LEGGE 9 maggio 1986, n. 149
Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con protocollo finale, protocolli
addizionali, protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il
6 novembre 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della convenzione.
Art. 3.
1. All'onere derivante dalla quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, così come determinata negli atti internazionali di cui allarticolo 1, valutato in lire 1.900.000.000 per l'anno 1985, in lire 2.100.000.000 per l'anno 1986 ed in lire, 2.300.000.000 per l'anno 1987, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo 461 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI. Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI. Ministro degli affari esteri
Visto: il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Traduzione non ufficiale della convenzione
internazionale delle telecomunicazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali,
protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre
1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149.
(pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1986)
Parte prima
Disposizioni fondamentali
Preambolo
1 I plenipotenziari dei Governi contraenti, nell'intento di facilitare le relazioni pacifiche e la cooperazione tra i popoli attraverso il buon funzionamento delle telecomunicazioni, pur riconoscendo pienamente a ciascun Paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie telecomunicazioni, e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo sociale ed economico in tutti i Paesi, hanno, di comune accordo, concluso la presente convenzione, che è lo strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Capitolo 1
Composizione, oggetto e struttura
dell'Unione
Articolo 1 Composizione dell'Unione
2 1. L'Unione internazionale delle telecomunicazioni si compone di Membri che, tenuto conto del principio d'universalità e dell'interesse a che la partecipazione all'Unione sia universale, sono:
3 a. ogni Paese elencato nell'allegato 1,
che firma e ratifica la Convenzione o aderisce a questo Atto;
4 b. ogni Paese non elencato nell'allegato
1, che diventa Membro delle Nazioni Unite e aderisce alla Convenzione conformemente ai
disposti dell'articolo 46;
5 c. ogni Paese sovrano non elencato
nell'allegato 1, e non Membro delle Nazioni Unite, che aderisce alla Convenzione,
conformemente ai disposti dell'articolo 46, dopo che la sua domanda di ammissione come
Membro dell'Unione sia stata accettata dai 2/3 dei Membri dell'Unione.
6 2. In applicazione dei disposti del numero
5, se una domanda d'adesione come Membro è presentata, nell'intervallo fra due Conferenze
di plenipotenziari, per via diplomatica è per il tramite del Paese dove è fissata la
sede dellUnione, il segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro
sarà considerato come astenutosi se non ha risposto nel termine di 4 mesi a contare dal
giorno in cui è stato consultato.
Articolo 2 Diritti e obblighi dei Membri
7 1. I Membri dell'Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione.
8 2. I diritti dei Membri, per quanto
concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione,
sono i seguenti:
9 a. ogni Membro ha il diritto di
partecipare alle conferenze dellUnione eleggibile nel Consiglio d'amministrazione e
ha il diritto di presentare candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi
permanenti dell'Unione;
10 b. riservati i disposti dei numeri 117 e
179, ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell'Unione, in tutte le
riunioni dei comitati consultivi internazionali e, se fa parte del Consiglio
damministrazione in tutte le sessioni di questo Consiglio;
11 c. riservati i disposti dei numeri 117 e
179, ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per
corrispondenza.
Articolo 3 Sede dell'Unione
12 La sede dell'Unione è stabilita a
Ginevra.
Articolo 4 Oggetto dellUnione
13 1. L'Unione ha per oggetto:
14 a. di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale fra tutti i Membri dell'Unione per il miglioramento e l'impiego razionale delle telecomunicazioni di ogni genere, nonché di promuovere e di offrire lassistenza tecnica ai Paesi in sviluppo, nel campo delle telecomunicazioni;
15 b. di favorire lo sviluppo dei mezzi
tecnici e il loro sfruttamento più efficace, allo scopo di aumentare il rendimento dei
servizi delle telecomunicazioni, di estenderne l'uso e di generalizzare, quanto più
possibile, la loro utilizzazione da parte del pubblico;
16 c. di armonizzare gli sforzi delle
nazioni verso questi fini comuni.
17 2. A tale scopo, e più particolarmente,
l'Unione:
18 a. attribuisce le frequenze dello spettro
radioelettrico e registra le assegnazioni di frequenze, in modo da evitare disturbi nocivi
tra le stazioni di radiocomunicazione dei diversi Paesi;
19 b. coordina gli sforzi nell'intento di
eliminare i disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione dei diversi Paesi e di
migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze;
20 c. incoraggia la cooperazione internazionale in vista di assicurare l'assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo e il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in sviluppo, mediante tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l'utilizzazione delle proprie risorse, secondo i bisogni;
21 d. coordina gli sforzi in vista di permettere lo sviluppo armonioso dei mezzi di telecomunicazione, specialmente quelli facenti capo alle tecniche spaziali, al fine di utilizzare, nel modo migliore, le possibilità che tali mezzi offrono;
22 e. favorisce la collaborazione tra i suoi
Membri nell'intento di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con
un servizio efficiente e una gestione finanziaria delle telecomunicazioni solida e
indipendente;
23 f. promuove l'adozione di provvedimenti
che consentano di garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei
servizi di telecomunicazione;
24 g. svolge degli studi, promulga
regolamenti, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni, e suggerimenti, raccoglie e
pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni.
Articolo 5 Struttura dell'Unione
25 L'Unione comprende gli organi seguenti:
26 1. la Conferenza di plenipotenziari,
organo supremo dell'Unione;
27 2. le conferenze amministrative;
28 3. il Consiglio d'amministrazione;
29 4. gli organi permanenti designati qui
appresso:
30 a) il Segretariato generale;
31 b) il Comitato internazionale di
registrazione delle frequenze (IFRB);
32 c) il Comitato consultivo internazionale
delle radiocomunicazioni (CCIR);
33 d) il Comitato consultivo internazionale
telegrafico e telefonico (CCITT).
Articolo 6 Conferenza di plenipotenziari
34 1. La Conferenza di plenipotenziari è
composta di delegazioni rappresentanti i Membri. Essa è normalmente convocata ogni 5 anni
e, in ogni caso, l'intervallo tra le conferenze di plenipotenziari successive non supera 6
anni.
35 2. La Conferenza di plenipotenziari:
36 a) fissa i principi generali che l'Unione
deve osservare per conseguire gli scopi enunciati all'articolo 4 della presente
Convenzione;
37 b) esamina il rapporto del Consiglio d'amministrazione relativo allattività di tutti gli organismi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari;
38 e) fissa le basi del bilancio di previsione dell'Unione e il massimo delle sue spese per il periodo che va fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti all'attività dell'Unione durante questo periodo, compreso il programma delle conferenze e delle riunioni e ogni altro piano a medio termine presentato dal Consiglio d'amministrazione;
39 d) formula tutte le direttive generali
concernenti gli effettivi dell'Unione e fissa, se necessario, gli stipendi di base, le
scale degli stipendi e il regime delle indennità e pensioni di tutti i funzionari
dell'Unione;
40 e) esamina i conti dell'Unione e li
approva definitivamente, se necessario;
41 f) elegge i membri dell'Unione chiamati a
comporre il Consiglio d'amministrazione;
42 g) elegge il segretario generale e il
vicesegretario generale e fissa la data alla quale essi assumono le loro funzioni;
43 h) elegge i Membri del Comitato
internazionale di registrazione delle frequenze e fissa la data alla quale essi,
assumeranno le loro funzioni;
44 i) elegge i direttori dei Comitati
consultivi internazionali e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni;
45 j) rivede la Convenzione, se lo giudica
necessario;
46 k) conclude o, se è il caso, rivede gli
accordi tra l'Unione e le altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo
provvisorio concluso dal Consiglio d'amministrazione in nome dell'Unione con queste
medesime organizzazioni e dà loro il seguito che giudica opportuno;
47 l) tratta tutte le altre questioni di
telecomunicazione giudicate necessarie.
Articolo 7 Conferenze amministrative
48 1. Le conferenze amministrative
dell'Unione comprendono: 49 a) le conferenze amministrative mondiali;
50 b) le conferenze amministrative
regionali.
51 2. Le conferenze amministrative sono convocate, di norma, per trattare questioni particolari inerenti alle telecomunicazioni. Possono essere trattate unicamente le questioni iscritte allordine del giorno. Le decisioni prese da queste conferenze devono essere, in ogni caso, conformi ai disposti della Convenzione. Al momento di prendere risoluzioni e decisioni, le conferenze amministrative dovrebbero tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e devono sforzarsi di evitare di prendere risoluzioni e decisioni tali che possono cagionare il sorpasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza dei plenipotenziari.
52 3. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa mondiale può comprendere:
53 a) la revisione parziale dei Regolamenti
amministrativi elencati al numero 643;
54 b) eccezionalmente, la revisione completa
di uno o parecchi di questi Regolamenti;
55 c) ogni altra questione di carattere
mondiale di competenza della conferenza.
56 (2) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa regionale deve comprendere unicamente questioni particolari delle telecomunicazioni di natura regionale, comprese le direttive destinate al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze per quanto concerne il suo operato nella regione pertinente, sempre che tali direttive non pregiudichino gli interessi di altre regioni. Inoltre, le decisioni di una simile conferenza devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi.
Articolo 8 Consiglio d'amministrazione
57 1. (1) II Consiglio d'amministrazione è composto di 41 Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari, tenuto conto della necessità di un'equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo. Salvo nei casi di vacanza che si verificano nelle condizioni specificate nel regolamento generale, i Membri dell'Unione eletti nel Consiglio d'amministrazione adempiono il loro mandato fino alla data alla quale la Conferenza di plenipotenziari procede all'elezione di un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.
58 (2) Ogni Membro del Consiglio designa, a
far parte del Consiglio, una persona che può essere assistita da uno o parecchi
assessori.
59 2. Il Consiglio d'amministrazione emana
il suo regolamento interno.
60 3. Nellintervallo tra Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione agisce in qualità di mandatario della Conferenza di plenipotenziari entro i limiti dei poteri delegati da quest'ultima.
61 4.(1) Il Consiglio d'amministrazione è
incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per agevolare: l'esecuzione, da
parte dei Membri, delle disposizioni della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi,
delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle
altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonché di svolgere tutti gli altri compiti che
gli sono assegnati dalla Conferenza di plenipotenziari.
62 (2) Definisce ogni anno la politica
d'assistenza tecnica conformemente all'oggetto dell'Unione.
63 (3) Assicura una coordinazione efficace
delle attività dell'Unione e esercita un controllo finanziario effettivo sugli organismi
permanenti.
64 (4) Favorisce la cooperazione internazionale in vista di assicurare, con tutti i mezzi a sua disposizione, e segnatamente con la partecipazione dell'Unione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite, la cooperazione tecnica con i Paesi in sviluppo, conformemente allo scopo dell'Unione, che è di favorire, con tutti i mezzi possibili, lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Articolo 9 Segretariato generale
65 1. (1) Il Segretariato generale è
diretto da un segretario generale assistito da un vicesegretario generale.
66 (2) Il segretario generale e il
vicesegretario generale assumono, il loro servizio alla data fissata al momento della loro
elezione. Essi rimangono normalmente in carica fino al giorno fissato dalla Conferenza di
plenipotenziari nel corso della sua riunione successiva e sono rieleggibili soltanto una
volta.
67 (3) Il segretario generale prende tutti i
provvedimenti necessari affinché, le risorse dell'Unione siano utilizzate con parsimonia
ed è responsabile verso il Consiglio d'amministrazione per la totalità degli aspetti
amministrativi e finanziari delle attività dell'Unione. Il vicesegretario generale è
responsabile verso il segretario generale.
68 2. (1) Se il posto di segretario generale
diventa vacante, il vicesegretario generale succede al segretario generale nella sua
funzione, che conserva fino alla data fissata, dalla Conferenza di plenipotenziari nel
corso, della sua riunione successiva; egli è eleggibile a questo posto con riserva dei
disposti del numero 66. Se, in tali circostanze, il vicesegretario generale succede
segretario generale nella sua funzione, il posto di vicesegretario generale è considerato
vacante alla stessa data, e i disposti del numero 69 sono applicabili.
69 (2) Se il posto di vicesegretario
generale diventa vacante a una data anteriore di oltre 180 giorni a quella che è stata
fissata: per la riunione della prossima
Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio damministrazione nomina un successore per la durata restante del mandato.
70 (3) Se i posti di segretario generale e
di vicesegretario generale diventano vacanti simultaneamente, il funzionario eletto
che è stato più a lungo in servizio esercita le funzioni di segretario generale durante
una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio d'amministrazione nomina un
segretario generale e, se i posti sono divenuti vacanti a una data anteriore di oltre 180
giorni a quella che è stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di
plenipotenziari, nomina parimenti un vicesegretario generale. Un funzionario così
nominato resta in servizio per la durata restante del mandato del suo predecessore. Egli
può fare atto di candidatura all'elezione al posto di segretario generale o di
vicesegretario generale alla Conferenza di plenipotenziari precitata.
71 3. Il segretario generale agisce in
qualità di rappresentante legale dell'Unione.
72 4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di questultimo.
Articolo 10 Comitato internazionale di
registrazione delle frequenze
73 1. Il Comitato internazionale di
registrazione delle frequenze (IFRB) è composto di 5 Membri indipendenti eletti dalla
Conferenza di plenipotenziari. Questi Membri sono eletti tra i candidati proposti dai
Paesi membri dell'Unione, in modo da assicurare una ripartizione equa tra le regioni del
mondo. Ogni Membro dell'Unione può proporre un solo candidato, che deve essere cittadino
del suo Paese.
74 2. I Membri del Comitato internazionale
di registrazione delle frequenze assumono le loro funzioni alle date che sono state
fissate in occasione della loro elezione e restano in funzione fino alle dare fissate
dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.
75 3. I membri del Comitato
internazionale di registrazione delle frequenze, nell'esercizio delle loro funzioni, non
rappresentano il loro Paese né una regione, ma sono agenti imparziali investiti di un
mandato internazionale.
76 4. I compiti essenziali del
Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono i seguenti:
77 a) effettuare l'iscrizione e la
registrazione metodiche delle assegnazioni di frequenze fatte dai diversi Paesi,
conformemente alla procedura specificata nel regolamento delle radiocomunicazioni e, se
del caso, conformemente alle decisioni delle conferenze competenti dellUnione, al
fine assicurarne il riconoscimento internazionale ufficiale;
78 b) effettuare, nelle stesse condizioni e allo stesso scopo, un'iscrizione metodica delle ubicazioni assegnate dai Paesi ai satelliti geostazionari;
79 c) fornire pareri ai Membri, in vista
dell'impiego del più gran numero possibile di vie radioelettriche nelle regioni dello
spettro delle frequenze dove possono prodursi disturbi nocivi, come pure in vista
dell'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari,
tenuto conto dei bisogni dei membri che chiedono un'assistenza, dei bisogni particolari
dei Paesi in sviluppo, nonché della situazione geografica particolare di certi Paesi;
80 d) adempiere tutti i compiti suppletivi
concernenti l'assegnazione e lutilizzazione delle frequenze e lutilizzazione
equa dell'orbita dei satelliti geostazionari conformemente alle procedure previste dal
regolamento delle radiocomunicazioni, prescritte da una conferenza competente dell'Unione
o dal Consiglio damministrazione con il consenso della maggioranza dei Membri
dell'Unione in vista della preparazione di una tale conferenza o in esecuzione delle sue
decisioni;
81 e) fornire l'aiuto tecnico alla
preparazione e all'organizzazione delle conferenze delle radiocomunicazioni consultando,
se necessario, gli altri organi permanenti dell'Unione, tenuto conto di tutte le direttive
del Consiglio damministrazione relative all'esecuzione di questa preparazione; il
Comitato fornisce parimenti la sua assistenza ai Paesi in sviluppo riguardo ai lavori
preparatori di queste conferenze;
82 f) tenere a giorno i documenti indispensabili, relativi all'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 11 Comitati consultivi
internazionali
83 1. (1) Il Comitato consultivo
internazionale delle radiocomunicazioni(CCIR) è incaricato di eseguire studi e di emanare
raccomandazioni inerenti alle questioni tecniche e d'esercizio relative specificamente
alle radiocomunicazioni, senza limitazione quanto alla gamma di frequenze; di regola,
questi studi non tengono conto delle questioni di ordine economico, ma qualora esse
sottendano paragoni tra parecchie soluzioni tecniche, i fattori economici possono
parimenti essere presi in considerazione.
84 (2) Il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) è incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni tecniche, d'esercizio e tariffali concernenti i servizi delle telecomunicazioni, ad eccezione delle questioni tecniche e desercizio relative specificamente alle radiocomunicazioni che, giusta il numero 83, dipendono dal CCIR.
85 (3) Nell'adempimento dei suoi compiti, ogni Comitato, consultivo internazionale deve prestare particolare attenzione allo studio delle questioni e all'elaborazione di raccomandazioni direttamente all'istituzione, allo sviluppo e al perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in sviluppo, nellambito regionale e nel campo internazionale.
86 2. I Comitati consultivi internazionali
hanno quali Membri:
87 a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione;
88 b) ogni azienda privata riconosciuta che,
con lapprovazione del Membro che l'ha riconosciuta, domanda di partecipare ai lavori
di questi comitati.
