DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1997.
"Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a."
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.286 del 9 dicembre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n.103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n.10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n.206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1994, n.188, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 2 luglio 1997;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza del 29 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1997
SCALFARO
PRODI, Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni
CIAMPI, Ministro del tesoro
VISCO, Ministro delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1997
Registro n.7 Comunicazioni, foglio n.333
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Premesso:
che l'art.3 della convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, stabilisce che essa
sia integrata da un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;
che gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal citato art.3 sono fatti
salvi in virtù dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.650;
che il 31 dicembre 1996 è venuto a scadenza il contratto di servizio approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1996;
che sussiste, pertanto, la necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio;
tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato Ministero, - in persona del
Segretario generale dott. Guido Salerno - e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di
seguito denominata concessionaria, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal
presidente del consiglio di amministrazione prof. Vincenzo Siciliano, all'uopo delegato
dal consiglio di amministrazione della RAI si conviene e si stipula quanto appresso.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi generali
Capo II
PROGRAMMAZIONE E SERVIZI
Art. 2
Programmazione televisiva
1. La concessionaria si impegna, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto, a consolidare la propria missione formativa ed informativa, rafforzando la struttura della sua offerta di informazione, cultura, spettacolo nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. La concessionaria dovrà, pertanto, accentuare il proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale utilizzando come linea guida il concetto della qualità che attraversi orizzontalmente tutti i generi dell'offerta televisiva anche tramite l'individuazione di nuove strategie di mercato, nuovi modelli produttivi, nuovi linguaggi televisivi. In questo contesto il servizio pubblico sarà impegnato a garantire il confronto quotidiano tra le esigenze dei telespettatori, da un lato, e della società dall'altro, accompagnando in modo corretto, completo ed esaustivo il processo di ridefinizione dei modelli e delle sensibilità collettive con un costante aggiornamento della sua offerta, anche grazie ad una necessaria azione di innovazione e sperimentazione. La concessionaria si impegna anche ad interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali. Da questo punto di vista il servizio pubblico deve rappresentare l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza dando voce anche a chi spesso voce non ha, il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle realtà sociali a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord-Sud), che trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo.
2. In questo contesto la concessionaria dovrà
garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione
terrestre, tenendo prioritariamente conto dei seguenti generi televisivi:
a) telegiornali: appuntamenti di informazione quotidiana, interna ed estera, tramite le
testate giornalistiche della concessionaria che coprano l'intero arco della giornata con
cadenza sistematica, garantiscano la necessaria copertura in tutte le fasce orarie e non
siano interrotti, al loro interno, dalla trasmissione di messaggi pubblicitari;
b) informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume e società,
dibattiti, ecc. In questo ambito rientrano anche le rubriche di approfondimento di rete e
di testata e i programmi informativi dedicati all'informazione sull'attività degli organi
istituzionali e all'informazione parlamentare;
c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte,
dell'ambiente e che dedichino adeguati spazi di programmazione ai più significativi
eventi nei settori delle opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie,
delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi, didattici, di formazione
professionale. In questo ambito rientrano anche le produzioni cinematografiche di
particolare livello artistico, i prodotti di fiction (tv, movie, serie, miniserie,
serials, ecc.) di analogo valore e tutti quelli di produzione italiana ed europea. Le
quote di trasmissione dovranno rispettare le normative vigenti. La concessionaria si
impegna, inoltre, a presentare, entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente
contratto, un prospetto riguardante il riequilibrio del mix produzione/acquisto dei generi
film e fiction nella direzione di una maggiore valorizzazione del mercato italiano e
comunitario;
d) servizio: programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che
trattino, con linguaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con
particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute,
il lavoro, l'ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche
amministrazioni e cittadino) e delle fasce deboli. In questo ambito sono considerate anche
le rubriche religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi destinati a
particolari malattie di impatto sociale. Nel genere televisivo "servizio"
rientrano anche programmi, o parti di essi, del genere "intrattenimento"
(musicali, rotocalchi, varietà) dedicati a particolari tematiche di carattere sociale;
e) bambini e giovani: programmi specifici che tengano conto delle esigenze e della
sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva e programmi, riguardanti tutti i
generi televisivi, indirizzati allo specifico target di pubblico di bambini e giovani;
f) sport: programmi e telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali ed internazionali
riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette
"minori", nell'ottica anche della valorizzazione del ruolo sociale e formativo
dello sport.
