AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 22 marzo 2007
Misure e raccomandazioni nei confronti della Società Auditel in materia di
rilevazione degli indici di ascolto
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2007)
L’AUTORITA'
NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 22 marzo 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e
radiotelevisivo” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11);
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della
radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario;
VISTO il programma di lavoro, approvato dalla Commissione per i Servizi e i
Prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al miglioramento del
funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri
di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;
VISTA la delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con la quale è stata
approvata la convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
l’Istituto Nazionale di Statistica per lo svolgimento di uno studio metodologico
sulla qualità dell’informazione statistica diffusa dall’indagine sugli ascolti
televisivi;
VISTA l’indagine tecnica del Servizio per le Tecnologie dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove piattaforme trasmissive e alla
loro incidenza sugli indici di ascolto;
VISTO l’Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di
diffusione dei mezzi di comunicazione approvato con delibera n. 85/06/CSP del 16
maggio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123
del 29 maggio 2006;
VISTA la delibera n. 130/06/CSP recante misure attuative per l’acquisizione,
l’elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell’atto di indirizzo
sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di
comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
174 del 28 luglio 2006;
VISTA la delibera del Consiglio Nazionale degli Utenti n. 13 del 19 febbraio
2007 recante “Proposta del CNU per modifica del sistema di rilevazione degli
ascolti”;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Analisi della documentazione
1.1 Documentazione acquisita a seguito della delibera 130/06/CSP
1.2 Partecipazione al procedimento dei soggetti interessati alla rilevazione
degli indici di ascolto televisivi.
1.3 Le posizioni della parti
1.4 Le pronunce giudiziarie
1.5 La proposta del Consiglio Nazionale degli Utenti
2. Valutazione delle misure adottate da AUDITEL in relazione ai criteri previsti
dalla delibera n. 85/06/CSP
2.1 Valutazione della conformità delle clausole statutarie ai principi dettati
dall’atto di indirizzo.
2.2 Valutazione del processo di adeguamento della metodologia di ricerca
3. Esercizio dell’attività di vigilanza
4. Definizione di criteri sull’allargamento della compagine statutaria di
AUDITEL a nuovi soggetti
1. Analisi della documentazione
1.1 Documentazione acquisita a seguito della delibera 130/06/CSP
1. La società Auditel, in ottemperanza dell’articolo 2 della delibera 130/06/CSP
recante “Misure attuative per l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione delle
informazioni richieste nell’atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di
ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione”, ha trasmesso la seguente
documentazione:
I modelli A, B, C1 e C2, contenenti i dati anagrafici generali, la composizione
degli organi amministrativi e l’assetto proprietario;
lo statuto, approvato in data 20 dicembre 2005;
la nota informativa contenente le indicazioni relative alla metodologia di
indagine riferita al ciclo di ricerca per l’anno 2006;
il verbale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6
settembre 2006, con il quale si dava esecuzione alla volontà espressa
nell’assemblea dei soci di approvare le linee guida per la redazione di un nuovo
testo dello statuto e per la successiva deliberazione di aumento di capitale
sociale, da riservare all’ingresso di nuovi soci;
il nuovo statuto in vigore dalla data del 15 dicembre 2006;
il nuovo regolamento del Comitato tecnico e la nota informativa metodologica
relativa al ciclo di ricerca dell’anno 2007.
1.2 Partecipazione al procedimento dei soggetti interessati alla rilevazione
degli indici di ascolto televisivi
A seguito dell’emanazione delle delibere n. 85/06/CSP e n. 130/06/CSP, alcuni
soggetti interessati hanno presentato istanza di accesso ai documenti
amministrativi e/o di partecipazione al procedimento di verifica
dell’osservanza, da parte Auditel, delle misure disposte dall’Autorità in
materia di indici di ascolto. Sono elencati di seguito i soggetti intervenuti al
procedimento, tra cui la stessa Auditel, attraverso memorie ed audizioni
Soggetto Data
Auditel
Audizione e memoria
Jetix Europe Srl
Audizione e memoria
Sky
Audizione e memoria
Gruppo Sitcom
Audizione e memoria
Drssa Roberta Gisotti per nome e per conto del libero movimento dei cittadini
“Tavolo Auditel”
Audizione e memoria
NBC Universal
Audizione e memoria
TP- Associazione
Pubblicitari Professionisti
Audizione e memoria
Turner Broadcasting System
Audizione e memoria
Aeranti Corallo
Audizione e memoria
Fox International
Memoria
1.3 Le posizioni delle parti
A) Sky
Nell’audizione tenutasi il 5 dicembre 2006 ed analogamente nella memoria del 13
dicembre 2006, Sky ha sostenuto che Auditel non aveva ancora fatto significativi
passi avanti rispetto ai problemi sollevati dall’ Autorità nella sua delibera
85/06/CSP, sia in materia di qualità della rilevazione degli ascolti della
televisione digitale, trasparenza della metodologia e del prodotto, sia per
quanto riguarda il sistema di governance e l’autonomia del Comitato tecnico.
Pertanto, Sky ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore intervento
dell’Autorità per facilitare il processo di evoluzione dell’Auditel nel rilevare
le nuove tecnologie digitali.
B) Jetix
Nell’audizione tenutasi il 5 dicembre 2006, la posizione di Jetix, già espressa
nella memoria del 19 ottobre 2006, è risultata essere, in sintesi, la seguente.
La società ha lamentato il pregiudizio (poi superato dalla pronuncia della Corte
di Appello di Milano del 20 dicembre 2006, di cui infra) derivante
dall’inibizione della pubblicazione dei dati Auditel ed ha auspicato:
che con l’adozione del provvedimento finale dell’Autorità, si addivenga alla
pubblicazione delle indagini sui diversi sistemi di rilevazione degli indici di
ascolto e di diffusione operanti in Italia, compreso quello adottato da Auditel
nell’ambito della Tv satellitare;
che, a conclusione dell’indagine avviata nel 2005, l’Autorità renda note le
finalità dell’attività di vigilanza prevista dall’articolo 1, comma 6, lettera
b, n. 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
che l’Autorità renda note le finalità dell’accordo di collaborazione con l’Istat
ed, infine, si esprima attraverso una chiara pronuncia valutativa
sull’adeguatezza della governance e della metodologia di Auditel.