89 3. Il funzionamento di ogni Comitato
consultivo internazionale è assicurato:
90 a) dallassemblea plenaria;
91 b) dalle commissioni di studio che
costituisce;
92 c) da un direttore, eletto dalla
Conferenza di plenipotenziari e nominato conformemente al numero 323.
93 4. Una Commissione mondiale del Piano e
Commissioni regionali del Piano sono istituite in virtù di decisioni congiunte delle
assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Queste Commissioni elaborano un
piano generale per la rete internazionale delle telecomunicazioni, al fine di facilitare
lo sviluppo coordinato dei servizi internazionali delle telecomunicazioni. Esse
sottomettono ai Comitati consultivi internazionali questioni il cui studio presenta un
interesse particolare per i Paesi in sviluppo e che rientrano nel mandato di tali
Comitati.
94 5. Le Commissioni regionali del Piano
possono associare strettamente ai loro lavori le organizzazioni regionali che lo
desiderano.
95 6. I metodi di lavoro dei Comitati
consultivi internazionali sono definiti nel regolamento generale.
Articolo 12 Comitato di coordinazione
96 1. Il Comitato di coordinazione è
composto del segretario generale, del vicesegretario generale, dei direttori dei Comitati
consultivi internazionali nonché del presidente e del vicepresidente del Comitato
internazionale di registrazione delle frequenze. E presieduto dal segretario
generale e, in sua assenza, dal vicesegretario generale.
97 2. Il Comitato di coordinazione assiste il segretario generale e gli fornisce un aiuto pratico in tutte le questioni amministrative, finanziarie e di cooperazione tecnica interessanti parecchi organismi permanenti, come anche nel campo delle relazioni esterne e dell'informazione pubblica. Durante lesame di queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto dei disposti della Convenzione, delle decisioni del Consiglio d'amministrazione e degli interessi dellUnione tutta intera.
98 3. Il Comitato di coordinazione esamina
parimenti le altre questioni che gli sono affidate in base alla Convenzione e tutte le
questioni che gli sono sottoposte dal Consiglio d'amministrazione. Dopo aver studiato tali
questioni, il Comitato presenta al Consiglio d'amministrazione un rapporto in merito, per
il tramite del segretario generale.
Articolo 13 I funzionari eletti e il
personale dell'Unione
99 1. (1) Nell'adempimento delle loro
funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono sollecitare né
accettare istruzioni da nessun Governo, né da nessuna autorità estranea all'Unione. Essi
devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari
internazionali.
100 (2). Ogni membro deve rispettare il
carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei funzionari eletti e del
personale dell'Unione, e non deve cercare di influenzarli nell'adempimento del loro
dovere.
101 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i
funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono avere né partecipazioni né
interessi finanziari di qualsiasi natura in unazienda qualsiasi che si occupa di
telecomunicazioni. Tuttavia, lespressione «interessi finanziari» non dev'essere
interpretata come un divieto alla continuazione di versamenti per la pensione a motivo di
un impiego o di servizi anteriori.
102 (4) Per garantire un funzionamento
efficace dell'Unione, ogni Paese membro di cui un cittadino è stato eletto segretario
generale, vicesegretario generale, Membro del Comitato internazionale di registrazione
delle frequenze, o direttore di un Comitato consultivo internazionale deve, nella misura
del possibile, astenersi di richiamarlo tra due Conferenze di plenipotenziari.
103 2. Il segretario generale, il
vicesegretario e i direttori dei Comitati consultivi internazionali nonché i Membri del
Comitato internazionale di registrazione delle frequenze devono essere tutti cittadini di
Paesi differenti, Membri dell'Unione. In occasione dell'elezione di questi funzionari,
occorre tener debitamente conto dei principi esposti al numero 104 e di una ripartizione
geografica equa tra le regioni del mondo.
104 3. Il criterio dominante nel reclutamento e nella fissazione delle condizioni d'impiego del personale deve essere la necessità di assicurare all'Unione i servizi di persone che possiedano le più alte qualità d'efficienza, di competenza e d'integrità. L'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più larga possibile deve essere debitamente presa in considerazione.
Articolo 14 Organizzazione dei lavori e
direzione dei dibattiti in occasione di conferenze di altre riunioni
105 1. Per lorganizzazione dei loro lavori e la direzione dei loro dibattiti, le conferenze, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali applicano il regolamento interno compreso nel Regolamento generale.
106 2. Le conferenze, il Consiglio
d'amministrazione, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi
internazionali possono adottare le regole che giudicano. indispensabili a complemento di
quelle del regolamento interno. Tuttavia, queste regole complementari devono essere
compatibili con i disposti della Convenzione; se si tratta di regole complementari
adottate da assemblee plenarie e da commissioni di studi, esse sono pubblicate sotto forma
di risoluzione nei documenti delle assemblee plenarie.
Articolo 15 Finanze dell'Unione
107 1. Le spese dell'Unione comprendono i
costi attinenti:
108 a) al Consiglio d'amministrazione e agli
organismi permanenti dellUnione;
109 b) alle Conferenze di plenipotenziari e
alle conferenze amministrative mondiali;
110 c) alla cooperazione e all'assistenza
tecnica di cui beneficiano i Paesi in sviluppo.
111 2. Le spese dell'Unione sono coperte
dalle contribuzioni dei suoi Membri determinate in funzione del numero d'unità
corrispondente alla classe di contribuzione scelta da ogni Membro secondo lo specchietto
seguente:
classe di 40 unità
classe di 4 unità
classe di 35 unità
classe di 3 unità
classe di 30 unità
classe di 2 unità
classe di 25 unità
classe di 1 1/2 unità
classe di 20 unità
classe di 1 unità
classe di 18 unità
classe di 1/2 unità
classe di 15 unità
classe di 1/4 unità
classe di 13 unità
classe di 1/8 unità per i Paesi meno avanzati, così come
sono censiti dalle Nazioni Unite, e per altri Paesi designati dal Consiglio
d'amministrazione.
classe di 10 unità
classe di 8 unità
classe di 5 unità
112 3. In più delle classi di contribuzione
menzionate al numero 111, ogni Membro può scegliere un numero d'unità di contribuzione
superiore a 40.
113 4. I Membri scelgono liberamente la
classe di contribuzione in base alla quale essi intendono partecipare alle spese
dell'Unione.
114 5. Nessuna riduzione della classe di
contribuzione scelta conformemente alla Convenzione può prendere effetto durante la
validità della presente Convenzione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come
catastrofi naturali che necessitano il lanciamento di programmi d'aiuto internazionale, il
Consiglio d amministrazione può autorizzare una riduzione del numero dunità di
contribuzione, quando un Membro ne fa domanda e fornisce la prova che non può più
mantenere la sua contribuzione nella classe scelta all'inizio.
115 6. Le spese delle conferenze
amministrative regionali di cui al numero 50 sono sopportate da tutti i Paesi Membri della
regione interessata, secondo la classe di contribuzione di quest'ultimi e, sulla stessa
base, da quei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali
conferenze.
116 7. I Membri pagano anticipatamente la loro parte di contribuzione annuale, calcolata secondo il bilancio di previsione adottato dal Consiglio damministrazione.
117 8. Un Membro in ritardo con i suoi
pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto definito ai numeri 10 e 11, dal momento
che l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore all'importo delle contribuzioni
che questo Membro deve pagare per i due anni precedenti.
118 9. Le disposizioni che regolano le contribuzioni finanziarie delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali figurano nel regolamento generale.
Articolo 16 Lingue
119 1. (1) Le lingue ufficiali dell'Unione
sono l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo.
120 (2) Le lingue di lavoro dell'Unione sono
il francese, l'inglese e lo spagnolo.
121 (3) In caso di contestazione, fa fede il
testo francese.
122. 2. (1) I documenti definitivi delle
Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative, i loro atti finali, i
loro protocolli, le loro risoluzioni, le loro raccomandazioni e i loro suggerimenti sono
redatti nelle lingue ufficiali dell'Unione, in base a testi che si equivalgono tanto nella
forma quanto nel contenuto.
123 (2) Tutti gli altri documenti di queste
conferenze sono redatti nelle lingue di lavoro dell'Unione.
124 3. (1) I documenti ufficiali e di
servizio dell'Unione, prescritti dai Regolamenti amministrativi, sono pubblicati nelle sei
lingue ufficiali.
125 (2) Le proposte e le contribuzioni
presentate per esame alle conferenze e alle riunioni dei Comitati consultivi
internazionali e che sono redatte in una delle lingue ufficiali sono comunicate ai Membri
nelle lingue di lavoro dellUnione.
126 (3) Tutti gli altri documenti di cui il
segretario generale deve, conformemente alle sue attribuzioni, provvedere alla
distribuzione generale, sono redatti nelle tre lingue di lavoro.
127 4. (1) Durante le conferenze dell'Unione
e delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali, delle riunioni delle
commissioni di studio iscritte nel programma di lavoro approvato da un'assemblea plenaria
e di quelle del Consiglio d'amministrazione, deve essere adoperato il sistema efficiente
di traduzione simultanea nelle sei lingue ufficiali.
128 (2) Nelle altre riunioni dei Comitati consultivi internazionali, i dibattiti hanno luogo nelle lingue di lavoro, in quanto i Membri che desiderano una traduzione in una lingua di lavoro particolare indichino, con un preavviso di almeno 90 giorni, la loro intenzione di partecipare alla riunione.
129 (3) Quando tutti i partecipanti a una
conferenza o a una riunione acconsentono, i dibattiti possono essere tenuti in un numero
di lingue inferiori a quello indicato qui sopra.
Articolo 17 Capacità giuridica dell'Unione
130 L'Unione gode, sul territorio di
ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per
esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi.
Capitolo II
Disposizioni generali relative alle
telecomunicazioni
Articolo 18 Diritto del pubblico di
utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni
131 I Membri riconoscono al pubblico il
diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica.
I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria
di corrispondenza, senza priorità né preferenze di qualsiasi genere.
Articolo 19 Interruzione delle
telecomunicazioni
132 1. I Membri si riservano il diritto
d'interrompere la trasmissione di qualsiasi telegramma privato che si reputi pericoloso
per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, allordine pubblico o al
buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l'ufficio di origine
dell'interruzione totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale
notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato.
133 2. I Membri si riservano altresì il
diritto d'interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa
per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon
costume.
Articolo 20 Sospensione del servizio
134 Ogni Membro si riserva il diritto di
sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata
indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune
specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l'obbligo di avvisarne
immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretario generale.
Articolo 21 Responsabilità
135 I Membri non accettano alcuna
responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali delle
telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda i reclami tendenti a ottenere il
risarcimento di danni e interessi.
Articolo 22 Segreto delle telecomunicazioni
136 1. I Membri si impegnano a prendere
tutte le misure possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni usato, per
garantire il segreto delle corrispondenze internazionali.
137 2. Essi si riservano tuttavia il diritto
di trasmettere tali corrispondenze alle autorità competenti allo scopo di salvaguardare
l'applicazione della loro legislazione interna o l'esecuzione delle Convenzioni
internazionali di cui sono parte.
Articolo 23 Costruzione, esercizio e
protezione delle vie e degli impianti di telecomunicazione
138 1. I Membri prendono i provvedimenti
opportuni per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e gli impianti
necessari per garantire lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni
internazionali.
139 2. Tali vie e impianti devono essere
esercitati quanto più possibile secondo i metodi e i procedimenti che in pratica
risultino i migliori, e vanno conservati in buono stato d'esercizio e mantenuti in
conformità dei progressi scientifici e tecnici.
140 3. I Membri provvedono alla sicurezza di
queste vie e impianti nei limiti della loro giurisdizione.
141 4. Salvo accordi particolari fissanti
altre condizioni, tutti i Membri prendono i provvedimenti necessari per garantire
lefficienza dei tratti di circuiti delle telecomunicazioni internazionali che si
trovano sotto il loro controllo.
Articolo 24 Notificazione delle
contravvenzioni
142 Al fine di facilitare
lapplicazione dei disposti dellarticolo 44, i Membri si impegnano a informarsi
vicendevolmente sulle contravvenzioni ai disposti della presente Convenzione e dei
Regolamenti amministrativi annessi.
Articolo 25 Priorità delle
telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana
143 I servizi internazionali delle
telecomunicazioni devono concedere la precedenza assoluta a tutte le telecomunicazioni
relative alla sicurezza della vita umana sui mari, su terra, nellaria e nello spazio
extraatmosferico e alle telecomunicazioni epidemiologiche durgenza eccezionale
dellOrganizzazione mondiale della sanità.
Articolo 26 Priorità dei telegrammi di
Stato e delle convenzioni telefoniche di Stato
144 Con riserva dei disposti degli articoli
25 e 36, i telegrammi di Stato godono di un diritto di precedenza sugli altri telegrammi
quando il mittente ne fa domanda. Le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti,
su espressa domanda e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorità sulle
altre conversazioni telefoniche.
Articolo 27 Linguaggio segreto
145 1. I telegrammi di Stato, come anche i
telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le
relazioni.
146 2. I telegrammi privati in linguaggio
segreto possono essere ammessi tra tutti i Paesi, ad eccezione di quelli che hanno
precedentemente notificato, per il tramite del segretario generale, che non ammettono tale
linguaggio per queste corrispondenze.
147 3. I Membri che non ammettono i
telegrammi privati in linguaggio segreto, in provenienza o a destinazione del loro
territorio, devono accettarli in transito, salvo nel caso della sospensione del servizio
prevista allarticolo 20.
Articolo 28 Tasse e franchigia
148 Le disposizioni relative alle tasse
delle telecomunicazioni e i diversi casi in cui la franchigia è accordata sono fissati
nei Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convezione.
Articolo 29 Allestimento e resa dei conti
149 I regolamenti dei conti internazionali
sono considerati come transazioni correnti e operati in relazione con gli obblighi
internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno concluso accordi al
riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali, conclusi in virtù
dell'articolo 31, questi regolamenti di conti sono effettuati conformemente ai disposti
dei Regolamenti amministrativi.
Articolo 30 Unità monetaria
150 In mancanza di accordi particolari
conclusi tra i Membri, lUnità monetaria usata nella composizione delle tasse di
ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e nell'allestimento dei
conti internazionali è:
- o l'unità monetaria del fondo monetario
internazionale,
- o il franco oro,
così come è definito nei Regolamenti amministrativi.
Le modalità dapplicazione sono
fissate nell'appendice 1 ai regolamenti telegrafici e telefonici.
Articolo 31 Accordi particolari
151 I Membri riservano a sé, alle aziende
private da essi riconosciute e alle altre aziende debitamente autorizzate, la facoltà di
concludere accordi speciali su questioni di telecomunicazione che non interessano la
generalità dei Membri. Tuttavia, tali accordi non devono essere in contrasto con le
disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi, per
quanto riguarda i disturbi nocivi che la loro applicazione potesse causare ai servizi di
radiocomunicazione degli altri Paesi.
Articolo 32 Conferenze regionali, accordi
regionali, organizzazioni regionali
152 I Membri si riservano il diritto di tenere conferenze regionali, di concludere accordi regionali e di creare organizzazioni regionali nell'intento di regolare questioni concernenti le telecomunicazioni, suscettibili d'essere trattate su un piano regionale. Gli accordi regionali non devono però essere in contraddizione con la presente Convenzione.
Capitolo III
Disposizioni speciali relative alle
radiocomunicazioni
Articolo 33 Utilizzazione razionale dello
spettro delle frequenze radioelettriche e dell'orbita dei satelliti geostazionari
153 1. I Membri si sforzano di limitare il
numero delle frequenze e l'estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile
per assicurare in modo soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tale scopo,
essi si sforzano di applicare, nel minor tempo possibile, gli ultimi ritrovati della
tecnica.
154 2. Al momento di utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni spaziali, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e lorbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che devono essere utilizzate in modo efficace ed economico, conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni, al fine di permettere un accesso equo a questa orbita e a queste frequenze ai differenti Paesi o gruppi di Paesi, tenuto conto dei bisogni speciali dei Paesi in sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi.
Articolo 34 Intercomunicazione
155 Le stazioni che assicurano le
radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione
abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema
radioelettrico da esse impiegato.
156 2. Tuttavia, per non intralciare il
progresso scientifico, le disposizioni del numero 155 non vietano l'uso di un sistema
radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purché tale incapacità sia
dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l'effetto di dispositivi adoperati
unicamente allo scopo di impedire l'intercomunicazione.
157 3. Nonostante le disposizioni del numero
155, una stazione può essere attribuita a un servizio internazionale limitato di
telecomunicazione, determinato dallo scopo di questo servizio o da altre circostanze
indipendenti dal sistema impiegato.
Articolo 35 Disturbi pregiudizievoli
158 1. Tutte le stazioni, qualunque sia il
loro scopo, devono essere installate ed esercitate in modo da non cagionare disturbi
pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle
aziende private riconosciute e delle altre aziende debitamente autorizzate ad esercitare
un servizio di radiocomunicazione e che funzionano conformemente alle disposizioni del
Regolamento delle radiocomunicazioni.
