AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI


DELIBERAZIONE 2 agosto 2006
 

Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo
17,  comma  4,  della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45,
comma  4,  del  testo unico della radiotelevisione. (Deliberazione n.
481/06/CONS).
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2006)
 
Capo I
Principi generali
 
                             L'AUTORITA'
  Nella riunione del consiglio del 2 agosto 2006;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo», pubblicata nel
supplemento   ordinario   n.  154/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio televisione
italiana S.p.a., nonche' delega al governo per l'emanazione del testo
unico  della  radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177 recante il
«testo  unico  della  radiotelevisione»  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;
  Vista  la  propria  delibera  n. 136/05/CONS, recante «Interventi a
tutela  del  pluralismo  ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»,
del   1°  marzo  2005,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
  Vista  la  propria  delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante
«Approvazione   di  un  programma  di  interventi  volto  a  favorire
l'utilizzazione   razionale  delle  frequenze  destinate  ai  servizi
radiotelevisivi  nella  prospettiva  della  conversione  alla tecnica
digitale»;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31
luglio  2005,  n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione,
di  seguito  denominato  «  testo unico», l'attivita' di informazione
radiotelevisiva,  da  qualsiasi  emittente esercitata, costituisce un
servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi
di  cui  al  titolo  I,  capo  I  dello  stesso testo unico, il quale
individua,  altresi',  gli  ulteriori e specifici compiti di pubblico
servizio   che  la  concessionaria  del  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo   e'   tenuta  ad  adempiere  nell'ambito  della  sua
complessiva  programmazione,  anche  non  informativa, ivi inclusa la
produzione  di  opere  audiovisive  europee  realizzate da produttori
indipendenti,  al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e
il  progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura,
di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di
utilita' sociale;
  Considerato che ai sensi dell'art. 45, comma 1, del testo unico, il
servizio   pubblico   generale   radiotelevisivo   e'   affidato  per
concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un
contratto  nazionale  di  servizio  stipulato  con il Ministero delle
comunicazioni,  e  di  contratti  di  servizio  regionali  e,  per le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali
sono   individuati   i   diritti   e   gli  obblighi  della  societa'
concessionaria  e  che  ai  sensi dell'art. 49, comma 1, dello stesso
testo   unico   la   concessione   del   servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo  e'  affidata,  per  la  durata  di dodici anni dalla
entrata  in  vigore  della  legge stessa, alla RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a.;
  Rilevato  che  ai  sensi dell'art. 45, comma 2, del testo unico, il
servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
    a)   la   diffusione   di  tutte  le  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche  di  pubblico servizio della societa' concessionaria con
copertura  integrale  del territorio nazionale, per quanto consentito
dallo stato della scienza e della tecnica;
    b)  un  numero  adeguato  di  ore  di  trasmissione  televisive e
radiofoniche    dedicate   all'educazione,   all'informazione,   alla
formazione,  alla promozione culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione  delle  opere  teatrali, cinematografiche, televisive,
anche  in  lingua  originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e' definito
ogni  tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,  escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di
intrattenimento per i minori;
    c)  la  diffusione  delle  trasmissioni di cui alla lettera b) in
modo  proporzionato,  in  tutte  le  fasce  orarie,  anche di maggior
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
    d)  l'accesso  alla  programmazione,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita'  indicati  dalla  legge, in favore dei partiti e dei gruppi
rappresentati  in  Parlamento  e  in  assemblee e consigli regionali,
delle   organizzazioni   associative   delle  autonomie  locali,  dei
sindacati  nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei  movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni   nazionali  del  movimento  cooperativo  giuridicamente
riconosciute,  delle  associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri  nazionali  e  regionali,  dei gruppi etnici e linguistici e
degli  altri  gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano
richiesta;
    e)  la  costituzione  di  una  societa'  per  la  produzione,  la
distribuzione   e   la   trasmissione  di  programmi  radiotelevisivi
all'estero,  finalizzati  alla conoscenza e alla valorizzazione della
lingua,    della   cultura   e   dell'impresa   italiane   attraverso
l'utilizzazione   dei   programmi   e   la   diffusione   delle  piu'
significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;
    f)  la  diffusione  di  trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua  tedesca  e  ladina  per  la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per  la  regione  autonoma  Valle  d'Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    g)  la  trasmissione  gratuita  dei  messaggi di utilita' sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e  la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
    h)  la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente  ai  minori,  che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
