AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 20 maggio 2009
Modifica dell'articolo 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di
programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di
produttori indipendenti, allegato alla delibera n. 66/09/CONS. (Deliberazione n.
291/09/CONS).
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2009)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 20 maggio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della
radiotelevisione», ed, in particolare gli articoli 6 e 44;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in
particolare l'art. 2, comma 301;
Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria»;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;
Vista la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2009, con la quale e'
stato approvato il «Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed
investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti
adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177»;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Regolamento approvato con
la delibera n. 66/09/CONS, secondo il quale: «le emittenti televisive, i
fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view
soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni e dal numero di programmi, riservano almeno il dieci per cento
della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, cosi'
come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio regolarmente
approvato, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di
opere europee realizzate da produttori indipendenti. Gli introiti sono quelli
che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di
carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi
quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di
soggetti terzi»;
Visto l'art. 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 e
successive modificazioni e integrazioni secondo il quale gli Stati membri
vigilano che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da
produttori indipendenti il 10% almeno del loro tempo di trasmissione oppure, a
scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla
programmazione;
Visto l'art. 3, comma 1, della citata direttiva 89/552/CEE e successive
modificazioni e integrazioni che consente agli Stati membri di richiedere alle
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme piu'
particolareggiate o piu' rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva
stessa;
Vista la nota pervenuta in data 14 maggio 2009 (prot. n. 38361), con la quale
l'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA)
ha evidenziato una divergenza di formulazione tra l'art. 4, comma 1, del
regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS, e l'art. 44, comma 3, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 2, comma
301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Rilevato che la formulazione del citato art. 4, comma 1, differisce rispetto
all'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo
modificato dall'art. 2, comma 301, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la presenza della specificazione «destinata
alla programmazione» riferita alla quota di introiti netti annui da destinare
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere
europee realizzate da produttori indipendenti;
Rilevato che la formulazione adottata dalla disposizione regolamentare e'
suscettibile di dubbi interpretativi nella sua applicazione in relazione alla
normativa primaria;
Ritenuto, per l'effetto, opportuno adottare una formulazione della disposizione
piu' conforme alla normativa nazionale di recepimento dell'art. 5 della
direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, e successive
modificazioni e integrazioni;
Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Enzo Savarese, relatori
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. All'art. 4, comma 1, del regolamento in materia di obblighi di programmazione
ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti
adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, approvato con delibera n. 66/09/CONS, le parole «almeno il dieci per
cento della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione»
sono sostituite dalle seguenti: «una quota di almeno il dieci per cento dei
propri introiti netti annui».
2. La modifica del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 20 maggio 2009
Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Sortino - Savarese