159 2. Ogni Membro si impegna a esigere
dalle aziende private da esso riconosciute e dalle altre aziende debitamente autorizzate a
tale scopo l'osservanza delle prescrizioni del numero 158.
160 3. Inoltre, i Membri riconoscono
l'opportunità che siano presi i provvedimenti praticamente possibili per impedire che il
funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di ogni genere arrechi disturbi
pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici indicati al numero 158.
Articolo 36 Chiamate e messaggi di soccorso
161 Le stazioni di radiocomunicazione sono
obbligate ad accettare con priorità assoluta le chiamate e i messaggi di soccorso,
qualunque sia la loro provenienza, a rispondere a detti messaggi e a dare loro
immediatamente il seguito che richiedono.
Articolo 37 Segnali di soccorso, d'urgenza,
di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori
162 I Membri si impegnano a prendere i
provvedimenti necessari per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di
segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, e a
collaborare nell'intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che
emettono questi segnali.
Articolo 38 Impianti dei servizi di difesa
nazionale
163 1. I Membri conservano intera la loro
libertà circa gli impianti radioelettrici militari dei loro eserciti e delle loro forze
navali e aeree.
164 2. Tuttavia, tali impianti devono, per
quanto possibile, essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti i soccorsi
da prestare in caso di pericolo e i provvedimenti da prendere per impedire i disturbi
pregiudizievoli, come pure alle prescrizioni dei Regolamenti amministrativi riguardanti i
tipi di emissione e le frequenze da usare, secondo la natura del servizio cui sono
destinati.
165 3. Inoltre, detti impianti, qualora
siano adoperati nel servizio della corrispondenza pubblica o in altri servizi disciplinati
dai Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione, devono conformarsi, in
generale, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.
Capitolo IV
Relazioni con le Nazioni Unite e con le
organizzazioni internazionali
Articolo 39 Relazioni con le Nazioni Unite
166 1. Le relazioni tra le Nazioni Unite e
lUnione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell'Accordo concluso
tra queste due organizzazioni, il cui testo figura nell'allegato 3 alla presente
Convenzione.
167 2. Conformemente alle disposizioni
dell'articolo XVI dell'Accordo sopraccitato, i servizi desercizio delle
telecomunicazioni delle Nazioni Unite godono dei diritti e sono sottoposti agli obblighi
indicati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi. Di conseguenza, essi
hanno il diritto di assistere, a titolo consultivo, a tutte le conferenze dell'Unione,
comprese le riunioni dei Comitati consultivi internazionali.
Articolo 40 Relazioni con le organizzazioni internazionali
168 Allo scopo di contribuire all'attuazione
di una coordinazione internazionale completa nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione
collabora con le organizzazioni internazionali che hanno con essa comunanza d'interessi e
di attività.
Capitolo V
Applicazione della Convenzione e dei
Regolamenti
Articolo 41 Disposizioni fondamentali e Regolamento generale
169 In caso di divergenza tra una
disposizione della prima parte della Convenzione (disposizioni fondamentali, numeri da 1 a
194) e una disposizione della seconda parte (Regolamento generale, numeri da 201 a 643),
la prima parte prevale.
Articolo 42 Regolamenti amministrativi
170 1. Le disposizioni della Convenzione
sono completate dai Regolamenti amministrativi, che regolano l'utilizzazione delle
telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri.
171 2. La ratificazione della presente
Convenzione conformemente all'articolo 45 o l'adesione alla presente Convenzione
conformemente all'articolo 46 implica l'accettazione dei Regolamenti amministrativi in
vigore al momento di questa ratificazione o adesione.
172 3. I Membri devono informare il
segretario generale della loro approvazione di ogni revisione di questi Regolamenti da
parte delle conferenze amministrative competenti. Il segretario generale notifica queste
approvazioni ai Membri man mano che le riceve.
173 4. In caso di divergenza tra una disposizione della Convezione e una disposizione di un Regolamento amministrativo, la Convenzione prevale.
Articolo 43 Validità dei Regolamenti
amministrativi in vigore
174 I Regolamenti amministrativi di cui al
numero 170 sono quelli in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Essi
sono considerati come allegati alla presente Convenzione e rimangono valevoli, con riserva
delle revisioni parziali che possono essere adottate ai sensi del numero 53, fino al
momento dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti elaborati dalle conferenze
amministrative mondiali competenti e destinati a sostituirli quali allegati alla presente
Convenzione.
Articolo 44 Esecuzione della Convenzione e
dei Regolamenti
175 1. I Membri sono tenuti a conformarsi
alle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi ad essa
allegati in tutti gli uffici e in tutti i posti di telecomunicazione stabiliti e
esercitati da essi e che assicurano servizi internazionali o che possono provocare
disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto
riguarda i servizi non soggetti a questi obblighi in virtù dei disposti dell'articolo 38.
176 2. Essi devono, inoltre, prendere i provvedimenti necessari per imporre l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, alle aziende, da loro autorizzate a stabilire e a esercitare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che esercitano stazioni che possono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.
Articolo 45 Ratificazione della Convenzione
177 1. La presente Convenzione sarà
ratificata da ciascuno dei Governi firmatari, secondo le norme costituzionali vigenti nei
rispettivi Paesi. Gli strumenti di ratificazione saranno inviati, nel più breve tempo
possibile, per via diplomatica e per il tramite del Governo dello Stato in cui si trova la
sede dell'Unione, al segretario generale, che provvederà a notificarli ai Membri.
178 2. (1) Durante un periodo di due anni a
contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Governo firmatario
gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione in conformità dei numeri da 8 a 11,
anche se non ha depositato lo strumento di ratificazione conformemente al numero 177.
179 (2) Allo spirare d'un periodo di due
anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, un Governo
firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratificazione conformemente al numero
177, non ha più diritto di voto in nessuna conferenza dell'Unione, in nessuna sessione
del Consiglio d'amministrazione, in nessuna riunione degli organismi permanenti
dell'Unione, né in nessuna consultazione per corrispondenza effettuata in conformità
delle disposizioni della Convenzione, e ciò fino a quando lo strumento di ratificazione
non sia stato depositato. Non è tuttavia pregiudicato alcun diritto di tale Governo,
salvo quello di voto.
180 3. Dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione conformemente allarticolo 52, ogni strumento di ratificazione
avrà effetto dalla data del deposito presso il segretario generale.
181 4. Nel caso in cui uno o più Governi
firmatari non ratificassero la Convenzione, questa non cessa di essere valida per i
Governi che l'avranno ratificata.
Articolo 46 Adesione alla Convenzione
182 1. Il Governo di un Paese che non ha
firmato la presente Convenzione può aderirvi in qualsiasi momento, riservate le
disposizioni dell'articolo 1.
183 2. Lo strumento di adesione è inviato
per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede
dellUnione, al segretario generale. L'adesione ha effetto, sempre che non sia stato
convenuto altrimenti, a contare dal giorno del deposito. Il segretario generale notifica
l'adesione ai Membri e trasmette a ciascuno di essi una copia autenticata dello strumento.
Articolo 47 Disdetta della Convenzione
184 1. Ogni Membro che ha ratificato la
presente Convenzione o vi ha aderito ha il diritto di disdirla con una notificazione
inviata al segretario generale per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese
in cui si trova la sede dell'Unione. Il segretario generale ne dà avviso agli altri
Membri.
185 2. Questa disdetta ha effetto allo
spirare del termine di un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da
parte del segretario generale.
Articolo 48 Abrogazione della Convenzione
internazionale delle telecomunicazioni di Malaga - Torre Molinos (1973)
186 La presente Convenzione abroga e
sostituisce la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga - Torre
Molinos (1973) nelle relazioni tra i Governi contraenti.
Articolo 49 Relazioni con gli Stati non
contraenti
187 Tutti i Membri riservano a sé e alle
aziende private riconosciute la facoltà di stabilire le condizioni alle quali essi
ammettono le telecomunicazioni scambiate con uno Stato che non è partecipe della presente
Convenzione. Se una telecomunicazione originaria di uno Stato non contraente è accettata
da un Membro, essa dev'essere trasmessa e, se utilizza le vie di telecomunicazioni d'un
Membro, sono applicabili ad essa le disposizioni obbligatorie della Convenzione e dei
Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.
Articolo 50 Composizione delle controversie
188 1. I Membri possono comporre le loro
controversie, circa le questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della
presente Convenzione o dei Regolamenti previsti all'articolo 42, in via diplomatica, o
seguendo le procedure stabilite per i trattati bilaterali o multinazionali conclusi tra
loro per la composizione delle controversie internazionali, o con qualsiasi altro modo da
essi stabilito di comune accordo.
189 2. Qualora non fosse accettato nessuno
di questi mezzi di composizione delle controversie, ogni Membro, parte in una
controversia, può fare ricorso all'arbitrato, conformemente alla procedura prevista nel
Regolamento generale o nel Protocollo addizionale facoltativo, secondo il caso.
Capitolo VI
Definizioni
Articolo 51 Definizioni
190 Nella presente Convenzione, salvo non risulti altrimenti dal contesto:
191 a) i termini definiti all'allegato 2
alla presente Convenzione hanno il senso ivi riconosciuto;
192 b) gli altri termini definiti nei
Regolamenti indicati nell'articolo 42 hanno il senso riconosciuto in questi Regolamenti.
Capitolo VII
Disposizione finale
Articolo 52 Entrata in vigore e
registrazione della Convenzione
193 La presente Convenzione entrerà in
vigore il 1° marzo 1984 tra i Membri per i quali gli strumenti di ratificazione o
adesione saranno depositati prima di questa data.
194 Conformemente alle disposizioni
dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il segretario generale dell'Unione
registrerà la presente Convenzione presso il segretariato delle Nazioni Unite.
Parte seconda
Regolamento generale
Capitolo VIII
Funzionamento dell'Unione
Articolo 53 Conferenza di plenipotenziari
201 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari
si riunisce conformemente al disposto del numero 34.
202 (2) Se ciò è praticamente possibile,
la data e il luogo d'una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla Conferenza
di plenipotenziari precedente; in caso contrario, tale data e tale luogo sono fissati dal
Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione.
203 2. (1) La data e/o il luogo della
successiva Conferenza di plenipotenziari possono essere mutati:
204 a) a domanda di almeno un quarto dei
Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale;
205 b) su proposta del Consiglio
d'amministrazione.
206 (2) Nei due casi, vanno nuovamente
stabiliti la data e/o il luogo, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione.
Articolo 54 Conferenze amministrative
207 1. (1) L'ordine del giorno di una
conferenza amministrativa è fissato dal Consiglio d'amministrazione, dintesa con la
maggioranza dei Membri dell'Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa
mondiale, o della maggioranza dei Membri della regione interessata se si tratta di una
conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 229.
208 (2) Ove occorra, l'ordine del giorno
comprende le trattande la cui inclusione sia stata stabilita da una Conferenza di
plenipotenziari.
209 (3) Una conferenza amministrativa
mondiale relativa alle radiocomunicazioni può parimenti comprendere nel suo ordine del
giorno direttive da dare al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze
riguardo al suo operato e all'esame di quest'ultime. Una conferenza amministrativa
mondiale può includere nelle sue decisioni, secondo il caso, istruzioni o domande, agli
organi permanenti.
210 2. (1) Una conferenza amministrativa
mondiale è convocata:
211 a) su decisione di una Conferenza di
plenipotenziari, che può fissare la data e il luogo della sua riunione;
212 b) su raccomandazione di una conferenza
amministrativa mondiale precedente, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio
d'amministrazione;
213 c) a domanda di almeno un quarto dei
Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale;
214 d) su proposta del Consiglio
d'amministrazione.
215 (2) Nei casi di cui ai numeri 212, 213,
214 e eventualmente 211, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio
d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, riservate le
disposizioni del numero 229.
216 3. (1) Una conferenza amministrativa
regionale è convocata:
217 a) su decisione di una Conferenza di
plenipotenziari;
218 b) su raccomandazione di una precedente
conferenza amministrativa mondiale o regionale, con riserva d'approvazione da parte del
Consiglio d'amministrazione;
219 c) a domanda di almeno un quarto dei
Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al
segretario generale;
220 d) su proposta del Consiglio
d'amministrazione.
221 (2) Nei casi di cui ai numeri 218, 219 e
220 e eventualmente 217, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio
d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla
regione interessata, riservate le disposizioni del numero 229.
222 4. (1) L'ordine del giorno, la data e il
luogo di una conferenza amministrativa possono essere mutati:
223 a) a domanda di almeno un quarto dei
membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o di un quarto
dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una
conferenza amministrativa regionale. Le domande vanno indirizzate individualmente al
segretario generale che le sottopone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione;
224 b) su proposta del Consiglio
d'amministrazione.
225 (2) Nei casi di cui ai numeri 223 e 224,
le modificazioni proposte sono adottate definitivamente soltanto d'intesa con la
maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale,
o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si
tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero
229.
226 5. (1) Una Conferenza di plenipotenziari
o il Consiglio d'amministrazione possono giudicare utile di far precedere la sessione
principale di una conferenza amministrativa da una sessione preparatoria incaricata di
redigere e di sottoporre un rapporto sulle basi tecniche dei lavori per la conferenza.
227 (2) La convocazione di tale riunione
preparatoria e il suo ordine del giorno devono essere approvati dalla maggioranza dei
Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o dalla
maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di
una conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 229.
228 (3) A meno che la riunione preparatoria
d'una conferenza amministrativa non decida altrimenti, i testi che essa ha definitivamente
approvati vanno raccolti in forma di rapporto che è approvato da questa riunione e
firmato dal suo presidente.
229 6. Nelle consultazioni di cui ai numeri
207, 215, 221, 225 e 227, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine
fissato dal Consiglio damministrazione sono considerati come se non avessero
partecipato a tali consultazioni e di conseguenza non sono presi in considerazione nel
calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del
numero dei Membri dell'Unione consultati, si procede a una nuova consultazione il cui
risultato sarà determinante qualunque sia il numero dei suffragi espressi.
230 7. Se vi è stato invitato da una
Conferenza di plenipotenziari, dal Consiglio d'amministrazione o da una conferenza
amministrativa precedente, incaricata di stabilire le basi tecniche all'intenzione di una
conferenza amministrativa ulteriore, e con riserva che le necessarie disposizioni in
materia di conto di previsione siano prese dal Consiglio d'amministrazione, il CCIR può
convocare una riunione preparatoria alla conferenza, che si tiene prima di tale conferenza
amministrativa. Il direttore della CCIR sottomette il rapporto di questa riunione
preparatoria, per il tramite del segretario generale, come contributo ai lavori della
conferenza amministrativa.
Articolo 55 Consiglio d'amministrazione
231 1. (1) Il Consiglio
d'amministrazione è composto di Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di
plenipotenziari.
232 (2) Se tra due Conferenze di
plenipotenziari si produce una vacanza in seno al Consiglio d'amministrazione, il seggio
spetta di diritto al Membro dell'Unione che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio, il maggior
numero di voti tra i Membri appartenenti alla stessa regione che non furono eletti.
233 (3) Un seggio in seno al Consiglio è
considerato come vacante:
234 a) quando un Membro del Consiglio non si
è fatto rappresentare a due sessioni annuali consecutive del Consiglio;
235 b) quando un Paese membro dell'Unione si
dimette dalle funzioni di Membro del Consiglio.
236 2. Nella misura del possibile, la
persona designata da un Membro del Consiglio d'amministrazione a far parte del Consiglio
è un funzionario della sua amministrazione delle telecomunicazioni oppure è direttamente
responsabile rispetto a tale amministrazione o in suo nome; questa persona deve essere
qualificata per la sua esperienza nei servizi di telecomunicazione.
237 3. All'inizio di ogni sessione annuale,
il Consiglio d'amministrazione elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri e tenendo
conto del principio della rotazione tra le regioni, il presidente e il vicepresidente.
Quest'ultimi restano in funzione fino all'apertura della sessione annuale seguente e non
sono rieleggibili. Il vicepresidente sostituisce il presidente in assenza di quest'ultimo.
238 4. (1) Il Consiglio d'amministrazione si
riunisce in sessione annuale alla sede dell'Unione.
239 (2) Nel corso di tale sessione, esso
può decidere di tenere eccezionalmente una sessione suppletiva.
240 (3) Nell'intervallo tra due sessioni
ordinarie, esso può essere convocato, di regola alla sede dell'Unione, dal suo
presidente, a domanda della maggioranza dei suoi Membri, o su iniziativa del suo
presidente alle condizioni previste al numero 267.
241 5. Il segretario generale e il
vicesegretario generale, il presidente e il vicepresidente del Comitato internazionale di
registrazione delle frequenze e i direttori dei Comitati consultivi internazionali
partecipano di pieno diritto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, ma senza
prendere parte alle votazioni. Tuttavia, il Consiglio può tenere sedute riservate ai suoi
soli Membri.
242 6. Il segretario generale assume le
funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione.