3. La concessionaria si impegna a destinare non meno del 60% della propria programmazione complessiva annuale televisiva - classificata per generi secondo le attuali codifiche utilizzate dalla concessionaria - ai programmi classificati alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 2 e trasmessi in orari di buon ascolto compresi quelli di "prime time".
4. Con riferimento al palinsesto, elaborato
nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 del presente articolo e dai successivi
articoli 5 e 6, la concessionaria è tenuta a trasmettere semestralmente, per ciascuna
rete televisiva, dettagliata informativa circa:
a) il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al
totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta:
telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film, fiction,
intrattenimento.
Per ciascun periodo, e con il dettaglio sopra specificato, dovrà, inoltre, essere fornito
il dato alla diffusione media giornaliera.
b) il numero di ore effettivamente trasmesse nel periodo considerato rispetto al numero di
ore prodotte nello stesso periodo per ciascuna delle categorie di programma sopra
specificate.
Art. 3
Programmazione radiofonica
1. Nello scenario della digitalizzazione e della multimedialità, che sarà caratterizzato da profonde trasformazioni nei formati dell'offerta e nelle modalità di fruizione, la concessionaria si impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo del processo di modernizzazione, anticipando passaggi tecnologici e applicazioni industriali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero. I valori, della "memoria storica" da una parte e dell'innovazione tecnologica dall'altra, sono i caratteri distintivi della radiofonia pubblica, ai quali si accompagnano le esperienze e le capacità professionali degli addetti, maturate in decenni di attività del settore.
2. In questo contesto, la concessionaria, per
i propri programmi per diffusione terrestre, si impegna a garantire un'offerta
diversificata e qualificante che, oltre a realizzare la tipica missione formativa e
informativa del servizio pubblico, sia il terreno adatto per la sperimentazione di nuovi
format sempre più richiesti dall'utenza, soprattutto in previsione dell'avvio del digital
audio broadcasting (DAB). La concessionaria prevederà inoltre, nell'ambito della propria
programmazione, l'utilizzo delle reti via cavo in via di realizzazione nelle grandi aree
metropolitane. L'impegno è anche quello di utilizzare al più presto i canali satellitari
anche per un'ampia programmazione radiofonica.
Il piano editoriale della radiofonia della concessionaria poggia essenzialmente su quattro
grandi tipologie di offerta, all'interno delle quali si possono poi articolare generi più
specifici di prodotto;
a) informazione: giornali radio, sia a cadenza sistematica, sia con caratteristiche di
"flusso", inchieste, "fili diretti" e dibattiti, rubriche e servizi
sull'attività degli organi istituzionali, programmi e rubriche dedicate alle varie
discipline sportive;
b) cultura e società: programmi legati alla scienza, alla letteratura, al teatro e alla
musica classica, fiction radiofonica, documentari e rievocazioni storiche, che valorizzino
anche le potenzialità degli archivi della concessionaria. Rubriche e
"talk-shaw" che, trattando temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei
giovani, stabiliscano il necessario collegamento con la popolazione e con il territorio;
c) intrattenimento: programmi di rivista e varietà, giochi, commedie musicali e musica
leggera nei suoi diversi generi;
d) servizio: programmi e rubriche di pubblica utilità dedicate, sia a temi di particolare
interesse sociale (salute, lavoro, previdenza, fisco, ecc.), sia a specifici target di
utenza (non vedenti, anziani, emarginati, agricoltori, ecc.). In questo ambito sono
ricondotte anche le rubriche religiose e tutte le iniziative rivolte all'utenza mobile,
alla sicurezza e, in generale, al miglioramento della qualità della vita.