    i)   la   conservazione   degli  archivi  storici  radiofonici  e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
    k)  la  realizzazione  nei  termini  previsti  dalla  legge delle
infrastrutture  per  la  trasmissione  radiotelevisiva  su  frequenze
terrestri in tecnica digitale;
    l)  la  realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilita';
    m)  il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
    n)  l'articolazione  della  societa' concessionaria in una o piu'
sedi  nazionali  e  in  sedi  di  ciascuna  regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
    o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici
di  handicap  sensoriali  in  attuazione  dell'art. 4, comma 2, della
legge;
    p)  la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati,  in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e
per  le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli strumenti
linguistici locali;
    q) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza;
  Rilevato, altresi', che secondo quanto previsto dall'art. 44, comma
5,  del  testo  unico,  a  partire  dal  contratto di servizio per il
triennio  2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo  destina  una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi  complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di
tali  quote  il contratto di servizio dovra' stabilire una riserva di
produzione,   o  acquisto,  da  produttori  indipendenti  italiani  o
europei,  di cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell'infanzia   e   che,   ai   sensi  del  successivo  comma  8,  la
concessionaria  riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle
opere audiovisive e ai film europei;
  Considerato  che  sono  compiti  prioritari  del  servizio pubblico
generale   radiotelevisivo  garantire  la  liberta',  il  pluralismo,
l'obiettivita',  la  completezza,  l'imparzialita'  e  la correttezza
dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul
principio  delle  pari  opportunita';  rispettare  la  dignita' della
persona  e  dei  minori;  favorire la crescita civile ed il progresso
sociale;  promuovere  la  cultura, l'istruzione e la lingua italiana;
salvaguardare  l'identita'  nazionale  e locale; garantire servizi di
utilita'  sociale;  favorire  la  ricezione dell'offerta radiofonica,
televisiva  e  multimediale  dei  disabili  sensoriali; assicurare la
qualita' del segnale e la massima copertura del territorio; estendere
alla  collettivita'  i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle
nuove  tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e
varia per corrispondere alle esigenze della totalita' degli utenti;
  Considerato  che la qualita' dell'offerta televisiva costituisce un
fine  strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere
perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione, in tutte le reti
e  in  tutte  le  fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal
fine, e' opportuno istituire un sistema di valutazione della qualita'
dell'offerta  che  si  avvalga  di appositi indicatori e di indici di
soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;
  Rilevato che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero
delle  comunicazioni  e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per
il  triennio  2003-2005,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  14 febbraio 2003, e' fissata al 31 dicembre 2005 e che il
contratto  di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo
le  previsioni  della legge, assumendo la denominazione di «contratto
nazionale  di  servizio», a cui si aggiungono i contratti di servizio
regionali  e,  per  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano,
provinciali;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  17, comma 4, della legge 31
luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'art. 45, comma 4, del testo unico,
con  deliberazione  adottata  d'intesa dall'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  dal  Ministero  delle comunicazioni prima di
ciascun  rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le
linee-guida  sul  contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del servizio
pubblico   generale   radiotelevisivo,  definite  in  relazione  allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali;
  Vista  la  propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con
la  quale  l'Autorita'  ha  approvato  lo  schema  di linee guida sul
contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio
2004, n. 112, sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni;
  Tenuto   conto  dell'opportunita'  di  accogliere  le  osservazioni
formulate  dal  Ministero  delle  comunicazioni  sul citato schema di
provvedimento;
  Considerato che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato
all'educazione,  all'informazione,  alla  formazione, alla promozione
culturale,   resta   fissato  nelle  attuali  ore  di  programmazione
televisiva   e  radiofonica  trasmesse  dalla  RAI  e  dedicate  alle
tipologie  di  cui sopra fino a nuova deliberazione dell'Autorita' da
adottare ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del testo unico;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai sensi dell'articolo 29 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Fermi  restando gli obblighi che la concessionaria del servizio
pubblico  generale  radiotelevisivo  e'  tenuta  a garantire ai sensi
della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del
diritto  comunitario  e  degli  accordi  internazionali,  il presente
provvedimento  definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi  del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione
allo  sviluppo  dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze
culturali,  nazionali  e locali, valide per il periodo di vigenza del
contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni,
di  seguito  denominato  «Ministero»  e  la  RAI  -  Radiotelevisione
italiana  S.p.a.,  di  seguito  denominata  «RAI»,  per  il  triennio
2006-2008.