243 7. Il Consiglio d'amministrazione prende
decisioni unicamente quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in
sessione può decidere che una questione particolare venga regolata per corrispondenza.
244 8. Il rappresentante di ciascuno dei
Membri del Consiglio d'amministrazione ha il diritto di assistere in qualità di
osservatore a tutte le riunioni degli organismi permanenti dell'Unione designati ai numeri
31, 32 e 33.
245 9. Sono a carico dell'Unione solamente
le spese per il viaggio, il vitto e l'alloggio, e le assicurazioni, sostenute dal
rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d'amministrazione per l'adempimento
delle sue funzioni nelle sessioni del Consiglio.
246 10. Per lo svolgimento dei compiti che
gli sono devoluti dalla Convenzione, il Consiglio d'amministrazione, in particolare:
247 a) è incaricato, durante l'intervallo
tra due Conferenze di plenipotenziari, di assicurare la coordinazione con tutte le
organizzazioni internazionali di cui agli articoli 39 e 40. A tale riguardo, esso
conclude, a nome dell'Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di
cui all'articolo 40 e con le Nazioni Unite, in applicazione dell'accordo tra quest'ultime
e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere
sottoposti alla Conferenza di plenipotenziari successiva, conformemente ai disposti del
numero 46;
248 b) statuisce sull'esecuzione delle
decisioni relative alle future conferenze o riunioni aventi ripercussioni finanziarie, che
sono prese o presentate dalle conferenze amministrative o dalle assemblee plenarie dei
Comitati Consultivi internazionali. Così facendo, il Consiglio d'amministrazione tiene
conto dell'articolo 80;
249 c) decide in merito alla versione di
proposte di cambiamento strutturale degli organi permanenti dell'Unione, che gli sono
sottoposte dal segretario generale;
250 d) esamina e decide i piani pluriennali
relativi ai posti di lavoro e al personale dell'Unione;
251 e) fissa l'effettivo e la
classificazione del personale del segretariato generale e dei segretariati speciali degli
organi permanenti dell'Unione, tenendo conto delle direttive generali date dalla
Conferenza di plenipotenziari e, prendendo in considerazione il numero 104, approva una
lista d'impieghi delle categorie professionali e superiori che, tenuto conto dei progressi
costanti conseguiti nelle tecniche e nell'esercizio delle telecomunicazioni, saranno
occupati da titolari di contratti di durata determinata con possibilità di prolungamento,
in vista d'impiegare gli specialisti più competenti le cui candidature sono presentate
per il tramite dei Membri dell'Unione; questa lista sarà proposta dal segretario generale
di concerto con il Comitato di coordinazione e sarà sottoposta regolarmente a riesami;
252 f) elabora tutti i regolamenti che
giudica necessari alle attività amministrative finanziarie dell'Unione, come anche i
Regolamenti amministrativi destinati a tener conto della pratica corrente
dell'organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano il
regime comune degli stipendi, indennità e pensioni;
253 g) controlla il funzionamento
amministrativo dell'Unione e decide misure appropriate tendenti alla razionalizzazione
efficace del suo funzionamento;
254 h) esamina e fissa il bilancio di
previsione attuale dell'Unione e il bilancio di previsione per l'anno seguente, tenuto
conto dei limiti fissati per le spese dalla Conferenza dei plenipotenziari, realizzando
tutte le economie possibili, ma salvaguardando nello spirito l'obbligo fatto all'Unione di
ottenere risultati soddisfacenti il più rapidamente possibile per mezzo delle conferenze
e dei programmi di lavoro degli organismi permanenti; così facendo, il Consiglio tien
conto dei punti di vista del Comitato di coordinazione in merito ai piani di lavoro
menzionati al numero 302, così come gli sono comunicati dal segretario generale, e dei
risultati di tutte le analisi dei costi menzionati ai numeri 301 e 304;
255 i) prende ogni provvedimento necessario
alla verificazione annuale dei conti dell'Unione compilati dal segretario generale e
approva tali conti, se necessario, per sottometterli alla Conferenza dei plenipotenziari
successiva;
256 j) adegua, se necessario:
257 1. le scale di base degli stipendi del
personale della categoria professionale e delle categorie superiori, ad eccezione degli
stipendi dei posti ai quali si provvede per via di elezione, al fine di adeguarli alle
scale di base degli stipendi fissate dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti
del regime comune;
258 2. le scale di base degli stipendi del
personale della categoria dei servizi generali, per adattarle ai salari applicati dalle
Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell'Unione;
259 3. le indennità di posto della
categoria professionale e delle categorie superiori, comprese quelle dei posti ai quali si
provvede per via di elezione, conformemente alle decisioni delle Nazioni Unite valevoli
per la sede dell'Unione;
260 4. le indennità di cui beneficia tutto
il personale dell'Unione, in armonia con tutte le modificazioni adottate nel regime comune
delle Nazioni Unite;
261 5. i contributi dell'Unione e del
personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite,
conformemente alle decisioni del Comitato misto di questa Cassa;
262 6. le indennità di rincaro accordate ai
beneficiari della Cassa d'assicurazione del personale dell'Unione secondo la prassi
seguita dalle Nazioni Unite;
263 k) prende le disposizioni necessarie per
la convocazione delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative
dell'Unione conformemente agli articoli 53 e 54;
264 l) sottopone alla Conferenza di
plenipotenziari le raccomandazioni che giudica utili;
265 m) esamina e coordina i programmi di
lavoro nonché i loro progressi, come anche gli accordi di lavoro degli organismi
permanenti dell'Unione, compresi i calendari delle riunioni, e prende, in particolare, le
misure che stima opportune, concernenti la riduzione del numero e della durata delle
conferenze e delle riunioni, nonché la diminuzione delle spese previste per le conferenze
e riunioni;
266 n) con il consenso della maggioranza dei
Membri dell'Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della
maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, se si tratta di
una conferenza amministrativa regionale, fornisce, agli organi permanenti dell'Unione,
direttive adeguate per quel che riguarda la loro assistenza tecnica e altro, alla
preparazione e all'organizzazione di conferenze amministrative;
267 o) procede alla designazione di un
titolare divenuto vacante di segretario generale o di vicesegretario generale, riservati i
disposti del numero 103, qualora si avverasse la situazione di cui al numero 69 o 70, e
ciò nel corso di una delle sue sessioni ordinarie se la vacanza si è prodotta nei 90
giorni che precedono questa sessione, oppure nel corso di una sessione convocata dal suo
presidente nei periodi previsti al numero 69 o 70;
268 p) procede alla designazione di un
titolare al posto divenuto vacante di direttore di un Comitato consultivo internazionale,
alla prima sessione regolare tenuta dopo la data in cui la vacanza si è prodotta. Un
direttore così nominato resta in funzione fino alla data fissata dalla successiva
Conferenza di plenipotenziari come lo stipula il numero 323; egli può essere eletto a
questo posto in occasione della successiva Conferenza di plenipotenziari;
269 q) procede alla designazione di un
titolare al posto divenuto vacante di Membro del Comitato internazionale di registrazione
delle frequenze secondo la procedura prevista al numero 315;
270 r) adempie le altre funzioni previste
nella Convenzione e, nel quadro di quest'ultima e dei Regolamenti amministrativi, tutte le
funzioni giudicate necessarie al buon andamento dell'Unione o dei suoi organismi
permanenti presi singolarmente;
271 s) prende i provvedimenti necessari,
dopo accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, per risolvere, a titolo
provvisorio, i casi non previsti dalla Convenzione, dai Regolamenti amministrativi e dai
loro allegati, la cui soluzione non può essere rinviata alla successiva conferenza
competente;
272 t) sottopone un rapporto sulle attività
di tutti gli organi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari;
273 u) invia ai Membri dell'Unione, il più
presto possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, rapporti succinti sui lavori svolti
come anche ogni documento che giudica utile;
274 v) prende le decisioni necessarie per
assicurare l'equa ripartizione geografica del personale dell'Unione e controlla
l'esecuzione di queste decisioni.
Articolo 56 Segretario generale
275 1. Il segretario generale:
276 a) coordina le attività dei differenti
organismi permanenti dell'Unione, tenendo conto dei punti di vista del Comitato di
coordinazione di cui al numero 96, al fine di assicurare un impiego il più possibile
efficace ed economico del personale, dei fondi e degli altri introiti dell'Unione;
277 b) organizza il lavoro del Segretariato
generale e nomina il personale di tale Segretariato, conformandosi alle direttive date
dalla Conferenza di plenipotenziari e ai regolamenti stabiliti dal Consiglio
d'amministrazione;
278 c) prende le misure amministrative circa
la costituzione dei segretariati specializzati degli organismi permanenti e nomina il
personale di tali segretariati sulla base della scelta e delle proposte del capo di ogni
organo permanente; la decisione finale di nomina o di licenziamento spettando tuttavia al
segretario generale;
279 d) comunica al Consiglio
d'amministrazione ogni decisione presa dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni
specializzate che riguardi le condizioni di servizio, d'indennità e di pensioni del
regime comune;
280 e) bada che siano applicati i
regolamenti amministrativi e finanziari approvati dal Consiglio d'amministrazione;
281 f) fornisce pareri giuridici agli organi
dell'Unione;
282 g) vigila, per i bisogni della gestione
amministrativa, sul personale della sede dell'Unione, al fine di assicurare
un'utilizzazione il più possibile efficace di tale personale e di applicargli le
condizioni d'impiego del regime comune. Il personale designato per assistere direttamente
i direttori dei Comitati consultivi internazionali e il Comitato internazionale di
registrazione delle frequenze lavora agli ordini diretti degli alti funzionari
interessati, ma conformemente alle direttive amministrative generali del Consiglio
damministrazione e del segretario generale;
283 h) nell'interesse generale
dellUnione e, dopo aver consultato il presidente del Comitato internazionale di
registrazione delle frequenze o il direttore del Comitato consultivo di cui si tratta,
assegna temporaneamente funzionari ad altri compiti in funzione delle fluttuazioni del
lavoro alla sede dell'Unione. Il segretario generale segnala al Consiglio
d'amministrazione tali assegnazioni temporanee e le loro conseguenze finanziarie;
284 i) sbriga il lavoro di segretariato che
precede e segue le conferenze dell'Unione;
285 j) prepara raccomandazioni per la prima
riunione dei capi di delegazione menzionati al numero 450, tenendo conto dei risultati
delle eventuali consultazioni regionali;
286 k) organizza, se necessario, in
collaborazione con il governo che ha fatto l'invito, il segretariato delle conferenze
dell'Unione e, in collaborazione con il capo dellorganismo permanente interessato,
fornisce i servizi necessari alle riunioni di ogni organismo permanente dell'Unione,
ricorrendo, nella misura in cui lo ritiene necessario, al personale dell'Unione,
conformemente al numero 283. Il segretario generale può parimenti, a domanda, e in base a
un contratto, organizzare il segretariato di ogni altra riunione concernente le
telecomunicazioni;
287 l) tiene aggiornate le nomenclature
ufficiali compilate secondo le informazioni fornite a tale scopo dagli organismi
permanenti dell'Unione o dalle amministrazioni, esclusi gli schedari di consultazione e
qualsiasi altro incartamento indispensabile che possono riferirsi alle funzioni del
Comitato internazionale di registrazione delle frequenze;
288 m) pubblica i principali rapporti degli
organismi permanenti dell'Unione, come anche i pareri e le istruzioni d'esercizio da
utilizzare nei servizi internazionali delle telecomunicazioni che dipendono da tali
pareri;
289 n) pubblica gli accordi internazionali e
regionali concernenti le telecomunicazioni che gli sono comunicati dalle parti interessate
e tiene aggiornati i documenti che ad essi si riferiscono;
290 o) pubblica le norme tecniche del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e qualsiasi altro dato concernente l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze e delle posizioni dei satelliti sull'orbita dei satelliti geostazionari, così come è stata elaborata dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze in adempimento delle sue funzioni.
291 p) compila, pubblica e tiene aggiornati,
facendo capo, se necessario, ad altri organismi permanenti dell'Unione:
292 1. una documentazione che indichi la
composizione e la struttura dell'Unione;
293 2. le statistiche generali e i documenti
ufficiali di servizio dell'Unione specificati nei Regolamenti amministrativi;
294 3. tutti gli altri documenti la cui
compilazione è prescritta dalle conferenze e dal Consiglio d'amministrazione;
295 q) raccoglie e pubblica, in forma
appropriata, le informazioni nazionali e internazionali concernenti le telecomunicazioni
nel mondo intero;
296 r) raccoglie e pubblica, in
collaborazione con gli altri organismi permanenti dell'Unione, le informazioni di
carattere tecnico o amministrativo che potrebbero essere particolarmente utili ai Paesi in
sviluppo, al fine di aiutarli a migliorare le loro reti delle telecomunicazioni.
L'attenzione di questi Paesi sarà parimenti attirata sulle possibilità offerte dai
programmi internazionali posti sotto gli auspici delle Nazioni Unite;
297 s) raccoglie e pubblica tutte le informazioni suscettibili di essere utili ai Membri, concernenti la messa in opera di mezzi tecnici allo scopo di ottenere il miglior rendimento dei servizi delle telecomunicazioni e, soprattutto, il migliore impiego possibile delle frequenze radioelettriche per diminuire i disturbi;
298 t) pubblica periodicamente, secondo le
informazioni raccolte o che sono messe a sua disposizione, comprese quelle che può
raccogliere da altre organizzazioni internazionali, un giornale d'informazione e di
documentazione generali sulle telecomunicazioni;
299 u) stabilisce, dopo aver consultato il
direttore del Comitato consultivo internazionale interessato, o, a seconda del caso, il
presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, la forma e la
presentazione di tutte le pubblicazioni dell'Unione, tenendo conto della loro natura e del
loro contenuto come anche del modo di pubblicazione più appropriato e più economico;
300 v) prende le misure necessarie affinché
i documenti pubblicati siano distribuiti in tempo utile;
301 w) dopo aver consultato il Comitato di
coordinazione e aver realizzato tutte le economie possibili, prepara e sottomette al
Consiglio damministrazione un progetto di conto preventivo annuale e un conto di
previsione per l'anno seguente, che coprono le spese dell'Unione nei limiti fissati dalla
Conferenza di plenipotenziari e che comprendono due versioni. Una versione corrisponderà
a una crescita zero per l'unità di contribuzione, laltra a una crescita inferiore o
uguale a ogni limite fissato dal protocollo addizionale I dopo eventuale prelevamento
dal conto di provvigione. Il progetto di conto preventivo e l'annesso contenente
un'analisi dei costi sono trasmessi, dopo l'approvazione del Consiglio, a titolo
dinformazione a tutti i Membri dell'Unione;
302 x) dopo aver consultato il Comitato di
coordinazione e tenuto conto dei punti di vista di quest'ultimo, prepara e sottomette al
Consiglio damministrazione piani di lavoro per l'avvenire, relativi alle principali
attività esercite alla sede dell'Unione, conformemente alle direttive del Consiglio
d'amministrazione;
303 y) prepara e sottomette al Consiglio
damministrazione piani pluriennali di riclassificazione dei posti di lavoro, di
reclutamento e di soppressione d'impieghi;
304 Z) tenendo conto dell'opinione del
Comitato di coordinazione, prepara e sottomette al Consiglio damministrazione
analisi dei costi delle principali attività esercitate alla sede dell'Unione nel corso
dell'anno che precede la sessione, tenendo conto soprattutto degli effetti di
razionalizzazione conseguiti:
305 aa) con l'ausilio del Comitato di coordinazione, allestisce un rapporto di gestione finanziario sottoposto ogni anno al Consiglio damministrazione e un conto ricapitolativo alla vigilia di ogni Conferenza di plenipotenziari; questi documenti, dopo la verificazione e l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, sono, comunicati ai Membri e sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari per l'esame e l'approvazione definitiva;
306 ab) con l'ausilio del Comitato di
coordinazione allestisce un rapporto annuale sull'attività dell'Unione che viene
trasmesso, dopo l'approvazione del Consiglio damministrazione, a tutti i Membri;
307 ac) assicura tutte le altre funzioni del
segretariato dellUnione;
308 ad) svolge tutte le altre funzioni che
gli sono affidate dal Consiglio damministrazione:
309 2. E opportuno che il segretario
generale o il vicesegretario generale assistano, a titolo consultivo, alle Conferenze di
plenipotenziari e alle conferenze amministrative dell'Unione, come pure alle assemblee
plenarie dei comitati consultivi internazionali; la loro partecipazione alle sedute del
Consiglio d'amministrazione è disciplinata dalle disposizioni dei numeri 241 e 242; il
segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a
tutte le altre riunioni dell'Unione.
Articolo 57 Comitato internazionale di
registrazione delle frequenze
310 1.(1) I Membri del Comitato
internazionale di registrazione delle frequenze devono essere pienamente qualificati per
la loro competenza tecnica nel campo delle radiocomunicazioni e possedere
unesperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze.
311 (2) Inoltre, per permettere una migliore
comprensione dei problemi che vengono sottoposti al Comitato in virtù del numero 79, ogni
Membro deve conoscere le condizioni geografiche, economiche e demografiche d'una regione
particolare del globo.