In considerazione dell'evoluzione e del superamento del concetto di "genere
radiofonico", inteso come categoria esclusiva di appartenenza di un programma, le
trasmissioni radiofoniche della concessionaria saranno anche articolate in diverse
componenti ciascuna delle quali ispirata alle tipologie sopraelencate. Ciò consentirà
una migliore fruizione dell'offerta e quindi anche la giusta assimilazione dei temi e dei
contenuti proposti.
3. Con riferimento al palinsesto, elaborato
nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall'articolo 6,
la concessionaria è tenuta a trasmettere semestralmente dettagliata informativa circa:
a) il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al
totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta:
informazione, cultura e società intrattenimento e servizio. Per ciascun periodo e con il
dettaglio sopra specificato dovrà inoltre essere fornito il dato alla diffusione media
giornaliera;
b) il numero di ore trasmesse nel periodo considerato rispetto al numero di ore prodotte
nello stesso periodo per ciascuna delle categorie di programma sopra specificate.
4. Nell'ambito della programmazione radiofonica può essere svolto anche un servizio di radiosoftware.
5. Allo scopo di mantenere e migliorare il proprio attuale servizio di filodiffusine di programmi radiofonici, la concessionaria provvederà al miglioramento degli impianti salvo la verifica con la concessionaria telefonica dei problemi di compatibilità con altri segnali che transitano nei supporti della stessa concessionaria telefonica.
Art. 4
Programmazione televideo
1. Nell'ambito della programmazione televisiva è anche incluso il servizio televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro, trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere, telesoftware. Sulla rete regionalizzata il televidedo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto dell'autonomia della testata giornalistica, dedicherà, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base di uno specifico regolamento da redigersi, da parte della concessionaria, entro sei mesi.
Art. 5
Programmazione televisiva per bambini e giovani
1. Nell'ambito delle quote di programmazione televisiva indicate all'articolo 2, la concessionaria si impegna a realizzare, con l'ausilio di esperti particolarmente qualificati, programmi per bambini e giovani nel rispetto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, anche con riferimento alle risoluzioni approvate sull'argomento dal Consiglio consultivo degli utenti. Nella consapevolezza che la maggior parte degli spazi di programmazione sono utilizzati dal pubblico delle diverse età dei minori (4/7 anni, 8/14 anni, 15 anni e oltre), la concessionaria dovrà dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori. La concessionaria si impegna, altresì, ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari affinché questi rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e non mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalità.
2. In attuazione degli impegni di cui al comma 1, la concessionaria definirà entro novanta giorni dalla data di efficacia del presente contratto, uno specifico progetto, realizzato anche grazie all'ausilio di esperti particolarmente qualificati e di organismi di consultazione sulla qualità delle trasmissioni, nel quale si individuino anche i margini per la trasmissione a scopo sperimentale di speciali telegiornali per bambini e per giovani.
Art. 6
Programmazione speciale dedicata a portatori di handicap
Art. 7
Programmazione televisiva per l'estero
Art. 8
Servizio radiofonico OC e OM notturno per l'estero
Art. 9
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1. La concessionaria è tenuta a destinare gli introiti da canone televisivo a investimento finalizzati al sostegno della produzione italiana ed europea di audiovisivi nelle seguenti misure percentuali: dieci per cento per il 1997, quindi per cento per il 1998, venti per cento per il 1999.
2. Ai fini della presente norma si intendono:
a) per canone, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare dell'abbonamento dovuto per
le utenze televisive di competenza della concessionaria, al netto del canone di
concessione e delle quote di canone destinate alle offerte tematiche nel quadro delle
revisioni annuali del canone;
b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction,
documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o
nell'ambito comunitario, con particolare attenzione ai produttori indipendenti. Sono
considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono
attività di produzione audiovisive e che non sono controllati o collegati da soggetti
destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva;
c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a
terzi per l'acquisto dei diritti, i costi per produzione esterna, i costi per produzione
interna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonché i costi per l'edizione
e le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra.
