DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2003
Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 febbraio 1985, n. 10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni
sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione
stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, converito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001, che ha approvato il contratto di servizio tra
il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il
periodo 2000-2002;
Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1 gennaio 2003-31
dicembre 2005;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni nell'adunanza generale del 6 dicembre 2002;
Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 21 gennaio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio
2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra
il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il
periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri
delle attivita' produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 127
Allegato
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Visto l'art. 3 della convenzione tra lo Stato e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1994, di seguito denominata
"convenzione", che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto di servizio
di durata triennale e ne individua l'oggetto;
Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha fatto salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della convenzione;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002;
Accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001 e' fissata al 31 dicembre 2002;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di stipulare un nuovo contratto di servizio tra il
Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato "Ministero", in persona del
segretario generale pref.
Vittorio Stelo, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata
"RAI", con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio
di amministrazione prof. Antonio
Baldassarre, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI, si conviene e
si stipula quanto appresso.
Capo I
Principi generali
Art. 1.
Missione del servizio pubblico radiotelevisivo
1. Il presente contratto di servizio stabilisce per il
triennio 2003-2005 i diritti e gli obblighi della RAI, nel rispetto dei diritti e delle
liberta' garantiti dalla Costituzione, delle norme di
legge e di regolamento in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, del diritto
comunitario, degli accordi internazionali, delle norme tecniche vigenti e della
convenzione, in
conformita' con gli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale, i
contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e per la trasmissione del
segnale, la gestione
economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di monitoraggio; individua, altresi', i
criteri di determinazione del finanziamento da canone valevoli per la durata del triennio.
3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali compiti prioritari del servizio pubblico
radiotelevisivo: garantire la liberta', il pluralismo, l'obiettivita', la completezza,
l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione; favorire la crescita civile ed il
progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare
l'identita'
nazionale e locale; garantire servizi di utilita' sociale; estendere alla collettivita' i
vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive;
assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado di mantenere il
livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento
della qualita' dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione.
4. Per l'assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le modalita' e le condizioni
stabilite nel presente contratto, a:
offrire un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla
totalita' degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie anche di maggiore ascolto, un
adeguato e
proporzionato numero di ore di trasmissione all'informazione, educazione, formazione,
promozione culturale;
promuovere le capacita' produttive, imprenditoriali, creative e culturali nazionali,
regionali e locali, favorendo lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e
contribuendo alla crescita del sistema produttivo europeo;
favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio della pari opportunita', nel
piu' rigoroso rispetto della dignita' e della centralita' della persona nonche' delle
culture delle
diversita';
dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della sensibilita'
della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, realizzando, comunque, nella generale
programmazione ed in
relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;
favorire la ricezione dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale dei disabili
sensoriali;
assicurare la diffusione di programmi televisivi e radiofonici speciali per l'estero al
fine di favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e per
garantire un adeguato
livello di informazione delle comunita' italiane all'estero;
rispettare le norme di legge e di regolamento riguardanti la trasmissione televisiva di
eventi considerati di particolare rilevanza per la societa';
valorizzare le culture locali e l'informazione regionale anche attraverso il potenziamento
delle strutture periferiche dei centri di produzione, qualora cio' sia ritenuto necessario
da parte della RAI;
dedicare una specifica programmazione alle minoranze linguistiche;
effettuare servizi speciali per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni
del traffico e della viabilita';
assicurare la qualita' del segnale televisivo e radiofonico e la massima copertura del
territorio;
garantire la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici dei programmi;
sperimentare tecnologie innovative anche al fine di promuovere lo sviluppo industriale del
Paese nonche' l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, accelerando ed agevolando
la conversione alla trasmissione in tecnica digitale terrestre;
improntare la gestione economico-finanziaria a criteri di efficienza e di economicita' al
fine di garantire una adeguata redditivita' del capitale che consenta il progressivo
avvicinamento ai parametri economico-finanziari di mercato;
predisporre un sistema di contabilita' separata allo scopo di distinguere i costi delle
attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle prestazioni a corrispettivo
stipulate con altre amministrazioni e quelli delle attivita' previste dall'art. 5 della
convenzione, con modalita' che consentano di verificare che le risorse di derivazione
pubblica siano destinate unicamente all'attivita' di servizio pubblico;
individuare un sistema di conoscenza del mercato, di valutazione della qualita' della
programmazione, di monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per l'elaborazione e
la comunicazione dei risultati di certificazione della qualita' con particolare attenzione
ai metodi di analisi ed ai criteri di verifica.
Art. 2.
La qualita' dell'offerta
1. La RAI si impegna ad assicurare, nell'arco di tutta la
programmazione radiofonica e televisiva, a prescindere dal genere e dalla fascia oraria,
una diffusa qualita' dell'offerta. In particolare, la RAI si obbliga a:
rispettare e soddisfare le esigenze degli utenti tenendo conto dei diversi orientamenti,
opinioni e gusti;
osservare i principi di pluralismo, imparzialita', completezza e obiettivita';
promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
ispirarsi nella programmazione ai valori della societa' civile e democratica, offrendo una
programmazione interessante, efficace e di buon gusto;
assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e la correttezza dei comportamenti,
evitando scene o espressioni volgari o di cattivo gusto;
aggiornare la programmazione tenendo conto dell'evoluzione e dell'innovazione delle
tecniche di trasmissione e dei nuovi contenuti radiotelevisivi;
valorizzare l'informazione di carattere regionale.
