DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007,
n.194
Attuazione della direttiva 2004/108/CE
concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 228 alla
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007)
Capo I Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/108/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47, comma 4;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e ambito d'applicazione
1. Il presente
decreto disciplina la compatibilita'
elettromagnetica delle apparecchiature definite
all'articolo 3 e prescrive la conformita' delle apparecchiature a un
livello adeguato di compatibilita' elettromagnetica.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature radio e ai terminali di
telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di
recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b) ai prodotti aeronautici e loro parti e
pertinenze di cui al regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel
settore dell'aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la
sicurezza aerea;
c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori,
secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel
quadro della Costituzione e della Convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), a meno che tali
apparecchiature siano disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti
assemblati da radioamatori per proprio uso e le
apparecchiature commerciali modificate per proprio uso da radioamatori non
sono considerate apparecchiature disponibili in commercio;
d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi
militari.
3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per
loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) non generano o non
contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che
superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle
apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
b) funzionano senza inaccettabile alterazione in
presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente
derivanti dall'uso al quale sono destinate.
4. Qualora, per le apparecchiature di
cui all'articolo 3, i requisiti essenziali indicati
all'allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti
in maniera piu' specifica da altre direttive comunitarie, il
presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di
applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di dette direttive, con
riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti.
5. Il presente decreto non
incide sull'applicazione della legislazione comunitaria
o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.
Art. 2.
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto sono:
a) il Ministero delle comunicazioni per gli apparecchi di
rete non ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n.269, e le relative reti di comunicazione
elettronica, e per tutte le altre apparecchiature di cui
all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi
eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse;
b) il Ministero dello sviluppo economico, per le
apparecchiature di cui all'articolo 3, con esclusione
dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni
dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature
stesse.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di
dispositivi finiti, commercializzato come unita' funzionale indipendente,
destinato all'utente finale e che puo' generare perturbazioni
elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali
perturbazioni, ivi compresi:
1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad
essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire
gli effetti di tali perturbazioni;
2) gli impianti mobili definiti come una
combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad
essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
c) impianto fisso: una combinazione particolare di
apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono
assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo
permanente in un luogo prestabilito;
d) compatibilita' elettromagnetica: l'idoneita' di
un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in
modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e
nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno
elettromagnetico che puo' alterare il funzionamento di un'apparecchiatura;
una perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da
un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una
alterazione del mezzo stesso di propagazione;
f) immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a
funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della
vita e della salute umana o dei beni;
h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i
fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato
della Commissione europea da un organismo di
normazione europeo riconosciuto, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, per stabilire
un requisito europeo;
l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel
mercato: la persona fisica o giuridica che immette nel
mercato comunitario un apparecchio ricadente nell'ambito
di applicazione del presente decreto che, salvo diverse
esplicitazioni, viene identificato
nell'ordine con:
1) il fabbricante: il soggetto responsabile della
progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo
nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come
fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un
altro
segno distintivo;
2) il rappresentante autorizzato: la
persona fisica o giuridica, stabilita nella
Comunita' e designata espressamente dal fabbricante, che agisce
in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'Unione
europea; il rappresentante autorizzato e'
assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal
presente decreto legislativo;
3) l'importatore: la persona fisica o giuridica
che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese
terzo; se il fabbricante non ha sede nella
Comunita' e non ha nominato un rappresentante
autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorita'
di vigilanza di cui all'articolo 12 le informazioni necessarie
sul prodotto;
m) responsabile dell'installazione
dell'impianto fisso: il soggetto responsabile della messa in
conformita' di un impianto fisso ai requisiti essenziali di cui all'allegato I;
n) radioamatore: persona debitamente
autorizzata, che si interessa alla
tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente
personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio
di radiocomunicazione «d'amatore» avente per
oggetto
l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.
Art. 4.
