AUTORITA
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 6 agosto 2002
Disposizioni di
attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica e di
parita di accesso ai mezzi di informazione
relative alla campagna per il referendum regionale
confermativo sulla legge regionale recante: Disciplina della forma
di governo della regione, dellelezione del
consiglio regionale, nonche dei referendum regionali e delliniziativa
popolare delle leggi, ai sensi dellart. 12, comma 2, dello statuto
indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia per il giorno
29 settembre 2002. (Deliberazione n. 164/02/CSP).
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2002)
TITOLO
I
Disposizioni generali
LAUTORITA
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella
riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6
agosto 2002;
Visto lart.
1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante Istituzione dellAutorita per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la
legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante Disposizioni per la parita
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie per la comunicazione politica;
Visto lo
statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, e modificato con legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, e in particolare lart. 12, commi 4 e 5;
Vista la
legge regionale 27 novembre 2001, n. 29, recante Norme sul referendum
confermativo previsto dallart. 12, commi 4 e 5, dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia;
Rilavato
che, con decreto del Presidente della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 225 del 29 luglio 2002, e stato indetto per il
giorno di domenica 29 settembre 2002 il referendum
regionale confermativo sulla legge regionale recante Disciplina della forma di
governo della regione, dellelezione del consiglio regionale, nonche dei
referendum regionali e delliniziativa popolare delle leggi, ai sensi
dellart. 12, comma 2, dello statuto;
Effettuate
le consultazioni con la commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la
relazione del commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi,
relatore ai sensi dellart. 32
del regolamento concernente lorganizzazione e il
funzionamento dellAutorita;
Delibera:
TITOLO
1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1.
Finalita e ambito di applicazione
1. Il
presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, in materia di disciplina dellaccesso ai mezzi di
informazione durante la campagna per il referendum
regionale confermativo sulla legge regionale recante Disciplina
della forma di governo della regione, dellelezione
del Consiglio regionale, nonche dei referendum
regionali delliniziativa popolare delle leggi, ai sensi dellart.
12, comma 2, dello Statuto, indetto nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per
il giorno 29 settembre 2002, al fine di garantire, rispetto
a tutti i soggetti politici, imparzialita e parita di trattamento.
Art.
2.
Soggetti politici
1. Ai
fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
intendono per soggetti politici:
a) il
comitato promotore del quesito referendario;
b) le
forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio
regionale o che siano
presenti con almeno due rappresentanti al
Parlamento europeo o in uno dei due rami del
Parlamento nazionale;
c) i
comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati,
rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle
riferibili ai soggetti di cui alla lettera b), che abbiano un interesse
obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla
base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono
essersi costituiti entro dieci giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente provvedimento.
2.
Entro lo stesso termine di dieci
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma
1 rendono nota al Comitato regionale per le
comunicazioni, che ne informa lAutorita per le garanzie nelle
comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al
quesito referendario, al fine della partecipazione
ai programmi di comunicazione politica e
della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.
TITOLO
II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA
IN CAMPAGNA REFERENDARIA
Art.
3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1.
Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente provvedimento e la
data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente
televisiva o radiofonica privata locale che diffonda le proprie
trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia dedica alla
comunicazione politica sui temi del referendum confermativo,
nelle forme previste dallart. 4, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i
favorevoli e i contrari al quesito referendario.
2.
Leventuale assenza di sostenitori di una delle due
indicazioni di voto non pregiudica lintervento nelle trasmissioni
degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In
tali casi, nel corso della trasmissione e fatta esplicita menzione
delle predette assenze.
3. Ai
programmi di comunicazione politica sui temi del referendum non possono
prendere parte persone che risultino candidate
in competizioni elettorali in corso e a
tali competizioni non e comunque consentito,
nel corso dei programmi medesimi, alcun
riferimento.
4. Le
trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale
dalle emittenti televisive allinterno della fascia oraria
compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle
emittenti radiofoniche allinterno della fascia oraria
compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I
calendari delle predette trasmissioni
sono tempestivamente comunicati al Comitato
regionale per le comunicazioni, che ne informa
lAutorita per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita che
ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
Capo
II
MESSAGGI AUTOGESTITI
IN CAMPAGNA REFERENDARIA
Art.
4
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento
1.
Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti
radiofoniche e televisive private locali che diffondono le proprie
trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia, le quali accettano di
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito
referendario, hanno altresi la facolta di diffondere ai
medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Il
tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento
deve essere, di norma, pari nellambito della medesima settimana a
quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo
gratuito.
3. Le
tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi
autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle
normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
Art.
5.
Modalita di trasmissione
dei messaggi politici autogestiti gratuiti
1.
Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui allart. 4,
comma 1, osservano le seguenti modalita, stabilite
sulla base dei criteri fissati dallart. 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il
numero complessivo dei messaggi e ripartito secondo quanto previsto allart.
3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parita di condizioni tra i soggetti
politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i
messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o
contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del
richiedente, fra uno e tre minuti per le
emittenti televisive e fra trenta e novanta
secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i
messaggi non possono interrompere altri programmi, ne
essere interrotti, hanno una
autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei
contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda
fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia
07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59.
