AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 10 Febbraio 2005
Modalita' di attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio
2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione». (Deliberazione
n. 102/05/CONS).
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005)
L'AUTORITA'
Nella sua riunione di consiglio del 10 febbraio 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, recante
«Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione
in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 188 del 12 agosto 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, recante
«Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e
la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 59 del 12 marzo 2003;
Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'8 aprile 1998, n. 322,
sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 141 del 13 maggio
1998;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (2001/C
320/04), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C 320 del
15 novembre 2001;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 ottobre 2003 sulle
misure (attuate dall'Italia) in favore di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 119 del 23 aprile
2004 e la lettera della Commissione europea del 31 agosto 2004 (D/56267) con la
quale si e' constatata l'accettazione integrale da parte dell'Autorita' italiana
delle misure indicate nella lettera ex articolo 71 del regolamento n. 659/99
relative al canone di abbonamento RAI;
Considerato che l'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede
che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i
ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare
precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema
approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Considerato che tale separazione e' finalizzata alla determinazione del costo di
fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e ad assicurare
che il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione, sia utilizzato esclusivamente ai fini dell'adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa;
Considerato che l'imputazione o l'attribuzione dei costi deve avvenire in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, ovvero sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente
e obiettivamente giustificati;
Considerata la necessita' di stabilire e pubblicare preventivamente modalita' di
attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, anche
al fine di evidenziare i principi fondamentali della separazione contabile che
devono essere rispettati ai fini della successiva approvazione dello schema
della separazione contabile stessa;
Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi
dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Schema di contabilita' separata
1. La societa' RAI-Radiotelevisione italiana (di seguito RAI) predispone uno
schema di contabilita' separata relativamente al servizio pubblico generale
radiotelevisivo, in conformita' con i principi contabili nazionali ed
internazionali, tenendo in conto la metodologia della contabilita' analitica
enunciata nella raccomandazione della Commissione 98/322/CE (di seguito
raccomandazione) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Lo schema di
separazione contabile prevede l'imputazione o
l'attribuzione dei costi sulla base di principi di contabilita', applicati in
modo coerente e obiettivamente giustificati, e definisce con chiarezza i
principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. In
particolare la separazione contabile deve avvenire nel rispetto del principio di
causalita' come definito nella raccomandazione.
2. Lo schema predisposto e' idoneo ad evidenziare le attivita' aziendali in tre
distinti aggregati contabili:
a) aggregato di servizio pubblico al quale vengono attribuite le voci dei costi
e dei ricavi relative alle attivita' di produzione e programmazione
riconducibili al servizio pubblico secondo quanto previsto dalla legge n.
112/2004;
b) aggregato commerciale al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei
ricavi relative alle attivita' di produzione, programmazione e vendita con
finalita' commerciali;
c) aggregato servizi tecnici al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei
ricavi relative alle attivita' strumentali di supporto e trasmissione
finalizzate alla realizzazione, conservazione e messa in onda dei programmi.
3. La valorizzazione dei cespiti e l'attribuzione dei costi congiunti e comuni
ai tre aggregati avviene secondo il principio dei costi storici pienamente
allocati (HCA-FDC).
4. Ai fini della corretta separazione fra i tre aggregati, gli scambi fra i
diversi aggregati dovranno essere evidenziati attraverso un idoneo sistema di
«transfer charges» (prezzi di trasferimento). In particolare dovranno essere
separatamente evidenziati i costi generati dall'utilizzo dei servizi tecnici da
parte dell'aggregato commerciale e da quello di servizio pubblico. Qualora i
vincoli di legge comportino un mancato ricavo da attribuirsi all'aggregato
commerciale, il meccanismo dei transfer charges dovra' evidenziare l'onere
corrispondente nell'aggregato di servizio pubblico. I prezzi di trasferimento
dovranno tener conto di una equa remunerazione del capitale impiegato secondo i
principi contabili della raccomandazione.
5. La RAI e' tenuta ad inviare all'Autorita' lo schema di contabilita' separata
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
Modalita' di approvazione
dello schema di contabilita' separata
1. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di contabilita'
separata di cui all'art. 1, invia alla RAI le proprie eventuali osservazioni.
2. L'Autorita' indica un termine, non inferiore a dieci giorni solari, entro il
quale la RAI puo' dichiarare di volersi conformare alle osservazioni dell'Autorita'
oppure inviare una memoria e chiedere di essere sentita in audizione.
3. Lo schema di contabilita' separata e' approvato con provvedimento motivato
dell'Autorita' entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione o della
memoria di cui al precedente comma 2.
Art. 3.
Contabilita' separata della RAI
1. La RAI predispone la contabilita' separata sulla base dello schema approvato
di cui all'art. 2, comma 3, garantendo la riconciliazione con il bilancio di
esercizio.
2. Il primo esercizio utile ai fini della revisione di cui all'art. 4 e' l'anno
2005. In prima applicazione per l'anno 2004 potranno essere adottate procedure
di verifica concordate (agreed upon procedures) secondo gli standard di
revisione contabile nazionali ed internazionali.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la RAI
predispone la contabilita' separata sulla base dello schema approvato dall'Autorita'.
4. La societa' di revisione completa la revisione entro i successivi sessanta
giorni.
Art. 4.
Scelta della societa' di revisione
1. La contabilita' separata tenuta ai sensi
dell'art. 3 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione
nominata dalla RAI e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
sulla base di una proposta formulata dalla RAI entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente delibera. La proposta dovra' indicare tutte le
informazioni necessarie a verificare la professionalita' e l'indipendenza della
societa' di revisione e la rispondenza del piano di lavoro alle disposizioni di
legge e della presente delibera. In caso di mancato accoglimento della proposta,
la RAI dovra' presentare una nuova proposta entro trenta giorni dalla
comunicazione da parte dell'Autorita'.
2. All'attivita' della societa' di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto
presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art.
161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte
IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Ogni onere e spesa contrattuale e' a carico della RAI.
La presente delibera e' notificata alla RAI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito
web dell'Autorita' www.agcom.it
Napoli, 10 febbraio 2005
Il presidente: Cheli