C) Gruppo Sitcom
Nell’audizione tenutasi il 5 dicembre 2006 e nella memoria depositata, le
società facenti capo a Sitcom hanno ribadito la posizione già espressa nel
ricorso al Tribunale di Milano per l’adozione della misura cautelare al fine di
ottenere l’inibitoria per la pubblicazione dei dati di ascolto delle emittenti
satellitari in forma disaggregata. Le quattro società ricorrenti facenti capo al
gruppo Sitcom avevano infatti rilevato un danno patrimoniale, in termini di
valorizzazione sia della raccolta pubblicitaria sia delle licenze con la
piattaforma Sky, derivante dalla totale assenza di indipendenza e trasparenza
nell’attività di Auditel di rilevazione degli ascolti, e comunque dall’assenza
di dati di ascolto univoci e inconfutabili, in forza del quale avevano richiesto
al giudice l’inibitoria dei dati e l’adozione da parte di Auditel di un corretto
metodo di rilevazione degli ascolti condiviso con tutte le società che
gestiscono canali televisivi.
D) NBC Universal Global Networks Italia Srl
Nell’audizione tenutasi a Roma il 7 dicembre 2006 e nella memoria depositata, la
società ha sollecitato un miglioramento dell’attuale sistema Auditel sostenendo,
tuttavia, la necessità della pubblicazione dei dati di ascolto delle emittenti
satellitari. I rappresentanti della NBC ritengono che il miglioramento del
sistema di rilevazione debba passare, attraverso tre punti fondamentali:
l’indipendenza dell’istituto dai principali attori del mercato televisivo;
l’uniformazione delle metodologie di ricerca alle esperienze dei principali
paesi europei che operano in un sistema multicanale;
la garanzia della trasparenza nell’accesso dei dati, anche non elaborati.
E) TP- Associazione Pubblicitari Professionisti
Nell’audizione tenutasi a Roma il 26 gennaio 2007 e nella memoria depositata,
l’associazione ha sottoposto all’Autorità l’opportunità di prevedere una
normativa distinta per le rilevazioni che si basino da un lato sui modelli di
governance ROS (Research Company’s Own Services) e MOC (Media Owners Committee)
e dall’altro sul JIC (Join Industry Committee). L’associazione ritiene infatti
che la scelta di quest’ultimo modello presuppone un’intesa tra le componenti del
mercato, in grado di generare un “monopolio” caratterizzato da sostanziale
stabilità.
L’associazione ha inoltre sottoposto all’Autorità la necessità che
l’indipendenza dei comitati tecnico-scientifici dei soggetti rilevatori sia
favorita dalla competenza dei componenti e dall’adesione a norme deontologiche
di comportamento.
F) Turner Broadcasting System
Nell’audizione tenutasi a Roma il 26 gennaio 2007 e nella memoria depositata, la
società ha espresso una posizione di grande cautela nei riguardi dell’indagine
Auditel.
Per quanto attiene alla governance la società ritiene che la presenza di una
rappresentanza, nel CDA e nel comitato tecnico di Auditel, dei fornitori di
contenuti indipendenti di canali tematici possa costituire un requisito di
compartecipazione e trasparenza.
Per quanto riguarda la metodologia la società ha sottolineato che nei casi di
rilevazione dei dati di ascolto di singoli canali satellitari, il dato può
apparire influenzato dall’esiguità del campione con conseguenti problemi di
rappresentatività statistica. La società ritiene pertanto che il rilascio dei
dati di ascolto dei canali tematici basati su archi temporali più ampi rispetto
a quelli giornalieri, potrebbe innalzare il livello di attendibilità statistica
delle stime.
La Turner ha infine rappresentato l’esigenza di una maggiore trasparenza nella
formazione e procedura di campionamento e nella manutenzione e gestione del
panel, sottolineando la necessità di valutare la specificità delle problematiche
derivanti dal target bambini.
G) D.ssa Roberta Gisotti in nome e per conto del libero movimento dei cittadini
“Tavolo Auditel”
Nell’audizione del 20 dicembre 2006 e nella documentazione depositata, la d.ssa
Gisotti ha elencato una serie di criticità che, a suo parere, caratterizzano il
sistema di rilevazione degli indici di ascolto di Auditel. Le criticità rilevate
investono, in sintesi, i criteri di formazione del campione, i meccanismi di
rilevazione, l’assenza di garanzie di controllo nelle diverse fasi
dell’indagine.
A parere del movimento, ulteriori criticità scaturiscono dalla successiva fase
del trattamento dei dati in quanto l’uso dell’ascolto medio per minuto, come
unico indicatore per la rilevazione, può rivelarsi estremamente limitante.
Il movimento, ritiene che il primo vero problema nell’analisi del fenomeno sia
di carattere tassonomico, di definizione del concetto di ascolto e delle sue
principali modalità che non consentono la differenziazione rispetto al semplice
contatto personale.
H) Aeranti Corallo
L’associazione, con nota del 13 luglio 2006 e nel corso dell’audizione tenutasi
il 15 gennaio 2007, ha manifestato l’interesse ad entrare a far parte della
compagine societaria di Auditel Srl, in quanto rappresentante di un cospicuo
numero di emittenti locali, per dare effettiva attuazione all’articolo 2, commi
1 e 2 dell’Atto di indirizzo.
A tal fine l’associazione ha comunicato di aver già formalizzato alla società
Auditel la richiesta di acquisire una quota di partecipazione del capitale
sociale e di disporre di propri rappresentanti in seno al Consiglio di
Amministrazione e all’interno del Comitato Tecnico di Auditel, senza aver avuto
ancora riscontro.
I) Fox International
Nell’istanza di partecipazione al procedimento relativo alla rilevazione degli
indici di ascolto, la società ha messo in risalto alcuni aspetti di
problematicità.