2. La RAI riconosce, quale fine strategico della missione di servizio pubblico, la
qualita' dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinche' tale obiettivo sia perseguito
anche nei generi a piu' ampia diffusione.
3. Al fine del controllo della qualita' dell'offerta, la RAI si impegna ad avviare, entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, un sistema di verifica interna
che, avvalendosi
di appositi indicatori e specifici parametri di valutazione basati sui criteri di cui al
comma 1, accerti il grado di raggiungimento della qualita' dell'offerta televisiva e
radiofonica. La RAI si
impegna, altresi', ad effettuare controlli e verifiche su un campione rappresentativo
dell'utenza per analizzare la percezione del telespettatore rispetto alla qualita' della
propria programmazione.
4. La RAI, attraverso un apposito centro di ascolto provvede a recepire le opinioni del
pubblico sulla propria programmazione ai fini delle opportune valutazioni sull'erogazione
del servizio
pubblico radiotelevisivo. Tale servizio viene adeguatamente pubblicizzato dalla RAI.
5. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, e' costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione
composta da quattro membri di cui due designati dalla RAI e due designati dal Consiglio
nazionale degli utenti tra personalita' di notoria indipendenza di giudizio e di
indiscussa professionalita'. Ai lavori della
commissione partecipa un rappresentante del Ministero. La commissione nell'espletamento
dei suoi compiti prendera' in considerazione anche i risultati delle verifiche di cui ai
commi 3 e 4, che dovranno essere ad essa comunicati a cura della RAI.
Capo II
L'offerta radiotelevisiva: i generi
Art. 3.
L'offerta televisiva
1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i canali televisivi
a diffusione terrestre, a garantire un'offerta che, dovendo nel suo insieme rispondere ai
criteri di completezza, imparzialita', obiettivita', qualita' e pluralismo che connotano
il servizio pubblico, tenga prioritariamente conto dei seguenti generi:
a) informazione d'attualita': notiziari con programmazione sistematica o straordinaria;
trasmissioni che documentano manifestazioni e avvenimenti di attualita' a carattere
periodico o
straordinario; pagine di teletext; informazione regionale;
b) approfondimenti ed informazione a tema: supplementi informativi alle edizioni dei
notiziari a cura delle testate giornalistiche; inchieste e dibattiti di approfondimento
solitamente legate a tematiche sociali, politiche, territoriali e di costume;
trasmissioni di approfondimento a complemento della programmazione di film o fiction;
trasmissioni documentative di usi, costumi e tradizioni della societa'; trasmissioni
retrospettive sulle vicende e la vita di personaggi celebri con intento documentaristico
sulla realta' dell'epoca; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso;
c) trasmissioni a carattere istituzionale: trasmissioni periodiche e straordinarie
dedicate all'informazione sull'attivita' degli organi istituzionali sovranazionali,
nazionali, regionali e
locali; dibattiti parlamentari e dichiarazioni di alte cariche dello Stato e delle
regioni; trasmissioni e spazi autogestiti dedicati a partiti e movimenti politici, liste
referendarie e sindacati di livello nazionale e regionale;
d) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sociale e di pubblica
utilita': trasmissioni e programmi contenitori che trattano tematiche di interesse
generale con particolare riguardo ai bisogni della collettivita' e delle fasce di persone
con bisogni particolari; trasmissioni e spazi televisivi assegnati ad associazioni e
movimenti della societa' civile per la promozione delle loro attivita'; trasmissioni per
l'informazione dei consumatori; celebrazioni liturgiche; comunicati che offrono servizi di
pubblica utilita' in ambito nazionale e regionale (previsioni metereologiche, bollettini
sulla viabilita', ecc.);
e) trasmissioni dedicate a bambini e ragazzi: cartoni e programmi di animazione, compresi
quelli con finalita' formativa; giochi; programmi di informazione specifici;
programmi contenitori che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia e dell'eta' evolutiva e che contribuiscano a diffondere la prevenzione dall'uso
di sostanze stupefacenti ovvero dannose per la
salute, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita' e del loro
sviluppo fisico, psichico e morale;
f) trasmissioni a carattere formativo, educativo, culturale ed etico: trasmissioni
divulgative, di aggiornamento e di approfondimento di importanza nazionale, regionale e
locale dedicate a tematiche culturali (di carattere storico, artistico, filosofico,
letterario, filatelico, ecc.) anche con contributi filmati, interviste e dibattiti;
trasmissioni didattiche, formative ed etiche
tra cui quelle dedicate alla diffusione della conoscenza dei danni prodotti dall'uso delle
sostanze stupefacenti e, comunque, dannose per la salute; trasmissioni dedicate ad eventi
relativi ad arti figurative, letteratura, rappresentazioni teatrali, musicali, liriche,
cinematografiche e di danza;
g) trasmissioni dedicate a tematiche scientifiche e ambientali:
trasmissioni a contenuto prevalentemente scientifico e ambientale con eventuali parti
espositive, contributi filmati, interviste e dibattiti;
h) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sportivo: trasmissioni di
informazione sportiva; contenitori di avvenimenti sportivi in diretta o registrati
riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette
"minori";
trasmissioni incentrate su avvenimenti di carattere sportivo;
i) film di particolare livello artistico: film d'indiscusso valore artistico compresi
quelli sperimentali o cortometraggi;
j) film e fiction di produzione europea: prodotti cinematografici (film e film di
animazione) e di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di produzione italiana
od europea.