      
 
Capo II
Programmazione televisiva e radiofonica
 
                               Art. 2.
                        Qualita' dell'offerta
  1.  La  RAI  deve  assicurare un'offerta di qualita' improntando la
propria complessiva programmazione ai seguenti criteri:
    a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado
di  soddisfare  le  esigenze  democratiche, sociali e culturali della
societa' e garantire il pluralismo;
    b)   rispettare   i   principi   di   obiettivita',  completezza,
imparzialita',  lealta'  dell'informazione,  di apertura alle diverse
opinioni  e  tendenze  sociali  e  religiose,  di  salvaguardia delle
diversita' etniche;
    c)  promuovere  la  cultura  e  sviluppare  il  senso critico dei
telespettatori;
    d)  valorizzare  il  patrimonio  artistico e ambientale a livello
nazionale e locale;
    e)  rispettare  la  dignita'  della persona e l'armonico sviluppo
fisico,  psichico  e morale del minore, evitando scene ed espressioni
volgari o di cattivo gusto.
  2.  La  programmazione,  nel rispetto piu' rigoroso possibile degli
orari  di  trasmissione,  tiene prioritariamente conto delle seguenti
tipologie  che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le
fasce  orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti
televisive e radiofoniche:
    a)  informazione  politica  e  di  attualita', compresa quella di
approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale
e internazionale, informazione locale;
    b)  comunicazione  sociale  attraverso  trasmissioni  dedicate  a
tematiche  che  trattino  i bisogni della collettivita' e delle fasce
deboli,  con  particolare  riguardo  all'ambiente,  alla salute, alla
qualita'  della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale,
ai   disabili,   agli   anziani,   assegnando   adeguati  spazi  alle
associazioni e ai movimenti della societa' civile, ai gruppi etnici e
linguistici  presenti in Italia e realizzando specifiche trasmissioni
per l'informazione dei consumatori.
    c)  educazione  e  formazione  con  trasmissioni  improntate alla
diffusione  della  cultura  scientifica e umanistica, alla conoscenza
delle  lingue  straniere,  alla  alfabetizzazione  informatica,  alla
formazione   artistica   e   musicale   e  alla  didattica,  compresa
l'educazione a distanza;
    d)  promozione  culturale,  italiana ed europea, con la crescente
valorizzazione     delle     opere    teatrali,    documentaristiche,
cinematografiche,  televisive  e  musicali di alto livello artistico,
con   particolare   riguardo   a  quelle  realizzate  dai  produttori
indipendenti;
    e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'art.
4.
  3.   Il   contratto  di  servizio  definisce,  rispettivamente  per
l'offerta   televisiva   e   quella   radiofonica,   i  generi  della
programmazione  di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di
cui  al  comma  2.  I  generi  sono  definiti  in  maniera  chiara  e
dettagliata,   evitando  la  commistione  tra  diverse  tipologie  di
trasmissione   e  distinguendo,  anche  ai  fini  della  contabilita'
separata  di  cui  all'art. 47 del testo unico, tra la programmazione
predeterminata   per   legge   e   quella   che   e'   rimessa   alla
discrezionalita'  editoriale  della  RAI,  comunque  nel rispetto dei
vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