I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno
due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli
e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora
il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto
sia diverso, lassegnazione degli spazi ai
soggetti piu numerosi avviene secondo un criterio di rotazione,
fermi restando in ogni caso i limiti di cui alla lettera d). Leventuale
mancanza di messaggi a sostegno di una delle due
indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso,
la trasmissione di quelli a sostegno dellindicazione
opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
d) i
messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e)
nessun soggetto politico puo diffondere piu di un
messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f)
ogni messaggio reca la dicitura messaggio
autogestito gratuito con lindicazione del soggetto politico
committente.
Art.
6.
Modalita di trasmissione
dei messaggi politici autogestiti a pagamento
1.
Per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a pagamento le emittenti di cui
allart. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita,
stabilite sulla base dei criteri fissati dallart.
4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) i
messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o
contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del
richiedente, fra uno e tre minuti per le
emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i
messaggi non possono interrompere altri programmi ne essere interrotti, hanno
una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di
programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a
titolo gratuito;
c) i
messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d)
nessun soggetto politico puo diffondere piu di due
messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
e)
ogni messaggio reca la dicitura messaggio
autogestito a pagamento con lindicazione del soggetto politico committente.
Art.
7.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
1.
Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si
avvalgono della facolta di
diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:
a)
rendono pubblico il loro intendimento mediante un
comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato lemittente informa i soggetti politici che presso la sede dellemittente,
di cui viene indicato lindirizzo,
il numero telefonico e la persona da contattare, e
depositato un documento, che puo essere reso disponibile anche nel sito
web dellemittente, concernente la trasmissione dei
messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la
collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il
termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
b)
inviano, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per
le comunicazioni, che ne informa sinteticamente lAutorita
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla
lettera a), nonche, possibilmente con almeno cinque giorni
di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero
dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.
2. A
decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, i soggetti politici interessati a
trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti
e al Comitato regionale per le comunicazioni, anche a mezzo
telefax, le proprie richieste, indicando il
proprio responsabile per il referendum, i relativi recapiti
e la durata dei messaggi.
Art.
8.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
1.
LAutorita per le garanzie
nelle comunicazioni approva la proposta del Comitato regionale
per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei
messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dallart.
1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze.
Art.
9.
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti
1. La
collocazione dei messaggi allinterno dei singoli contenitori previsti per
il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato
regionale per le comunicazioni, alla presenza di un funzionario
dello stesso.
2. La
collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato,
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto allinterno di ciascun
contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita di presenze allinterno
delle singole fasce.
Capo
IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI
Art.
10
Programmi di informazione
1. A
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della
campagna referendaria, al fine di garantire la parita
di trattamento, lobiettivita,
la completezza e limparzialita
dellinformazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione,
riconducibili alla responsabilita di una specifica
testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema
oggetto del referendum, le posizioni dei
diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il
quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto
e obiettivo. Resta salva per lemittente
la liberta di commento e di
critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.
2.
Nel periodo di cui al precedente comma
1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva,
diversa da quelle di comunicazione politica e
dai messaggi politici autogestiti, e vietato fornire, anche
in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al
referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono
attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo
surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.
Capo
V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art.
11
Imprese radiofoniche e partiti politici
1. In
conformita a quanto disposto dallart. 6 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo
del presente titolo non si applicano
alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino
essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in
almeno un ramo del Parlamento ai sensi dellart. 11, comma 2, della legge 25
febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e comunque vietata la
cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I
partiti sono tenuti a fornire con tempestivita allAutorita per le
garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare limpresa di radiodiffusione come organo
ufficiale del partito.
Art.
12.
Conservazione delle registrazioni
1. Le
emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare
le registrazioni della totalita dei programmi trasmessi sino al giorno
della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei
programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
ovvero di quelle emanate dalla
Commissione parlamentare per lindirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente
provvedimento.
TITOLO
III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art.
13
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici
1.
Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e
periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il
penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse
dallart. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi
politici elettorali relativi al referendum sono tenuti a dare
notizia dellofferta dei relativi spazi attraverso un apposito
comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa
periodica si tiene conto della data di effettiva
distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie dobbligo
e non di quella di copertina. Ove in
ragione della periodicita della testata non sia stato
possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato
preventivo, la diffusione dei messaggi non potra avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del
comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine
prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,
di analoga diffusione.
2. Il
comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo,
sia per collocazione, sia per modalita grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dellaccesso, nonche lindirizzo
e il numero di telefono della redazione della testata presso cui
e depositato un documento analitico,
consultabile su richiesta, concernente:
a) le
condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le
tariffe per laccesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche le eventuali condizioni di
gratuita;
c)
ogni eventuale ulteriore circostanza od
elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi
medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione
delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3.
Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici elettorali relativi al
referendum le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il
modulo acquistato.
4.
Ogni editore e tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per laccesso
agli spazi in questione, nonche i listini in relazione ai quali ha determinato le
tariffe per gli spazi medesimi.
5.
Nel caso di edizioni locali o comunque di
pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali
intendendosi ai fini del presente atto le
testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi
distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine
nazionali, nonche, ove diverse, le altre modalita di cui al comma 2.