3. Su documentata richiesta della società concessionaria, entro il 30 giugno 1998, qualora l'evoluzione del mercato di riferimento evidenzi tendenze non compatibili con gli obiettivi di cui sopra, verrà costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni un'apposita commissione per la revisione delle quote, composta pariteticamente da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro, del Ministero e della concessionaria. Eventuali eccedenze sulle quote annuali di ciascun esercizio verranno dedotte dalla quota degli esercizi successivi. Le materie disciplinate dal presente articolo saranno adeguate sulla base dell'evoluzione della normativa.
Art. 10
Tutela della riservatezza e della dignità delle persone
Art. 11
Iniziative per la valorizzazione delle culture locali
Art. 12
Partecipazioni a iniziative europee
1. La concessionaria partecipa ai programmi ed alle iniziative assunti nelle sedi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e cura la tempestività degli adempimenti connessi alla utilizzazione dei relativi contributi.
2. Con riguardo alla partecipazione ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1, la concessionaria si impegna a fornire annualmente dettagliata informativa circa lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo.
3. La concessionaria promuove la propria
partecipazione a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la
cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano.
La concessionaria partecipa alle iniziative promosse dal COPEAM (Conferenza permanente
dell'audiovisivo mediterraneo), e discusse nella sede della Conferenza intergovernativa
EUROMED, per la istituzione di un canale televisivo mediterraneo satellitare con audio
multilingue destinato al bacino Europa del sud Africa settentrionale - Medio Oriente.
Art. 13
Servizi speciali radiofonici per la mobilità
Art. 14
Rete parlamentare
Capo III
QUALITA' TECNICA E GESTIONE DELLE RETI
Art. 15
Qualità tecnica del servizio
1. La concessionaria si impegna a mantenere
nelle zone servite dal segnale di radiodiffusione sonora e televisiva un grado di qualità
del servizio, salvo le implicazioni interferenziali, non inferiore a 3, riferito ai
livelli della scala UIT-R (unione internazionale delle
telecomunicazioni-radiocomunicazioni), anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli
impianti delle reti, nonché ad assicurare il grado di qualità 3 per le estensioni del
servizio.
All'attuazione di nuovi piani di assegnazione delle frequenze il grado minimo di qualità
del servizio verrà rivisto in senso migliorativo.
2. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla concessionaria le frequenze necessarie all'espletamento del servizio concesso e per risolvere le situazioni interferenziali più importanti allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.
Art.16
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva
1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva deve essere non inferiore a 99% della popolazione per la prima e seconda rete televisiva, con l'impegno da parte della concessionaria ad estendere il servizio espletato dalla prima e seconda rete televisiva fino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti. Nei suddetti nuovi impianti verrà attivata anche la terza rete televisiva.
2. Per la terza rete televisiva la concessionaria deve provvedere a raggiungere un grado medio di copertura regionale pari almeno al 96% della popolazione, e ad estendere la copertura nazionale ad un grado superiore di qualche decimale al 98%.
3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 ed anche ai fini di cui all'art.19, comma 1, lettera a), della legge n.103 del 1975 e dell'art.1, comma 9, della legge n.650 del 1996 la concessionaria può stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione al Ministero, il quale si riserva di richiedere ogni necessario approfondimento.
Art. 17
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora
1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora esercitato mediante le tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) deve essere non inferiore al 99% della popolazione.
2. La copertura del territorio dev'essere elevata dal 70 al 75%, privilegiando il sistema viario, con il potenziamento degli impianti esistenti o con la realizzazione di nuovi impianti previa assegnazione delle necessarie nuove frequenze possibilmente contigue a quelle in uso dalla concessionaria.
3.La concessionaria è impegnata a potenziare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM con l'introduzione del sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute). La concessionaria potrà sperimentare, anche in relazione a progetti dell'Unione europea, il servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel) previa autorizzazione del Ministero.
4. Per la radiodiffusione in modulazione di ampiezza (AM) la concessionaria deve estendere il servizio diurno fino ad ottenere un grado di copertura, riferito alla popolazione, pari al 95% per il primo programma, al 95% per il secondo programma, corrispondenti, con riferimento al territorio, rispettivamente al 60% e al 58%; per il terzo programma la concessionaria dovrà mantenere un grado di copertura della popolazione pari al 46%, corrispondente al 7% del territorio.