312 2.(1) La procedura d'elezione è fissata
dalla Conferenza di plenipotenziari nel modo specificato al numero 73.
313(2) A ogni elezione, qualsiasi Membro del
Comitato in carica può essere riproposto come candidato del Paese di cui è cittadino.
314(3) I Membri del Comitato assumono il
loro servizio il giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari che li ha eletti. Essi
restano normalmente in carica fino alla data stabilita dalla conferenza che ne elegge i
successori.
315(4) Se, nell'intervallo tra due
Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato, un Membro
eletto di quest'ultimo presenta le dimissioni, abbandona le sue funzioni, o muore, il
presidente del Comitato chiede al segretario generale dinvitare i Membri dell'Unione
che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l'elezione di un
sostituto da parte del Consiglio d'amministrazione in occasione della, sua successiva
sessione annuale. Tuttavia, se la vacanza si produce più di novanta giorni prima della
sessione del Consiglio d'amministrazione o dopo la sessione annuale del Consiglio
d'amministrazione che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, il Paese di cui
questo Membro era cittadino designa, il più presto possibile e entro novanta giorni, un
sostituto parimenti cittadino di questo Paese, che resterà in carica fino
allentrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio damministrazione
o fino all'entrata in carica dei nuovi Membri del Comitato eletti dalla successiva
Conferenza di plenipotenziari. Nei due casi, le spese cagionate dal viaggio del sostituto
sono a carico della sua amministrazione. Il sostituto potrà essere presentato come
candidato all'elezione da parte del Consiglio damministrazione o, se del caso, da
parte della Conferenza di plenipotenziari.
316 3. (1) I metodi di lavoro del Comitato
sono definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni.
317(2) I Membri del Comitato eleggono nel
loro seno un presidente e un vicepresidente, i quali adempiono le loro funzioni durante un
anno. In seguito, il vicepresidente succede ogni anno al presidente, e viene eletto un
nuovo vicepresidente.
318(3) Il Comitato dispone di un segretario
specializzato.
319 4. Nessun Membro del Comitato deve,
nellesercizio delle sue funzioni, chiedere o ricevere istruzioni da alcun Governo,
né da alcun Membro d'un Governo qualsiasi, né da alcuna organizzazione o persona
pubblica o privata. Inoltre, ciascun Membro deve rispettare il carattere internazionale
del Comitato e delle funzioni dei suoi Membri e non deve, in nessun caso, cercare
dinfluenzare qualcuno di essi nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 58 Comitati consultivi
internazionali
320 1. Il funzionamento di ogni Comitato
consultivo internazionale è assicurato mediante:
321 a) l'assemblea plenaria, che si riunisce
normalmente ogni quattro anni. Quando una conferenza amministrativa mondiale
corrispondente è stata convocata, la riunione dellassemblea plenaria viene tenuta,
se possibile, almeno otto mesi prima di questa conferenza;
322 b) le commissioni di studi istituite
dall'assemblea plenaria per trattare le questioni da esaminare;
323 c) un direttore eletto dalla Conferenza
di plenipotenziari per il periodo tra due Conferenze di plenipotenziari. Egli è
rieleggibile alla Conferenza di plenipotenziari successiva. Se il posto si trova
inopinatamente vacante, il Consiglio damministrazione, in occasione della sua
sessione annuale successiva, designa il nuovo direttore conformemente ai disposti del
numero 268;
324 d) un segretariato specializzato che
assiste il direttore;
325 e) laboratori o installazioni tecniche
istituiti dall'Unione.
326 2.(1) Le questioni studiate da ogni
Comitato consultivo internazionale, e sulle quali è incaricato di emettere pareri, gli
sono poste dalla Conferenza di plenipotenziari, da una conferenza amministrativa, dal
Consiglio d'amministrazione, da un altro Comitato consultivo o dal Comitato internazionale
di registrazione delle frequenze. Tali questioni si aggiungono a quelle che l'assemblea
plenaria del Comitato consultivo interessato ha deciso di prendere in considerazione, o,
nell'intervallo delle assemblee plenarie, a quelle la cui iscrizione è stata chiesta o
approvata per corrispondenza da almeno venti Membri dell'Unione.
327 (2) A domanda dei Paesi interessati,
ogni Comitato consultivo internazionale può parimenti eseguire studi e dare consigli su
questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di questi Paesi. Lo studio di tali
questioni deve essere effettuato conformemente ai disposti del numero 326; nei casi in cui
tale studio implica il confronto di parecchie soluzioni tecniche possibili, il fattore
cconorilico può essere preso in considerazione.
Articolo 59 Comitato di coordinazione
328 1.(1) Il Comitato di coordinazione
assiste e consiglia il segretario generale su tutte le questioni menzionate al numero 97;
egli assiste il segretario generale nello svolgimento dei compiti che sono assegnati a
quest'ultimo in virtù dei numeri 276, 298, 301, 302, 305 e 306.
329 (2) Il Comitato incaricato di assicurare
la coordinazione con ogni organizzazione internazionale menzionata agli articoli 39 e 40,
per quanto concerne la rappresentanza degli organismi permanenti dell'Unione nelle
conferenze di tali organizzazioni.
330 (3) Il Comitato esamina i risultati
delle attività dell'Unione nel campo della cooperazione tecnica e presenta
raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione per il tramite del segretario generale.
331 2. Il Comitato deve sforzarsi di
formulare le sue conclusioni allunanimità. Se non è appoggiato dalla maggioranza
del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, prendere decisioni sotto la
sua propria responsabilità, se reputa che la liquidazione delle questioni di cui si
tratta non può essere differita alla successiva sessione del Consiglio d'amministrazione.
In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio, per iscritto, ai Membri del Consiglio
d'amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l'hanno indotto a prendere
tali decisioni, e comunicandogli i punti di vista, presentati per iscritto, dagli altri
Membri del Comitato. Se le questioni studiate in simili circostanze non sono urgenti, ma
nondimeno importanti, esse devono essere sottomesse all'esame del Consiglio
d'amministrazione alla sua successiva sessione.
332 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, almeno una volta al mese; esso può parimenti riunirsi in caso di bisogno, a richiesta di due dei suoi Membri.
333 4. Un rapporto sui lavori del Comitato
di coordinazione è allestito e comunicato, a domanda, ai Membri del Consiglio
d'amministrazione.
Capitolo IX
Disposizioni generali concernenti le
conferenze
Articolo 60 Invito e ammissione alle
Conferenze di plenipotenziari quando vi è invito da parte di un Governo
334 1. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio damministrazione, fissa la data definitiva e il luogo preciso della conferenza.
335 2.(1) Un anno prima di tale data, il
Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro dell'Unione.
336 (2) Questi inviti possono essere mandati
sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite d'un altro
Governo.
337 3. Il segretario generale manda un
invito alle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, e, a domanda,
alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32.
338 4. Il Governo invitante, d'intesa con il
Consiglio d'amministrazione o su proposta di questultimo, può invitare le
istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, come anche lAgenzia internazionale
dell'energia atomica, a inviare osservatori, per partecipare alle conferenze a titolo
consultivo, sulla base della reciprocità.
339 5.(1) Le risposte dei Membri devono
giungere al Governo invitante al più tardi un mese prima dell'apertura della conferenza;
esse devono contenere, per quanto possibile tutte le indicazioni sulla composizione della
delegazione.
340 (2) Tali risposte possono essere
indirizzate al Governo invitante, sia direttamente, sia per il tramite del segretario
generale o per il tramite del segretario generale o per il tramite di un altro Governo.
341 6. Tutti gli organismi permanenti
dell'Unione sono rappresentati alla conferenza a titolo consultivo.
342 7. Sono ammessi alle Conferenze di
plenipotenziari:
343 a) le delegazioni specificate
nell'allegato 2;
344 b) gli osservatori delle Nazioni Unite;
345 c) gli osservatori delle organizzazioni
regionali delle tecomunicazioni, conformemente al numero 337;
346 d) gli osservatori delle istituzioni
specializzate e l'Agenzia internazionale dellenergia atomica, conformemente al
numero 338.
Articolo 61 Invito e ammissione alle
conferenze amministrative quando vi è invito da parte di un Governo
347 1. (1) Le disposizioni dei numeri da 334
a 340 sono applicabili alle conferenze amministrative.
348 (2) I Membri dell'Unione possono
informare le aziende private, da esse riconosciute, dell'invito che è stato loro
trasmesso.
349 2.(1) Il Governo invitante, d'intesa con
il Consiglio damministrazione o su proposta di quest'ultimo, può inviare una
notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a mandare osservatori
per partecipare alla conferenza a titolo consultivo.
350 (2) Le organizzazioni internazionali
interessate presentano al Governo invitante una domanda dammissione nel termine di
due mesi a contare dalla data della notificazione.
351(3) Il Governo invitante raccoglie le
domande; la decisione di ammissione è presa dalla conferenza stessa.
352 3. Sono ammessi alle conferenze
amministrative:
353 a) le delegazioni specificate nell'allegato 2;
354 b) gli osservatori delle Nazioni Unite;
355 c) gli osservatori delle organizzazioni
regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32;
356 d) gli osservatori delle istituzioni
specializzate e dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero
338;
357 e) gli osservatori delle organizzazioni
internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri da 349 a 351;
358 f) i rappresentanti delle aziende
private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono;
359 g) gli organismi permanenti dell'Unione
a titolo consultivo, allorquando la conferenza tratta affari che sono di loro competenza.
In caso di bisogno, la conferenza può invitare un organismo che non avrebbe giudicato
utile farsi rappresentare;
360 h) gli osservatori dei Membri
dell'Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza amministrativa
regionale d'una regione diversa da quella alla quale appartengono tali Membri.
Articolo 62 Procedura per la convocazione di
conferenze amministrative mondiali a domanda di Membri dell'Unione o su proposte del
Consiglio damministrazione
361 1. I Membri dellUnione che
desiderano la convocazione d'una conferenza amministrativa mondiale ne informano il
segretario generale, indicando l'ordine del giorno, il luogo e la data proposta per la
conferenza.
362 2. Il segretario generale, al
ricevimento di domande concordanti, provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa
tutti i Membri mediante il mezzo di telecomunicazione più adatto, pregandoli di
nofificargli, nel termine di sei settimane, se accettano o no la proposta presentata.
363 3. Se la maggioranza dei Membri,
determinata secondo i disposti del numero 229, si pronuncia in favore dellinsieme
della proposta, se accetta cioè, sia l'ordine del giorno, sia la data e il luogo di
riunione proposti, il segretario, generale ne informa tutti i Membri mediante i mezzi di
telecomunicazione più idonei.
364 4.(1) Se la proposta accettata tende a
riunire la conferenza in un luogo diverso da quello della sede dell'Unione, il segretario
generale domanda al Governo del Paese interessato se accetta di diventare Governo
invitante.
365 (2) In caso di risposta affermativa, il
segretario generale, d'intesa con questo Governo, prende le disposizioni necessarie per la
riunione della conferenza.
366 (3) In caso di risposta negativa, il
segretario generale invita i Membri che hanno domandato la convocazione della conferenza a
presentare nuove proposte circa il luogo della riunione.
367 5. Quando la proposta accettata tende a
riunire la conferenza alla sede dell'Unione, sono applicabili le disposizioni all'articolo
64.
368 6.(1) Se l'insieme della proposta
(ordine del giorno, luogo e data) non è accettato dalla maggioranza dei Membri,
determinata secondo i disposti del numero 229, il segretario generale comunica le risposte
ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in modo definitivo, entro un
termine di sei settimane, sul punto o sui punti controversi.
369 (2) Questi punti sono considerati come
accettati quando siano stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i
disposti del numero 229.
370 7. La procedura sopra indicata è
parimenti applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza amministrativa
mondiale è presentata dal Consiglio d'amministrazione.
Articolo 63 Procedura per la convocazione di
conferenze amministrative regionali a domanda di membri dell'Unione o su proposta del
Consiglio damministrazione
371 Nel caso di conferenze amministrative
regionali, la procedura di cui all'articolo 62 si applica ai soli Membri della regione
interessata. Se la convocazione deve farsi per iniziativa dei Membri della regione, basta
che il segretario generale riceva domande concordanti, provenienti da un quarto dei Membri
di questa regione.
Articolo 64 Disposizioni relative alle
conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante
372 Le disposizioni degli articoli 60 e 61
sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo
invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione
Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla
sede dell'Unione.
Articolo 65 Disposizioni comuni a tutte le
conferenze
Cambiamento della data o del luogo d'una
conferenza
373 1. Le disposizioni degli articoli 62 e
63 sono applicabili, per analogia, quando si tratti, a domanda dei Membri dell'Unione o su
proposta del Consiglio damministrazione, di cambiare la data e/o il luogo d'una
conferenza. Tali cambiamenti possono tuttavia essere fatti solo se la maggioranza dei
Membri interessati, determinata secondo i disposti del numero 229, si è pronunciata in
loro favore.
374 2. Ogni Membro che propone di cambiare
la data o il luogo d'una conferenza deve ottenere l'adesione del numero richiesto di altri
Membri.
375 3. Se del caso, il segretario generale
fa conoscere, nella comunicazione prevista nel numero 362, le probabili conseguenze
finanziarie derivanti dal cambiamento del luogo o della data, per esempio quando sono
state fatte spese per preparare la riunione della conferenza al luogo previsto
inizialmente.
Articolo 66 Termini e modi di presentazione
delle proposte e dei rapporti alle conferenze
376 1. Immediatamente dopo la spedizione
degli inviti, il segretario generale prega i Membri di comunicargli, nel termine di
quattro mesi, le loro proposte relative ai lavori della conferenza.
377 2. Qualsiasi proposta presentata, la cui
accettazione implichi una revisione del testo della Convenzione o dei Regolamenti
amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che richiedono
tale revisione. I motivi della proposta devono essere indicati, in ogni caso, nel modo
più conciso possibile.
378 3. Il segretario generale comunica a
tutti i Membri le proposte, man mano che le riceve.
379 4. Il segretario generale riunisce e
coordina, secondo il caso, le proposte e i rapporti ricevuti dalle amministrazioni, dal
Consiglio d'amministrazione, dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi
internazionali e dalle riunioni preparatorie alle conferenze e le trasmette ai Membri
almeno quattro mesi prima della data d'apertura della conferenza. I funzionari eletti
dall'Unione non sono autorizzati a presentare proposte.
Articolo 67 Poteri delle delegazioni alle
conferenze
380 1. La delegazione inviata da un Membro
dell'Unione per partecipare a una conferenza dev'essere debitamente accreditata in
conformità delle disposizioni dei numeri da 381 a 387.
381 2.(1) Le delegazioni alle Conferenze di
plenipotenziari sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, o dal capo
del Governo, oppure dal ministro degli affari esteri.
382 (2) Le delegazioni alle conferenze
amministrative sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, o dal capo del
Governo, o dal ministro degli affari esteri, oppure dal ministro competente per le
questioni trattate durante la conferenza.
383 (3) Con riserva della conferma data da
una delle autorità indicate al numero 381 o 382 e ricevuta prima della firma degli atti
finali, una delegazione può essere accreditata provvisoriamente dal capo della missione
diplomatica del suo Paese presso il Governo del Paese nel quale è adunata la conferenza,
oppure, se quest'ultimo è la sede dell'Unione, dal capo della delegazione permanente del
suo Paese presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.
384 3. I poteri sono accettati se sono
firmati da un'autorità di cui ai numeri da 381 a 383 e rispondono a uno dei criteri
seguenti:
385 - conferimento dei pieni poteri alla
delegazione;
386 - autorizzazione alla delegazione di
rappresentare il proprio Governo senza restrizione alcuna;
387 - conferimento alla delegazione o a
taluni dei suoi membri del diritto di firmare gli atti finali.
388 4.(1) Una delegazione, i cui poteri sono
riconosciuti validi dalla sessione plenaria, è autorizzata a esercitare il diritto di
voto del Membro interessato e a firmare gli atti finali.
389 (2) Una delegazione, i cui poteri non
sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, non è autorizzata a esercitare il
diritto di voto né a firmare gli atti finali finché non ha provveduto a rimediarvi.
390 5. I poteri devono essere depositati,
non appena possibile, presso il segretariato della conferenza. Una commissione speciale
così come è descritta al numero 471 è incaricata di verificarli; essa presenta le sue
conclusioni, in forma di rapporto, alla seduta plenaria, entro il termine stabilito da
quest'ultima. Nell'attesa di una decisione della seduta plenaria a tale riguardo, la
delegazione d'un Membro dell'Unione è autorizzata a partecipare ai lavori e ad esercitare
il diritto di voto di questo Membro.
391 6. Di massima, i Membri dell'Unione
devono cercare d'inviare alle conferenze dell'Unione le loro proprie delegazioni.
Tuttavia, il Membro che per motivi eccezionali non può inviare la propria delegazione
può conferire alla delegazione d'un altro membro il diritto di votare e firmare in suo
nome. Questo trasferimento di poteri deve costituire l'oggetto di un atto firmato da una
delle autorità menzionate al numero 381 o 382.
