Codice di autoregolamentazione nei rapporti tra minori e TV approvato il 26 novembre 1997
PREMESSA
Le Aziende televisive pubbliche e private e
le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come
Aziende televisive) considerano:
a) che l'utenza televisiva è costituita -
specie in alcune fasce orarie - anche da minori.
b) che il bisogno del minore ad uno sviluppo
regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e
internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità
nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art.
31); o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone
a tutti di collaborare per predisporre il bambino a vivere una vita autonoma nella
società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà
e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e
comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento;
c) che la funzione educativa, che compete
innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i
bambini e i ragazzi a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;
d) che il minore è un cittadino soggetto di
diritti; egli ha perciò diritto ad essere tutelato da trasmissioni televisive che possano
nuocere al suo sviluppo psichico e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano
educativo;
e) che, riconosciuti i diritti dell'utente
adulto e i diritti di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano
contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art. 3 della
Convenzione ONU secondo cui "i maggiori interessi del bambino/a devono costituire
oggetto di primaria considerazione".
Tutto ciò premesso le Aziende televisive
ritengono opportuno non solo impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente
a tutela dei minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione che possa
assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti
messaggi che possano danneggiarla. Ciò accogliendo il suggerimento della Convenzione ONU
di sviluppare "appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da
informazioni e materiali danno si al suo benessere" (art. 17).
PRINCIPI GENERALI
Le Aziende televisive si impegnano:
a) a migliorare ed elevare la qualità delle
trasmissioni televisive destinate ai bambini;
b) ad aiutare gli adulti, le famiglie e i
minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto
delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità: ciò per
evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli
televisivi; per consentire una scelta critica dei programmi;
c) a collaborare col sistema scolastico per
educare bambini e ragazzi ad una corretta e adeguata alfabetizzazione televisiva;
d) ad assegnare alle trasmissioni per
bambini, qualora siano prodotte, personale appositamente preparato e di alta qualità;
e) a sensibilizzare in maniera specifica il
pubblico ai problemi dell'handicap, del disadattamento sociale, del disagio psichico in
età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei bambini in queste
condizioni;
f) a sensibilizzare ai problemi
dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o
delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Azienda televisiva;
g) a diffondere presso tutti i propri
operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.
PARTE PRIMA
A) LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE
TRASMISSIONI TELEVISIVE
Le Aziende televisive si impegnano ad
assicurare che la partecipazione dei minori, alle trasmissioni televisive avvenga sempre
con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e i loro
corpi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità.
In particolare le Aziende televisive si
impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione:
- a non trasmettere immagini di minori
autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;
- a non utilizzare minori con gravi
patologie o portatori di handicap per propagandare terapie in forme sensazionalistiche;
- a non intervistare minori in situazione di
grave crisi (per esempio che siano fuggiti di casa, che abbiano tentato il suicidio, che
siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di
prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a
garantirne l'assoluto anonimato;
- a non far partecipare minori (da 0 a 14
anni) a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento a un genitore
o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o una adozione; se la
condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;
- a non utilizzare i minori (da 0 a 14 anni)
in grottesche imitazioni degli adulti;
B) LA TELEVISIONE PER TUTTI dalle ore 7.00
alle ore 22.30
Le Aziende televisive si impegnano a
trasmettere programmi nel rispetto delle seguenti regole:
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
Le Aziende televisive si impegnano a far sì
che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini gratuite di
violenza o di sesso, ovvero che non siano effettivamente necessarie alla comprensione
della notizia.
Le Aziende televisive si impegnano a non
diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a) sequenze particolarmente crude e brutali
o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore
minore;
b) notizie che possano nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori.
Qualora, per casi di straordinario valore
sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti
e impressionanti si renda comunque necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli
spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte
ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono
coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione
delle norme indicate in questo Codice e nella "Carta dei doveri del giornalista"
per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli".
Le Aziende televisive, con particolare
riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e
qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non solo i giornalisti, ma anche i
tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, ecc.), alla problematica
"Tv e minori".
Le Aziende televisive si impegnano ad
ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra
indicato.
FILM FICTION E SPETTACOLI VARI
Le Aziende televisive, oltre al pieno
rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa
l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di
intrattenimento vario, a tutela del benessere fisico e psichico dei bambini e dei ragazzi,
attraverso un Comitato interno di autocontrollo, vigilanza e garanzia.
Detto Comitato - costituito, tra l'altro, da
esperti di comunicazione e diritto detterà gli indirizzi e le valutazioni in attuazione
dei principi del presente Codice.
(Qualora si consideri che per straordinario
valore culturale o morale valga la pena mettere in onda in prima serata una trasmissione
destinata al pubblico adolescenziale ma non adatta ai più piccoli, si potrà derogare
all'impegno sopra indicato. In questo caso le Aziende televisive si impegnano ad
annunciare, se possibile anche nei giorni precedenti, che la trasmissione non è adatta
agli spettatori più piccoli, pur essendo importante per i più grandi. Se la trasmissione
avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione.
TRASMISSIONI DI INTRATTENIMENTO
Le Aziende televisive si impegnano ad
evitare quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo
sviluppo dei minori e in particolare: - ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito
i conflitti familiari come spettacolo creando turbativa in un bambino preoccupato per la
stabilità affettiva delle relazioni con i suoi genitori;
- ad evitare che nelle trasmissioni si
faccia ricorso al turpiloquio, alla scurrilità e alla offesa verso le religioni.
C) LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI
Le Aziende televisive si impegnano a
dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, fra le
ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai bambini sia con trasmissioni esplicitamente dedicate a
loro, sia con un controllo particolare anche su promo, trailer e pubblicità.