Requisiti per l'immissione nel mercato o la messa in servizio
1. Sono immesse nel mercato o messe
in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle
disposizioni del presente decreto legislativo, quando installate
correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed
utilizzate conformemente alla loro
destinazione.
Art. 5.
Impianti fissi
1. Gli apparecchi immessi nel mercato che possono essere integrati
in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi
previste dal presente decreto legislativo. Le disposizioni degli
articoli 7, 9, 10 e 11, non hanno
tuttavia carattere
obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in
un impianto fisso determinato e non altrimenti
disponibili in commercio. In tali casi
la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto
fisso cui e' destinato l'apparecchio e le
relative caratteristiche di compatibilita' elettromagnetica e indica le
precauzioni da prendere per l'integrazione
dell'apparecchio nell'impianto fisso, al fine di
non pregiudicare la conformita' dell'impianto stesso.
La documentazione comprende inoltre le
informazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
2. Le autorita' competenti individuano i
soggetti responsabili della messa in conformita' di
un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali,
applicando i criteri di cui all'allegato VI.
Art. 6.
Libera circolazione delle apparecchiature
1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione,
su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'articolo
2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o
l'utilizzazione di un'apparecchiatura:
a) misure per rimediare a un problema di compatibilita'
elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le
reti pubbliche di comunicazione elettronica o le
stazioni riceventi o emittenti, quando sono
utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni
relative allo spettro chiaramente definite.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le misure
speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti alla
Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Le misure speciali che sono state accettate
sono quelle pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e manifestazioni
simili e' ammessa l'esposizione e la dimostrazione di una
apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto
legislativo, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente tale
circostanza ed avverta che l'apparecchiatura non puo' essere commercializzata
o messa in servizio, finche' non e' stata resa
conforme alle predette disposizioni. La dimostrazione del
funzionamento avviene solo se sono adottate
misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Art. 7.
Requisiti essenziali
1. Le apparecchiature di cui all'articolo 3
devono rispettare i requisiti essenziali specificati nell'allegato I.
Art. 8.
Norme armonizzate
1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui
numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati
nell'allegato I, a cui tali norme si riferiscono.
La presunzione di conformita' e' limitata all'ambito di applicazione delle norme
armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui
esse si riferiscono. La conformita' alla norma armonizzata non e' obbligatoria,
ma conferisce presunzione di conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti.
2. Se le autorita' competenti ritengono che una norma armonizzata non sia
pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi, al
comitato permanente di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317,
come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427, di recepimento della direttiva 98/34/CE.
3. Le autorita' competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni
della Commissione europea in materia di interpretazione o di ritiro
delle norme armonizzate.
Capo II Apparecchi
Art. 9.
Procedura di valutazione della conformita' per gli apparecchi
1. La conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali di
cui all'allegato I e' dimostrata mediante
la procedura descritta nell'allegato II.
Tuttavia, il responsabile dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato puo' avvalersi anche della
procedura descritta nell'allegato III.
Art. 10.
Marcatura CE
1. Gli apparecchi, la cui conformita' al presente decreto legislativo e'
stata stabilita secondo la procedura di cui
all'articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformita'.
La marcatura CE e' apposta a cura del responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato, in modo
conforme a quanto indicato dall'allegato V.
2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati
anche da altre direttive comunitarie relative
ad aspetti diversi, che prevedono l'apposizione della
marcatura CE, quest'ultima puo' essere apposta solo se i
predetti apparecchi sono conformi anche a tali
direttive.
3. E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e
istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore
terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.
4. E' peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui
relativi imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purche' non
sia compromessa ne' la visibilita' ne' la leggibilita' della
marcatura CE.
5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13,
se le autorita' competenti accertano che la marcatura CE non
risponde ai requisiti dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli
apparecchi nel mercato rende i medesimi conformi alle
disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni
imposte dalle autorita' competenti, ferme restando le procedure previste
dall'articolo 15, comma 8.
Art. 11.