      
                               Art. 3.
         Sistema di valutazione della qualita' dell'offerta
  1.  La  RAI  e'  tenuta  ad adottare un sistema di valutazione che,
avvalendosi   di   appositi   indicatori   basati   sui   criteri  di
programmazione  di  cui  all'art.  2  e sugli indici di soddisfazione
degli  utenti,  misuri il grado di qualita' dell'offerta televisiva e
radiofonica.  La  Rai  consulta,  periodicamente, le associazioni dei
consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.
  2.  Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta di cui al
comma  1,  e' sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno
alla  RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella
materia,  scelti  dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni
d'intesa  con  il  Ministero  e  nominati  dalla  RAI, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del contratto di servizio.
  3.  All'attivita'  dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce
supporto  organizzativo  e  logistico  mediante  le  proprie  risorse
strumentali  e  di personale, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
  4. Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta e' avviato
dalla  RAI  entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore del contratto di
servizio  che  determina  gli  indicatori di qualita' e gli indici di
soddisfazione  di  cui  al  comma  1.  Gli esiti delle verifiche sono
trasmessi  all'Autorita'  e  al  Ministero e resi pubblici dalla RAI,
anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.

      
                               Art. 4.
                     Programmazione per i minori
  1.  La  programmazione  della  RAI  e'  rigorosamente improntata al
rispetto  delle  norme  comunitarie  a  tutela  dei minori e a quanto
previsto  dall'art.  34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni
stabilite dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il
29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e
le   decisioni   del   comitato   di   applicazione   del  codice  di
autoregolamentazione TV e minori.
  2.  Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese
tra  le  ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa
una  programmazione  che  rispetti la dignita' dei minori evitando la
messa  in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la
RAI  e'  tenuta  a realizzare una quota di programmazione annuale, da
fissare   nel   contratto  di  servizio,  dedicata  ai  programmi  di
intrattenimento  per  i  minori  e  di formazione ed informazione per
l'infanzia  e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal
codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto
riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20.
  3.  La  RAI  e'  tenuta  a  dedicare appositi spazi ad informazioni
sull'uso  corretto  ed  appropriato  delle trasmissioni televisive da
parte  dei  minori,  anche  segnalando,  attraverso sistemi di chiara
evidenza  visiva,  i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli
adatti  ad  una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico piu'
adulto,   dando   esauriente   e  preventiva  informazione  di  detta
programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta
il   sistema   di   segnalazione   visiva  previa  consultazione  con
l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV
e minori.

      
                               Art. 5.
   Programmazione dedicata alle persone con disabilita' sensoriali
  1.  Al  fine  di  favorire  la ricezione da parte dei cittadini con
disabilita'  sensoriali  dei  programmi  radiotelevisivi,  la  RAI e'
tenuta  all'adozione  di idonee misure, da stabilire nel contratto di
servizio,  tali  da  garantire,  comunque,  un congruo incremento del
volume  delle  offerte  attuali,  sia  in termini quantitativi che di
tipologie  di  generi  di  programmazione, con particolare attenzione
alle  trasmissioni  di  informazione,  ivi  compresi  i notiziari e i
telegiornali,   culturali   e   di  approfondimento,  assicurando  la
copertura  delle  varie  fasce  orarie,  comprese  quelle  di maggior
ascolto.  In  particolare  la  RAI  e'  tenuta a migliorare sul piano
qualitativo  e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni
e   il   linguaggio   dei   gesti  e  a  sperimentare  programmi  con
partecipazione delle persone disabili.
  2. La RAI e' tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire
l'accesso  della propria offerta multimediale alle persone disabili e
con   ridotte  capacita'  sensoriali  attraverso  le  nuove  tecniche
trasmissive.   La   RAI   si   impegna  in  particolare  a  garantire
l'accessibilita'    alla   propria   programmazione   attraverso   le
opportunita'  tecnologiche  offerte  dalle  trasmissioni  in  tecnica
digitale terrestre.