PRODUZIONE DI PROGRAMMI
Le Televisioni che realizzano programmi per
bambini e per ragazzi si impegnano a produrre trasmissioni:
- che siano di buona qualità e di piacevole
intrattenimento;
- che favoriscano le principali necessità
dei bambini e dei ragazzi come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di
aumentare la propria autonomia;
- che accrescano le capacità critiche dei
bambini e ragazzi in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo;
- che favoriscano la partecipazione dei
bambini e ragazzi con i loro problemi, con i loro punti di vista dando spazio a quello che
si sta facendo con loro e per loro nelle città (Consigli dei bambini, progettazione di
spazi urbani da parte di bambini e ragazzi, iniziative per aumentare la loro autonomia e
la loro partecipazione).
Le Televisioni si impegnano a curare la
qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze
di una corretta educazione linguistica dei bambini.
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI
MINORI
Le Aziende televisive, si impegnano a
valutare la possibilità di produrre programmi di informazione destinati ai bambini e
ragazzi, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti
di problematiche infantili e con bambini e ragazzi.
COMUNICAZIONI ALLA STAMPA ED AGLI SPETTATORI
ADULTI
Le Aziende televisive si impegnano a
comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica ed anche specializzata, nonché
alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, i notiziari sui programmi
destinati all'utenza di bambini e ragazzi e a rispettarne gli orari.
D) PUBBLICITA
Le Aziende televisive si impegnano a
controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, al fine
di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo
della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale
per i minori stessi. Volendo garantire una particolare tutela di quella parte del pubblico
- bambini e ragazzi - che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti
dei messaggi pubblicitari, si prevedono le seguenti limitazioni nella propaganda
pubblicitaria, secondo tre diversi livelli di protezione (generale, rafforzata,
specifica), a seconda delle diverse esigenze di cautela nell'arco della giornata.
1° LIVELLO: PROTEZIONE GENERALE
La protezione generale si applica in tutte
le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come
protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività,
autoaggressività ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori
intenti al consumo di alcool, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà
dall'alcool;
c) non debbono esortare i minori
direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto abusando della loro naturale
credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore i bambini:
- sulla natura, sulle prestazioni e sulle
dimensioni del giocattolo;
- sul grado di conoscenze e di abilità
necessario per utilizzare il giocattolo;
- sulla descrizione degli accessori inclusi
o non inclusi nella confezione;
- sul prezzo del giocattoli in particolar
modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.
2° LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA
La protezione rafforzata si applica nelle
fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia
numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore
16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.30).
Durante la fascia di protezione rafforzata
non saranno trasmesse pubblicità, direttamente rivolte ai bambini, che contengano
situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei
minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto
pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da
parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o
che screditino l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di
altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i bambini ripongono nei
genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che
disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che
possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni
che ripropongano discriminazioni di sesso ce di razza; ecc).
3° LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA
La protezione specifica si applica nelle
fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in
età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di
programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai
bambini).
I messaggi pubblicitari, le promozioni e
ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori, dovranno
essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili
e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da
minori portatori di handicap.
In questa fascia oraria si dovrà evitare la
pubblicità in favore di:
- bevande superalcoliche;
- servizi telefonici a valore aggiunto a
prefisso "144" e "00" a carattere di intrattenimento o conversazione,
così come definiti dalle leggi vigenti;
- profilattici e contraccettivi (con
esclusione delle campagne sociali).
PARTE SECONDA
DIFFUSIONE DEL CODICE
Le Aziende televisive si impegnano a dare
ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo
dedicandogli spazi di largo ascolto.
Il Comitato chiede alla Presidenza del
Consiglio di provvedere alla maggiore diffusione possibile del Codice. In particolare, in
accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione propone la più ampia diffusione nelle
scuole dell'obbligo.
CONTROLLO ED APPLICAZIONE DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
Il rispetto e l'applicazione del presente
Codice sono affidati ad un Comitato di controllo che garantisca una composizione di ugual
numero di rappresentanti delle Aziende televisive e degli altri componenti indicati dal
Presidente del Consiglio. All'interno di questi ultimi è compreso il Presidente del
Comitato.
Il Comitato di controllo vigila sul corretto
rispetto del Codice sia effettuando proprie azioni di indagine sia raccogliendo le
segnalazioni che provengono dalle associazioni e dai cittadini.
Il Comitato di controllo può dotarsi degli
strumenti tecnici necessari (ad esempio analisi specifiche e monitoraggi sull'ascolto dei
minori) per il raggiungimento dei propri obiettivi.
Ove riscontri una violazione ai principi del
Codice, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a
presentare eventuali controdeduzioni entro 15 giorni.
Il Comitato valuta la questione nella sua
interezza (responsabilità, gravità del danno, ecc.) e, se del caso, emette una motivata
e pubblica risoluzione. La risoluzione viene trasmessa all'Azienda inadempiente che si
impegna comunicarla ai suoi utenti in spazi televisivi di alto ascolto (preferibilmente
durante il telegiornale) e prima delle ore 22.30.
Nel caso di violazione delle norme relative
alla pubblicità, la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata senza citare il
nome del prodotto e dell'utente pubblicitario.
VISTO E SOTTOSCRITTO:
il Presidente del Comitato
dott. Francesco Tonucci
il Vice Presidente del Comitato
dott. Mauro Masi
p. la RAI-Radiotelevisione Italiana
il Presidente prof. Enzo Siciliano
il Direttore Generale
dott. Franco Iseppi
p. Mediaset il Presidente
dott. Fedele Confalonieri
p. Cecchi Gori Communications
p. il Presidente dott. Biagio Agnes
p. F.R.T - Federazione Radio Televisioni
il Presidente dott. Filippo Rebecchini
p. A.E.R.-Associazione Editori Radiotelevisi
il Presidente avv. Marco Rossignoli
Roma, 26 novembre 1997