Altri marchi e informazioni
1. Ogni apparecchio e' identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di
serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette
l'identificazione.
2. Ogni apparecchio e' accompagnato dal nome e dall'indirizzo
del fabbricante e, se questi non ha sede nella
Comunita', dal nome e dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o
dell'importatore.
3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunita', o il responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato fornisce informazioni,
redatte in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare
nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso
dell'apparecchio, affinche' esso, una volta messo in servizio,
sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto
1.
4. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti in materia di
protezione non sia assicurata nelle zone residenziali,
questa restrizione d'uso e' chiaramente indicata, se del caso anche
sull'imballaggio.
5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme
all'utilizzo cui l'apparecchio e' destinato figurano nelle accluse
istruzioni.
Capo III Vigilanza e sanzioni
Art. 12.
Funzioni delle autorita' competenti e vigilanza
1. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,
hanno i seguenti compiti:
a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o
messe in servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 7;
b) individuare situazioni di incompatibilita'
elettromagnetica, al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di
radiodisturbi;
c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la
Commissione europea.
2. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il
responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il
responsabile dell'installazione dell'impianto fisso predispone e
mantiene a disposizione delle autorita' competenti la documentazione
rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2, per 10
anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di installazione
dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione.
3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle
prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita'
competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. Restano ferme
le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4.
4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio, le
verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati, anche con
metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato,
gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso gli
impianti fissi, e presso gli utilizzatori in caso di
perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A tale
fine e' consentito alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di
fabbricazione o di immagazzinamento degli apparecchi destinati all'immissione
nel mercato comunitario;
b) l'accesso agli impianti fissi;
c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, e successive modificazioni, presso la catena di
commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove;
e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del
responsabile dell'installazione dell'impianto fisso.
5. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle
verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di
novanta giorni dal prelievo.
6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato e'
tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia
stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui
all'allegato I. I campioni, per i quali non sono state rilevate
irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
7. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed
in coordinamento tra loro, cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei
controlli e si avvalgono delle strutture
tecniche esistenti presso gli organismi notificati.
8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto fisso
ed, in particolare, quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni
prodotte dall'impianto, le autorita' competenti
chiedono la documentazione della conformita' dell'impianto fisso in questione
e, se necessario, avviano una valutazione. Laddove si rilevi la non
conformita', le autorita' competenti prescrivono le misure necessarie per
rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui
all'allegato I, punto 2.
9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15,
le autorita' competenti, quando accertano la non conformita' delle
apparecchiature alle disposizioni del presente decreto legislativo,
ordinano al responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o al
responsabile dell'installazione dell'impianto fisso di adottare, entro il
termine di trenta giorni, tutte le misure idonee per rendere dette
apparecchiature conformi.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta
salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le
autorita' competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio
di cui all'articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del
provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorita'
competenti provvedono ad adottare le misure cautelari e il fermo
amministrativo dell'impianto.
11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita' competenti adottano le
misure idonee a limitare o vietare l'immissione del prodotto
sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile
dell'immissione delle apparecchiature nel mercato.
Art. 13.
Misure di salvaguardia
1. Nel caso in cui le autorita'
competenti accertano che un apparecchio recante la marcatura CE non
e' conforme alle prescrizioni del presente decreto legislativo, adottano tutte
le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne
l'immissione nel mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera
circolazione.
2. L'adozione dei provvedimenti di cui
al comma 1 avviene nel rispetto delle garanzie partecipative
previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Le autorita' competenti informano immediatamente la Commissione
e gli altri Stati membri di tali
misure, indicano le ragioni e specificano, in particolare, se la non conformita'
e' dovuta:
a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui
all'allegato I, se l'apparecchio non e' conforme alle
norme armonizzate di cui all'articolo 8;
b) ad un'applicazione erronea delle
norme armonizzate di cui all'articolo 8;
c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 8.