      
                               Art. 6.
                 Programmazione audiovisiva europea
  1.  Il  contratto  di servizio stabilisce, nel rispetto della quota
non  inferiore  al  15  per  cento  dei  ricavi  complessivi annui da
destinare  alla  produzione  di opere europee, ai sensi dell'art. 44,
comma  5,  del  testo  unico,  la  percentuale  da riservare ai film,
compresi   quelli   destinati  all'utilizzo  prioritario  nelle  sale
cinematografiche,  nonche'  la  riserva di produzione, o acquisto, da
produttori  indipendenti  italiani  o  europei,  di  cartone  animato
appositamente   prodotto   per   la  formazione  dell'infanzia.  Tali
percentuali tengono conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo e la
diffusione  della  produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella
realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la
cultura italiana salvaguardando l'identita' nazionale.
  2.  La  RAI  riserva  spazi diffusivi nelle reti via satellite alle
opere  audiovisive  e  ai film europei, secondo le percentuali minime
che  saranno  fissate  nel  contratto  di  servizio,  anche svolgendo
rassegne    cinematografiche    accompagnate   da   trasmissioni   di
approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.
  3. La RAI e' tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica
del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo
annualmente  all'Autorita' e al Ministero la documentazione rilevante
per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.

      
                               Art. 7.
               Promozione delle minoranze linguistiche
  1.  La  RAI  assicura  la  programmazione in favore delle minoranze
linguistiche,   allo  scopo  di  favorire  e  promuovere  l'identita'
culturale  nell'ambito  delle  apposite  convenzioni  previste  dagli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2.  La  RAI  assicura  le  condizioni  per  la  tutela delle lingue
minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre
1999,  n.  482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto
di servizio, nell'ambito della compatibilita' finanziaria.

      
                               Art. 8.
         Promozione delle programmazioni regionali e locali
  1.  La  RAI  diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e
locali, operando in collaborazione con le regioni e gli enti locali e
valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le
esigenze  di  formazione,  informazione,  promozione  culturale e del
patrimonio artistico ed ambientale.
  2.  Nell'ambito  dei  contratti  di  servizio  regionali  e, per le
province   di  Trento  e  Bolzano,  provinciali,  sono  definiti  gli
specifici  compiti  di  servizio  pubblico  che  la concessionaria e'
tenuta  ad  adempiere,  comunque  garantendo  la  tutela  dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
la salvaguardia delle identita' locali.

      
                               Art. 9.
                Iniziative europee ed internazionali
  1.  La  RAI  partecipa  attivamente  ai programmi e alle iniziative
promosse  dall'Unione  europea  e  dal  Consiglio  d'Europa e cura la
collaborazione  con  gli  altri  organismi  radiotelevisivi  pubblici
europei,  anche  al  fine  della  definizione  di  comuni progetti di
ricerca  e  sviluppo  e della valorizzazione del patrimonio culturale
italiano ed europeo.
  2.  Nel  contesto  internazionale  la  RAI  promuove e valorizza la
cultura  e  la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livello
di  informazione  sugli  sviluppi  della  societa'  italiana  per  le
comunita'  italiane  all'estero  ed  assicurando  a  queste ultime la
comunicazione  politica  ed  informativa  nei  periodi interessati da
campagne elettorali e referendarie.