5. Gli obblighi di cui ai commi precedenti e di cui all'articolo 16 devono essere assolti entro la scadenza del presente contratto, previa assegnazione delle necessarie frequenze.
Art. 18
Disponibilità del servizio
Art. 19
Servizio di diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica ("DAB")
1. La concessionaria è impegnata a realizzare entro il 31 dicembre 1999 la rete di impianti di cui all'allegato B. La rete sarà realizzata sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero delle comunicazioni, e previa autorizzazione dello stesso Ministero. La concessionaria si impegna ad adottare particolari accorgimenti tecnici per le apparecchiature vicine alle infrastrutture aeroportuali onde evitare potenziali situazioni interferenziali. Eventuali variazioni dei suddetti impianti saranno preventivamente autorizzate dal Ministero. Tale rete prevede il servizio radiofonico in tecnica numerica DAB-T (Digital Audio Broadcasting) in banda III, possibilmente sul canale H2, per il 60% della popolazione. La rete di impianti prevista sarà realizzata previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, a partire da città e da aree di servizio che consentano più rapidamente l'attivazione degli impianti. Tale rete è destinata ad estendersi tendendo alla totale copertura del territorio, utilizzando frequenze nella banda VHF compatibili con le frequenze VHF destinate al servizio pubblico ed ai servizi DAB delle emittenti private
2. La concessionaria utilizzerà un blocco dedicato sulla rete
di cui al comma 1, ripetendo anche i programmi indicati negli articoli 13, 14 e 17,
impiegando la residua capacità trasmissiva per applicazioni di servizi multimediali
"DMB" (Digital Multimedia Broadcasting)
La concessionaria potrà effettuare in collaborazione con i concessionari privati per la
radiodiffusione sonora, sperimentazioni ed applicazioni di servizi multimediali DMB
utilizzando apposite capacità trasmissive ad essa assegnate, per questo scopo, in altri
blocchi.
3. La concessionaria effettuerà la sperimentazione del servizio DAB-T in banda L anche ai fini, se necessario, degli obiettivi di cui al comma 1. La sperimentazione in banda L, consistente nella trasmissione della normale programmazione con tecnica numerica, sarà eseguita, previa autorizzazione ministeriale, con assegnazione delle necessarie frequenze, col concorso delle imprese costruttrici interessate e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, a partire da città e da aree di servizio che consentano più rapidamente l'attivazione degli impianti. I relativi risultati saranno comunicati al Ministro concedente, che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.
4. In esecuzione degli obblighi di servizio pubblico la concessionaria può assumere il ruolo di carrier, previa assegnazione alla medesima di ulteriori frequenze nell'ambito della residua capacità trasmissiva nelle due bande, secondo criteri, tempi e modalità che saranno definiti dal Ministero. Il Ministero fisserà inoltre i criteri di utilizzazione della ulteriore capacità trasmissiva nei confronti dei programmi di terzi nazionali e locali.
5. La concessionaria, ove opportuno, ricercherà ed attuerà le forme di collaborazione per il servizio DAB-T e DAB-S, particolarmente per la sperimentazione multimediale di tipo data cast e DBM, nonché nuove tecnologie e servizi di cui al capo IV del presente contratto, con società e consorzi costituiti e controllati da concessionari radiofonici privati, al fine di migliorare la qualità della fruizione del mezzo radiofonico in Italia e potenziare i servizi offerti globalmente all'utenza.
Art. 20
Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. La concessionaria, al fine di raggiungere
gli obiettivi stabiliti nel presente contratto sulla base di quanto indicato negli
allegati B, C e D allo stesso e negli articoli 13 e 15, nonché di modifiche (siti,
frequenze e sistemi irradianti) di impianti dell'allegato E, presenta, in armonia con i
piani di investimento, con congruo anticipo sulla data di realizzazione, un piano
esecutivo dei singoli impianti da realizzare e/o modificare contenente in maniera
dettagliata i seguenti elementi:
a) principali caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, rilascia un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto. Detto termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti e integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria; la concessionaria è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Qualora non si ritenesse di dover approvare il piano esecutivo verrà data comunicazione alla concessionaria entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso ovvero entro gli ulteriori trenta giorni suddetti nel caso di richiesta di chiarimento ed integrazioni.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti dei concessionari privati radiotelevisivi, è di almeno due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Constatata la compatibilità di cui sopra e tenuto conto delle problematiche di coordinamento internazionale il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto.