392 7. Una delegazione avente il diritto di
voto può incaricare un'altra delegazione, avente lo stesso diritto, di votare in suo nome
durante una o più adunanze a1le quali essa non può assistere. In tale caso, essa dove
informare, tempestivamente e per iscritto, il presidente della conferenza.
393 8. Una delegazione non può esercitare
più di un voto per procura.
394 9. I poteri e le procure indirizzati per
telegramma non sono, accettabili. Per contro, sono accettabili i telegrammi di risposta a
una domanda di chiarimento del presidente o del segretariato della conferenza
concernente i poteri.
Capitolo X
Disposizioni generali concernenti i Comitati
consultivi
internazionali
Articolo 68 Condizioni di partecipazione
395 1. I Membri dei Comitati consultivi
internazionali menzionati ai numeri 87 e 88 possono partecipare a tutte le attività del
Comitato consultivo di cui si tratta.
396 2. (1) Qualsiasi domanda di
partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'azienda privata
riconosciuta, dev'essere approvata dal Membro che l'ha riconosciuta. La domanda viene
indirizzata da questo Membro al segretario generale, che la porta a conoscenza di tutti i
Membri e del direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica a
questa azienda il seguito che è stato dato alla sua domanda.
397 (2) Un'azienda privata riconosciuta può
intervenire in nome del Membro che l'ha riconosciuta solamente se quest'ultimo, in ogni
singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che lha
autorizzata a tale proposito.
398 3. (1) Le organizzazioni internazionali
e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all'articolo 32, che
coordinano i loro lavori con quelli dell'Unione e hanno delle attività connesse, possono
essere ammesse a partecipare a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi.
399 (2) La prima domanda di partecipazione
ai lavori di un Comitato consultivo presentata da un'organizzazione internazionale o da
unorganizzazione regionale delle telecomunicazioni e menzionata all'articolo 32 va
indirizzata al segretario generale, il quale la comunica, con i mezzi di telecomunicazione
più appropriati, a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull'accettazione di tale
domanda; la domanda è accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel
termine di un mese è favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa
consultazione a tutti i Membri e ai Membri del Comitato di coordinazione.
400 4. (1) Gli organismi scientifici o
industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo
studio o alla fabbricazione, di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni,
possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni
di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell'approvazione, delle amministrazioni dei
Paesi interessati.
401 (2) Ogni domanda dammissione alle
riunioni delle commissioni di studi dun Comitato consultivo, presentata da un
organismo, scientifico o industriale deve essere, approvata dallamministrazione del
Paese interessato. La domanda è indirizzata da questa amministrazione al segretario
generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Il direttore
del Comitato consultivo comunica all'organismo scientifico o industriale il seguito che è
stato dato alla sua domanda.
402 5. Ogni azienda privata riconosciuta,
ogni organizzazione internazionale o regionale delle telecomunicazioni, oppure ogni
organismo scientifico o industriale che è stato ammesso a partecipare ai lavori d'un
Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione
indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal
giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.
Articolo 69 Attribuzioni dell'assemblea
plenaria
403 L'assemblea plenaria:
404 a) esamina i rapporti delle commissioni
di studi e approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazione in essi contenuti;
405 b) esamina le questioni esistenti al
fine di vedere se è necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle
nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 326. In occasione della
redazione del testo di nuove questioni, è necessario tener presente che, in via di
principio, il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio
dell'intervallo tra due assemblee plenarie;
406 c) approva il programma di lavoro
conseguente alle disposizioni del numero 405 e fissa l'ordine delle questioni da studiare
in base alla loro importanza, alla loro priorità e alla loro urgenza, tenendo conto della
necessità di mantenere al minimo le esigenze quanto alle risorse dell'Unione;
407 d) decide, con riguardo al programma di
lavoro approvato, di cui al numero 406, se è necessario mantenere o sciogliere le
commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;
408 e) assegna alle commissioni di studi le
questioni da studiare;
409 f) esamina e approva il approva rapporto
del direttore sui lavori del Comitato dopo l'ultima riunione dell'assemblea plenaria;
410 g) approva, se necessario, in vista di
trasmetterla al Consiglio d'amministrazione, la valutazione, presentata dal direttore
entro i limiti delle disposizioni del numero 439, dei bisogni finanziari del Comitato fino
alla prossima assemblea plenaria;
411 h) al momento di prendere risoluzioni o
decisioni, l'assemblea plenaria dovrebbe tener conto delle ripercussioni finanziarie
prevedibili e deve sforzarsi d'evitare di prendere risoluzioni e decisioni che possono
cagionare il soprasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza di
plenipotenziari;
412 i) esamina i rapporti della commissione
mondiale del Piano e tutte le altre questioni giudicate necessarie nell'ambito dei
disposti dell'articolo 11 e del presente capitolo.
Articolo 70 Riunioni dell'assemblea plenaria
413 1. L'assemblea plenaria si riunisce,
normalmente, alla data e nel luogo fissati dall'assemblea plenaria precedente.
414 2. La data e/o il luogo d'una riunione
dell'assemblea plenaria possono essere modificati con l'approvazione della maggioranza dei
Membri dell'Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a
conoscere il loro parere.
415 3. A ognuna di queste riunioni,
l'assemblea plenaria di un Comitato consultivo è presieduta dal capo della delegazione
del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede
dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea plenaria stessa; il presidente è
assistito da vicepresidenti eletto dall'assemblea plenaria.
416 4. Il segretario generale è incaricato
di prendere, d'intesa con il direttore del Comitato consultivo interessato, le
disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni
dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi.
Articolo 71 Lingue e diritto di voto alle
assemblee plenarie
417 1. (1) Le lingue da usarsi durante le
assemblee plenarie sono quelle previste negli articoli 16 e 78.
418 (2) I documenti preparatori delle
commissioni di studi, i documenti e i verbali delle assemblee plenarie e i documenti
pubblicati in seguito a quest'ultime dai Comitati consultivi internazionali sono redatti
nelle tre lingue di lavoro dell'Unione.
419 2. I Membri autorizzati a votare nelle
sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati al numero
10. Tuttavia, quando un Membro dell'Unione non è rappresentato da un'amministrazione, i
delegati delle aziende private riconosciute dal Paese interessato hanno insieme, e
qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero
397.
420 3. Le disposizioni dei numeri da 391 a
394, relative alla procura, si applicano alle assemblee plenarie.
Articolo 72 Commissioni di studi
421 1. L'assemblea plenaria istituisce e
mantiene, secondo i bisogni, le commissioni di studi necessarie per trattare le questioni
messe allo studio. Le amministrazioni, le aziende private riconosciute, le organizzazioni
internazionali e le organizzazioni regionali di telecomunicazione ammesse conformemente
alle disposizioni dei numeri 398 e 399, che desiderano partecipare ai lavori di
commissioni di studi, si annunciano, sia durante l'assemblea plenaria, sia ulteriormente,
al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta.
422 2. Inoltre, riservate le disposizioni
dei numeri 400 e 401, i periti degli organismi scientifici o industriali possono essere
ammessi a partecipare a titolo consultivo, ad ogni riunione d'una qualsiasi delle
commissioni di studi.
423 3. L'assemblea plenaria nomina
normalmente un relatore principale e un vicerelatore principale per ogni commissione di
studi. Se il volume di lavoro d'una commissione di studi lo richiede, l'assemblea plenaria
nomina, per questa commissione, tanti vicerelatori principali supplementari quanti ne
ritiene necessari. Al momento della nomina dei relatori principali e dei vicerelatori
principali, si dovrà tener conto segnatamente dei criteri di competenza e dell'esigenza
d'una ripartizione geografica equa, nonché della necessità di favorire la partecipazione
più efficace dei Paesi in sviluppo. Se, nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea
plenaria, un relatore principale è impedito a esercitare le sue funzioni, e se la sua
commissione di studi aveva un solo vicerelatore principale, quest'ultimo prende il suo
posto. Qualora si tratti di una commissione di studi per la quale l'assemblea plenaria
aveva nominato parecchi vicerelatori principali, questa commissione, nel corso della sua
riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo relatore principale e, se necessario, un
nuovo vicerelatore principale tra i suoi Membri. Una tale commissione di studi di legge
parimenti un nuovo vicerelatore principale qualora uno dei suoi vicerelatori principali
sia impedito di esercitare le sue funzioni nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea
plenaria.
Art. 73 Trattamento degli affari delle
commissioni di studi
424 1. Le questioni affidate alle
commissioni di studi sono, se possibile, trattate per corrispondenza.
425 2. (1) Tuttavia, l'assemblea plenaria
può impartire appropriate direttive concernenti le riunioni di commissioni di studi, che
sembrino necessarie per trattare gruppi importanti di questioni.
426 (2) Di regola, nell'intervallo tra due
assemblee plenarie, una commissione di studi non tiene più di due riunioni, compresa la
sua riunione finale che precede lassemblea plenaria.
427 (3) Inoltre, se dopo un'assemblea
plenaria, un relatore principale è del parere che una o parecchie riunioni della sua
commissione di studi, non previste dall'assemblea plenaria, siano necessarie per discutere
verbalmente questioni che non hanno potuto essere trattate per corrispondenza, può, con
lautorizzazione della sua amministrazione e dopo aver sentito il direttore
interessato e i Membri della sua commissione, proporre una riunione in un luogo adatto,
tenendo conto della necessità di ridurre al minimo le spese.
428 3. Lassemblea plenaria, può, in
caso di bisogno, costituire gruppi di lavoro per lo studio delle questioni che richiedono
la partecipazione di periti di parecchie commissioni di studi.
429 4. Dopo aver consultato il segretario
generale, il direttore d'un Comitato consultivo, dintesa con i relatori principali
delle diverse commissioni di studi interessate, allestisce il piano generale delle
riunioni del gruppo delle commissioni, di studi che devono riunirsi, in uno stesso luogo
durante lo stesso periodo.
430 5. Il direttore trasmette i rapporti
finali delle commissioni di studi alle amministrazioni partecipanti, alle aziende private
riconosciute dal Comitato consultivo e, se del caso, alle organizzazioni internazionali e
alle organizzazioni regionali di telecomunicazione che vi hanno partecipato. Questi
rapporti giungano ai destinatari almeno un mese prima del giorno della successiva
assemblea plenaria. Si può derogare a questa clausola soltanto qualora riunioni delle
commissioni di studi siano tenute immediatamente prima della riunione dellassemblea
plenaria. Le questioni che non sono state oggetto di un rapporto giunto come alle
condizioni sopra indicate non possono essere iscritte all'ordine del giorno
dell'assemblea plenaria.
Articolo 74 Funzioni del direttore;
segretariato specializzato
431 1.(1) Il direttore d'un Comitato
consultivo coordina i lavori dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi; egli é
responsabile dell'organizzazione dei lavori del Comitato.
432 (2) Il direttore ha la responsabilità
dei documenti del Comitato e prende, di concerto con il segretario generale, le misure
necessarie affinché tali documenti siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell'Unione.
433 (3) Il direttore è assistito da un
segretariato composto di personale specializzato che lavora, sotto la sua autorità
diretta, all'organizzazione dei lavori del Comitato.
434 (4) Il personale dei segretariati
specializzati, dei laboratori e degli impianti tecnici dei Comitati consultivi dipende,
dal lato amministrativo, dall'autorità del segretario generale conformemente ai disposti
del numero 282.
435 2. Il direttore sceglie il personale
tecnico e amministrativo del segretariato, anzi detto, nei limiti del bilancio di
previsione approvato dalla Conferenza di plenipotenziari o dal Consiglio
d'amministrazione. La nomina di detto personale tecnico e amministrativo è fatta dal
segretario generale, d'intesa con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di
licenziamento incombe al segretario generale.
436 3. Il direttore partecipa di pieno
diritto a titolo consultivo alle deliberazioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni
di studi. Egli prende tutte le misure concernenti la preparazione delle riunioni
dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi, riservate le disposizioni del numero
416.
437 4. Il direttore riferisce, in un
rapporto presentato all'assemblea plenaria, sullattività del Comitato consultivo
dall'ultima riunione dell'assemblea plenaria. Detto rapporto è inviato, dopo
approvazione, al segretario generale, il quale lo trasmette al Consiglio
d'amministrazione.
438 5. Il direttore presenta al Consiglio
d'amministrazione, nella sua seduta annuale, un rapporto sulle attività del Comitato
durante l'anno precedente, per informazione del Consiglio e dei Membri dellUnione.
439 6. Il direttore, dopo aver consultato il
segretario, generale, sottopone allapprovazione dell'assemblea plenaria una
valutazione dei bisogni finanziari del Comitato consultivo fino alla successiva assemblea
plenaria. Questa valutazione, dopo approvazione, è trasmessa al segretario generale che
la sottoporrà al Consiglio damministrazione.
440 7. Il direttore, affinché il segretario
generale le incorpori nel bilancio di previsione annuale dell'Unione, determina le spese
del Comitato previsto per l'anno seguente, fondandosi sulla valutazione dei bisogni
finanziari del Comitato approvata dall'assemblea plenaria.
441 8. Il direttore partecipa in tutta la
misura necessaria, alle attività di cooperazione e di assistenza tecnica dell'Unione
nell'ambito delle disposizioni della convenzione.
Articolo 75 Proposte per le conferenze
amministrative
442 1. Le assemblee plenarie dei Comitati
consultivi internazionali sono autorizzate a sottomettere, alle conferenze amministrative,
preposte derivanti direttamente da loro raccomandazioni o da conclusioni di loro studi in
corso.
443 2. Le assemblee plenarie dei Comitati
consultivi possono parimenti formulare proposte di modificazione dei regolamenti
amministrativi.
444 3. Queste proposte vanno indirizzate in
tempo utile al segretario generale per essere riunite, coordinate e comunicate come alle
condizioni previste al numero 379.
Articolo 76 Relazioni dei Comitati
consultivi fra loro e con le organizzazioni internazionali
445 1.(1) Le assemblee plenarie dei Comitati
consultivi possono istituire commissioni miste dinteresse comune.
446 (2) I direttori dei Comitati consultivi
possono, in collaborazione, con i relatori principali, organizzare riunioni miste di
commissioni di studi dei due Comitati consultivi, al fine di effettuare studi e preparare
progetti di raccomandazione su questioni d'interesse comune. Questi progetti di
raccomandazione sono sottoposti alla prossima riunione dell'assemblea plenaria di ognuno
dei Comitati consultivi.
447 2. Allorquando uno dei Comitati
consultivi è invitato a farsi rappresentare a una riunione dell'altro Comitato consultivo
o di unorganizzazione internazionale, la sua assemblea plenaria o il suo direttore
sono autorizzati, tenendo conto del numero 329, a prendere disposizioni per assicurare
questa rappresentanza a titolo consultivo.
448 3. Il segretario generale, il
vicesegretario generale, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle
frequenze e il direttore dell'altro Comitato consultivo, o i loro rappresentanti, possono
assistere a titolo consultivo alle riunioni d'un Comitato consultivo. In caso di bisogno,
un Comitato può invitare alle sue riunioni, a titolo consultivo, rappresentanti di
qualsiasi organismo permanente dell'Unione che non abbia giudicato necessario di farsi
rappresentare.
Capitolo XI
Regolamento interno delle conferenze e delle
altre riunioni
Articolo 77 Regolamento interno delle
conferenze e delle altre riunioni
1. Ordine dei posti
449 Alle sedute della conferenza, le
delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese, dei Paesi
rappresentati.
2. Inaugurazione della conferenza
450 1.(1) La seduta inaugurale della
conferenza è preceduta da una lordine del giorno della prima sessione plenaria e
sono presentate le proposte concernenti l'organizzazione e la designazione dei presidenti
e dei vicepresidenti della conferenza e delle commissioni, tenuto conto del principio del
turno secondo la ripartizione geografica, della competenza necessaria e dei disposti del
numero 454.
451 (2) Il presidente della riunione dei
capi di delegazione è designato conformemente ai disposti dei numeri 452 e 453.
452 2.(1) La conferenza è inaugurata da una
personalità designata dal Governo invitante.
453 (2) Se non c'è un Governo invitante,
essa è inaugurata dal più anziano dei capi di delegazione.
454 3.(1) Alla prima seduta plenaria, si
procede allelezione del presidente che, generalmente, è una personalità designata
dal Governo invitante.
455 (2) Se non c'è Governo invitante, si
sceglie il presidente tenendo conto della proposta fatta dai capi di delegazione nel corso
della riunione di cui al numero 450.
456 4. Durante la prima seduta plenaria si
procede pure:
457 a) all'elezione dei vicepresidenti della
conferenza;
458 b) alla costituzione delle commissioni
della conferenza e all'elezione dei presidenti e vicepresidenti rispettivi;
459 c) alla costituzione del segretariato
della conferenza, composto di personale del segretariato generale dell'Unione e,
eventualmente, di personale messo a disposizione dall'amministrazione del Governo
invitante.
3. Prerogative del presidente della
conferenza
460 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre
prerogative che gli sono conferite dal presente Regolamento, il presidente apre e chiude
ogni seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del regolamento
interno, dà la parola, mette ai voti le trattande e proclama le decisioni adottate.