      
                              Art. 10.
                  Servizi speciali per la mobilita'
  1.  La  RAI  e'  tenuta  ad  assicurare  spazi nella programmazione
televisiva   e   radiofonica   per   la  diffusione  di  informazioni
riguardanti  le  condizioni  del  traffico  e  della  viabilita' e la
sicurezza  stradale  e  quelle di pubblica utilita' comunque connesse
con la sicurezza stradale.
  2.  I  servizi  radiofonici sulle condizioni della viabilita' e del
traffico  delle  autostrade  e  zone  limitrofe  e  i  consigli sulla
sicurezza  stradale  sono  trasmessi  dal  servizio Isoradio mediante
appositi  notiziari  nel  corso  dei  programmi  ripetuti  dalle reti
nazionali.  Detti  programmi, senza pubblicita', sono trasmessi lungo
il tracciato autostradale e zone limitrofe.
  3.  La  RAI e' tenuta ad estendere l'attuale copertura del servizio
Isoradio  secondo  le condizioni che verranno stabilite dal contratto
di  servizio  e  a  rendere  disponibile  tale  servizio per tutte le
esigenze di orientamento dell'utenza e della protezione civile, anche
in collaborazione con le emittenti radiofoniche private.
  4.  Il  servizio  Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni
sulla  viabilita' e sul traffico in lingua straniera per la fruizione
del servizio anche da parte di cittadini esteri.

      
 
Capo III
Innovazione tecnologica
 
                              Art. 11.
Realizzazione   delle  infrastrutture  per  la  televisione  digitale
                              terrestre
  1.  La  RAI  e'  tenuta  alla  realizzazione  delle reti televisive
digitali  terrestri  nel rispetto del piano nazionale di assegnazione
delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale  e  del  piano di
attuazione di cui all'art. 42, comma 11, del testo unico e secondo le
linee   di   indirizzo   approvate  dall'Autorita'  con  delibera  n.
163/05/CONS,   volte   a   favorire   l'utilizzazione   razionale   e
pluralistica  delle  frequenze  destinate  ai servizi radiotelevisivi
nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.

      
                              Art. 12.
             Trasmissioni televisive digitali terrestri
  1.  La  RAI  e' tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della
tecnologia  digitale  terrestre  anche  per  il  tramite  di un nuovo
programma  generalista  in chiaro attrattivo in termini di audience e
privo  di  pubblicita'  su  reti  digitali terrestri in conformita' a
quanto   previsto   dalla   delibera   n.  136/05/CONS  e  successive
modificazioni.
  2.  Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novita'
e  la  qualita'  della  programmazione  al  fine  di  incentivare  la
diffusione  della  tecnologia  digitale terrestre, anche con riguardo
alla  diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle
imprese italiane, e' realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata
in  vigore  del  contratto  di servizio, previa approvazione da parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano
editoriale, sentito il Ministero.

      
                              Art. 13.
Destinazione   della   capacita'   trasmissiva  delle  reti  digitali
                              terrestri
  1.  La  RAI,  conformemente  a  quanto  previsto  dalle delibere n.
435/01/CONS  e  n.  136/05/CONS,  e  loro  successive modificazioni e
integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il
40%   della  capacita'  trasmissiva  dei  blocchi  di  diffusione  di
programmi  televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di
quello di riserva pubblica.

      
                              Art. 14.
Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilita' della
                 programmazione diffusa in simulcast
  1.  Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura
e   dell'economia   del  Paese  nel  contesto  internazionale,  e  di
promuovere  l'innovazione  tecnologica  con  particolare  riguardo ai
processi   di   convergenza   multimediale,   la  RAI  incrementa  la
realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.
  2.  La  RAI  assicura  agli  utenti, in regola con il pagamento del
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n.  246,  convertito  dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni,  l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle
reti  analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via
satellite e via cavo.
  3.  Le modalita' attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al
comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.

      
                              Art. 15.
            Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale
  1.  La  RAI  e'  tenuta  ad accelerare lo sviluppo della diffusione
radiofonica  in  tecnica digitale, anche mediante la realizzazione di
una  adeguata  copertura  della  popolazione  nel  rispetto di quanto
previsto dalla delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni.
  2.  Il  contratto  di  servizio,  nel  rispetto  del  principio  di
neutralita'  tecnologica  e  tenendo conto del ruolo strategico della
RAI  per  accelerare lo sviluppo della radiofonia digitale, definisce
le  fasi  di realizzazione delle reti di trasmissione, la percentuale
di copertura della popolazione e i tempi di attuazione.