4. La concessionaria provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e quelle in corso di cui ai commi 1, 2 e 3, specificando il tipo di distribuzione adottata per gli impianti di diffusione.
5. La concessionaria si impegna a potenziare, in termini di capacità trasmissiva e secondo criteri di economicità di gestione e sicurezza di esercizio, i collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione, sia con l'impiego di nuove tecnologie sia ricorrendo all'uso di ogni tipo di mezzo trasmissivo disponibile, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e di ridurre i collegamenti a rimbalzo e altresì per consentire al Ministero di soddisfare le esigenze derivanti dall'introduzione di nuovi servizi nelle bande di frequenze ad essi attribuite. La concessionaria eliminerà progressivamente i collegamenti a rimbalzo nei casi in cui siano accertate interferenze con gli impianti di radiodiffusione non risolvibili con opera di compatibilizzazione. In relazione alle finalità di cui al presente comma il Ministero, nella messa a punto del piano di ripartizione delle frequenze, terrà comunque conto delle esigenze della concessionaria. La concessionaria si impegna a comunicare con cadenza annuale le avvenute realizzazioni e quelle in corso.
Art. 21
Impiego dei collegamenti mobili
Art. 22
Ruoli di "Programme Booking Centre" e di "Accounting Office" per servizi internazionali
Art. 23
Condizione di ricezione e pianificazione delle frequenze
a) alle condizioni di ricezione dei propri
programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale a livello di provincia;
b) agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione.
Art. 24
Realizzazione e manutenzione degli impianti
Capo IV
NUOVE TECNOLOGICHE E SERVIZI
Art. 25
Ricerca
Art. 26
Servizi multimediali
1. La concessionaria, di intesa con il Ministero,
provvederà:
a) ad assicurare occasioni e capacità per sperimentare nuove forme di produzione
multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori, anche per offerta all'estero (ad
esempio, servizi internet);
b) a valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, televisione ai fini di
servizi multimediali, anche con finalità di alfabetizzazione del grande pubblico nonché
di servizio rivolto alle aree di emarginazione;
c) a proseguire e sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla
intera catena di produzione (ad esempio scenografia virtuale, postproduzione), alla
archiviazione di programmi televisivi e radiofonici (ad esempio audiovideoteca) e alla
diffusione (ad esempio terrestre e via satellite);
d) a potenziare i servizi del tipo datacast e sviluppare i servizi multimediali
"DMB";
e) a contribuire, nel contesto della ricerca nazionale, alla definizione di nuovi sistemi
con riguardo anche ai sistemi televisivi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni
del cinema elettronico; la concessionaria potrà inoltre sperimentare, previa
autorizzazione del Ministero, nuovi sistemi via filo e via cavo più avanzati; a
collaborare col Ministero su progetti attinenti lo sviluppo della c.d. "società
dell'informazione".
Art.27
Audiovideoteca
Art. 28
Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione via satellite
1. Al fine di diffondere la lingua, la cultura e l'economia del paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:
a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via
satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital
Video Broadcasting-Satellite) approvato in sede europea;
b) servizi televisivi a carattere sperimentale secondo lo standard DVB-S con formato 16/9,
coerentemente con la politica e gli interventi della Comunità europea a favore dello
sviluppo di tale formato;
c) servizi televisivi a carattere sperimentale mediante l'uso di sistemi di numerizzazione
e di criptaggio del segnale. Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni
della sperimentazione;
d) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del
segnale;
e) servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici. La concessionaria
è tenuta a realizzare almeno un canale di informazione continuativa, 24 ore su 24 ad
ampia diffusione analogica in cui la quota di autoproduzione non sia inferiore al 50%
della programmazione originale.