6. La
pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi
politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1.
In caso di mancato rispetto del termine a tale fine
stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le
testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo
avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione
del comunicato preventivo.
Art.
14.
Pubblicazione di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici
1. I
messaggi politici elettorali di cui allart. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica
impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita
uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura messaggio
politico referendario con lindicazione del
soggetto politico committente.
2.
Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle
elencate al comma 2 dellart. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art.
15.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le
disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo,
di messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e
sullaccesso in condizioni di parita ai
relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali
di stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe dei soggetti politici interessati al
referendum di cui allart. 2, comma 1.
2. Si
considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano
o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dellart.
5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi
indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento
politico.
3. I
partiti e i movimenti politici e i
soggetti politici interessati al referendum sono
tenuti a fornire con tempestivita allAutorita per le
garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche
le stampe di soggetti politici interessati al referendum.
TITOLO
IV
Sondaggi politici ed elettorali
Art.
16.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
1.
Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e vietato rendere pubblici o comunque
diffondere i risultati, anche parziali,
di sondaggi demoscopici sullesito delle votazioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche
se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo
precedente a quello del divieto. E vietata, altresi, la pubblicazione e
la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico
a determinate categorie di soggetti perche esprimano con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri
orientamenti politici.
2.
Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o
pubblicazione integrale o parziale dei risultati
dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente
corredata da una nota informativa che ne
costituisce parte integrante e contiene le seguenti
indicazioni, di cui e responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il
soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il
committente e lacquirente del sondaggio;
c) i
criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta
di sondaggio rappresentativo o di sondaggio non
rappresentativo;
d) il
metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il
numero delle persone interpellate e luniverso
di riferimento;
f) il
testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la
percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la
data in cui e stato realizzato il sondaggio.
3. I
sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto
se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro
integralita e corredati della nota informativa
di cui al medesimo comma 2 sullapposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per linformazione e leditoria presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it ai sensi dellart.
8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In
caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa,
la nota informativa di cui al comma 2 e sempre evidenziata con
apposito riquadro.
5. In
caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
televisiva, la nota informativa di cui al comma 2
viene preliminarmente letta dal conduttore e
appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In
caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la nota informativa
di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO
V
Vigilanza e sanzioni
Art.
17.
Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni
1. Il
Comitato regionale per le comunicazioni assolve nellambito territoriale
di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 7, 8 e 9, i seguenti
compiti:
a) di
vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente e del presente provvedimento da parte
delle emittenti locali, nonche delle
disposizioni dettate per la concessionaria del
servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le
trasmissioni a carattere regionale;
b) di
accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi
atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte
allAutorita per le garanzie nelle comunicazioni
per i provvedimenti di competenza di questultima, secondo quanto stabilito allart.
18 del presente provvedimento.
Art.
18.
Procedimenti sanzionatori
1. Le
violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
nonche di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate
con il presente atto, sono
perseguite dufficio dallAutorita,
al fine delladozione dei provvedimenti previsti dallart.
10 della medesima legge. Ciascun soggetto
politico interessato puo comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La
denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata,
anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dallart.
10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. La
denuncia indirizzata allAutorita e procedibile solo
se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante lavvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dalla legge.
4. La
denuncia contiene, a pena di inammissibilita, lindicazione dellemittente
e della trasmissione, ovvero delleditore e
del giornale o periodico, cui sono riferibili
le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente,
di data e orario della trasmissione, ovvero
di data ed edizione, nonche di una motivata argomentazione.
5.
LAutorita per le garanzie
nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie
sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive
nazionali ed editori di giornali e periodici,
mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,
del nucleo della Guardia di finanza
istituito presso lAutorita stessa.
6. I
procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono
istruiti sommariamente dal Comitato
regionale per le comunicazioni, che formula le relative
proposte allAutorita secondo quanto previsto al comma 8.
7. Il
gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta
la denuncia della violazione, da parte di
emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni
di cui al comma 1, provvede entro le
dodici ore successive allacquisizione delle
registrazioni e alla trasmissione delle stesse
agli uffici del competente Comitato di cui al
comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo
telefax, allAutorita per le garanzie
nelle comunicazioni.
8. Il
Comitato di cui al comma 6 procede ad una
istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli interessati ed acquisisce le eventuali
controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo
scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento,
anche in via compositiva, agli obblighi di legge
mediante immediato ripristino dellequilibrio nellaccesso
ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalita di
cui ai commi 3, 4 e 5 dellart. 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti
acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in
cooperazione con il competente gruppo della Guardia
di finanza, allAutorita per le garanzie nelle
comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2
del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso
gli uffici del Dipartimento
garanzie e contenzioso dellAutorita medesima.
9. In
ogni caso, il comitato di cui al
comma 6 segnala tempestivamente allAutorita per le
garanzie nelle comunicazioni le attivita svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
10. Il
competente ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per le
comunicazioni.
11.
LAutorita per le garanzie nelle
comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dallart.
1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il presente
provvedimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dellAutorita
per le garanzie nelle comunicazioni ed e reso disponibile nel
sito web della stessa Autorita: www.agcom.it.
Roma, 6 agosto
2002
Il presidente:
Cheli