2. La RAI si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria programmazione
annuale televisiva compresa nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24 e non meno
dell'80 per cento per la terza rete, ai programmi indicati al comma 1, nelle lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j). La programmazione deve essere distribuita sulle tre
reti, in modo equilibrato, in tutti i periodi dell'anno ed anche negli orari di maggiore
ascolto e di "prime time".
3. La RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i successivi
tre mesi, una dettagliata informativa relativa alla programmazione di ciascuna rete
televisiva terrestre, con l'indicazione dei programmi trasmessi e della loro collocazione
oraria raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, delle ore trasmesse e della
percentuale rispetto alla programmazione nella fascia oraria compresa dalle ore 6 alle ore
24 considerata sia in riferimento ai singoli generi che al loro insieme, del dato della
diffusione media giornaliera relativo ad ogni genere.
Art. 4.
L'offerta radiofonica
1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i tre canali
radiofonici nazionali, a:
garantire un'offerta diversificata che realizzi la missione formativa, informativa,
culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico, rispettando in tutta la
programmazione i criteri
di qualita' dell'offerta indicati all'art. 2;
ampliare il contenuto dell'offerta, anche sperimentando nuovi format in relazione alle
esigenze manifestate dall'utenza;
sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialita'.
2. La RAI potra' utilizzare per la distribuzione della programmazione radiofonica anche le
reti via cavo e i canali satellitari, previa autorizzazione del Ministero.
3. La programmazione radiofonica della RAI dovra' garantire i seguenti generi:
a) notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto
diversificato secondo il canale;
b) informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti
e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati
alle varie discipline sportive;
c) cultura: programmi di attualita' scientifica, umanistica e tecnologica, anche con
carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio);
documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;
d) societa': programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti
al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita
comunitaria e del
territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese;
e) musica: tutti i generi e sottogeneri di musica colta, di musica sinfonica e di musica
leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di
eventi musicali; programmi di attualita' sul mondo della musica nazionale e popolare;
f) intrattenimento e divulgazione: programmi di intrattenimento qualificato, con giochi
per gli ascoltatori; varieta', one-man-show, commedia, satira, sketch, anche realizzati al
fine di rappresentare e divulgare criticamente l'evoluzione civile del Paese;
g) servizio: rubriche e servizi sull'attivita' degli organi istituzionali; programmi,
rubriche e radiocronache di tema religioso;
rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte
a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti;
h) pubblica utilita': notiziari e servizi sulla viabilita', la sicurezza stradale e le
condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della
neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.
4. La RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i successivi
tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con
l'indicazione percentuale,
rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 3, nonche', con il medesimo
dettaglio, il dato della diffusione media giornaliera.
Capo III
L'offerta: profili specifici
Art. 5.
Programmazione Televideo
1. La RAI si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio
Televideo per la trasmissione di dati relativi a: informazione, cultura, spettacolo,
sport, economia, informazioni di servizio,
sottotitoli per non udenti e per comunita' straniere e, sulla rete regionalizzata, anche
relativi a servizi regionali o locali.
2. La RAI, nel quadro degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni
dell'accesso al servizio pubblico, assicurera' nei servizi di Televideo una particolare
attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del
regolamento approvato dalla predetta commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile
1999.
3. La RAI dedichera' appositi spazi a informazioni dirette all'uso consapevole della
televisione da parte dei minori, segnalando, altresi', sulle pagine di testo dedicate ai
programmi televisivi, i programmi consigliati alla visione dei bambini e dei ragazzi.
4. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo devono essere
evidenziati come tali.
Art. 6.
Programmazione televisiva per i minori
1. Al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico,
psichico e morale dei minori, nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente
dedicate ai bambini e ai ragazzi ma a una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le
ore 22,30, la RAI realizzera' programmi riguardanti tutti i generi televisivi i cui
contenuti rispondano a criteri di responsabilita' e rispetto della dignita' dei minori,
evitando pertanto la messa in onda di programmi, anche d'informazione, e film contenenti
scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o
turbamento. La RAI si impegna altresi' ad un controllo qualitativo e preventivo sul
contenuto, i tempi e le modalita' di trasmissione dei messaggi pubblicitari, che
contraddistinguera' sempre mediante l'inserimento di marchi visivi e sonori.
Nelle stesse fasce orarie la RAI e' tenuta a realizzare una quota di programmazione
annuale per bambini e ragazzi, che dovra' essere pari almeno al 10 per cento, ed a
realizzare programmi che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia e dell'eta' evolutiva, anche in considerazione degli indirizzi degli organi
istituzionalmente preposti in materia di tutela dei minori e del vigente codice di
autoregolamentazione relativo al rapporto tra TV e minori sottoscritto dalla
concessionaria.
I programmi saranno di intrattenimento e di formazione per l'eta' infantile e per i
ragazzi, su tematiche quali l'educazione civica, il rispetto per le norme ambientali e la
natura, le forme divulgative di studio della storia, delle scienze e delle lingue
straniere, le attivita' sportive, l'educazione sessuale, la conoscenza delle diversita'
etniche, culturali e religiose.
Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le trasmissioni espressamente dedicate
all'infanzia e all'adolescenza, la RAI evitera' di trasmettere promo e trailer in
contrasto con i
principi descritti e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi programmi.