      
                              Art. 16.
           Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive
  1.  Al  fine  di  promuovere  l'evoluzione  tecnica  e  lo sviluppo
industriale  del  Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti
radiotelevisivi  mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali
il  DVB-H,  l'Alta  definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni
altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di
parita'  di trattamento e non discriminazione, nonche' delle norme in
materia  di  accesso alla capacita' trasmissiva digitale terrestre di
cui all'art. 13 del presente provvedimento.
  2.  Nelle  sperimentazioni  di  cui  al  comma  1, la RAI e' tenuta
all'osservanza  della regolamentazione stabilita dall'Autorita' e dal
Ministero  per  la  diffusione  di  contenuti televisivi in modalita'
evolutive.

      
                              Art. 17.
Esercizio  dei  blocchi  di  diffusione  per  la  tecnologia digitale
                              terrestre
  1.  Ferma  restando  la riserva alla RAI di un blocco di diffusione
per   palinsesti  radiofonici  e  di  un  blocco  di  diffusione  per
palinsesti   televisivi  in  chiaro  sui  quali  non  possono  essere
trasmessi  programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio
di  ulteriori blocchi di diffusione la medesima e' tenuta al rispetto
dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera g), n. 2, del testo unico.
  2.  Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI puo' chiedere il
rilascio  della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra
societa'  da  essa  controllata,  ad essa collegata o controllante il
soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, a condizione che
tale   societa'  soddisfi,  all'atto  della  richiesta,  i  requisiti
previsti dalla normativa vigente.

      
 
Capo IV
Sviluppo dei mercati
 
                              Art. 18.
           Finanziamento e gestione economico-finanziaria
  1.  Nella  gestione  economico-finanziaria  la  RAI  e'  tenuta  al
rispetto  di  quanto previsto dall'art. 7, comma 5 e dall'art. 47 del
testo  unico  in  materia  di  finanziamento  del  servizio  pubblico
generale  radiotelevisivo  e  delle  conseguenti  deliberazioni sulla
contabilita' separata adottate dall'Autorita'.
  2.  La  RAI  e'  tenuta,  altresi',  ad adottare criteri tecnici ed
economici  di  gestione  idonei  a  consentire  il  raggiungimento di
obiettivi  di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio
assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri
di  efficienza  la  RAI  persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato
ritorno  sul  capitale e sugli investimenti e puo' svolgere attivita'
collaterali,  nel  rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 5,
del testo unico.

      
 
Capo V
Vigilanza
 
                              Art. 19.
     Verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico
  1.   L'Autorita'   verifica   che  il  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo  venga  effettivamente  prestato  dalla  RAI ai sensi
delle  disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale di
servizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, tenendo conto anche dei
parametri  di  qualita'  del servizio e degli indici di soddisfazione
degli utenti definiti nel contratto stesso.
  2.  L'Autorita'  vigila  sul  rispetto,  da  parte della RAI, degli
indirizzi  impartiti  dalla  commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  3.  La  RAI  trasmette,  con cadenza semestrale, all'Autorita' e al
Ministero   una  relazione  contenente  una  dettagliata  informativa
relativa  alla  programmazione  trasmessa  e  a tutti gli adempimenti
posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
  4.   Il   contratto   di   servizio   stabilisce  le  modalita'  di
ricostituzione    della    sede   permanente   di   confronto   sulla
programmazione  sociale  prevista  dal  contratto  di servizio per il
triennio  2003-2005.  Il  predetto  organismo  riferisce  con cadenza
semestrale   all'Autorita',   al   Ministero   e   alla   commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.
  5.    L'Autorita'   da'   conto   dei   risultati   del   controllo
sull'adempimento   dei   compiti   del   servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.
  La  presente delibera e' trasmessa al Ministero delle comunicazioni
ai  fini  dell'intesa  di  cui  all'art.  17, comma 4, della legge 31
luglio  2004,  n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della
radiotelevisione.
    Roma, 2 agosto 2006
                            Il presidente
                              Calabro'
                        I commissari relatori
                      Innocenzi Botti - Lauria
                       Il segretario generale
                                Viola


 

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