli.
- Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, possono essere
effettuati anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del
costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e presso gli utilizzatori. A tal
fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
- laccesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
dei prodotti;
- lacquisizione di tutte le informazioni necessarie
allaccertamento;
- il prelievo di campioni per lesecuzione di esami e prove.
- I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere
comunicati al responsabile entro il termine di sessanta giorni dal prelievo degli
apparecchi.
- I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle
spese per lesecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia stato rilevato il
rispetto dei requisiti di protezione, sono restituiti entro sessanta giorni dal prelievo.
- Ferme le attribuzioni di cui allart.9, le autorità
competenti cooperano nellattuazione delle verifiche e dei controlli suddetti
avvalendosi delle strutture tecniche esistenti.
- Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, può con
propri decreti affidare, senza concessione di esclusiva, attività di verifica a taluni
istituti, enti o laboratori, purché dotati di comprovate capacità tecniche e di adeguate
attrezzature; con i decreti sono stabiliti limiti e modalità operative e può essere
determinata la durata dellaffidamento.
Art. 11
Sanzioni
- Sono assoggettati a sequestro nei modi previsti dalla legge 24
novembre 1981, n.689, gli apparecchi di cui allart.2, comma 1:
- non conformi ai requisiti di protezione, ancorché immessi nel
mercato con il corredo dellattestazione prevista dagli articoli 7 ed 8;
- immessi nel mercato senza la predetta attestazione.
- Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi
allesecuzione del sequestro non sia stato proceduto a regolarizzazione in
conformità agli articoli 7 ed 8, ovvero al loro ritiro dal mercato.
- Chiunque immette nel mercato apparecchi non conformi ai
requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quindici milioni a lire novanta milioni.
- Chiunque immette nel mercato senza il corredo
dellattestazione prevista dagli articoli 7 ed 8 apparecchi conformi ai requisiti di
protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni
a lire trenta milioni.
- Chiunque commercializza, sia allingrosso sia al dettaglio
e chiunque installa apparecchi per i quali non sia stata messa lattestazione di cui
al comma quattro, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni.
- Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della
attestazione di cui al comma 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquanta mila a lire trecento mila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque ometta la
comunicazione di cui allart.5.
- Si applica in quanto compatibili le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n.689.
- Le autorità competenti di cui allart.9, comma 1,
promuovono presso la Commissione delle Comunità europee le iniziative necessarie per
laccertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme specificate
nellart.6 in materia di compatibilità elettromagnetica.
Art. 12
Modifica dei termini dei procedimenti
- I termini dei procedimenti disciplinati dal presente decreto
possono essere modificati con decreto delle autorità competenti di cui allart.1
Art. 13
Termine di validità di normative tecniche
- I decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
del 13 aprile 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.132 dell8 giugno 1989, che hanno recepito le direttive
76/889/CEE e 76/890/CEE, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1995.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Fino al 31 dicembre 1995, è autorizzata limmissione sul
mercato o la messa in servizio degli apparecchi sprovvisti di marcatura CEE, conformi alle
norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30
giugno 1992.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
GUARINO, Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO 1
- DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA
La dichiarazione CE di conformità deve
contenere gli elementi seguenti:
descrizione dellapparecchio o degli
apparecchi presi in considerazione;
riferimento delle norme rispetto a cui è
dichiarata la conformità e, se del caso, delle disposizioni nazionali adottate per
garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni del decreto;
identificazione del firmatario che ha ricevuto
competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
ove richiesto, riferimenti dellattestato
di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato.
- MARCATURA CE DI CONFORMITA
La marcatura CE di conformità è composta
dalla sigla CE che figura in basso e del millesimo dellanno durante cui è stata
apposta la marcatura.

Ove richiesto, questa marcatura deve essere
completata con la sigla corrispondente allorganismo notificato che ha rilasciato
lattestato di esame CE del tipo.
Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri
provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, lapposizione della
marcatura CE indica anche la conformità ai requisiti richiesti da questi altri
provvedimenti.
ALLEGATO 2
CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI DA
NOTIFICARE
Gli organismi competenti e gli organismi
notificati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:
- disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi e
attrezzature;
- competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
- indipendenza, per quanto riguarda lesecuzione delle
prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza
previste dal presente decreto, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le
categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel
settore del prodotto interessato;
- rispetto del segreto professionale da parte del personale;
- sottoscrizione di unassicurazione di responsabilità
civile oppure copertura di tale responsabilità da parte dello Stato.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono
verificate periodicamente.
ALLEGATO 3
PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZINE
Il livello massimo dei disturbi
elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere tale da non alterare
lutilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti:
- ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- apparecchiature industriali;
- apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche
commerciali;
- apparecchiature mediche e scientifiche;
- apparecchiature di tecnologia dellinformazione;
- elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso
domestico;
- apparecchi radio per laeronautica e la marina;
- apparecchi didattici elettronici;
- reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
- trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi citati debbono essere costruiti
in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica nel normale
ambiente di compatibilità elettromagnetica in cui tali apparecchi sono destinati ad
essere utilizzati, così da poter funzionare senza problemi, tenuto conto dei livelli di
disturbo causati dagli apparecchi che soddisfano le norme di cui allart.6 del
presente decreto.
Le informazioni necessarie per permettere
unutilizzazione conforme alla destinazione dellapparecchio debbono figurare in
unavvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.