2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI si avvarra' dell'ausilio
di commissioni, costituite dalle parti congiuntamente, di esperti particolarmente
qualificati proposti in maggioranza dal Consiglio nazionale degli utenti. Tali organismi
avranno anche il compito di esprimere pareri sulla qualita' delle trasmissioni di cui al
comma 1 nel rispetto degli indirizzi proposti dagli organi competenti in materia di tutela
dei minori, nonche' del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra
televisione e minori. La RAI comunichera' inoltre alla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale
di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, le linee di
programmazione per i minori che intende realizzare nonche' le iniziative adottate.
Art. 7.
Programmazione sociale e programmazione
dedicata alle persone con disabilita'
1. La RAI si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta
di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la comunicazione sociale e la
conseguente rappresentazione delle pluralita' della realta' sociale, con particolare
attenzione alle persone, gruppi e comunita' con bisogni speciali negli ambiti specifici
legati ad ambiente, salute, qualita' della vita, consumatori, diritti e doveri civici,
sport sociale, disabilita', nuove emergenze e mondo del lavoro, immigrazione, integrazione
e multiculturalismo, pari opportunita', anziani. La RAI si impegna altresi' a definire e
realizzare attivita' e iniziative specifiche volte a sviluppare l'attenzione e la
sensibilizzazione del pubblico in merito alle suddette tematiche, anche attraverso la
definizione di nuovi linguaggi mediali efficaci in termini di ascolto.
2. La RAI si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione,
realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione
della pedofilia, della
violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle
conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonche' al costo
sociale che tali fenomeni comportano per la collettivita'.
3. La RAI, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e
nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie del Trattato di Amsterdam e
delle risoluzioni del Forum europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare
attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e il
superamento dell'handicap anche attraverso campagne sociali mirate e programmi speciali,
in collaborazione con le istituzioni competenti nazionali e locali. La RAI si impegna
inoltre a garantire l'accesso alla propria offerta multimediale alle persone con
disabilita' sensoriali, tramite le specifiche programmazioni audiodescritte sui canali in
OM e le trasmissioni in modalita' telesoftware per le persone non vedenti e sottotitolate
con speciali pagine del Televideo e con traduttori in video per le persone sorde,
attuando, a tal fine, le seguenti iniziative:
incremento del volume delle offerte specifiche di cui sopra del 10 per cento annuo
rispetto al 2002 sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione,
anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento ed
informazione a tema;
mantenimento dell'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari e sua estensione ad
almeno una ulteriore edizione del telegiornale nelle fasce orarie di buon ascolto;
miglioramento qualitativo del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse
trasmissive dedicate allo specifico servizio; promozione della ricerca tecnologica al fine
di favorire l'accessibilita' dell'offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte
capacita' sensoriali; comunicazione al pubblico delle iniziative intraprese.
Art. 8.
Attivita' educative e formative
1. La RAI si impegna a consolidare e potenziare la propria
missione educativa e formativa, contribuendo, in particolare, alle seguenti attivita':
a) informazione sull'evoluzione del sistema scolastico, universitario e delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) realizzazione di programmi di supporto alla didattica e formazione degli insegnanti,
con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue europee e alla alfabetizzazione
informatica;
c) orientamento dei giovani e sensibilizzazione di giovani e famiglie ai temi
dell'inserimento professionale e del disagio giovanile;
d) valorizzazione delle eccellenze e delle iniziative didattiche innovative;
e) diffusione della cultura scientifica e umanistica.
2. La RAI si impegna inoltre a dotare tutte le scuole degli strumenti necessari per la
ricezione dei propri canali satellitari diffusi in digitale dai satelliti Hot Bird.
3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 verranno definite e realizzate sulla base di
apposita convenzione tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
la RAI, che individuera' i contenuti fondamentali della programmazione delle attivita'
stesse, le modalita' di diffusione anche in chiaro, i relativi corrispettivi, nonche'
l'interfaccia della RAI incaricata
del coordinamento delle attivita' stesse e la verifica della conformita' della
programmazione agli standard didattici e della compatibilita' con gli strumenti didattici
disponibili nelle scuole.
Art. 9.
Programmazione televisiva per l'estero
1. La RAI, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza
della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, per assicurare un adeguato
livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa'
italiana nonche' per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato
accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi
interessati da campagne elettorali e referendarie, trasmettera', nell'ambito delle
convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre convenzioni,
adeguati programmi televisivi, utilizzando i piu' moderni mezzi trasmissivi e diffusivi.
2. La RAI si impegna altresi' a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che
consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto
pubblico
internazionale e ad incrementare il numero dei programmi trasmessi agli italiani
all'estero, anche nell'ambito di convenzioni aggiuntive a quella di cui al precedente
comma.
3. La RAI e' tenuta a comunicare annualmente al Ministero, mediante apposita relazione, le
attivita' e i dati relativi ai programmi trasmessi all'estero.
Art. 10.
Partecipazione a iniziative internazionali
1. La RAI potra' partecipare ai programmi ed alle iniziative
promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e curera' con tempestivita' gli
adempimenti per l'utilizzazione dei relativi
contributi.
2. La RAI si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei
propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al
comma 1.
3. La RAI si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale,
che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare
attenzione
alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai Paesi confinanti con l'Italia.
Art. 11.
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1. La RAI si impegna nella valorizzazione delle capacita'
produttive, imprenditoriali e culturali nazionali al fine di favorire lo sviluppo
dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla
crescita del sistema produttivo europeo, privilegiando il rapporto tra qualita' e mercato,
l'efficienza e il pluralismo industriale e promovendo la ricerca di nuovi modelli
produttivi e di nuovi linguaggi. In tali attivita' la RAI considerera' interlocutori
privilegiati i produttori indipendenti.