Per quanto riguarda la governance i rappresentanti di FOX ritengono che la
rilevazione degli ascolti da parte di Auditel potrà essere pienamente credibile
solo quando essa acquisirà reale e completa indipendenza dal controllo di
qualsiasi operatore. Al fine di garantire ad Auditel uno stato di indipendenza e
neutralità, FOX ritiene efficace la proposta secondo la quale solo un terzo
dell’organo di amministrazione deve essere espressione degli operatori
televisivi, mentre i restanti due terzi dovrebbero essere costituiti da
personaggi di notoria indipendenza. Oltre che dalla modificazione delle regole
di governance l’indipendenza di Auditel deve passare attraverso una concreta
riforma del Comitato Tecnico che affranchi definitivamente tale organo dal
vincolo di subalternità che lo lega al Consiglio di amministrazione.
Per quanto attiene ai rilievi di carattere metodologico, consapevoli che alcuni
fattori critici di Auditel sono in fase di superamento (ridefinizione delle
variabili di panel control, sistema di ponderazione, tempistica e aggiornamento
della ricerca di base, adozione di nuovi dispositivi per la rilevazione) i
rappresentanti di FOX hanno sottolineato la presenza di altre, ulteriori
criticità:
non disponibilità della metodologia con cui viene costruita la ricerca di base e
del tasso di rifiuto delle famiglie contattate.
Non disponibilità dei dati grezzi, necessari agli operatori del mercato
televisivo per operare le proprie scelte, in maniera consapevole.
L) Auditel
La società, nel confermare l’adozione di misure volte ad assicurare
l’adeguamento alle direttive impartite dall’Autorità con l’Atto di indirizzo,
sia in ordine alla governance, che per quanto attiene alla metodologia della
ricerca, secondo quanto risulta anche dagli atti depositati in ottemperanza alle
delibere dall’Autorità, ha fatto presente di aver provveduto ad un aggiornamento
del proprio sistema in un quadro generale di costruttiva collaborazione che ha
come finalità ultima quella di garantire un servizio coerente con il
perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla rilevazione degli indici di
ascolto.
1.4 Le pronunce giudiziarie
Su ricorso di alcuni soggetti interessati il giudice civile si è pronunciato più
volte sulla rilevazione degli indici di ascolto televisivi da parte di Auditel.
Si sintetizzano le pronunce intervenute sull’argomento.
Con ordinanza del 19 aprile 2005, la Corte di Appello di Milano aveva imposto ad
Auditel di astenersi dal pubblicare o diffondere i dati in forma disaggregata
per singoli canali o emittenti, limitatamente alle trasmissioni Tv con tecnica
satellitare, sino alla conclusione dell’indagine sulle metodologie degli indici
di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, avviata
dall’Autorità.
Con ordinanza del 17 luglio 2006, la Corte di Appello confermava la citata
misura cautelare. In particolare, il giudice riteneva necessario attendere una
chiara pronuncia valutativa dell’Autorità sulla corrispondenza del sistema di
governance e di rilevamento dei dati ai principi espressi con l’Atto di
indirizzo nel frattempo approvato con la delibera n. 85/06/CSP.
Con decisione del 24 ottobre 2006, la Corte di Appello di Milano rigettava
l’ulteriore istanza cautelare proposta dal gruppo Sitcom con cui si chiedeva
l’estensione dell’inibitoria alla rilevazione da parte di Auditel, di ogni dato
relativo a tutte le emittenti televisive, che operassero con tecnica analogica,
digitale oppure satellitare.
La misura inibitoria, pertanto, permaneva limitata alle emittenti satellitari e
alla pubblicazione dei relativi dati di ascolto disaggregati per singolo canale.
Con ordinanza del 20 dicembre 2006, la Corte di Appello riteneva il venir meno
delle ragioni giustificatrici della precedente misura inibitoria, disponendone
la revoca. Nell’ordinanza si osserva che l’Autorità è l’unico soggetto
abilitato, ai sensi dell’art.1, comma 6, lett. b, n. 11, della l. 249/97, a
vigilare, “sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti,
effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri
sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni
televisive e sull’operato delle imprese che svolgono le indagini”, con la
specificazione che “la manipolazione dei dati tramite metodologie
consapevolmente errate, ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati
falsi, è punita, ai sensi dell’articolo 476, primo comma del codice penale;
laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi
interessati, l’Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie”.
1.5 La proposta del Consiglio Nazionale degli Utenti
Il Consiglio Nazionale degli Utenti con delibera n. 13 del 19 febbraio 2007 ha
avanzato una proposta per la modifica del sistema di rilevazione degli ascolti,
considerati, da sempre, di grande importanza, in quanto essi influenzano e
spesso determinano la programmazione televisiva e radiofonica, incidendo su
diritti ed interessi degli utenti.
In particolare il CNU ha rilevato la necessità di un forte presidio pubblico che
vigili principalmente sull’osservanza da parte di tutte le società di
rilevazione di protocolli metodologici di indagine, convalidati preventivamente
a livello statistico, e sulla corretta divulgazione degli indici rilevati, in
considerazione del fatto che gli indici di ascolto ricadono nella sfera pubblica
soprattutto quando la loro rilevazione ed il loro uso incide su valori che è di
interesse generale tutelare.
La riforma del sistema di rilevazione degli indici di ascolto deve, a parere del
CNU, basarsi su tre punti fondamentali:
a) l’esistenza di un organismo di controllo pubblico dotato di ampi poteri che
lo mettano in grado di garantire il rispetto delle regole di governance;
b) una struttura e composizione del campione utilizzato che rispecchi il reale
grado di penetrazione delle varie piattaforme tecnologiche e riscontri, anche
attraverso i dispositivi tecnologici (meter) impiegati nella ricerca, i reali
dati d’ascolto per i diversi target di utenza;
c) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della società di tutti i
diversi interessi dei soggetti che strutturano il mercato di riferimento e la
presenza, nel comitato tecnico, di un rappresentante degli organi pubblici di
controllo e degli utenti, onde facilitare il monitoraggio delle modalità di
ricerca e dirette verifiche dell’indirizzo strategico della società nonché
l’introduzione di elementi in grado di misurare anche la qualità dei programmi.