Art. 29
Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica
Capo V
ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 30
Criteri economici di gestione
a) descrizione dei processi di attività oggetto delle
operazioni;
b) criteri di eventuali esternalizzazione delle attività e dei servizi adottati a
supporto della decisione;
c) meccanismi societari o gestionali per il mantenimento del controllo sulla
realizzabilità dell'iniziativa;
d) elementi di supporto alla valutazione del business plan riassumibili nei seguenti
aspetti: convenienza economica operativa, realizzabilità e compatibilità finanziaria,
convenienza per l'azionista.
Art. 31
Riassetto dell'organico
Art. 32
Canone di concessione
Art. 33
Canone di abbonamento
(inserire formula di pag. 15)
ove
| Dn | è la variazione percentuale del canone per l'anno n; |
| Ip | è l'obiettivo di inflazione programmata fissato dal Governo per l'anno n; |
| k | è la quota dell'indice di produttività devoluta a vantaggio dell'utenza; |
| P | è l'obiettivo di recupero della produttività assegnato all'azienda e determinato anche considerando i risultati conseguiti negli esercizi n e n-1; |
| W | è la quota di investimenti delle categorie di seguito descritte da finanziare attraverso il canone di abbonamento; |
| Sperimentazione nuove tecnologie e realizzazione
di nuovi servizi anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico; Introduzione innovazioni tecnologiche; Audiovideoteca; DAB-T Rete parlamentare; Miglioramento del servizio con recupero delle aree interferite; Estensione reti. |
|
| Tn-1 | è l'impatto economico degli investimenti in innovazione e di quelli di cui alle categorie indicate al precedente parametro W espressamente previsti nel contratto di servizio ed effettuati ed in corso di realizzazione dalla concessionaria nel corso dell'anno n-1; |
| Fn-1 | è il fatturato da canoni di abbonamento dell'esercizio n-1 al netto degli aumenti di canone unitario. |
3.I parametri k e W, compresi tra 0 e 1, e le variabili P e T saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale, su proposta della commissione di cui al successivo comma 4.
4.Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro novanta giorni dalla data di approvazione della nuova "normativa di riassetto del sistema delle comunicazioni" e comunque entro il 31 ottobre 1997 una proposta contenente i valori di cui al comma precedente ed i criteri di loro determinazione. La commissione paritetica dovrà proporre le integrazioni alla formula definita al comma 3 necessarie per tenere conto dell'eventuale intervenuto ampliamento da parte della concessionaria del volume dell'offerta anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico.
5. Si conviene altresì che la procedura e le modalità di determinazione del canone di abbonamento dovranno comunque considerare eventuali variazioni nell'offerta o nella composizione delle fonti di finanziamento introdotte dalla nuova normativa in materia di comunicazioni, che modifichino sostanzialmente l'attuale rapporto tra attività e risorse della concessionaria.
6. Per il 1999, la determinazione del canone verrà effettuata secondo le medesime procedure di cui ai commi precedenti.
7. Le misure del sovraprezzo di cui al comma 2 nonché l'ammontare dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.
Art. 34
Riscossione del canone di abbonamento
Art. 35
Piani di investimento
1. La concessionaria è tenuta, entro 10 giorni dalla loro
approvazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al
Ministero ed al Ministero del tesoro, i piani di investimento, relativi all'esercizio
successivo, per i quali deve essere documentata la coerenza e la riconciliazione con il
piano triennale e che, per ciascuna iniziativa rilevante, debbono contenere almeno le
seguenti indicazioni:
a) descrizione analitica del progetto di investimento e dei relativi impegni di spesa;
b) realizzabilità tecnica e relativa tempistica;
c) realizzabilità e sostenibilità finanziaria.
2. Per i programmi straordinari di investimento il Ministero si impegna a rilasciare l'autorizzazione, acquisendo le necessarie intese di concerto con il Ministero del tesoro, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del programma e della documentazione relativa da parte del Ministero. In assenza di diniego tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione, con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dall'acquisizione delle suddette informazioni.