2. La RAI, nel periodo di durata del presente contratto, e' tenuta a destinare almeno il
20 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla
produzione di opere
audiovisive italiane ed europee; dovra', altresi', destinare ai film almeno il 40 per
cento della suddetta percentuale minima di investimento, di cui una quota non inferiore al
51 per cento dovra'
essere investita in film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche;
almeno l'8 per cento annuo della percentuale minima di investimento dovra' essere dedicata
agli investimenti in cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per la
formazione dell'infanzia. Qualora l'evoluzione del mercato dovesse evidenziare tendenze
non compatibili con tale quota, la RAI, con documentata istanza, potra' richiedere che una
commissione paritetica
appositamente costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, proceda alla sua
rideterminazione.
3. Ai fini della presente norma si intendono:
a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote
sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria relativi
all'offerta
televisiva terrestre, al netto del canone di concessione;
b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction,
documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o
nell'ambito comunitario, con
particolare attenzione ai produttori indipendenti come definiti dall'art. 2, comma 4,
della legge 30 aprile 1998, n. 122;
c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a
terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per produzione
interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonche' i costi per
l'edizione e le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra.
4. La RAI si impegna a istituire con effetto immediato puntuali sistemi di monitoraggio e
di verifica del rispetto delle quote previste nel presente articolo e a comunicarli
annualmente al Ministero delle comunicazioni e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
Art. 12.
Iniziative per la valorizzazione delle culture locali
1. Nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica
del Paese, la RAI valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture
regionali e locali in stretta collaborazione con le regioni, le province, i comuni, le
universita' e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una
maggiore diffusione in ambito locale.
2. Tra le sedi periferiche della concessionaria, le regioni e le province autonome possono
essere stipulate convenzioni, con onere in tutto o in parte a carico delle regioni e delle
province autonome, per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma precedente. Il
Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, e la concessionaria fissano i criteri e le
modalita' di stipula delle predette convenzioni e della partecipazione da parte delle
emittenti radiotelevisive locali finalizzata a creare rapporti di collaborazione
produttiva.
3. La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva trenta
minuti di programmazione per ogni regione, riservata alla trasmissione di programmi scelti
dalle sedi regionali partendo dall'ottimizzazione delle risorse esistenti ed in
collaborazione col territorio.
4. La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di
apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, cosi' come previsto
dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una
programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di
appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, la RAI si impegna ad
assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle
zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle
lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti
istituzioni locali. La RAI promuove, altresi', la stipula di convenzioni, con oneri in
tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale
o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela,
nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una commissione appositamente
costituita tra il Ministero e la RAI individuera' le sedi della societa' a cui sono
attribuite le attivita' di tutela di ciascuna minoranza linguistica riconosciuta nonche'
il contenuto minimo della tutela.
Art. 13.
Rete parlamentare
1. La RAI e' tenuta all'esercizio della rete riservata a
trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, secondo le modalita' della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di
impianti di cui all'allegato A.
2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono
determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il
palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei
doveri di imparzialita' ed equilibrio propri del servizio pubblico.
La RAI e' impegnata a pubblicizzare l'attivita' della rete parlamentare anche attraverso
le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni
di informazione parlamentare.
3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte
di questo, la rete di cui al comma 1 potra' essere soggetta ad interventi mirati alla
razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso
delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della
concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualita' del
servizio offerto su base non
interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con
particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.
4. La RAI potra' diffondere le trasmissioni della rete parlamentare via Internet e via
satellite.
Art. 14.
Servizi speciali per la mobilita'
1. La RAI si impegna a dedicare adeguati spazi nella
programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le
condizioni del traffico e della viabilita' e la sicurezza stradale.
2. I notiziari radiofonici sulle condizioni della viabilita' e del traffico delle
autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza
stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio, incrementando il tempo dedicato
all'informazione, nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio
Isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui all'allegato B.
3. Tali programmi devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale, le tangenziali
e le zone limitrofe.
4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio Isoradio per tutte le
esigenze di orientamento dell'utenza del Dipartimento della protezione civile.
5. L'estensione del servizio Isoradio, per quanto possibile irradiato sul territorio
impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle tangenziali, e alle zone
limitrofe non ancora
raggiunte ed il miglioramento della diffusione del servizio stesso devono avvenire
mediante l'installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, previa autorizzazione
del Ministero che
assegnera' le necessarie frequenze tenendo conto a tal fine del carattere specifico di
pubblica utilita' del servizio Isoradio.
6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria appronta,
anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione del Ministero
dell'interno e del
Ministero delle infrastrutture, piani di sviluppo della rete e li presenta al Ministero.
Capo IV
Tecnologie, ricerca e sperimentazione
Art. 15.
Qualita' e disponibilita' tecnica del servizio
1. La RAI si impegna ad assicurare un grado di qualita' del
servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di
compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala
UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni - radiocomunicazioni).
2. Nell'ambito della disponibilita' delle frequenze il Ministero assicurera' alla RAI
quelle necessarie all'espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni
interferenziali piu' importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualita' del
servizio.
3. La RAI, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di
trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati negli allegati
C e D.
4. La RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la documentazione
relativa al monitoraggio della qualita' tecnica del servizio di radiodiffusione e alle
elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione,
della qualita' di ricezione riferita ai livelli della scala di qualita' UIT-R e
dell'andamento delle situazione interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonche' i
valori della disponibilita' del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualita'
concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla
copertura la RAI e' tenuta a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione
cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
Art. 16.