2. Valutazione delle misure adottate da AUDITEL in relazione ai criteri previsti
dalla delibera n. 85/06/CSP
L’Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 85/06/CSP (di seguito “Atto di
indirizzo”) è stato emanato con gli obiettivi di:
formulare appropriate indicazioni relative alla organizzazione delle società
realizzatrici delle indagini, al fine di garantire più efficacemente i principi
di correttezza, indipendenza e neutralità tecnologica;
assicurare che la metodologia di rilevazione risponda a criteri universalistici
di campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, affinché le
misurazioni tengano conto del grado di penetrazione di ciascuna piattaforma
televisiva e delle modalità di fruizione del prodotto televisivo.
A tal fine nell’Atto di indirizzo sono stati formulati sia i criteri di
organizzazione dei soggetti che realizzano le indagini sugli indici di ascolto
(art. 2), sia i criteri metodologici per la ricerca dell’ascolto televisivo
(art. 3). A fini di trasparenza ed anche per consentire all’Autorità l’esercizio
dell’attività di vigilanza, le società che effettuano la rilevazione di indici
di ascolto sono tenute a comunicare alla stessa Autorità le indicazioni minime
ivi previste (art. 6).
2.1 Valutazione della conformità dello statuto di Auditel ai principi dettati
dall’Atto di indirizzo
In aderenza all’Atto di indirizzo la società ha provveduto a modificare il
proprio statuto, che è entrato in vigore dal 15 dicembre 2006.
Le novità inserite nel nuovo statuto consistono, in sintesi, nella previsione di
criteri di parità di condizioni e di trattamento indipendentemente dalla
partecipazione degli utilizzatori alla società, nell’ampliamento della
rappresentatività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico a
nuovi componenti indicati anche su suggerimento, parere o raccomandazione
dell’Autorità, ed infine nella clausola che prevede che gli aumenti di capitale
sociale possano essere riservati a terzi.
In particolare, all’articolo 2, punto 2, del nuovo statuto sono individuate le
finalità dell’oggetto sociale: “la società intende favorire l’utilizzo dei
propri servizi da parte di tutte le emittenti televisive che operano in Italia,
indipendentemente dalla loro diretta o indiretta partecipazione alla società e
ciò a parità di condizioni e di trattamento; tale principio si applica anche
alla diffusione dei dati sull’ascolto televisivo”.
L’ampliamento dell’oggetto sociale consente di estendere a tutte le emittenti il
servizio fornito da Auditel, sia nell’ipotesi in cui essi partecipino
direttamente al capitale sociale della società, sia che si tratti di soggetti
esterni alla società ed è direttamente connesso con l’interesse generale sotteso
alla rilevazione degli indici di ascolto, che deve avvenire, come prevede l’art.
1, comma....della legge 249/97 “sulla base di criteri universalistici del
campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati”.
Recependo il criterio stabilito nell’Atto di indirizzo di ampliamento della
compagine societaria, l’articolo 5 dello statuto prevede che eventuali aumenti
di capitale sociale possono essere riservati a terzi. Più precisamente: “La
facoltà di aumento di capitale riservato a terzi ha l’espressa finalità di poter
ampliare la compagine sociale accogliendo, in particolare, soggetti che operano
nel settore televisivo o pubblicitario, in quanto possano contribuire al
raggiungimento dell’oggetto sociale nonché consentano di accrescere la
rappresentatività della società”.
L’articolo 12 dello statuto prevede la possibilità dell’ampliamento del C.d.A.,
da 19 a 24 membri. La clausola è finalizzata a garantire la massima
rappresentatività nella composizione degli organi di gestione dell’impresa,
attraverso l’ampliamento dell’organo amministrativo, “anche su suggerimento,
parere o raccomandazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.
L’articolo 19 prevede la possibilità di nominare un maggior numero di componenti
nel comitato tecnico rispetto ai membri riservati ai soci, clausola che è
finalizzata a consentire l’ampliamento della rappresentatività dell’organo
tecnico anche su suggerimento, parere o raccomandazione dell’Autorità e offre
maggiore garanzia dell’indipendenza gestionale e metodologica del comitato.
In data 27 febbraio 2007 l’Auditel ha approvato un nuovo regolamento del
Comitato tecnico, che prevede, oltre al recepimento delle clausole statutarie
relative alla composizione dell’organo tecnico, una esplicita indicazione circa
lo svolgimento della propria attività in piena autonomia e nel rispetto della
propria discrezionalità tecnica, esaminando tutti i problemi di natura
tecnico-scientifica della rilevazione.
2.2 Valutazione del processo di adeguamento della metodologia di ricerca
Il nuovo ciclo di indagini di Auditel, avviato già dagli inizi del 2006, si
caratterizza per una netta separazione tra la ricerca di base e la fase di
elaborazione dei dati.
La ricerca di base è condotta, attualmente, dalla società IPSOS attraverso la
somministrazione di un apposito questionario a 30.000 casi annuali rispetto ai
precedenti 20.000 , suddivisa in nove cicli su base annua (in precedenza la
ricerca si svolgeva in due cicli su base annua). Tale fase dell’indagine adotta
oggi una diversa modalità di intervista, face to face e con l’utilizzo del
sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interview).
Per il campionamento sono utilizzate le liste elettorali in luogo degli elenchi
telefonici precedentemente in uso.
La ricerca di base consente di ottenere informazioni relative alle dotazioni
tecnologiche delle famiglie e alle caratteristiche socio-demografiche dei
singoli componenti della stesse, tenendo conto del grado di penetrazione delle
nuove piattaforme. Nella nota informativa sulla metodologica di Auditel si
prevede che “Le interviste effettuate avranno effetto immediato sulla
rilevazione degli ascolti in quanto i nominativi delle famiglie intervistate
entrano a far parte del Data Base per il reclutamento del campione”.
L’Auditel, inoltre, è intervenuta sui criteri di controllo e ponderazione del
campione (panel control) per tenere conto della penetrazione della piattaforma
satellitare sia a livello familiare che individuale.
La gestione dei dispositivi per la rilevazione delle informazioni e le
successive fasi di elaborazione e trattamento dei dati, restano di competenza
della società AGB Italia.
