| COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. PC/07/CV DEL 4 FEBBRAIO 2005
Circolare n.07
OGGETTO:
- Determinazione, per lanno 2005, delle retribuzioni convenzionali giornalisti
operanti allestero in Paesi non convenzionati, di cui allart. 4 comma 1
del DL 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 398/87);
- Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).
1) Determinazione, per lanno 2005, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti allestero in Paesi non convenzionati, di cui allart. 4 comma 1 del DL 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 398/87).
Con Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dellEconomia e delle Finanze, del 17 gennaio 2005 (G.U. 28 gennaio 2005, n. 22),
sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per lassicurazione obbligatoria
a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati allItalia da
accordi di sicurezza sociale.
Per lanno 2005, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno |
Retribuzione Nazionale |
Fascia |
Retribuzione convenzionale |
|
Da |
A |
|||
2005 |
0 |
2.608,09 |
I |
2.608,09 |
2.608,10 |
4.251,40 |
II |
4.251,40 |
|
4.251,41 |
5.024,81 |
III |
5.024,81 |
|
5.024,82 |
5.894,16 |
IV |
5.894,16 |
|
5.894,17 |
In poi |
V |
6.912,87 |
|
I valori
convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro,
trasferimenti da o per lestero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in
ragione di 26 giornate.
La contribuzione deve essere riferita alle
retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini
dellindividuazione della fascia di
retribuzione convenzionale da prendere a
riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato dividendolo per dodici
il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e contrattuale italiana.
Si ricorda che la disciplina relativa allimponibile previdenziale sulla
base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nellambito dei Paesi comunitari,
compresi quelli dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), la Svizzera e la
Turchia. Tale disciplina non riguarda,
altresì, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati
allItalia da convenzione in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia,
Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Jogoslavia
(comprese la Repubblica di Macedonia, di
Bosnia Erzegovina e la Croazia), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia,
Uruguay, Stati Uniti dAmerica, Venezuela e Vaticano.
Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il
periodo massimo di distacco concesso in base
allaccordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87 ratificato con legge n.
309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato di Israele, la legge n. 398/1987 trova, quindi,
piena applicazione dopo che si è esaurito
il suddetto periodo di distacco.
2) Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).
Con
riferimento agli importi comunicati con circolare INPGI n. 2/CV del 12/01/2005, si informa
che lIstat, per lanno 2005, ha accertato una variazione percentuale
utile per la perequazione delle pensioni pari al 2,00%. Di conseguenza, si
comunica che i minimali retributivi previsti dallart. 7 del DL n. 463/83 convertito con modificazioni
in legge n. 638/83 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 01/01/2005,
risultano rideterminati in Euro 39,94 giornalieri, pari a Euro 1.038,44 mensili.
Si informa, altresì, che per i giornalisti ai quali si applica la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi
settimanali a carico del datore di lavoro, al netto del contributo di maternità che è
dovuto allINPS, restano invece confermati in Euro 2,83 (senza quota INAIL).
* * * * * * *
Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative al mese di gennaio 2005,
derivanti dallapplicazione delle
retribuzioni convenzionali di cui al
precedente punto 1) e dei minimi retributivi per
i rapporti ex artt. 2 e 12 del CNLG, dovranno essere
riportate sulla prima denuncia contributiva utile (periodo paga 02/2005
scadenza 20 marzo 2005). Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti.
Limporto complessivo arretrato deve essere inserito come nuova retribuzione
riferimento mese 01/2005 giorni lavorati 0 codice
evento competenze arretrate.
Le aziende interessate
dovranno procedere, come di consueto, allaggiornamento della procedura DASM, che
sarà disponibile nellapposita sezione
del sito internet dellIstituto www.inpgi.it dal
10/02/2005.
Il
Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)