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva
1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio
di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione
per ciascuna delle tre reti televisive nazionali.
La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento
della popolazione.
2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la
concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata l'interesse all'ampliamento del
servizio analogico, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati con
popolazione non inferiore a 300 abitanti, a fronte di convenzioni o contratti con le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o consorzi di
enti locali nonche' con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicita' degli
investimenti e previo apporto, da parte degli enti locali competenti, delle infrastrutture
necessarie all'installazione degli impianti di diffusione, con particolare riguardo agli
aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.
Art. 17.
Copertura del servizio di radiodiffusione
sonora in modulazione di frequenza
1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio
di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di
frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del
territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.
2. La RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la qualita' del segnale, previa
assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.
3. La RAI e' tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti
radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle
norme ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) e potra' estendere la sperimentazione del servizio
RDS-TMC (Traffic Message Channel).
4. Nel corso dell'attivita' di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura
con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti
elettromagnetici, e'
ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.
Art. 18.
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora
in modulazione di ampiezza
1. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di
ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde corte ed onde medie.
2. Il servizio ad onde corte viene svolto attraverso gli impianti di cui all'allegato E ed
e' disciplinato da apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. La RAI, anche al fine della necessaria attenzione alla salvaguardia della salute umana
ed alla tutela del paesaggio, si impegna alla razionalizzazione delle reti di
radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza ed a presentare entro sei mesi un piano
che tenga conto delle necessarie riduzioni di potenza e miri ad una unica rete che
trasmetta programmi delle reti radiofoniche nazionali.
Art. 19.
Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. La RAI, al fine di realizzare nuovi impianti e apportare
modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun
impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:
a) caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia
sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale
all'esercizio dell'impianto.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilita'
radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti delle emittenti radiotelevisive
legittimamente operanti ai
sensi della normativa vigente, e' di due mesi dalla data di comunicazione da parte della
concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non viene attivato entro i
sei mesi
successivi al rilascio dell'autorizzazione, la RAI e' tenuta a comunicarne i motivi al
Ministero.
4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto dopo aver
verificato la compatibilita' radioelettrica e concluso il procedimento di coordinamento
internazionale.
5. La RAI provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate
e a fornire informazioni su quelle in corso.
Art. 20.
Impiego dei collegamenti mobili
1. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi,
esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche
a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non
interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la
concessionaria indichera' per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la
distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza
media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato
anche al fine del
pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura
stabilita dal Ministero.
2. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a
quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza
trimestrale la concessionaria indichera' al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese
le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le
frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del
relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal
Ministero.
3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la RAI potra' utilizzare le frequenze assegnate
anche con tecniche di modulazione digitale.
Art. 21.
Ruoli di "Programme Booking Centre" e di "Accounting Office" per
servizi internazionali
1. La RAI ha facolta' di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di "Programme Booking Centre") nonche' la corrispondente contabilita' (ruolo di "Accounting Office"). Tale attivita' non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la RAI ne terra' informato, con relazione annuale, il Ministero.
Art. 22.
Realizzazione e manutenzione degli impianti
1. La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli
impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme
tecniche nazionali comunitarie e internazionali
concernenti la materia.
2. La RAI procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e
al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.
3. La RAI puo' utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della convenzione, previa
autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale
uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini
ambientali, purche' cio' non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio
pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 23.
Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione
televisiva e radiofonica numerica
1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese e
l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, la RAI si impegna ad agevolare la
conversione alla trasmissione di programmi e servizi multimediali in tecnica digitale
terrestre.
2. A tal fine la RAI e' tenuta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
contratto a presentare al Ministero un progetto che, anche valorizzando i risultati
sperimentali ottenuti ed in itinere, definisca le successive fasi di avanzamento del piano
di configurazione delle reti di trasmissione in tecnica numerica e indichi le
compatibilita' finanziarie.
Il progetto dovra', tra l'altro, contenere i seguenti elementi:
percentuale di copertura della popolazione;
opzioni tecnologiche di produzione, diffusione/distribuzione, ricezione;
tempi di realizzazione;
piano finanziario.
Intervenuta l'approvazione del progetto da parte del Ministero, con successivi atti
d'intesa tra le parti verranno individuate le modalita' tecniche e finanziarie di
realizzazione del progetto
medesimo.
3. La RAI si impegna, altresi', a promuovere progetti di produzione basati sulle nuove
tecnologie di creazione, produzione e diffusione nonche' l'uso della televisione come
strumento di informazione e alfabetizzazione multimediale ed a favorire la formazione
degli operatori del settore audiovisivo, in particolare nei settori dell'impiego delle
nuove tecnologie.
Art. 24.
Ricerca e innovazione
1. La RAI si impegna a dedicare particolare attenzione allo
studio e alla sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione, diffusione ed
archiviazione nonche' dei nuovi servizi multimediali interattivi, collaborando in modo
attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali per la televisione digitale
interattiva. A tale scopo la RAI potra' stipulare apposite convenzioni sia con il
Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La RAI assicura la
massima partecipazione a iniziative e programmi di ricerca ed innovazione tecnologica
promosse dall'Unione europea, dal Consiglio di Europa e dalle altre istituzioni europee.
La RAI e' tenuta a riferire annualmente al Ministero sulle iniziative adottate ai sensi
del presente articolo.
2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca sviluppato ai sensi del
contratto di servizio per il triennio 2000-2002 ed a realizzare la catalogazione digitale
dell'archivio storico registrato su nastro magnetico analogico.