Dalla documentazione pervenuta risulta che AGB, su indicazione di Auditel, ha
avviato un aggiornamento dei sistemi di rilevazione utilizzati fin dal 2006.
Da gennaio 2006 è operativo un contratto per la fornitura di nuovi meter (UNITAM)
il cui funzionamento è basato sulla tecnica di audio matching (riconoscimento
delle tracce audio) e non più sul sistema di riconoscimento di codici PDC,
rendendo quindi la rilevazione indipendente dai broadcasters.
L’installazione dei meter UNITAM presso le famiglie del campione è stata
pianificata secondo la seguente tempistica:
Data pianificata N° Famiglie
30 settembre 2006
750
31 dicembre 2006
1400
31 dicembre 2007
2200
Con riferimento alle diverse piattaforme televisive, sono utilizzati diversi
sistemi e dispositivi:
Piattaforme Dispositivo
Famiglie con sola Tv analogica
Meter tradizionali[1]
Famiglie con satellite (pay Tv SKY)
Service information[2]
Famiglie con digitale terrestre
Audio matching[3]
Famiglie free to air satellitari
Codici PDC[4]
[1] Basati sul metodo tradizionale di riconoscimento delle frequenze
[2] Informazioni di servizio attinte direttamente dai decoder
[3] Tecnica di rilevazione fondata sul riconoscimento delle tracce audio e non
più sui codici PDC
[4] entro il 31 dicembre 2007 è pianificata la migrazione al sistema audio
matching
Secondo la tempistica indicata dalla società, a partire dal 1° gennaio 2008
tutte le famiglie che dispongono di apparati per la ricezione dei canali
digitali, saranno rilevate tramite tecnica di audio matching, indipendentemente
da codici telematici utilizzati dalle emittenti, in ottemperanza a quanto
indicato da questa Autorità nell’articolo 3, comma 3, dell’Atto di indirizzo.
L’art. 3, comma 1, dell’Atto di indirizzo prevede che la rilevazione degli
indici di ascolto tenga conto del tasso di penetrazione delle nuove piattaforme
digitali e, a tal fine, il dimensionamento del panel deve rispecchiare il più
fedelmente possibile il tasso di penetrazione delle nuove offerte digitali.
Sul punto l’Auditel ha fatto presente che il rispetto di tale parametro è
assicurato in quanto la nuova ricerca di base consente di ottenere le
informazioni relative alle dotazioni tecnologiche delle famiglie, in particolare
per quanto attiene alla penetrazione delle nuove piattaforme, monitorando anche
il numero di televisori posseduti e le caratteristiche socio-demografiche dei
singoli componenti della famiglia.
Le innovazione introdotte nella fase della ricerca di base appaiono – allo stato
– idonee a garantire una misurazione costantemente aggiornata del tasso di
penetrazione delle nuove tecnologie.
La ricerca di base produce, infatti, ad ogni ciclo di interviste l’effettivo
tasso di penetrazione, tenendo conto dell’aspetto diacronico, delle diverse
modalità di fruizione del mezzo televisivo e il monitoraggio continuativo del
tasso di penetrazione attraverso i nove cicli di interviste incide sia sulla
ri-determinazione del campione, in particolare sulla sua corretta composizione,
sia sulla misurazione degli ascolti.
L’art. 3, comma 2, dell’Atto di indirizzo, stabilisce, altresì, che i margini di
errore delle stime di ascolto devono essere mantenuti a livelli statisticamente
accettabili. In sede di audizione dei soggetti interessati è emersa l’esigenza
di valutare la questione degli “errori campionari” della indagine Auditel per la
stima degli ascolti relativi ai singoli canali satellitari.
Le stime dei canali satellitari, a causa del loro ascolto più parcellizzato,
possono avere, infatti, un grado di variabilità (misurato attraverso il c.d.
coefficiente di variazione) molto più elevato rispetto a quelle dei tradizionali
canali terrestri analogici.
Sul punto si rileva che tale situazione non deriva da un difetto strutturale
dell’impianto di rilevazione dell’indagine Auditel, ma è una caratteristica
intrinseca alle rilevazioni campionarie. Infatti qualsiasi indagine campionaria
è soggetta alla regola secondo la quale il coefficiente di variazione di una
stima è inversamente proporzionale all’ampiezza della stima stessa. Ossia, stime
di fenomeni che si osservano con frequenza bassa nella popolazione, hanno un
coefficiente di variazione più elevato rispetto a stime con una frequenza
elevata.
Nel caso delle emittenti satellitari, l’oggettiva “parcellizzazione ” dei canali
tematici, determina una maggiore variabilità del fenomeno. Per limitare questo
rischio occorrerebbe aumentare il campione osservato, fino a disporre di
numerosità campionarie così elevate da risultare difficilmente praticabili sia
da un punto di vista operativo che dei costi dell’indagine.
Secondo un’analisi comparata sui sistemi di rilevazione dell’ascolto televisivo
in Europa, condotta dall’Università Commerciale Luigi Bocconi, (acquisita agli
atti nel corso dell’indagine) “tutti i sistemi di rilevazione dell’ascolto
monitorati in Europa si basano su analoghe metodologie di rilevazione, sia a
livello di indagine conoscitiva di base, sia nella costruzione del panel;[5]
[5] Analisi comparata sui sistemi di rilevazione dell’ascolto televisivo in
Europa condotta da I-LAB (Centro di ricerca sull’Economia Digitale )
dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”.
Dall’analisi comparata sui panel di rilevazione dell’ascolto televisivo in
Europa, emerge che la dimensione del panel di Auditel (5100 abitazioni dotate di
meter e circa 14000 individui su una popolazione di riferimento per l’estrazione
del panel di 55,199 milioni di individui) risulta essere seconda solo alla
Germania (5640 abitazioni dotate di meter e circa 13.000 individui su una
popolazione di riferimento per l’estrazione del panel di 73,420 milioni di
individui).[6]
[6] In Inghilterra la dimensione del panel è di 5100 famiglie, per un totale di
11.500 individui, mentre in Francia è di 3150 abitazioni e in Spagna è pari a
3305.
