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Circolare n. 5 del 17/05/2007
OGGETTO: SISTEMA SANZIONATORIO - Riduzione delle sanzioni civili ex art.116, commi 15 e 16, della legge n. 388/2000.
Con atto n. 17, approvato nella
seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2007, l’Istituto ha
disciplinato i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili di
cui all’art.116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/IX/0007355/PG-L-32 del 16 maggio
2007 ha approvato la suddetta delibera.
Si ricorda che l’Istituto ha recepito nell’Ordinamento INPGI le disposizioni di
cui all’art. 116, commi da 8 a 17, della legge n. 388/2000 con delibera n. 175
del 22/09/2004 (Approvata con nota ministeriale n. 24/0000446 dell’8/02/2005 -
vedi Circolare INPGI PC/14/CV del 7/04/2006).
I commi 15 e 16 del citato art. 116 hanno contemplato alcune fattispecie in cui
le sanzioni connesse ad inadempienze contributive possono essere ridotte,
demandando agli enti impositori il potere discrezionale della concessione del
beneficio. Gli enti - tenuto conto delle direttive emanate dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale - definiscono i criteri e le modalità
attuative.
Si illustrano, di seguito, i casi in cui è prevista la possibilità di riduzione
delle sanzioni civili.
A) Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive
incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo.
Per “oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si intendono le
sole ipotesi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo appaia dubbia, non
già ad opera di una mera prospettazione difensiva dell’azienda debitrice, ma per
effetto del sopravvenire di consolidati orientamenti contrastanti della Suprema
Corte.
Per le ragioni anzidette tale fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui il
contrasto riguarda l’interpretazione di norme di legge. In tale caso, devono
esserci stati effettivi contrastanti orientamenti giudiziali o amministrativi
definiti nel tempo dal consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o dalla
prassi (deliberazioni e/o circolari); l’ipotesi non ricorre, invece, nei casi di
sentenze difformi nell’ambito di diversi gradi di giudizio, ovvero di sentenze
difformi afferenti a diverse fattispecie concrete.
Il beneficio potrà essere concesso anche nei casi di incertezze derivanti da
comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dai competenti uffici
e supportate da prova documentale, da cui sia derivato un inesatto convincimento
circa la sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in
via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa.
La riduzione delle somme aggiuntive potrà essere concessa limitatamente alle
ipotesi di omissione di cui al comma 8, lettera a) del citato art.116, con la
conseguente esclusione dei casi di evasione contributiva, configurata dal
legislatore al comma 8, lettera b) del medesimo articolo.
Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso legale di interesse,
aumentato di 1,5 punti, ed in ogni caso non inferiore al 5%.L’importo delle
sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del
30% dei contributi dovuti.
B) Riduzione delle sanzioni civili nelle ipotesi di procedure concorsuali ai
sensi dell’art.116, comma 16, della legge n.388/2000.
La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni nelle ipotesi di
procedure concorsuali è disciplinata in conformità alle previsioni dell’art. 1,
comma 220, della legge 23/12/1996, n.662.
Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso di interesse legale
aumentato di 1,5 punti, comunque in misura non inferiore al 5%, in relazione ai
casi di mancato versamento dei contributi, di cui all’art.116, comma 8, lettera
a) e lettera b), secondo periodo, della legge n.388/2000. L’importo delle
sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del
30% dei contributi dovuti.
Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso di interesse legale
maggiorato di cinque punti, ed in ogni caso non inferiore al 10%, in relazione
ai casi di evasione contributiva di cui all’art.116, comma 8, lettera b), primo
periodo, della sopra citata legge. In questo caso, l’importo delle sanzioni
dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del 40% dei
contributi dovuti L’importo delle predette sanzioni è calcolato fino alla data
di apertura della procedura concorsuale da parte del soggetto competente. Per il
periodo di svolgimento della procedura stessa, sulle somme dovute, maturano
comunque gli interessi legali.
C) Riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive da
parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini
di lucro, ai sensi dell’art. 116, comma 16, della legge n.388/2000.
La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni connesse ad
inadempienze contributive da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e
associazioni non aventi fini di lucro è disciplinata in conformità alle
previsioni dell’art.1, comma 221, della legge 23/12/1996, n.662.