Art. 36
Bilanci preventivi e consuntivi
La concessionaria, oltre ai documenti di cui ai precedenti commi, trasmette al Ministero e al Ministero del tesoro, entro quindici giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, i piani industriali e quelli relativi agli adempimenti di cui agli articoli 6, 12, 16 e 30 del presente contratto.
Art. 37
Resoconti economici e finanziari
1. Nel perseguire gli obiettivi previsti nel presente
contratto, la concessionaria è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero del
tesoro:
a) entro il 15 settembre di ciascun esercizio una relazione semestrale contenente i
risultati economici e finanziari consuntivi della società al 30 giugno;
b) entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione preconsuntiva, aggiornata al 30
settembre, contenente i risultati economici e finanziari previsti al 31 dicembre
dell'esercizio in corso di svolgimento.
2. La relazione preconsuntiva, utilizzando anche fonti non
aziendali, conterrà informazione circa i seguenti aspetti:
a) la ripartizione della spesa pubblicitaria sul mercato italiano, con evidenza della
fonte di riferimento, suddivisa per i seguenti mezzi di comunicazione: quotidiani,
periodici, televisione ed altri mezzi;
b) le quote del mercato nazionale della pubblicità televisiva;
c) i ricavi della concessionaria della pubblicità televisiva;
d) i ricavi della concessionaria della pubblicità radiofonica;
e) la spesa pubblicitaria totale e ripartita tra televisione e radiofonia;
f) gli investimenti in diritti, ripartiti per categorie e distinti tra acquisti e
prodotti;
g) con riguardo alla trasmissione di messaggi pubblicitari, la concessionaria è tenuta a
fornire semestralmente dettagliate indicazioni circa gli spot trasmessi, in numero di
secondi, con evidenza dei limiti di affollamento orari e giornalieri e le telepromozioni
trasmesse, in numero di secondi, con evidenza dei limiti di affollamento orari e
giornalieri.
3. I dati economici e finanziari di cui al presente articolo, mediante i quali dovranno esporsi i risultati della società con evidenza di quelli relativi alle attività collaterali e commerciali svolte sono trasmessi adottando gli schemi formali di rappresentazione che saranno concordati tra le parti entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
4. Ai fini di garantire la necessaria trasparenza nell'allocazione e nella gestione delle risorse, la concessionaria è tenuta a presentare entro il 31 dicembre 1997 un progetto di ridisegno della propria macrostruttura organizzativa e del connesso sistema di contabilità industriale sulla base di uno schema divisionale. Il progetto dovrà inoltre contenere la tempistica dei principali interventi che dovranno comunque essere realizzati nel periodo di vigenza del presente contratto.
Art. 38
Comunicazioni con il Ministero
Art. 39
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari
Art. 40
Vigilanza del Ministero
1. Fermo restando ogni altro potere di controllo e verifica
previsto dalle altre norme vigenti il Ministero ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal presente
contratto di servizio;
b) la vigilanza sugli impianti con incondizionata facoltà di accesso da parte di
funzionari del Ministero;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti
lettere a) e b).
2. La concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo e mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati ed è in ogni caso responsabile dell'affidabilità e correttezza dei dati forniti.
3. Il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti.
Art. 41
Erogazione del servizio pubblico
1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle norme
generali sull'erogazione dei servizi pubblici. In particolare la concessionaria:
a) effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità tecnica e quantità del servizio;
b) acquisirà le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei
meccanismi;
c) renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità tecnica del servizio
fornito all'utenza.
2. Secondo un protocollo aggiuntivo delineato tra Ministero e concessionaria, acquisito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, è definita una sede permanente di confronto tra concessionaria, Consiglio consultivo degli utenti e associazioni del volontariato e dei consumatori.
3.La concessionaria si impegna ad istituire, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente contratto, uffici per le relazioni con il pubblico e per i reclami, informandone il Ministero.
Art. 42
Adeguamento contratto di servizio
Art. 43
Sanzioni
Art. 44
Entrata in vigore e scadenza
Roma, 1° ottobre 1997
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente del consiglio di amministrazione SICILIANO
Ministero delle comunicazioni-Il segretario generale SALERNO