Tuttavia, per ridurre la variabilità della misurazione dell’ascolto di piccole
audience, il BARB[7], ad esempio, accorpa nell’analisi i ratings di ogni
settimana.
[7] BARB (Broadcasters Audience Research Board ) LTD è una società a
responsabilità limitata responsabile nel Regno Unito dei servizi di ricerca
dell’ascolto televisivo.
Considerato quanto sopra, l’Autorità ritiene che risulti quanto meno necessario
raccomandare ad Auditel di fornire agli utenti dei dati di ascolto dei canali
satellitari (o di analoghe stime riferite a piccole audience) una informazione
adeguata sull’”errore campionario” e sulla numerosità del campione sulla base
del quale sono state elaborate le stime. Inoltre, appare opportuno che Auditel
metta a disposizione dei soggetti interessati, su loro richiesta, oltre ai dati
di ascolto quotidiani, i dati di ascolto accorpati sulla base di diverse
periodicità.
3. Esercizio dell’attività di vigilanza
Il potere di vigilanza sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto delle
trasmissioni radiotelevisive, attribuito all’Autorità dalla legge 249/97, si
sostanzia nella vigilanza sull’operato delle imprese che svolgono tali indagini,
con particolare attenzione alla validità scientifica dei metodi di inferenza
statistica utilizzati, alla neutralità tecnologica e alla veridicità dei dati
diffusi. L’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11 della legge 31 luglio
1997, n. 249 stabilisce, infatti, che “l’Autorità vigila sulla correttezza delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati,
nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull’operato delle
imprese che svolgono le indagini;”.
Le funzioni di cura e vigilanza che l’Autorità deve esercitare sulla rilevazione
degli indici di ascolto riguardano interessi pubblici, considerati dal
legislatore di tale rilievo da assimilare la loro manipolazione, effettuata con
metodologie consapevolmente errate o mediante la utilizzazione di dati falsi,
alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.
476, primo comma, cod. pen.).
Indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del rilevatore, a tali dati è
attribuita fede privilegiata, in base alla constatazione che gli indici di
ascolto possono essere destinati a rappresentare il fenomeno rilevato solo
attraverso la garanzia dei caratteri di oggettività e veridicità.
La garanzia di tali requisiti è essenziale in quanto, come rilevato anche dal
Consiglio Nazionale degli Utenti nella citata delibera del 13 febbraio 2007 “Gli
indici di ascolto ricadono nella sfera pubblica soprattutto quando la loro
rilevazione ed il loro uso incide su valori che è di interesse generale
tutelare”. Essi, infatti, intervengono sul mercato della raccolta pubblicitaria
e, in ultima analisi, possono influire sull’articolazione pluralistica dei mezzi
di comunicazione, quale elemento essenziale per la libertà di espressione e di
informazione.
La legge 249/97 individua i caratteri essenziali della rilevazione dei dati,
coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico: essi devono rispondere a
criteri universalistici di campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi
interessati.
Al fine di soddisfare tale principio, l’Atto di indirizzo ha stabilito che la
rilevazione degli indici di ascolto televisivi, in relazione alle recenti
evoluzioni tecnologiche e del conseguente cambiamento delle abitudini del
consumo televisivo, deve tenere conto del tasso di penetrazione delle nuove
piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo, per rispecchiare il
più fedelmente possibile la struttura del mercato e dell’ascolto televisivo nel
suo divenire.
L’Autorità, con l’approvazione del programma di lavoro finalizzato al
miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di
ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove
tecnologie, ha ritenuto di dover strutturare il sistema di controllo sugli
indici di ascolto attraverso un sistema di vigilanza continuativa, e non
occasionale o caso per caso, sull’intera metodologia utilizzata.
Con delibera 372/05/CONS del 16 settembre 2005 è stata approvata la convenzione
tra l’Autorità e l’Istat, finalizzata a disporre un metodo di controllo sulla
rilevazione degli indici di ascolto. Con tale convenzione è stato affidato
all’Istituto nazionale di statistica l’incarico di effettuare studi metodologici
per la definizione e l’implementazione di alcuni strumenti utili alla
realizzazione di un sistema integrato per la certificazione e il controllo della
qualità delle indagini Auditel.
L’impegno dell’Istat consiste nella produzione di tre rapporti di carattere
tecnico-metodologico per il calcolo degli errori di campionamento delle stime,
per la definizione di un sistema di indicatori della qualità del processo
produttivo e per il calcolo degli errori campionari e degli indicatori di
qualità.
Con tali strumenti l’Autorità può svolgere verifiche cicliche della qualità –
sotto il profilo statistico - delle indagini sull’ascolto televisivo.
L’Autorità, ai fini dell’esercizio della costante vigilanza sulla correttezza
delle indagini di ascolto ed in considerazione del carattere di interesse
generale e di raggiungimento di finalità pubbliche dell’attività in questione
ritiene, altresì, opportuno indicare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
dell’Atto di indirizzo, due rappresentanti in seno al Comitato tecnico, alla cui
designazione provvederà con separato atto.
4 Allargamento della compagine societaria di Auditel: definizione di criteri
4.1 L’audience ed il modello di partecipazione
Le imprese televisive operano sul mercato della raccolta pubblicitaria,
direttamente ovvero attraverso società concessionarie, per vendere agli
inserzionisti i propri spazi pubblicitari. Una delle variabili che concorrono
alla collocazione di spazi pubblicitari sul mercato è costituita dall’audience
conseguita dall’emittente attraverso la propria programmazione.
La rilevazione dei contatti dei mezzi di comunicazione nasce, pertanto, dalla
necessità degli operatori e degli investitori di quantificare l’effettivo numero
di consumatori raggiunti dai vari mezzi di comunicazione.
I dati dei contatti servono ogni giorno alle aziende intermediarie per valutare
il ritorno dei loro investimenti e per effettuare l’analisi finalizzata
all’ottimizzazione dell’investimento pubblicitario dei loro clienti.