4. Nei casi di cui al comma 1, le autorita'
competenti adottano provvedimenti definitivi conformemente
alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni
comunitarie espletate dalla stessa.
5. Se l'apparecchio non conforme e' stato sottoposto alla procedura di
valutazione della conformita' di cui all'allegato
III, le autorita' competenti adottano le misure
del caso nei riguardi dell'autore della
dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e
ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Art. 14.
Organismi notificati
1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i
compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti applicano i criteri di
cui all'allegato VI.
2. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli
organismi interessati presentano apposita istanza, corredata
di ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri
di cui all'allegato VI, al Ministero delle
comunicazioni, che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo
economico.
3. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione
e il contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII.
4. Il provvedimento di designazione ha
durata triennale ed e' rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione
europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni successiva
variazione, precisando se questi organismi sono designati ad espletare i
compiti di cui all'allegato III per tutte le
apparecchiature disciplinate dal presente decreto
legislativo e a verificare i requisiti essenziali di
cui all'allegato I, o se il campo di applicazione
della loro designazione e' limitato a
determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui all'allegato
VIII.
6. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli organismi
designati.
7. Gli organismi nazionali designati trasmettono
semestralmente alle autorita' competenti copia su
supporto informatico delle dichiarazioni di conformita'
rilasciate, nonche' degli eventuali rifiuti o revoche delle stesse, con relative
motivazioni.
8. Le autorita' competenti, quando
accertano che un organismo notificato non soddisfa piu'
i criteri indicati nell'allegato VI ovvero non espleta
correttamente i propri compiti, adottano un
provvedimento motivato di sospensione, invitando il
destinatario a
conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto
interessato non ottempera alle indicazioni, le autorita'
competenti revocano la designazione.
9. Le autorita' competenti informano la Commissione europea e
gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8.
10. Ai fini del rinnovo della sua
designazione, l'organismo presenta apposita domanda con
almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della
designazione stessa, secondo le disposizioni di
cui al comma 3. Il provvedimento di rinnovo e'
adottato dal Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 15.
Sanzioni
1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non
conformi ai requisiti di protezione di cui
all'allegato I e' assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad
euro 24.000,00. Alla stessa sanzione e'
assoggettato chiunque apporta modifiche ad
apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la
mancata conformita' ai requisiti di protezione.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza,
distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi
che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui
all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, e' assoggettato
alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
3. Chiunque immette nel mercato, commercializza,
distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi
che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui
all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e
della dichiarazione di conformita' di cui
all'allegato IV e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai
requisiti specifici di cui all'allegato I, sono sprovvisti della
prescritta documentazione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
5. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura
CE ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita'
e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
6. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non
rispettano le prescrizioni del presente decreto
legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature
dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata
conformita' ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.
8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3,
4 e 5, l'organo accertatore procede
al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore
alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato.
Decorso il termine di sessanta giorni
dall'accertamento, qualora il trasgressore non
abbia adempiuto all'invito e' disposta la sanzione
amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura.
Art. 16.
Disposizioni finanziarie
1. Alle attivita' di designazione e di rinnovo degli
organismi di cui all'articolo 14, ai controlli successivi sui
medesimi organismi ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.
2. Il decreto di
determinazione delle tariffe, di cui
all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le dotazioni
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 17.
Norma di rinvio
1. Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di
cui all'allegato III, sono presentate ai sensi
dell'articolo 14, comma 2. In tale caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 18.
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto legislativo
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
dalla stessa data e' abrogato il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
2. I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, recepita con il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615, sono considerati
riferimenti alla direttiva 2004/108/CE, recepita
con il presente decreto legislativo, e si
leggono secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato IX.
Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.
615, per i quali il produttore o il suo rappresentante
autorizzato ha redatto una dichiarazione di conformita'
secondo la procedura di cui
all'articolo 7, comma 1, di detto decreto
legislativo, entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti
ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009.
2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.
615, per i quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un
certificato da un organismo competente secondo la procedura di cui
all'articolo 7, comma 2, di detto decreto legislativo
entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere
prodotti ed immessi nel mercato fino al 20
luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 e' consentita la
immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto.
3. Gli impianti fissi messi in servizio
dopo il 20 luglio 2007 devono essere conformi alle disposizioni del presente
decreto.
4. Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi
del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e' stato
pubblicato il decreto di riconoscimento entro il 20 luglio 2007,
continuano ad operare come organismi notificati ai sensi dell'articolo 14,
limitatamente alle categorie per le quali e' stato ottenuto il
riconoscimento, per quanto rispondenti a quelle previste
nell'allegato VIII, fino alla scadenza del riconoscimento
stesso e comunque non oltre il 20 luglio 2009.
5. Per le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3
poste in essere in osservanza del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.
615, dopo il 20 luglio 2007 e prima della data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, i soggetti interessati procedono
all'adeguamento alle nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni
dalla data di cui all'articolo 18, comma 1.
6. I procedimenti di riconoscimento degli organismi
competenti o notificati, pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo
le nuove disposizioni. L'eventuale regolarizzazione delle istanze avviene
entro il termine di 60 giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro delle sviluppo economico
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
(previsto dall'articolo 7)
REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
1. Requisiti in materia di protezione.
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche piu'
recenti, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche
prodotte non raggiungano un'intensita' tale da impedire
il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di
telecomunicazione;
b) presentino un livello d'immunita' alle perturbazioni
elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni
d'uso cui sono destinate tale da preservarne
il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi.
Installazione e utilizzo previsto di componenti:
Gli impianti fissi sono installati secondo le regole
dell'ingegneria industriale e le indicazioni
sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti
in
materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria
industriale sono documentate e la persona responsabile
le tiene a disposizione delle competenti Autorita' a fini ispettivi fintantoche'
gli impianti fissi sono in funzione.
Allegato II
(previsto dall'articolo 9)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9
(Controllo interno della fabbricazione)
1. Il fabbricante effettua una valutazione della
compatibilita' elettromagnetica degli apparecchi,
sulla base dei fenomeni pertinenti, al
fine di conformarsi ai requisiti in materia
di protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta
applicazione di tutte le pertinenti norme
armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea equivalgono
all'effettuazione di una valutazione della compatibilita' elettromagnetica.
2. La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene conto di
tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono
destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie
configurazioni, la valutazione della compatibilita' elettromagnetica
accerta che gli apparecchi soddisfino i
requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le
configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative
dell'uso cui gli apparecchi sono destinati.
3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il fabbricante
predispone la documentazione tecnica attestante la
conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva
2004/108/CE.
4. Il fabbricante o il suo
rappresentante autorizzato nella Comunita' tengono la
documentazione tecnica a disposizione delle autorita'
competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione
degli ultime apparecchi del tipo in questione.
5. La conformita' degli apparecchi a tutti i pertinenti
requisiti essenziali e' attestata da una
dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal fabbricante o dal suo
rappresentante autorizzato nella Comunita'.
6. Il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato stabiliti nella Comunita' tengono la
dichiarazione di conformita' CE a disposizione
delle autorita' competenti per un periodo di almeno 10 anni a
decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in
questione.
7. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo
rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunita',
l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformita' CE e la documentazione
tecnica a disposizione delle autorita' competenti incombe
sull'importatore che
immette gli apparecchi in questione nel mercato.
8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare
che i prodotti siano fabbricati conformemente alla
documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva
2004/108/CE ad essi applicabili.
9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di
conformita' CE sono redatte conformemente alle disposizioni riportate
nell'allegato IV.
Allegato III
(previsto dall'articolo 9)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9
1. La presente procedura consiste nell'applicazione
dell'allegato II, completato come segue.
2. Il fabbricante o il suo
rappresentante autorizzato nella Comunita' presentano
la documentazione tecnica all'organismo notificato
di cui all'articolo 14 e chiedono che esso proceda alla valutazione.
Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita'
specificano all'organismo notificato gli aspetti
dei requisiti essenziali che devono essere
valutati dall'organismo notificato.
3. L'organismo notificato esamina la
documentazione tecnica e valuta se la documentazione
tecnica dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva 2004/108/CE
sottoposti alla sua valutazione sono rispettati. Se la
conformita' dell'apparecchio e' confermata, l'organismo notificato
trasmette una dichiarazione al fabbricante o al suo rappresentante
autorizzato nella Comunita' attestante la conformita' di
detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei
requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla
valutazione dell'organismo notificato.
4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo notificato
alla documentazione tecnica.
Allegato IV
(previsto dall'articolo 12)
DOCUMENTAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
1. Documentazione tecnica.
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita'
dell'apparecchio ai requisiti essenziali. Deve comprendere la
progettazione e la fabbricazione dell'apparecchio in
particolare:
una descrizione generale dell'apparecchio;
documentazione attestante la conformita' alle norme
armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte;
quando il fabbricante non ha applicato norme
armonizzate o le ha applicate solo in parte, una
descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti
essenziali della direttiva 2004/108/CE, con una descrizione della
valutazione della compatibilita' elettromagnetica di cui
all'allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli
esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.;
una dichiarazione dell'organismo notificato, se e'
stata seguita la procedura di cui all'allegato III.
2. Dichiarazione di conformita' CE.
La dichiarazione di conformita' CE deve contenere almeno gli
elementi seguenti:
1. un riferimento specifico alla direttiva 2004/108/CE;
2. l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1;
3. il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il
nome e l'indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunita';
4. un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e'
dichiarata la conformita', per assicurare la conformita' dell'apparecchio alle
disposizioni della direttiva 2004/108/CE;
5. la data della dichiarazione;
6. le generalita' e la firma della persona autorizzata ad
impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.
Allegato V
(previsto dall'articolo 5)
MARCATURA «CE» DI CUI ALL'ARTICOLO 10
La marcatura «CE» e' costituita dalla sigla «CE»
nella seguente forma:
----> Vedere logo di pag. 33 <----
La marcatura «CE» deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se e'
ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le
proporzioni del grafico qui sopra riportato.
La marcatura «CE» deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua
targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo
consentono, la marcatura «CE» deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e
sui documenti d'accompagnamento.
Se l'apparecchio e' disciplinato da altre
direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono
anch'esse la marcatura «CE», quest'ultima indica
che l'apparecchio e' conforme anche a tali altre direttive.
Tuttavia, quando una o piu' di tali
direttive consentono al fabbricante, durante un periodo
transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la
marcatura «CE» indica soltanto la conformita' alle
direttive applicate dal fabbricante. In tale caso, le disposizioni
delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti,
nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che
accompagnano l'apparecchio.
Nota. Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non sono
soggetti all'obbligo della marcatura «CE» e della
dichiarazione di conformita'.
Allegato VI
(previsto dall'articolo 5)
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE
1. Gli organismi notificati soddisfano le condizioni minime
seguenti:
a) disponibilita' di personale e dei mezzi e delle
attrezzature necessari;
b) competenza tecnica e integrita' professionale del
personale;
c) indipendenza nella stesura delle relazioni e
nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dal presente decreto
legislativo;
d) indipendenza del personale
amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le
persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in
questione;
e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
f) sottoscrizione di un'assicurazione di
responsabilita' civile;
detta polizza non e' necessaria nel caso in cui il richiedente sia un organismo
pubblico.
2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate
periodicamente dalle competenti autorita' di cui all'articolo 2.
Allegato VII
(previsto dall'articolo 14)
MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI
AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE.
1. La domanda per ottenere la designazione di cui all'articolo 14,
redatta secondo le disposizioni vigenti in
materia di bollo, al Ministero delle comunicazioni (D.G. Pianificazione e
Gestione Spettro Radioelettrico - Ufficio II - viale America, 201 -
00144 Roma), che ne trasmettera' copia al
Ministero dello sviluppo economico (D.G.S.P.C. -
Ispettorato tecnico dell'industria - Ufficio F2 - via Molise, 19 -
00187 Roma), dovra' contenere la dichiarazione del
soddisfacimento dei requisiti minimi di cui
all'allegato VI e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organismo.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti l'esercizio di attivita' di
attestazione di conformita';
b) elenco del personale con relativi titoli di studio,
qualifiche e mansioni;
c) curriculum del personale tecnico responsabile delle
valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica
o dell'attestato;
d) settori specifici di competenza di cui all'allegato VIII;
e) polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile con massimale non inferiore a euro
1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di attestazione
di conformita'; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il
richiedente sia un organismo pubblico;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle
norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025
contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la
direttiva 2004/108/CE. In detta sezione dovranno essere indicati in
dettaglio i seguenti elementi:
a. requisito richiesto dalla direttiva;
b. normativa adottata e prova da essa prevista;
c. attrezzatura impiegata, ente
che ne ha effettuato la taratura con la relativa
scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei
laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorita'
competenti comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti
dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
Nelle more della presentazione della
documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da atto
notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale
rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata.
3. Il ricorso a strutture diverse da
quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove
complementari o particolari, dovra' essere specificato nella
domanda e documentato mediante copia autenticata della
apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonche' mediante
la produzione dei documenti di cui al punto 2, lettere
a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.
Allegato VIII
(previsto dall'articolo 14)
ELENCO DI CATEGORIE DI APPARECCHIATURE
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di
compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;
g) apparecchiature didattiche elettroniche;
h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica;
i) impianti fissi.
Allegato IX
(previsto dall'articolo 18)
TAVOLA DI CORRISPONDENZE TRA LA
DIRETTIVA 89/336/CEE
E LA DIRETTIVA 2004/108/CE
=====================================================================
Direttiva 89/336/CEE
| Direttiva 2004/108/CE
=====================================================================
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 1
|lettere a), b) e c)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 2
|lettera e)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 3
|lettera f)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 4
|lettera d)
---------------------------------------------------------------------
Articolo 1, punti 5 e 6
|
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 1
|Articolo 1, paragrafo 1
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 2
|Articolo 1, paragrafo 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 3
|Articolo 1, paragrafo 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 3
|Articolo 3
---------------------------------------------------------------------
Articolo 4
|Articolo 5 e Allegato I
---------------------------------------------------------------------
Articolo 5
|Articolo 4, paragrafo 1
---------------------------------------------------------------------
Articolo 6
|Articolo 4, paragrafo 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 1, |
lettera a)
|Articolo 6, paragrafi 1 e 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 1, |
lettera b)
|
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 2
|
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 3
|
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8, paragrafo 1
|Articolo 6, paragrafi 3 e 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8, paragrafo 2
|
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 1
|Articolo 10, paragrafi 1 e 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 2
|Articolo 10, paragrafi 3 e 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 3
|Articolo 10, paragrafo 5
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 4
|Articolo 10, paragrafo 3
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 1, primo |
comma
|Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 1, secondo |
comma
|Articolo 8
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 2
|Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 3 - |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 4 - |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 5
|Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 6
|Articolo 12
---------------------------------------------------------------------
Articolo 11
|Articolo 14
---------------------------------------------------------------------
Articolo 12
|Articolo 16
---------------------------------------------------------------------
Articolo 13
|Articolo 18
---------------------------------------------------------------------
Allegato I, punto 1
|Allegato IV, punto 2
---------------------------------------------------------------------
Allegato I, punto 2
|Allegato V
---------------------------------------------------------------------
Allegato II
|Allegato VI
---------------------------------------------------------------------
Allegato III, ultimo paragrafo - |Articolo 9, paragrafo 5