La riduzione delle somme aggiuntive può essere concessa esclusivamente nelle
ipotesi di omissione contributiva di cui all’art.116, comma 8, lettera a) e
lettera b), secondo periodo, della legge n.388/2000, qualora le predette
inadempienze contributive possano ritenersi determinate dalla indisponibilità di
risorse finanziarie alla data di versamento dei contributi previdenziali, dovuta
alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per
legge o convenzione.
Il beneficio di cui si tratta è concesso nel presupposto che le relative
inadempienze contributive siano sanate entro il mese successivo alla data di
erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici, ai quali è riconducibile il
ritardato pagamento della contribuzione.
Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso legale di interesse,
aumentato di 1,5 punti, ed in ogni caso non inferiore al 5%.L’importo delle
sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del
30% dei contributi dovuti.
D) Riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive da
parte di aziende in stato di crisi.
La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni connesse ad
inadempienze contributive da parte di aziende in stato di crisi è stata già
regolamentata con delibera n.121 del 10/06/1999, approvata con condizione dai
Ministeri vigilanti con atto n. 8PS/70044/GIO/V.58 del 24/01/2000.
Si confermano i criteri e le condizioni di accesso al beneficio previsti nella
predetta delibera n.121/99, ad eccezione della misura della riduzione, che è
così rideterminata:
• riduzione alla misura del tasso di interesse legale aumentato di 1,5 punti,
comunque in misura non inferiore al 5%, in relazione ai casi di mancato
versamento dei contributi, di cui all’art.116, comma 8, lettera a) e lettera b),
secondo periodo, della legge n.388/2000. L’importo delle sanzioni dovute
dall’azienda non potrà comunque superare il tetto massimo del 30% dei contributi
dovuti;
• riduzione al tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti, ed in ogni
caso in misura non inferiore al 10%, in relazione ai casi di evasione
contributiva di cui all’art.116, comma 8, lettera b), primo periodo, della sopra
citata legge. L’importo delle sanzioni dovute dall’azienda non potrà comunque
superare il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti.
Si ricorda che - in base alla citata delibera INPGI n. 121/99 - per
l’individuazione dello “stato di crisi” che abilita le aziende ad ottenere la
riduzione delle sanzioni civili occorre fare riferimento alla compresenza dei
seguenti elementi:
1. andamento di tipo involutivo da verificarsi sulla base dei documenti
contabili nonché di indicatori economico-finanziario (risultato d’impresa,
fatturato, risultato operativo, indebitamento), relativi al biennio precedente,
corredati dalla relazione dell’organo di amministrazione e del collegio
sindacale;
2. ridimensionamento, in via generale, dell’organico aziendale sempre in
riferimento al biennio precedente l’istanza, nonché, assenza di nuove assunzioni
che alterino l’organico identificato nel programma di risanamento, con
esclusione delle assunzioni conseguenti ad accertamenti ispettivi ovvero a
pronunce dell’Autorità giudiziaria;
3. controllo delle posizioni assicurative da parte dei funzionari di vigilanza,
qualora l’azienda non sia stata sottoposta ad accertamento ispettivo negli
ultimi 24 mesi.
Nelle ipotesi di aziende riconosciute in stato di crisi e successivamente
acquisite o incorporate da altre imprese, il beneficio anzidetto sarà
riconosciuto soltanto per la sanatoria delle inadempienze contributive
(omissioni e/o evasioni) relative ai dipendenti dell’azienda acquisita o
incorporata.
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Il provvedimento di accoglimento
o rigetto delle istanze di riduzione delle sanzioni civili è assunto con
delibera del Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 180 giorni dalla
presentazione delle istanze medesime.
Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d) è concesso previo accertamento dell’avvenuto versamento
integrale della contribuzione dovuta.
L’eventuale concessione della facoltà di pagamento rateale, supportata da
apposita fideiussione bancaria o assicurativa, configura l’integrale pagamento
della contribuzione oggetto di rateazione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione
delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili è concessa unitamente al
provvedimento di regolarizzazione rateale.
Si ricorda, infine, che per la presentazione dell’istanza di riduzione delle
sanzioni civili le aziende interessate potranno utilizzare l’apposito modulo,
reperibile nella sezione “modulistica” del sito www.inpgi.it.
Distinti saluti.
F.to Il Dirigente
Dott.ssa Maria I. Iorio