L’intero sistema pubblicitario si basa sui servizi di misurazione di tali
contatti (cd. media measurement services) i cui risultati incidono in modo
“proporzionale” sulla valorizzazione delle inserzioni.
L’esistenza di dati univoci e condivisi da tutti gli operatori è, pertanto un
requisito imprescindibile al funzionamento degli scambi, in modo da assicurare
la convergenza di tutti gli interessi coinvolti dalla misurazione degli indici
di ascolto.
Come ha sostenuto l’Autorità per la concorrenza ed il mercato nell’indagine
conoscitiva sul mercato pubblicitario “La rilevazione degli ascolti costituisce
un elemento importante ai fini della determinazione della struttura
concorrenziale nella raccolta pubblicitaria televisiva. Essa infatti rappresenta
la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra gli operatori. E’
dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex-ante da tutti gli
operatori e che venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la
trasparenza e l’indipendenza della rilevazione”.[8]
[8] Indagine conoscitiva n. 23 dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, “Sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria” approvata con il
provvedimento n. 13770 del 16 novembre 2004, pubblicato nel Bollettino n.
47/2004.
In Italia, la società che svolge l’attività di rilevazione degli indici di
ascolto televisivo si basa sul modello organizzativo, prevalentemente utilizzato
a livello europeo, costruito sulla ripartizione del capitale azionario tra
impresa televisiva pubblica, imprese televisive private ed investitori
pubblicitari (c.d. formula del JIC- Joint Industry Committees). Il modello JIC
presuppone un’intesa tra le componenti di mercato che sia in grado di garantire
una sostanziale ed intrinseca stabilità, assicurando, in tal modo, un naturale
equilibrio del sistema.
4.2 Attuale compagine di Auditel ed il mercato televisivo
Dall’esame della documentazione fornita da Auditel ai sensi della delibera n.
130/06/CSP, il capitale sociale risulta pari a € 300.000, ripartito secondo le
seguenti quote percentuali:
UPA - UTENTI PUBBLICITA' ASSOCIATI
20,00
ASSAP SERVIZI SRL
11,5
UNICOM - UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI COMUNICAZIONE
1,5
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
33,00
MEDIASET SPA
6,45
R.T.I. SPA
20,22
TELECOM ITALIA MEDIA SPA
3,33
F.R.T. – FEDERAZIONE RADIO E TELEVISIONI
3,00
F.I.E.G. – FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI
1,00
Sin dalla costituzione di Auditel, RAI e Mediaset (gia Fininvest), detengono le
quote di maggioranza della società (oggi rispettivamente 33% e 26,67%), mentre
gli altri azionisti (Telecom, inserzionisti, agenzie e centri media), detengono,
anche congiuntamente, quote di minoranza poste a garanzia dell’indipendenza
della rilevazione.
Dal punto di vista del mercato, negli ultimi anni si è consolidato il ruolo di
Sky Italia, gestore della piattaforma satellitare, come terzo operatore
televisivo. Sky ha ormai superato i 4 milioni di abbonati, con un’ audience
complessiva che ha raggiunto il 7%.
Nella raccolta pubblicitaria televisiva del 2005 la quota dei primi due gruppi,
Mediaset (57%) e RAI (27%), è stata pari, considerando anche la pubblicità
locale, all’85% circa. Per quanto riguarda la vendita di contenuti televisivi a
pagamento , invece, la sola Sky Italia deteneva il 95%. I ricavi di Sky da
abbonamenti hanno raggiunto e superato, nel corso dell’ultimo anno, quelli di
RAI derivati dal canone.
Complessivamente, nello stesso anno, la quota della presenza di RAI e Mediaset
nel settore televisivo è stata pari, rispettivamente al 37% e al 33%, mentre Sky
Italia ha raggiunto il 21% dei ricavi totali del settore.
Sulla base dell’analisi quantitativa delle quote di mercato, l’attuale assetto
partecipativo di Auditel non può considerarsi effettivamente rappresentativo
dell’intero settore televisivo, in quanto, tra l’altro, non comprende il
maggiore operatore in grado di offrire contenuti sulle nuove piattaforme
digitali.
Al riguardo, l’articolo 2 dell’Atto di indirizzo prevede la massima
rappresentatività degli organi sociali anche in relazione alla progressiva
affermazione delle nuove piattaforme digitali.
In considerazione delle quote di mercato attualmente detenute e dei livelli di
audience raggiunti dalla piattaforma satellitare, l’Autorità al fine di
garantire la sostanziale ed intrinseca stabilità del modello italiano di
rilevazione auspica l’ingresso della componente satellitare del settore
televisivo – già presente nel Comitato tecnico – anche nell’assetto
partecipativo di Auditel.
4.3 Condizioni per l’ingresso di nuovi soggetti
Secondo i criteri fissati nell’Atto di indirizzo, e recepiti nello statuto di
Auditel, l’ingresso di nuovi soggetti nella compagine societaria di Auditel ha
la finalità di rappresentare le diverse componenti del mercato televisivo, per
assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni.
Per consentire il raggiungimento di tali obiettivi, l’ingresso in Auditel di
nuovi soci va perseguito nel rispetto di condizioni eque trasparenti e non
discriminatorie. Tali condizioni possono essere soddisfatte attraverso opportuni
strumenti di acquisizione delle quote sociali, anche nella forma di aumenti di
capitale sociale attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a
terzi, da formulare, a cura dell’Auditel, attraverso un’adeguata pubblicità, in
estratto, da diffondersi sui principali quotidiani nazionali e sul sito
dell’Autorità.
La pubblicazione dell’offerta di partecipazione dovrebbe contenere informazioni
dettagliate ed esaustive circa i termini, i costi ed i tempi dell’operazione,
già in concreto possibile per effetto delle modifiche che Auditel ha apportato
al proprio Statuto.
Nell’interesse generale, tuttavia, dovrebbero essere preferite quelle
ragionevoli richieste che garantiscano una effettiva rappresentatività dei nuovi
soci rispetto alle categorie di appartenenza.