L'archivio storico radiotelevisivo sara' progressivamente aperto al pubblico, per la
consultazione presso sedi della RAI, secondo modalita' e tempi da definire d'intesa con il
Ministero.
Art. 25.
Servizi multimediali
1. La RAI, di intesa con il Ministero, puo':
a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e
sonori;
b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione,
teletext, anche con finalita' di estensione dell'offerta all'estero, nonche' di servizio
rivolto alle aree
disagiate del Paese;
c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della
"societa' dell'informazione";
d) promuovere l'alfabetizzazione informatica degli utenti radiotelevisivi;
e) sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena di
produzione, archiviazione, trasmissione e diffusione di programmi televisivi e
radiofonici;
f) contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualita' ed alle
applicazioni del cinema elettronico.
2. La RAI puo', inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purche' non arrechi
pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale,
estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con societa' e gruppi
nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire
nuove competenze e tecnologie.
3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi precedenti, la RAI e' tenuta a trasmettere
al Ministero, annualmente, una dettagliata relazione.
Art. 26.
Servizi di diffusione via satellite
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della
cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, con particolare riferimento
ai Paesi dell'area balcanica, del medio
oriente e del nord Africa, e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con
particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la RAI, previa
autorizzazione del Ministero, potra' realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su
frequenze di radiodiffusione:
servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di
numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting -
Satellite) approvato in sede europea; servizi che utilizzano adeguati sistemi di
numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei
programmi televisivi trasmessi ma privi dei diritti di diffusione all'estero; tali
programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro
via satellite; servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione
del segnale; servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici; la
concessionaria provvedera' a convertire in digitale tali servizi.
2. Per programmi di spiccata utilita' sociale del tipo dei canali "educational"
o dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in
difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla RAI
direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o delle istituzioni
universitarie pubbliche la sperimentazione potra' essere autorizzata dal Ministero anche
su appositi canali dedicati.
3. La RAI si impegna a diffondere, all'interno dell'offerta trasmessa via satellite, a
rotazione, programmi di informazione regionali gia' trasmessi dalle reti terrestri.
Capo V
Il finanziamento e la gestione economico-finanziaria
Art. 27.
Criteri economici di gestione
1. La RAI si impegna a svolgere il servizio pubblico
radiotelevisivo secondo criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali,
finanziari e di produttivita' aziendale.
2. Il finanziamento di tale attivita' e' assicurato con caratteri di certezza e
congruita', per il triennio di durata del contratto di servizio, attraverso il canone di
abbonamento, i corrispettivi
derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate
consentite dalla legge.
3. La RAI e' tenuta a mantenere un equilibrato e sostenibile rapporto tra indebitamento
finanziario netto e mezzi propri (D/E) dedotti gli importi per crediti verso la pubblica
amministrazione.
Nell'ambito di un programma triennale di investimenti straordinari si potra' tenere conto
degli introiti da canone assicurati per il triennio, per stabilire il rapporto tra
indebitamento finanziario netto e mezzi propri.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del finanziamento pubblico, la RAI si impegna a
indicare distintamente nella propria contabilita' le risorse pubbliche, quelle derivanti
da attivita'
commerciali consentite dall'art. 5 della convenzione e quelle derivanti dalla raccolta
pubblicitaria ai sensi dell'art. 15 della legge n. 103 del 1975, nonche' i costi delle
attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo come definito dalla legge, dalla
convenzione e dal presente contratto e quelli delle altre attivita', con modalita' che
consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente
all'attivita' di servizio pubblico. A tal fine viene istituita una commissione paritetica
composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e
della RAI, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, che individua i
criteri generali e le modalita' di attuazione della contabilita' separata secondo le linee
guida dettate dalla Commissione europea con la comunicazione 2001/C 320/4 e tenendo conto
delle esperienze maturate dagli organismi di servizio pubblico negli Stati membri.
5. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il
mese di giugno di ogni anno la RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economici e finanziari
dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterra'
informazioni anche in merito:
alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per
ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, Internet, ecc.);
i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
6. La RAI e', altresi', tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i piani industriali
(economici, finanziari e di investimento e strategici), le previsioni economiche di
esercizio e i bilanci consuntivi di esercizio, nonche', entro il 30 settembre di ciascun
anno, una relazione contenente i risultati economici e finanziari consuntivi della
societa' al 30 giugno.
Art. 28.
Canone di abbonamento
1. Per ciascuno degli anni di durata del presente contratto,
la misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari
alla televisione e del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito
familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e' determinata secondo la seguente
formula, articolata su tre variabili:
C = I + - O + V dove:
C e' la variazione percentuale del canone per l'anno n;
I e' la somma tra l'inflazione programmata fissata dal Governo per l'anno n e una quota
del differenziale tra il tasso di inflazione tendenziale (ultimo valore disponibile alla
data di emanazione del decreto ministeriale di cui al successivo comma 3) e programmato
per l'anno n-1;
O e' la risultante di due componenti:
1) penalizzazione connessa all'eventuale mancata realizzazione dell'ammontare globale
degli investimenti/costi inclusi nella variabile V per l'anno n-1; la penalizzazione e'
pari all'ammontare della quota del sovrapprezzo riconosciuto per la quota non realizzata;
2) maggiorazione/penalizzazione legata al raggiungimento di specifici e misurabili
obiettivi qualitativi e/o quantitativi caratteristici della missione della RAI, con
particolare riguardo al
rispetto degli obblighi nell'offerta televisiva e nella programmazione per i minori; tale
variazione non puo' eccedere il + - 20% dell'incremento complessivo;
V e' l'impatto economico, totale o parziale, dei progetti aggiuntivi eventualmente
previsti per l'anno n in rapporto al fatturato da canoni di abbonamenti dell'esercizio
n-1.
2. La quota di recupero del differenziale dell'inflazione relativa all'anno n-1 la
variabile V e la quota di riconoscimento dei progetti nonche' gli obiettivi qualitativi e
quantitativi e la
relativa percentuale non eccedente il 20%, saranno annualmente stabiliti con decreto
ministeriale su proposta della commissione di cui al successivo comma 3.
3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del
Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e della concessionaria, costituita
con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre
di ogni anno, una motivata proposta per i valori di cui al comma precedente.
4. La commissione paritetica potra' proporre le opportune integrazioni di carattere
straordinario alla formula definita al comma 1.
5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonche' l'ammontare dell'abbonamento per i
singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle
comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si
riferiscono.
Art. 29.
Riscossione del canone di abbonamento
1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonche'
per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la RAI mettera' a disposizione
dell'Ufficio registro abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino, strutture, mezzi e
personale dell'ente stesso, nonche' i locali occorrenti, con le modalita' ed i costi
stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988 e successive
modificazioni.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte
dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del
bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali
posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali,
provvedera' ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi
dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, affinche' le suddette
quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.
Capo VI
Monitoraggio, vigilanza e sanzioni
Art. 30.
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
contratto viene istituita una sede permanente di confronto fra il Ministero e la RAI che,
con carattere consultivo, esamini le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi
dell'art. 7 del presente contratto. La sede, inoltre, verifica il rispetto dei diritti
all'accesso, secondo le indicazioni della commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. La sede e' composta da 24 membri, di cui 12 nominati dal Ministero, scelti tra i
rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo
nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui al comma 1, e 12 nominati della
RAI. Ai lavori della sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di
enti, istituzioni e organizzazioni senza scopo di lucro.
3. La sede e' coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della
RAI si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a
disposizione dalla stessa RAI. La sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione
all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di
sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori
della sede, coordinare i
lavori delle sessioni, tenere i contatti con istituzioni, enti e associazioni. La sede
svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni
specifiche che la RAI predisporra' sui temi di cui all'art. 7, ed esprimendo su di esse un
parere, anche in forma scritta, che verra' inviato al Ministero, alla RAI, alla
commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alle istituzioni ed
enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.
4. I membri della sede durano in carica per il periodo di vigenza del contratto di
servizio.
Art. 31.
Vigilanza e controllo
1. Ferme restando le competenze previste da norme di legge o
di regolamento, il Ministero svolge la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli
obblighi previsti dal presente contratto di
servizio.
2. Il Ministero, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza, ha la facolta' di disporre
verifiche ed ispezioni e di richiedere in qualsiasi momento alla RAI informazioni, dati e
documenti utili.
3. La RAI e' tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli
impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con
l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento della attivita' di controllo. Il
rifiuto non giustificato puo' essere valutato ai fini dell'irrogazione della sanzione di
cui al successivo articolo.
4. Il Ministero riferisce alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, sullo stato attuativo del contratto
di servizio, sugli
eventuali inadempimenti riscontrati e sulle sanzioni irrogate.
Art. 32.
Sanzioni
1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o piu'
obblighi previsti dal presente contratto, provvede, entro trenta giorni a contestare la
violazione alla RAI, in persona del
rappresentante legale, il quale, nei successivi trenta giorni, ha diritto di essere
sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni,
chiarimenti e documenti. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero puo' acquisire documenti
ed informazioni, anche da terzi, ed esperire sopralluoghi.
2. Entro novanta giorni dalla avvenuta contestazione, il Ministero emette un motivato
provvedimento ed applica l'eventuale sanzione che, salvo che l'inadempimento non comporti
una sanzione piu' grave, corrisponde alla penalita' prevista dall'art. 22 della
convenzione.
3. Il pagamento della penalita' deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione
della relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine l'importo e' prelevato dal
deposito cauzionale costituito dalla RAI, a norma dell'art. 20 della convenzione, che deve
essere reintegrato con le modalita' previste dallo stesso articolo. Sono comunque fatte
salve le disposizioni previste da norme di legge o di regolamento.
Art. 33.
Collaborazione per interpellanze interrogazioni
e atti ispettivi parlamentari
1. La RAI fornisce la piu' ampia collaborazione alle
amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze,
interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.
2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici,
salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.
Capo VII
Norme finali
Art. 34.
Adeguamento del contratto di servizio
1. Il Ministero e la RAI si impegnano ad adeguare il presente
contratto di servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.
2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni
previste nel presente contratto, a richiesta di una delle parti potra' procedersi alla
revisione degli obblighi stabiliti.
Art. 35.
Entrata in vigore e scadenza
1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del
Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2005. Fino alla data di
entrata in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la concessionaria e
il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente contratto.
2. Entro il 1 luglio 2005 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la
stipulazione del contratto relativo al triennio 2006-2008.
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto, non sono soggetti a
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono
depositati presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero.
4. Il Ministero e la RAI si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo
di comunicazione, al presente contratto.
Roma, 23 gennaio 2003
p. RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Baldassarre
p. Ministero delle comunicazioni
Il segretario generale
Stelò