461 2. Il presidente ha la direzione
generale dei lavori della conferenza e veglia al mantenimento dell'ordine durante le
sedute plenarie. Egli decide in merito alle mozioni e alle questioni d'ordine e ha, in
particolare, il potere di proporre il rinvio o la chiusura della discussione, la levata o
la sospensione di una seduta. Egli può anche decidere di rinviare la convocazione di
unassemblea o di una seduta plenaria, qualora lo ritenga necessario.
462 3. Egli protegge il diritto di tutte le
delegazioni d'esprimere liberamente e pienamente il loro parere sulloggetto in
discussione.
463 4. Egli vigila a che i dibattiti siano
limitati all'oggetto in discussione e può interrompere qualsiasi oratore che si scostasse
dall'argomento trattato, rammentandogli la necessità d'attenersi allo stesso.
4. Istituzione delle commissioni
464 1. La seduta plenaria può istituire
commissioni per esaminare le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza.
Dette commissioni possono istituire delle sottocommissioni. Le commissioni e le
sottocommissioni possono parimenti formare gruppi di lavoro.
465 2. Le sottocommissioni e i gruppi di
lavoro sono istituiti solo se assolutamente necessari.
466 3. Riservati i disposti di cui ai numeri
464 e 465, verranno formate le commissioni seguenti:
467 4.1 Commissione di direzione
468 a) Questa commissione è normalmente
costituita dal presidente della conferenza o della riunione, che la presiede, dai
vicepresidenti, dai presidenti e dai vicepresidenti delle commissioni.
469 b) La commissione di direzione coordina
tutte le attività relative al buon funzionamento del lavoro e fissa lordine e il
numero delle sedute evitando, se possibile, ogni simultaneità, visto il numero ridotto
dei Membri di certe delegazioni.
470 4.2 Commissione dei poteri
471 Questa commissione verifica i poteri
delle delegazioni alle conferenze e presenta le sue conclusioni alla seduta plenaria entro
il termine fissato da questultima.
472 4.3 Commissione di redazione
473 a) I testi redatti, per quanto possibile nella loro forma definitiva, dalle diverse commissioni, tenuto conto dei pareri espressi, sono sottoposti alla Commissione di redazione, la quale è incaricata di perfezionarne la forma senza alterarne il senso e, se necessario, di inserirli nei testi anteriori non emendati.
474 h) La commissione di redazione sottopone
questi testi alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, per nuovo esame, alla
commissione competente.
475 4.4 Commissione di controllo del
bilancio di previsione
476 a) All'apertura di ogni conferenza o riunione, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo dei mezzi d'azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese sostenute per tutta la durata della conferenza o della riunione. Questa commissione comprende, indipendentemente dai Membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del segretario generale e, se c'è un Governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo.
477 b) Prima dell'esaurimento del preventivo
approvato dal Consiglio d'amministrazione per la conferenza o la riunione, la Commissione
di controllo del bilancio di previsione, in collaborazione con il segretariato della
conferenza o riunione, presenta al plenum uno stato provvisorio delle spese. La seduta
plenaria ne tiene conto, per decidere se i progressi conseguiti giustificano un
prolungamento oltre il giorno in cui il preventivo approvato sarà esaurito.
478 c) Alla fine di ogni conferenza o
riunione, la commissione di controllo del bilancio di previsione presenta al plenum un
rapporto indicante, nel modo più preciso possibile, la somma presumibile delle spese
della conferenza o riunione, nonché quelle dei rischi derivanti dall'esecuzione delle
decisioni prese da questa conferenza o riunione.
479 d) Dopo averlo esaminato e approvato, il
plenum trasmette questo rapporto con le proprie osservazioni, al segretario generale,
affinché lo sottoponga al Consiglio damministrazione in occasione della sua
successiva sessione annuale.
5. Composizione delle commissioni
480 5.1 Conferenze di plenipotenziari
481 Le commissioni sono composte dei
delegati dei Paesi membri e degli osservatori previsti ai numeri 344, 345 e 346, che ne
hanno l'atto domanda o sono stati designati dal plenum.
482 5.2 Conferenze amministrative
483 Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri degli osservatori e dei rappresentanti previsti ai numeri da 354 a 358, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum.
484 6. Presidenti e vicepresidenti delle
sottocommissioni
485 Il presidente di ogni commissione
propone alla sua commissione la scelta dei presidenti e dei vicepresidenti delle
sottocommissioni che essa istituisce.
7. Convocazione alle sedute
486 Le sedute plenarie e quelle delle
commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono annunciate tempestivamente
alla sede della conferenza.
8. Proposte presentate prima dell'apertura
della conferenza
487 Le proposte presentate prima
dell'apertura della conferenza sono ripartite dal plenum tra le commissioni competenti
istituite conformemente alle disposizioni del comma 4 dei presente regolamento interno.
Tuttavia, la seduta plenaria può trattare direttamente qualsiasi proposta.
9. Proposte o emendamenti presentati nel
corso della conferenza
488 1. Le proposte o gli emendamenti
presentati dopo l'apertura della conferenza sono consegnati, secondo il caso, al
presidente della conferenza, o al presidente della commissione competente, oppure al
segretariato della conferenza per la loro pubblicazione e distribuzione come documento
della conferenza.
489 2. Nessuna proposta o nessun emendamento
scritto può essere presentato se non è firmato dal capo della delegazione interessata o
dal suo sostituto.
490 3. Il presidente della conferenza, di
una commissione, di una sottocommissione o di un gruppo di lavoro può presentare in ogni
momento, proposte suscettibili di accelerate il corso dei dibattiti.
491 4. Ogni proposta o emendamento deve
contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare.
492 5.(1) Il presidente della conferenza o
il presidente della commissione, della sottocommissione o del gruppo di lavoro competente,
decide in ogni singolo caso se una proposta o un emendamento presentato nel corso di
seduta può fare l'oggetto d'una comunicazione verbale o se deve essere consegnato per
iscritto per la pubblicazione e la distribuzione come alle condizioni previste al numero
488.
493 (2) Di regola, il testo di ogni proposta
importante che deve formare oggetto d'una votazione deve essere distribuito,
tempestivamente, nelle lingue di lavoro della conferenza in modo da permettere lo studio
prima della discussione.
494 (3) Inoltre, il presidente della
conferenza che riceve le proposte o gli emendamenti menzionati al numero 488, li
trasmette, secondo il caso, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria.
495 6. Ogni persona autorizzata può leggere
o domandare che sia letta in seduta plenaria qualsiasi proposta o emendamento da essa
presentato nel corso della conferenza ed esporne i motivi.
10. Condizioni richieste per l'esame e la
votazione d'una proposta o di un emendamento
496 1. Nessuna proposta o nessun emendamento
presentato prima dell'apertura della conferenza, o da una delegazione durante la
conferenza, può essere messo in discussione se, al momento dell'esame, non è appoggiato
da almeno un'altra delegazione.
497 2. Ogni proposta o emendamento
debitamente appoggiati devono essere, dopo discussione, messi ai voti.
11. Proposte o emendamenti omessi o rinviati
498 Quando una proposta o un emendamento
sono stati omessi, o quando ne è stato differito l'esame, la delegazione sotto i cui
auspici sono stati presentati deve vigilare affinché la proposta o l'emendamento non
siano in seguito perduti di vista.
12. Condotta dei dibattiti in seduta
plenaria
499 12.1 Quorum
500 Perché una votazione fatta nel corso di una seduta plenaria sia valida, è necessario che più della metà delle delegazioni accreditate alla conferenza e aventi diritto di voto siano presenti o rappresentate alla seduta.
501 12.2 Ordine delle discussioni
502 (1) Le persone che desiderano prendere la parola devono averne ottenuto il consenso dal presidente. Di regola, esse cominciano col dichiarare a quale titolo parlano.
503 (2) Ogni persona che ha la parola deve
esprimersi lentamente e distintamente, separando le parole e facendo delle pause
frequenti, per dar modo a tutti di comprendere bene il suo pensiero.
504 12.3 Mozioni d'ordine e questioni
d'ordine
505 (1) Nel corso dei dibattiti, una
delegazione può, quando lo giudichi opportuno, presentare qualsiasi mozione d'ordine o
sollevare qualsiasi questione d'ordine sulle quali il presidente deve risolvere subito,
conformemente alle disposizioni del presente regolamento interno. Ogni delegazione può
appellarsi alla decisione del presidente, ma questultima resta interamente valevole,
se non è annullata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti.
506 (2) La delegazione che presenta una
mozione d'ordine non può, nel suo intervento, trattare il merito dell'oggetto in
discussione.
507 12.4 Ordine di priorità delle mozioni e
delle questioni dordine
508 L'ordine di priorità da assegnare alle
mozioni e alle questioni d'ordine, menzionate ai numeri 505 e 506, è il seguente:
509 a) qualsiasi questione dordine
relativa allapplicazione del presente regolamento interno, comprese le procedure di
voto;
510 b) sospensione della seduta;
511 c) levata della seduta;
512 d) aggiornamento del dibattito
sull'oggetto in discussione;
513 e) chiusura del dibattito sull'oggetto
in discussione;
514 f) qualsiasi altra mozione o questione
d'ordine che potrebbe essere presentata e la cui priorità è fissata dal presidente.
515 12.5 Mozione per la sospensione o la
levata della seduta
516 Durante la discussione d'un oggetto, una
delegazione può proporre di sospendere o levare la seduta, indicando i motivi della sua
proposta. Se quest'ultima è appoggiata, la parola è data a due oratori che si esprimono
contro la chiusura e unicamente su questo oggetto, dopo di che la mozione è messa ai
voti.
517 12.6 Mozione per l'aggiornamento del
dibattito
518 Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione può proporre laggiornamento del dibattito per un periodo di tempo determinato. Qualora tale mozione sia seguita da una discussione, soltanto tre oratori, oltre lautore della mozione, possono parteciparvi, uno a favore della mozione e due contro, dopo di che la mozione è messa ai voti.
519 12.7 Mozione per la chiusura del
dibattito
520 Una delegazione può in ogni tempo
proporre che il dibattito sulla questione in discussione sia chiuso. In tal caso, la
parola è data soltanto a due oratori contrari alla chiusura, dopo di che la mozione è
messa ai voti. Se la mozione è adottata, il presidente domanda, immediatamente che sia
votato sulla questione in discussione.
521 12.8 Limitazione degli interventi
522 (1) Il plenum può eventualmente limitare la durata e il numero degli interventi duna medesima delegazione su un determinato, oggetto.
523 (2) Tuttavia, sulle questioni di
procedura, il presidente limita la durata di ogni intervento a cinque minuti al massimo.
524 (3) Quando un oratore supera il tempo
che gli è stato concesso il presidente ne avverte lassemblea e prega l'oratore di
chiudere in breve tempo la sua relazione.
525 12.9 Chiusura dellelenco degli
oratori
526 (1) Nel corso di un dibattito, il presidente può dar lettura dell'elenco degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che desiderano prendere la parola e, con il consenso dellassemblea, può dichiarare chiuso l'elenco. Tuttavia, il presidente può, se lo ritiene opportuno, concedere eccezionalmente il diritto di rispondere a qualsiasi intervento precedente, anche dopo la chiusura dell'elenco.
527 (2) Quando l'elenco degli oratori è
esaurito, il presidente dichiara chiuso il dibattito.
528 12.10 Questioni di competenza
529 Le questioni di competenza che possono presentarsi devono essere regolate prima che si voti sul merito della questione dibattuta.
530 12.11 Ritiro e nuova presentazione d'una
mozione
531 L'autore d'una mozione può ritirarla prima che sia messa ai voti. Qualsiasi mozione, emendata o no, così ritirata, può essere presentata di nuovo o ripresa dalla delegazione che ha presentato l'emendamento o da qualsiasi altra delegazione.
13. Diritto di voto
532 1. A tutte le sedute della conferenza,
la delegazione di un Membro dell'Unione, debitamente accreditata da quest'ultimo per
partecipare ai lavori della conferenza, ha diritto a un voto, conformemente all'articolo
2.
533 2. La delegazione di un Membro
dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate allarticolo
67.
14. Votazione
534 14.1 Definizione della maggioranza
535 (1) La maggioranza è costituita da più della metà delle delegazioni presenti e votanti.
536 (2) Le astensioni noti sono prese in
considerazione nel computo dei voti necessari per costituire la maggioranza.
537 (3) In caso di parità di voti, la
proposta o l'emendamento sono considerati come respinti.
538 (4) Ai fini del presente regolamento, si
considera come «delegazione presente e votante» qualsiasi delegazione che si pronuncia
per o contro una proposta.
539 14.2 Non partecipazione al voto
540 Le delegazioni presenti che non
partecipano a una determinata votazione o che dichiarano espressamente di non volervi
partecipare non sono considerate come assenti agli effetti della determinazione del quorum
ai sensi del numero 500, né come se si fossero astenute, per quanto concerne
l'applicazione delle disposizioni del numero 544.
541 14.3 Maggioranza speciale
542 Per quanto concerne lammissione di
nuovi Membri dellUnione la maggioranza richiesta è fissata all'articolo 1.
543 14.4 Più del cinquanta per cento
d'astensioni
544 Quando il numero delle astensioni supera la metà del numero di voti emessi (pro, contro, astensioni), lesame delloggetto in discussione è rinviato a una successiva seduta, nel corso della quale le astensioni non saranno più prese in considerazione.
545 14.5 Procedure di voto
546 (1) Le procedure di voto sono le
seguenti:
a) di regola per alzata di mano, a meno che
non venga chiesto un voto per appello nominale giusta la procedura b) oppure un voto a
scrutinio, giusta la procedura c);
548 b) per appello nominale nell'ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri presenti e abilitati a votare:
549 1. se almeno due delegazioni, presenti e abilitate a votare, lo domandano prima dell'inizio del voto, a meno che non sia stato chiesto un voto a scrutinio segreto giusta la procedura c), oppure
550 2. se una maggioranza non si manifesta
chiaramente dopo un voto giusta la procedura a);
551 c) a scrutinio segreto, se almeno cinque
delle delegazioni presenti e autorizzate a votare lo chiedono prima dell'inizio del
voto.
552 (2) Prima di far procedere al voto, il
presidente esamina ogni domanda concernente il modo in cui quest'ultimo sarà espresso,
poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sarà applicata e la questione messa
ai voti. Egli dichiara in seguito che la votazione è incominciata e, quando
quest'ultima è terminata, ne proclama i risultati.
553 (3) In caso di voto a scrutinio segreto,
il segretariato prende immediatamente le disposizioni necessarie per assicurare il segreto
dello scrutinio.
554 (4) Se un sistema elettronico adeguato
è disponibile, e se la conferenza decide in questo senso, il voto può essere espresso
per mezzo di un sistema elettronico.
555 14.6 Divieto dinterrompere la
votazione quando è incominciata
556 Allorquando lo scrutinio é incominciato, nessuna delegazione può interromperlo, a meno che non si tratti di presentare una mozione d'ordine relativa allo svolgimento dello scrutinio. Questa mozione dordine non può comprendere proposte cagionanti una modificazione della votazione in corso o una modificazione del fondo della questione messa ai voti. La votazione incomincia con la dichiarazione del presidente con la quale egli annuncia che le operazioni di voto sono incominciate e che termineranno con la dichiarazione di proclamazione dei risultati.
557 14.7 Dichiarazioni di voto
558 Il presidente dà la parola alle delegazioni che desiderano fare una dichiarazione di voto posteriormente alla votazione stessa.
559 14.8 Votazione di una proposta per parti
560 (1) Quando l'autore di una proposta lo
domanda, o quando l'assemblea lo giudica opportuno, o quando il presidente, con
l'approvazione dell'autore lo propone, la proposta è suddivisa e le sue parti sono messe
ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono in seguito
messe ai voti nell'insieme.
561 (2) Se tutte le parti d'una proposta
sono respinte, la proposta stessa è considerata respinta.
562 14.9 Ordine di votazione delle proposte
relative a una medesima questione
563 (1) Se la medesima questione è oggetto
di parecchie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine di presentazione, a meno che
l'assemblea non risolva altrimenti.
564 (2) Dopo ogni votazione, l'assemblea
decide se debbasi o no mettere ai voti la proposta seguente.
565 14.10 Emendamenti
566 (1) Si considera come emendamento ogni
proposta di modificazione che implichi unicamente una soppressione, un'aggiunta a una
parte della proposta iniziale, o la revisione di una parte di questa proposta.
567 (2) Qualsiasi emendamento a una
proposta, accettato dalla delegazione che la presenta, è senz'altro inserito nel testo
primitivo della medesima.
568 (3) Nessuna proposta di modificazione è
considerata come un emendamento, se l'assemblea è del parere che essa si riveli
incompatibile con la proposta iniziale.
569 14.11 Votazione sugli emendamenti
570 (1) Se una proposta è oggetto d'un emendamento, si vota in primo luogo su questo emendamento.
571 (2) Se una proposta è oggetto di
parecchi emendamenti, si vota in primo luogo sullemendamento che si scosta
maggiormente dal testo originale. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei
voti, quello tra i restanti, che del pari si scosta maggiormente dal testo originale, è
in seguito messo ai voti, e così di seguito fino a quando uno degli emendamenti ha
raccolto la maggioranza dei voti; se tutti gli emendamenti proposti sono stati esaminati
senza che nessuno abbia raccolto una maggioranza, la proposta originale non emendata, è
messa ai voti.
572 (3) Se uno o parecchi emendamenti sono
approvati, la proposta così modificata è in seguito messa ai voti.
573 14.12 Ripetizione di una votazione
574 (1) Se si tratta di commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, una parte di proposta o un emendamento che ha già formato oggetto d'una decisione in seguito a un voto in una delle commissioni, sottocommissioni o in un gruppo di lavoro, non può essere rimessa ai voti nella stessa commissione o sottocommissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica qualunque sia la procedura di voto scelta.
575 (2) Se si tratta di sedute plenarie, una
proposta, una parte di proposta o un emendamento non deve essere rimesso ai voti, a meno
che le due condizioni seguenti siano adempiute:
576 a) la maggioranza dei Membri abilitata a
votare ne fa domanda;
577 b) la domanda di ripetizione della
votazione è fatta almeno un giorno intero dopo la votazione.
15. Commissioni e sottocommissioni
Condotta dei dibattiti e procedura di voto
578 1. I presidenti delle commissioni e
delle sottocommissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della
conferenza del comma 3 del presente regolamento interno.
579 2. Le disposizioni fissato al comma 12
del presente regolamento interno per la condotta dei dibattiti in seduta plenaria sono
applicabili ai dibattiti delle commissioni o delle sottocommissioni, salvo in materia di
quorum.
580 3. Le disposizioni fissate al comma 14
del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni in seno alle commissioni
o sottocommissioni.
16. Riserve
581 1. Di massima, le delegazioni che non
possono far condividere il loro modo di vedere dalle altre delegazioni devono sforzarsi,
nei limiti del possibile, di conformarsi al parere della maggioranza.
582 2. Tuttavia, se una delegazione giudica
che una decisione qualsiasi possa impedire al suo Governo di ratificare la Convenzione o
di approvare la revisione di un regolamento, essa può fare delle riserve a titolo
provvisorio o definitivo in merito a questa decisione.
17. Verbali delle sedute plenarie
583 1. I verbali delle sedute plenarie sono
redatti dal segretariato della conferenza, che provvede alla loro distribuzione alle
delegazioni il più presto possibile, ma in ogni caso non oltre cinque giorni feriali dopo
ogni seduta.
584 2. Quando i verbali sono stati
distribuiti, le delegazioni interessate possono presentare per iscritto al segretariato
della conferenza, nel più breve termine possibile, le correzioni che giudicano
giustificate; ciò non impedisce alle delegazioni di presentare oralmente delle
modificazioni alla seduta, nel corso della quale i verbali sono approvati.
585 3.(1) Di regola, i verbali contengono
soltanto le proposte e le conclusioni, con gli argomenti principali sui quali esse sono
fondate, in un testo per quanto possibile conciso.
586 (2) Ogni delegazione ha nondimeno il
diritto di domandare l'inserimento, in forma abbreviata o per esteso, di ogni
dichiarazione da essa fatta nel corso dei dibattiti. In tal caso essa deve, di regola,
darne comunicazione all'inizio del suo intervento, allo scopo di agevolare il compito dei
relatori. Essa deve inoltre fornire il testo al segretariato della conferenza entro due
ore dalla fine della seduta.
587 4. Della facoltà prevista al numero
586, di far inserire dichiarazioni nei verbali, deve in ogni caso essere fatto uso con
discrezione.
18. Resoconti e rapporti delle commissioni e
sottocommissioni
588 1.(1) I dibattiti delle commissioni e
delle sottocommissioni sono riassunti, seduta per seduta, nei resoconti allestiti dal
segretariato della conferenza e distribuiti al più tardi cinque giorni feriali dopo ogni
seduta. I resoconti mettono in evidenza i punti essenziali delle discussioni, le varie
opinioni degne di nota, le proposte e le conclusioni risultate dall'insieme delle
deliberazioni.
589 (2) Tuttavia, ogni delegazione può
parimenti fare uso del diritto previsto al numero 586.
590 (3) Della facoltà prevista al numero
precedente, dev'essere fatto uso con discrezione.
591 2. Le commissioni e le sottocommissioni possono redigere i rapporti parziali che giudicano necessari e, eventualmente, alla fine dei loro lavori possono presentare un rapporto finale nel quale siano riassunte, in forma concisa le proposte e le conclusioni risultanti dagli studi che sono stati loro affidati.
19. Approvazione dei verbali, dei resoconti
e dei rapporti
592 1.(1) All'inizio di ogni seduta plenaria
o di ogni seduta d'una commissione o sottocommissione, il presidente domanda, di regola,
se le delegazioni hanno osservazioni da fare circa il verbale o il resoconto della seduta
precedente. Questi si considerano come approvati se nessuna correzione e stata comunicata
al segretariato o se nessuna opposizione è stata fatta verbalmente. In caso contrario, le
correzioni necessarie sono apportate al verbale o alla relazione.
593 (2) Ogni rapporto parziale o finale deve
essere approvato dalla commissione o dalla sottocommissione interessata.
594 2. (1) I verbali delle ultime sedute
plenarie sono esaminati e approvati dal presidente.
595 (2) I resoconti delle ultime sedute
d'una commissione o sottocommissione sono esaminati e approvati dal presidente di questa
commissione o sottocommissione
20. Numerazione
596 1. I numeri dei capitoli, degli articoli
e dei paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura
in seduta plenaria. I testi aggiunti recano provvisoriamente il numero dell'ultimo
paragrafo precedente del testo primitivo, al quale si aggiunge «A», «B», ecc.
597 2. La numerazione definitiva dei
capitoli, degli articoli e dei paragrafi è normalmente affidata alla commissione di
redazione, dopo la loro approvazione in prima lettura, ma può essere affidata al
segretario generale su decisione presa in seduta plenaria.
21. Approvazione definitiva
598 I testi degli Atti finali sono
considerati come definitivi quando sono stati approvati in seconda lettura dalla seduta
plenaria.
22. Firma
509 I testi definitivi approvati dalla
conferenza sono sottoposti alla firma dei delegati provvisti dei poteri definiti
all'articolo 67, secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati.
23. Comunicati stampa
600 Alla stampa si possono trasmettere
comunicati ufficiali sui lavori della conferenza soltanto con lautorizzazione del
presidente della conferenza.
24. Franchigia
601 Per la durata della conferenza, i Membri
delle delegazioni, i Membri del Consiglio d'amministrazione, gli alti funzionari degli
organismi permanenti dell'Unione che assistono alla conferenza e il personale del
segretario dell'Unione distaccato alla conferenza hanno il diritto alla franchigia
postale, alla franchigia dei telegrammi e alla franchigia telefonica e telex nella misura
in cui il Governo del Paese dove si tiene, la conferenza sia riuscito a intendersi, in
merito, con gli altri Governi e con 1e aziende private riconosciute che vi sono
interessate.
Capitolo XII
Altre disposizioni
Articolo 78 Lingue
602 1.(1) Alle conferenze dell'Unione e alle
riunioni del Consiglio d'amministrazione e dei suoi Comitati consultivi internazionali
possono essere usate lingue diverse da quelle indicate ai numeri 120 e 127:
603 a) quando sia domandato al segretario
generale o al capo dell'organismo permanente interessato di permettere l'uso d'una o di
parecchie lingue supplementari, orali o scritte, sempre che le relative spese suppletive
siano sopportate dai Membri che hanno fatto la domanda o che l'hanno appoggiata;
604 b) quando una delegazione prende
essa stessa tutte le disposizioni per assicurare a sue spese la traduzione orale dalla sua
propria lingua in una delle lingue indicate al numero 127.
605 (2) Nel caso previsto al numero 603, il
segretario generale o il capo dell'organismo permanente interessato accoglie la domanda
nei limiti del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati la garanzia che le
spese saranno debitamente rimborsate all'Unione.
606 (3) Nel caso previsto al numero 604, la
delegazione interessata può inoltre, se lo desidera, assicurare a proprie spese la
traduzione orale nella sua propria lingua da una delle lingue indicate al numero 127.
607 2. Tutti i documenti di cui ai numeri da
122 a 126 possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle previste, a condizione
che i Membri che domandano questa pubblicazione si impegnino ad assumere tutte le spese di
traduzione e di pubblicazione.
Articolo 79 Finanze
608 1.(1) Ogni Membro comunica al segretario
generale, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la classe di
contribuzione che ha scelto.
609 (2) Il segretario generale notifica
questa decisione ai Membri.
610 (3) I Membri che non hanno comunicato la
loro decisione entro il termine previsto al numero 608 conservano la classe di
contribuzione che avevano scelto anteriormente.
611 (4) I Membri possono, in ogni momento,
scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato
precedentemente.
612 2.(1) Ogni nuovo Membro corrisponde, per
l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a contare dal primo giorno del mese
d'adesione.
613 (2) In caso di disdetta della
Convenzione da parte di un Membro, il contributo deve essere corrisposto sino all'ultimo
giorno del mese in cui ha effetto la disdetta.
614 3. Le somme dovute fruttano interessi a
contare dall'inizio di ogni anno finanziario dell'Unione. Questo interesse è fissato al
saggio del 3 per cento (tre per cento) l'anno, durante i primi sei mesi, e del 6 per cento
(sei per cento) l'anno, a decorrere dal settimo mese.
615 4. Le disposizioni seguenti si applicano
ai contributi delle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali
e alle organizzazioni internazionali:
616 a) le aziende private riconosciute e gli
organismi scientifici o industriali contribuiscono alle spese dei Comitati consultivi
internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare. Le aziende private
riconosciute contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze amministrative ai cui
lavori hanno convenuto di partecipare o hanno partecipato conformemente al numero 358;
617 b) le organizzazioni internazionali
contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze o riunioni alle quali possono
partecipare, sempre che non siano state esonerate, con riserva di reciprocità, dal
Consiglio damministrazione;
618 c) le aziende private riconosciute, gli
organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono
alle spese delle conferenze e o riunioni giusta le disposizioni dei numeri 616 e 617
scelgono liberamente, nella tabella di cui al numero 111 della Convenzione, la classe di
contribuzione secondo la quale intendono partecipare alle spese, ad esclusione delle
classi di un quarto e di un ottavo d'unità riservate ai Membri dell'Unione, e informano
il segretario generale circa la classe scelta;
619 d) le aziende private riconosciute, gli
organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono
alle spese delle conferenze o riunioni, possono scegliere, in ogni momento una classe di
contribuzione superiore a quella precedentemente scelta.
620 e) il numero d'unità di contribuzione
noti può essere diminuito durante la validità della Convenzione;
621 f) nel caso di disdetta della
partecipazione ai lavori di un comitato consultivo internazionale, il contributo deve
essere corrisposto fino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta;
622 g) l'ammontare dell'unità di
contribuzione delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o
industriali e delle organizzazioni internazionali alle spese dei comitati consultivi
internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare, è fissato a un quinto
dell'unità contributiva dei Membri dell'Unione; questi contributi sono considerati come
un introito dellUnione. Essi fruttano interessi conformemente alle disposizioni del
numero 614;
623 h) l'ammontare dellunità di
contribuzione alle spese di una conferenza amministrativa delle aziende private
riconosciute che vi partecipano giusta il numero 358 e delle organizzazioni internazionali
partecipatiti, si stabilisce dividendo la somma complessiva del bilancio di previsione
della conferenza per il numero complessivo delle unità versate dai Membri a titolo di
contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati un introito dell'Unione.
Essi fruttano interessi a partire dal 60° giorno successivo all'invio delle fatture,
conformemente ai tassi stabiliti al numero 614.
624 5. Le spese di laboratorio e per
impianti tecnici dellUnione, cagionate da misurazioni, esperimenti o ricerche
speciali per conto di taluni Membri, gruppi di Membri, organizzazioni regionali o altri
enti, sono sopportate da questi Membri, gruppi, organizzazioni o enti.
625 6. Il prezzo di vendita delle
pubblicazioni alle amministrazioni, alle aziende private riconosciute o ai privati è
fissato dal segretario generale, in collaborazione con il Consiglio d'amministrazione,
tenuto conto del principio che le spese di pubblicazione, di riproduzione e di
distribuzione devono di regola essere coperte.
626 7. L'Unione gestisce un conto di riserva
costituente un capitale d'esercizio che permette di far fronte alle spese essenziali e
mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di
dover far ricorso a prestiti. Il Consiglio d'amministrazione fissa annualmente l'importo
del fondo di riserva in funzione dei bisogni previsti. Alla fine di ogni anno finanziario,
tutti i crediti compresi nel bilancio di previsione che non sono stati spesi o investiti
sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questo conto di riserva
sono contenuti nel regolamento finanziario.
Articolo 80 Responsabilità finanziarie
delle conferenze amministrative e delle assemblee plenarie dei CCI
627 1. Prima di adottare proposte aventi
incidenze finanziarie, le conferenze amministrative e le assemblee plenarie dei Comitati
consultivi internazionali tengono conto di tutte le previsioni del bilancio dell'Unione in
vista di garantire che tali proposte non cagionino spese superiori ai crediti di cui il
Consiglio d'amministrazione può disporre.
628 2. Non sarà quindi dato seguito a
nessuna decisione d'una conferenza amministrativa o d'una assemblea plenaria di un
Comitato consultivo internazionale oltre i crediti di cui il Consiglio
damministrazione può disporre.
Articolo 81 Allestimento e resa dei conti
629 1. Le amministrazioni dei membri e le
aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione
devono mettersi d'accordo sullammontare dei loro crediti e dei loro debiti.
630 2. I conti relativi ai debiti e ai
crediti, di cui al numero 629, sono compilati conformemente alle disposizioni dei
regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.
Articolo 82 Arbitrato: procedura (si veda
l'articolo 50)
631 1. La parte che chiede larbitrato
inizia la procedura trasmettendo allaltra parte una notificazione di domanda
d'arbitrato.
632 2. Le parti decidono di comune accordo
se larbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a Governi. Nel
caso in cui, nel termine di un mese a contare dal giorno della notificazione della domanda
d'arbitrato, le parti non abbiano potuto mettersi d'accordo su questo punto, l'arbitrato
è affidato a Governi.
633 3. Se l'arbitrato è affidato a persone,
gli arbitri non devono essere cittadini di un Paese che è parte interessata nella
vertenza, né avere il domicilio in uno di questi Paesi né essere al loro servizio.
634 4. Se l'arbitrato è affidato a Governi
o a loro amministrazioni, questi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati
nella vertenza, ma non di meno parti nellaccordo la cui applicazione ha dato origine
alla vertenza.
635 5. Nel termine di tre mesi a contare
dalla data del ricevimento della notificazione della domanda d'arbitrato, ognuna delle due
parti in causa designa un arbitro.
636 6. Se nella vertenza sono implicate più
di due parti, ciascuno dei due gruppi di parti che ha interessi comuni nella vertenza
designa un arbitro in conformità della procedura prevista ai numeri 634 e 635.
637 7. I due arbitri così designati si
accordano per nominare un terzo arbitro, il quale, se i due primi sono persone e non
Governi o amministrazioni, deve avere i requisiti indicati al numero 633 e una
cittadinanza diversa da quella degli altri due. In mancanza d'accordo fra i due arbitri
sulla scelta del terzo arbitro, ogni arbitro propone un terzo arbitro che non abbia alcun
interesse nella vertenza. Il segretario generale dell'Unione designa allora per sorteggio
il terzo arbitro.
638 8. Le parti in causa possono intendersi
per far risolvere la loro vertenza da un arbitro unico designato di comune accordo; esse
possono anche designare ciascuna un arbitro e chiedere al segretario generale di designare
per sorteggio l'arbitro unico.
639 9. L'arbitro o gli arbitri sono liberi
di stabilire la loro procedura.
640 10. La decisione dell'arbitro unico è
definitiva e vincola le parti in causa. Se l'arbitrato è affidato a più arbitri, la
decisione presa dagli arbitri a maggioranza dei voti è definitiva e vincola le parti.
641 11. Ogni parte sostiene le spese
d'istruzione e d'introduzione dell'arbitrato. Le spese per l'arbitrato, eccettuate quelle
delle parti stesse, sono divise in parti uguali fra le parti in causa.
642 12. L'Unione fornisce tutte le
informazioni, che riguardano la vertenza, delle quali larbitro o gli arbitri abbiano
bisogno.
Capitolo XIII
Regolamenti amministrativi
Articolo 83 Regolamenti amministrativi
643 Le disposizioni della Convenzione sono
completate con i Regolamenti amministrativi seguenti:
- il Regolamento telegrafico,
- il Regolamento telefonico,
- il Regolamento delle radiocomunicazioni.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari
hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ognuna delle lingue cinese, francese,
inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione; tale
esemplare resterà depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, la quale ne invierà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.
Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.
(Seguono le firme)