TUTTO CIO' PREMESSO:
CONSIDERATO che con il presente provvedimento può dichiararsi concluso – allo
stato - il procedimento di verifica del rispetto da parte della società Auditel
delle disposizioni contenute nel proprio Atto di indirizzo di cui alla delibera
n. 85/06/CSP;
CONSIDERATO che dall’istruttoria effettuata emerge che la società Auditel ha
dato prova di un costante adeguamento metodologico della propria indagine sugli
indici di ascolto agli indirizzi sinora impartiti;
CONSIDERATO che, sotto il profilo statistico, qualsiasi indagine campionaria è
soggetta alla regola secondo la quale il coefficiente di variazione di una stima
è inversamente proporzionale all’ampiezza della stima stessa, e che tale
variabilità è riscontrabile nella rilevazione degli ascolti delle emittenti
satellitari a causa del fenomeno della tematicità e della conseguente
parcellizzazione dei canali;
CONSIDERATO che l’aumento della numerosità campionaria necessario per ridurre la
variabilità delle stime di piccole audience, può non risultare in concreto
praticabile dal punto di vista gestionale, organizzativo e finanziario ed è,
pertanto necessario, nel caso di stima di un fenomeno con un elevato grado di
variabilità, raccomandare ad Auditel di fornire agli utenti dei dati di ascolto
dei canali satellitari (o di analoghe stime riferite a piccole audience) una
informazione adeguata sull’”errore campionario” e sulla numerosità del campione
sulla base del quale sono state elaborate le stime ed è, inoltre, opportuno che
Auditel metta a disposizione dei soggetti interessi, su loro richiesta, oltre ai
dati di ascolto quotidiani, i dati di ascolto accorpati sulla base di diverse
periodicità.
CONSIDERATO che, con riferimento alla organizzazione della società, l’Auditel ha
provveduto a conformare il proprio statuto ai criteri dettati con la delibera n.
85/06/CSP, prevedendo, in particolare “il maggior numero di amministratori
finalizzato a consentire l’eventuale ampliamento della rappresentatività
dell’organo amministrativo della società anche su suggerimento, parere o
raccomandazione dell’Autorità”, nonché criteri di parità di trattamento e di
condizioni, nell’utilizzazione dei propri servizi, da parte di tutte le
emittenti televisive che operano in Italia, indipendentemente dalla loro
partecipazione alla società ed, infine, la previsione di aumenti di capitale
sociale riservati a terzi;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esercizio della costante vigilanza sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto di cui all’articolo 1, comma
6, lettera b), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e stante il carattere
di interesse generale e di raggiungimento di finalità pubbliche dell’attività di
rilevazione degli indici di ascolto, l’Autorità, ritiene opportuno indicare in
sua rappresentanza due componenti in seno al Comitato tecnico della società
Auditel, alla cui designazione provvederà con separato atto in esecuzione della
presente delibera;
CONSIDERATO che, per consentire il raggiungimento dell’obiettivo della massima
rappresentatività del settore televisivo, l’ingresso in Auditel di nuovi soci va
perseguito nel rispetto di condizioni eque trasparenti e non discriminatorie e
conformemente al raggiungimento dell’oggetto sociale, accogliendo, per quanto
possibile, le ragionevoli richieste di accesso dei soggetti dotati di effettiva
rappresentatività di tale settore.
VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino,
relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
(Raccomandazioni metodologiche relative alla diffusione degli indici di ascolti
nel caso di piccole audience)
1. Al fine di soddisfare i criteri metodologici per la ricerca dell’ascolto
televisivo stabiliti dall’articolo 3 della delibera n. n. 85/06/CSP nel caso di
diffusione di stime riferite a piccole audience, che comportino un elevato grado
di variazione dei dati rilevati, la società Auditel è tenuta a:
a) fornire agli utenti dei dati di ascolto una informazione adeguata
sull’”errore campionario” e sulla numerosità del campione sulla base del quale
le stime sono state elaborate;
b) fornire, ove richiesto, i dati di ascolto anche in forma aggregata sulla base
di periodicità diverse dal dato giornaliero.
Articolo 2
(Rappresentanti dell’Autorità nel comitato tecnico)
1. Al fine dell’esercizio della vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli
indici di ascolto e sull’operato delle imprese che svolgono le indagini di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e
considerato il carattere di interesse generale e di raggiungimento di finalità
pubbliche dell’attività di rilevazione degli indici di ascolto l’Autorità, in
relazione a quanto previsto dall’articolo 19 dello statuto della società Auditel,
provvederà, con separato atto, in esecuzione della presente delibera, alla
designazione in sua rappresentanza di due componenti in seno al Comitato tecnico
della società stessa.
Articolo 3
(Criteri di accesso alla compagine societaria di Auditel)
1. Al fine di assicurare l’effettivo accesso alla compagine societaria dei
soggetti rappresentativi del mercato televisivo, la società Auditel attua
condizioni eque trasparenti e non discriminatorie. In particolare, nel caso di
offerta di quote del capitale sociale destinate a terzi la società assicura
un’adeguata pubblicità delle relative condizioni, anche mediante pubblicazione,
in estratto, contenente dettagliate ed esaustive indicazioni circa i termini, i
costi ed i tempi dell’operazione sui principali quotidiani nazionali e sul sito
dell’Autorità.
2. L’acquisizione delle quote di partecipazione avviene in conformità con il
conseguimento e le finalità dell’oggetto sociale di Auditel, accogliendo, per
quanto possibile, le ragionevoli richieste di accesso dei soggetti dotati di
effettiva rappresentatività della propria categoria di appartenenza.
Articolo 4
(Vigilanza)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle
disposizioni in materia di indici di ascolto e delle misure adottate con il
presente provvedimento da parte della società Auditel, anche attraverso le
modalità di cui all’articolo 2.
2. L’Autorità si riserva di rivedere le misure adottate con il presente
provvedimento anche all’esito della definizione dello studio metodologico sulla
qualità dell’informazione statistica diffusa dall’indagine sugli ascolti
televisivi di cui alla convenzione stipulata con l’Istituto Nazionale di
Statistica citata nelle premesse.
La presente delibera è notificata alla società Auditel ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile sul sito
web della stessa Autorità.
Napoli, 22 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino
per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti