AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Delibera 15 maggio 2009
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione del senato della repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 E 22 giugno 2009. (Delibera n. 80/09/CSP).
(pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009)
L'AUTORITA'
NELLA riunione della
Commissione per i servizi e i prodotti del
14 maggio 2009, in particolare nella sua
prosecuzione del 15 maggio 2009;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n.
9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515,
recante "Disciplina delle campagne
elettorali per l’elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica", e
successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28,
recante "Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica", come modificata
dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313,
recante "Disposizioni per l’attuazione del
principio del pluralismo nella
programmazione delle emittenti radiofoniche
e televisive locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il
Codice di autoregolamentazione ai sensi
della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215,
recante “Norme in materia di risoluzione dei
conflitti di interessi”, come modificata
dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, recante “Testo unico della
radiotelevisione” ed, in particolare, gli
articoli 3 e 7, comma 1;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sull’iniziativa legislativa
del popolo", e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 aprile 2009, n. 40,
recante “Disciplina transitoria per lo
svolgimento dei referendum previsti
dall’articolo 75 della Costituzione da
tenersi nell’anno 2009”;
VISTA la delibera n. 58/09/CSP del 22 aprile
2009, recante “Atto di indirizzo
sull’informazione in materia di referendum
popolari aventi ad oggetto il decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 (Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati) e il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo
unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica),
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 250
del 26 ottobre 2006”;
RILEVATO che con decreti del Presidente
della Repubblica in data 30 aprile 2009,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile
2009, sono stati indetti per i giorni 21 e
22 giugno 2009 tre referendum popolari per
l’abrogazione di alcune parole dell’articolo
19 e dell’intero articolo 85 del testo unico
delle leggi sull’elezione della Camera dei
deputati approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e di alcune disposizioni del testo
unico delle leggi sull’elezione del Senato
della Repubblica approvato con decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
EFFETTUATE le consultazioni con la
Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, previste dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario Michele
Lauria, relatore ai sensi dell’articolo 29
del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui
al presente provvedimento, in attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.
313, in materia di disciplina dell’accesso
ai mezzi di informazione, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del
pluralismo, dell’imparzialità,
dell’indipendenza, dell’obiettività e della
completezza del sistema radiotelevisivo
nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti
politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle
consultazioni referendarie del 21 e 22
giugno 2009 relative all’abrogazione di
alcune disposizioni del testo unico delle
leggi recanti norme per l’elezione della
Camera dei deputati approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e di alcune disposizioni del
testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica
approvato con decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, e si applicano nei
confronti delle emittenti che esercitano
l’attività di radiodiffusione televisiva e
sonora privata e della stampa quotidiana e
periodica.
2. Stante la coincidenza territoriale e
temporale, anche parziale, delle
consultazioni referendarie di cui alla
presente delibera con le consultazioni
elettorali europee e amministrative, saranno
applicate le disposizioni di attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative
a ciascun tipo di consultazione.
3. Ove non diversamente previsto, esse hanno
effetto dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale, sino a tutta la
seconda giornata di votazione.
Articolo 2
(Soggetti politici)
1. Ai fini del presente
provvedimento, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, come modificata
dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si
intendono per soggetti politici:
a) il comitato promotore di ciascun quesito
referendario ;
b) le forze politiche che costituiscono un
autonomo gruppo in almeno un ramo del
Parlamento nazionale nonché quelle diverse
dalle precedenti che siano presenti con
almeno due rappresentanti al Parlamento
europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri
organismi collettivi, comunque denominati,
rappresentativi di forze sociali e politiche
di rilevanza nazionale, diverse da quelle
riferibili ai soggetti di cui alle lettere
a) e b), che abbiano un interesse obiettivo
e specifico ai quesiti referendari e che
abbiano dato una esplicita indicazione di
voto. Gli organismi di cui al presente comma
devono essere costituiti entro cinque giorni
non festivi successivi alla data di
pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Entro cinque giorni non festivi
successivi alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana , i
soggetti di cui al comma 1, lettera b)
rendono nota all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni la loro intenzione di
partecipare ai programmi di comunicazione
politica e alla trasmissione dei messaggi
politici autogestiti, indicando la propria
posizione a favore o contro i quesiti
referendari. L’Autorità comunica, anche a
mezzo telefax, l’elenco dei soggetti di cui
al precedente comma 1 ai Comitati regionali
per le comunicazioni o, ove questi non siano
costituiti, ai Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
3. Per ciascun quesito in relazione al quale
intendano intervenire i soggetti politici di
cui al comma 1, lettera b), indicano se il
loro rappresentante sosterrà la posizione
favorevole o quella contraria ovvero se sono
disponibili a farsi rappresentare di volta
in volta da sostenitori di una o dell’altra
opzione di voto.
TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
disciplina delle trasmissioni
delle emittenti nazionali
Articolo 3
(Riparto degli spazi di comunicazione
politica)
1. Ai fini del presente Capo I, in
applicazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore del presente
provvedimento e la data di chiusura della
campagna referendaria, gli spazi che
ciascuna emittente televisiva o radiofonica
nazionale privata dedica alla comunicazione
politica sui temi dei referendum popolari,
nelle forme previste dall'articolo 4, comma
1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono
ripartiti in due parti uguali tra i soggetti
favorevoli e i contrari ai quesiti
referendari, includendo fra questi ultimi
anche coloro che si esprimo per l’astensione
o per la non partecipazione al voto.
2. In ogni trasmissione che preveda la
partecipazione di più di un rappresentante
per ciascuna indicazione di voto, tra i
sostenitori dell’indicazione di voto
favorevole deve essere incluso un
rappresentante del Comitato promotore .
3. L’eventuale assenza di sostenitori di una
delle due indicazioni di voto non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del
tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni
interessate è fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica
sono collocate in contenitori con cicli a
cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive nazionali all’interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le
ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche
nazionali all’interno della fascia oraria
compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del
giorno successivo. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalità che
ne consentano la fruizione anche ai non
udenti. I calendari delle trasmissioni di
cui al presente articolo sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo
telefax, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Le eventuali variazioni dei
predetti calendari sono tempestivamente
comunicati all’Autorità.
5. Alle trasmissione di comunicazione
politica sui temi della consultazione
referendaria non possono prendere parte
persone che risultino candidate in altre
competizioni elettorali in corso e a tali
competizioni non è comunque consentito, nel
corso dei programmi medesimi, alcun
riferimento.
6. La responsabilità delle trasmissioni di
cui al presente articolo deve essere
ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Le trasmissioni di cui al presente
articolo sono sospese nei giorni 20, 21 e 22
giugno 2009.
Articolo 4
(Messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quello di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria a ciascun quesito referendario.
Articolo 5
(Modalità di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Per la trasmissione
dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui all’articolo 4,
comma 1, osservano le seguenti modalità,
stabilite sulla base dei criteri fissati
dall'articolo 4, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è
ripartito fra i soggetti politici
interessati; i messaggi sono trasmessi a
parità di condizioni tra i favorevoli ed i
contrari, anche con riferimento alle fasce
orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo
autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di una
posizione favorevole o contraria ai quesiti
referendari e comunque compresa, a scelta
del richiedente, fra uno e tre minuti per le
emittenti televisive e fra trenta e novanta
secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri
programmi, né essere interrotti, hanno una
autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino
a un massimo di quattro contenitori per ogni
giornata di programmazione. I contenitori
sono collocati uno per ciascuna delle
seguenti fasce orarie, progressivamente a
partire dalla prima: prima fascia 18:00 –
19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza
fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 –
10:59. I messaggi trasmessi in ciascun
contenitore sono almeno due e sono comunque
ripartiti in misura uguale tra i soggetti
favorevoli e quelli contrari al quesito
referendario. A tal fine, qualora il numero
dei soggetti che sostengono le due
indicazioni di voto sia diverso,
l’assegnazione degli spazi ai soggetti più
numerosi avviene secondo un criterio di
rotazione, fermi restando in ogni caso i
limiti di cui alle lettere e) ed f).
L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno
di una delle due indicazioni di voto non
pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di
quelli a sostegno dell’indicazione opposta,
ma non determina un aumento degli spazi ad
essa spettanti;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso
una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere
più di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura
"messaggio autogestito" con l'indicazione
del soggetto politico committente.
Articolo 6
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e
dei soggetti politici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente
delibera, le emittenti che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento
mediante un comunicato da trasmettere almeno
una volta nella fascia di maggiore ascolto.
Nel comunicato l'emittente nazionale informa
i soggetti politici che presso la sua sede,
di cui viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, è
depositato un documento, che può essere reso
disponibile anche nel sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione
dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel
palinsesto, gli standard tecnici richiesti e
il termine di consegna per la trasmissione
del materiale autoprodotto. A tale fine, le
emittenti possono anche utilizzare il
modello MAG/1/RN, reso disponibile nel sito
web dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax,
all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni il documento di cui alla
lettera a), nonché possibilmente con almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo
al numero dei contenitori e alla loro
collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare
il modello MAG/2/RN, reso disponibile nel
predetto sito web dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
2. Fino al quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana i soggetti politici di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c)
nonché i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b), che abbiano reso la
comunicazione di cui al medesimo articolo 2,
comma 2, interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e alla
stessa Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, anche a mezzo telefax, le
proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale per i referendum popolari, i
relativi recapiti e la durata dei messaggi.
A tale fine, può anche essere utilizzato il
modello MAG/3/RN, reso disponibile nel
predetto sito web dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 7
(Sorteggio e collocazione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei
messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con
sorteggio unico nella sede dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, alla
presenza di un funzionario della stessa.
La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata secondo un
criterio di rotazione a scalare di un posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo
da rispettare il criterio di parità di
presenze all'interno delle singole fasce.
Gli spazi disponibili in ciascun contenitore
sono comunque ripartiti in parti uguali tra
i soggetti favorevoli e quelli contrari ai
quesiti referendari.
Articolo 8
(Programmi di informazione trasmessi sulle
emittenti nazionali)
1. Sono programmi di
informazione i telegiornali, i giornali
radio, i notiziari e ogni altro programma di
contenuto informativo, a rilevante
presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell’attualità e
della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente
delibera, tenuto conto del servizio di
interesse generale dell’attività di
informazione radiotelevisiva, i notiziari
diffusi dalle emittenti televisive e
radiofoniche nazionali e tutti gli altri
programmi a contenuto informativo,
riconducibili alla responsabilità di una
specifica testata registrata ai sensi di
legge, si conformano con particolare rigore
ai criteri di tutela del pluralismo, della
completezza, della imparzialità, della
obiettività e di parità di trattamento tra i
soggetti politici , al fine di assicurare
all’elettorato la più ampia informazione sui
temi e sulle modalità di svolgimento della
campagna referendaria, e precisamente:
a) quando vengano trattate questioni
relative al tema oggetto dei referendum, le
posizioni dei diversi soggetti politici
impegnati a favore o contro i quesiti
referendari, vanno rappresentate in modo
corretto e obiettivo, evitando sproporzioni
nelle cronache e nelle riprese degli stessi
soggetti. Resta salva per l’emittente la
libertà di commento e di critica che, in
chiara distinzione tra informazione e
opinione, salvaguardi comunque il rispetto
delle persone.
b) fatto salvo il criterio precedente, nei
programmi di approfondimento informativo, a
cominciare da quelli di maggiore ascolto, va
curata una adeguata informazione sui temi
oggetto dei referendum, assicurando la
chiarezza e la comprensibilità dei temi in
discussione. Qualora in detti programmi
assuma carattere rilevante l’esposizione di
opinioni e valutazioni politiche
riconducibili al tema oggetto dei
referendum, dovrà essere complessivamente
garantita, nel corso della campagna
referendaria, la presenza equilibrata e il
contraddittorio tra i soggetti favorevoli o
contrari ai quesiti referendari, includendo
tra questi ultimi anche coloro che si
esprimono per l’astensione o per la non
partecipazione al voto.
3. Nel periodo di cui al precedente comma 1,
in qualunque trasmissione radio-televisiva,
diversa da quelle di comunicazione politica,
di informazione e dai messaggi politici
autogestiti, è vietato fornire, anche in
forma indiretta, indicazioni o preferenze di
voto relative ai referendum.
4. Direttori dei programmi, registi,
conduttori ed ospiti devono attenersi ad un
comportamento corretto ed imparziale, anche
in rapporto alle modalità di partecipazione
e selezione del pubblico, tale da non
influenzare, anche in modo surrettizio ed
allusivo, le libere scelte degli elettori,
evitando che si determinino situazioni di
vantaggio per i favorevoli o i contrari ai
quesiti referendari.
5. Correttezza ed imparzialità devono essere
assicurate nella diffusione delle prese di
posizione di contenuto politico espresse da
qualunque soggetto anche non direttamente
partecipante alla competizione referendaria.
6. Il rispetto delle condizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo e
il ripristino di eventuali squilibri
accertati, è assicurato anche d’ufficio
dall’Autorità che persegue le relative
violazioni secondo quanto previsto dalle
norme vigenti.
Articolo 9
(Illustrazione delle modalità di voto)
1. Dall’entrata in vigore
del presente provvedimento le emittenti
radiotelevisive nazionali private illustrano
le principali caratteristiche delle elezioni
referendarie previste per i giorni 21 e 22
giugno 2009 con particolare riferimento al
sistema elettorale, ai temi referendari e
alle modalità di espressione del voto ivi
comprese le speciali modalità di voto
previste per gli elettori affetti da
disabilità, e per i malati intrasportabili e
le modalità di espressione del voto per la
circoscrizione estero.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni
delle emittenti locali
Articolo 10
(Programmi di comunicazione politica)
1. I programmi di
comunicazione politica, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004, che le emittenti televisive e
radiofoniche locali intendono trasmettere
tra l’entrata in vigore della presente
delibera e la chiusura della campagna
referendaria devono consentire una effettiva
parità di condizioni tra i soggetti politici
di cui all’articolo 2 favorevoli o contrari
ai quesiti referendari, includendo fra
questi ultimi anche coloro che si esprimono
per l’astensione o la non partecipazione al
voto, anche con riferimento alle fasce
orarie e al tempo di trasmissione.
2. L’eventuale assenza di sostenitori di una
delle due indicazioni di voto non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del
tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione è fatta esplicita
menzione delle predette assenze.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica
sono collocate in contenitori con cicli a
cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive locali all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore
24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali
all’interno della fascia oraria compresa tra
le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo da garantire
l’applicazione dei princìpi di equità e di
parità di trattamento tra i soggetti di cui
all’articolo 2 favorevoli o contrari ai
quesiti referendari, anche attraverso
analoghe opportunità di ascolto. I calendari
delle predette trasmissioni sono comunicati
almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito,
al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Le
eventuali variazioni dei predetti calendari
sono tempestivamente comunicate al predetto
organo, che ne informa l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile,
tali trasmissioni sono diffuse con modalità
che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica
sui temi della consultazione referendaria di
cui all’articolo 1, comma 1, del presente
provvedimento, non possono prendere parte
persone che risultino candidate in altre
competizioni elettorali in corso e a tali
competizioni non è comunque consentito, nel
corso dei programmi medesimi, alcun
riferimento.
5. Le trasmissioni di cui al presente
articolo sono sospese nei giorni 20, 21 e 22
giugno 2009 .
Articolo 11
(Messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito)
1. Nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in
vigore del presente provvedimento e quella
di chiusura della campagna referendaria, le
emittenti radiofoniche e televisive locali
possono trasmettere messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio delle
posizioni favorevoli o contrarie a ciascun
quesito referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici
di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche
e televisive locali osservano le seguenti
modalità, stabilite sulla base dei criteri
fissati dall'articolo 4, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è
ripartito fra i soggetti politici; i
messaggi sono trasmessi a parità di
condizioni tra i favorevoli ed i contrari,
anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo
autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un
programma o di una opinione politica,
comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi
per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri
programmi, né essere interrotti, hanno una
autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino
a un massimo di quattro contenitori per ogni
giornata di programmazione. I contenitori
sono collocati uno per ciascuna delle
seguenti fasce orarie, progressivamente a
partire dalla prima: prima fascia 18:00 –
19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza
fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 –
8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere
più di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata
reca la dicitura "messaggio referendario
gratuito" con l'indicazione del soggetto
politico committente.
Articolo 12
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei
soggetti politici
relative ai messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito)
1. Entro il quinto giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente
delibera, le emittenti radiofoniche e
televisive locali che trasmettono messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento
mediante un comunicato da trasmettere almeno
una volta nella fascia di maggiore ascolto.
Nel comunicato l'emittente locale informa i
soggetti politici che presso la sua sede, di
cui viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, è
depositato un documento, che può essere reso
disponibile anche sul sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione
dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel
palinsesto, gli standard tecnici richiesti e
il termine di consegna per la trasmissione
del materiale autoprodotto. A tale fine, le
emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/1/RN resi disponibili nel sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al
competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, al
Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, il
documento di cui alla lettera a), nonché,
possibilmente con almeno cinque giorni di
anticipo, ogni variazione apportata
successivamente al documento stesso con
riguardo al numero dei contenitori e alla
loro collocazione nel palinsesto. A
quest’ultimo fine, le emittenti possono
anche utilizzare i modelli MAG/2/RN resi
disponibili nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
2. Fino al quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i soggetti politici di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
c), nonché i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c) che abbiano reso la
comunicazione di cui al medesimo articolo 2,
comma 2, interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e al
competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, al
Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, le
proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale per i referendum popolari e i
relativi recapiti, la durata dei messaggi. A
tale fine, possono anche essere utilizzati i
modelli MAG/3/RN resi disponibili nel
predetto sito web dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 13
(Numero complessivo dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito)
1. L'Autorità, ove non
diversamente regolamentato, approva la
proposta del competente Comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito,
del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, ai fini della fissazione
del numero complessivo dei messaggi
autogestiti gratuiti da ripartire tra i
soggetti politici richiedenti, in relazione
alle risorse disponibili previste dal
decreto del Ministro delle comunicazioni
adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e concernente
la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano della somma
stanziata per l’anno 2009.
Articolo 14
(Sorteggi e collocazione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei
messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con
sorteggio unico nella sede del Comitato
regionale per le comunicazioni o, ove non
costituito, del Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, nella cui area di
competenza ha sede o domicilio eletto
l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla
presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei
giorni successivi viene determinata, sempre
alla presenza di un funzionario del Comitato
di cui al comma 1, secondo un criterio di
rotazione a scalare di un posto all'interno
di ciascun contenitore, in modo da
rispettare il criterio di parità di presenze
all'interno delle singole fasce.
Articolo 15
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
1. Nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in
vigore della presente delibera e quella di
chiusura della campagna referendaria, le
emittenti radiofoniche e televisive locali
possono trasmettere messaggi politici
autogestiti a pagamento, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del
codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai
messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali
devono assicurare condizioni economiche
uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Dalla data di entrata di vigore del
presente provvedimento fino a tutto il
penultimo giorno antecedente la data delle
votazioni, le emittenti radiofoniche e
televisive locali che intendono diffondere i
messaggi politici di cui al comma 1 sono
tenute a dare notizia dell’offerta dei
relativi spazi mediante un avviso da
trasmettere, almeno una volta al giorno,
nella fascia oraria di maggiore ascolto, per
tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le
emittenti radiofoniche e televisive locali
informano i soggetti politici che presso la
propria sede, della quale viene indicato
l’indirizzo, il numero telefonico e di fax,
è depositato un documento, consultabile su
richiesta da chiunque ne abbia interesse,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione
degli spazi con l’indicazione del termine
ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi
quali autonomamente determinate da ogni
singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od
elemento tecnico rilevante per la fruizione
degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e
televisiva locale deve tenere conto delle
prenotazioni degli spazi da parte dei
soggetti politici in base alla loro
progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per i messaggi di cui al comma 1
devono essere riconosciute le condizioni di
miglior favore praticate ad uno di essi per
gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e
televisiva locale è tenuta a praticare, per
i messaggi di cui al comma 1, una tariffa
massima non superiore al 70% del listino di
pubblicità tabellare. I soggetti politici
interessati possono richiedere di verificare
in modo documentale i listini tabellari in
relazione ai quali sono state determinate le
condizioni praticate per l’accesso agli
spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i
messaggi di cui al comma 1 differenziati per
diverse aree territoriali dovranno essere
indicate anche le tariffe praticate per ogni
area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui
ai commi 3 e 4 costituisce condizione
essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo
elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i
messaggi di cui al comma 1 devono essere
preceduti e seguiti da un annuncio in audio
del seguente contenuto: "Messaggio
referndario a pagamento", con l’indicazione
del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i
messaggi di cui al comma 1 devono recare in
sovrimpressione per tutta la loro durata la
seguente dicitura: "Messaggio referendario a
pagamento", con l’indicazione del soggetto
politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive
locali non possono stipulare contratti per
la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo
elettorale in favore di singoli candidati
per importi superiori al 75% di quelli
previsti dalla normativa in materia di spese
elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 16
(Trasmissioni in contemporanea)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive
locali che effettuano trasmissioni in
contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente
prevista per un’emittente nazionale sono
disciplinate dal codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e
al presente Capo II esclusivamente per le
ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 17
(Programmi di informazione trasmessi sulle
emittenti locali)
1. Nei programmi di informazione, come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del codice di autoregolamentazione di
cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono
garantire il pluralismo, attraverso la
parità di trattamento, l’obiettività, la
correttezza, la completezza, la lealtà,
l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei
punti di vista; a tal fine, quando vengono
trattate questioni relative ai temi oggetto
dei referendum, deve essere assicurato
l’equilibrio tra i soggetti favorevoli o
contrari ai quesiti referendari.
2. Resta comunque salva per l’emittente la
libertà di commento e di critica, che, in
chiara distinzione tra informazione e
opinione, salvaguardi comunque il rispetto
delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all’articolo
16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n.
223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f),
della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, come definite all’articolo 2,
comma 1, lettera q), n. 3, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono
esprimere i principi di cui sono portatrici,
tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva
diversa da quelle di comunicazione politica
e dai messaggi politici autogestiti, è
vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni o preferenze di voto relative ai
referendum. Direttori dei programmi,
registi, conduttori e ospiti devono
attenersi ad un comportamento tale da non
influenzare, anche in modo surrettizio e
allusivo, le libere scelte dei votanti,
evitando che si determinino condizioni di
vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o
contrari ai quesiti referendari.
Capo III
Disposizioni particolari
Articolo 18
(Circuiti di emittenti radiotelevisive
locali)
1. Ai fini del presente
provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali
che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate come
trasmissioni in ambito nazionale; il
consorzio costituito per la gestione del
circuito o, in difetto, le singole emittenti
che fanno parte del circuito, sono tenuti al
rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti nazionali dal Capo I del presente
titolo, che si applicano altresì alle
emittenti autorizzate alla ripetizione dei
programmi esteri ai sensi dell'articolo 38
della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il
circuito nazionale si determina con
riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del
circuito, per il tempo di trasmissione
autonoma, le disposizioni previste per le
emittenti locali dal Capo II del presente
titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente
delle violazioni realizzatesi nell’ambito
delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 19
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
1. In conformità a quanto disposto
dall’articolo 6 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi
I e II del presente titolo non si applicano
alle imprese di radiodiffusione sonora che
risultino essere organo ufficiale di un
partito politico rappresentato in almeno un
ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo
11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67. Per tali imprese è comunque vietata
la cessione, a titolo sia oneroso sia
gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con
tempestività all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare l’impresa di
radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.
Articolo 20
(Conservazione delle registrazioni)
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.
TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 21
(Comunicato preventivo per la diffusione di
messaggi politici referendari
su quotidiani e periodici)
1. Entro il quinto giorno
successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, gli
editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino
a tutto il penultimo giorno prima delle
elezioni nelle forme ammesse dall'articolo
7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, messaggi politici relativi ai referendum
sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei
relativi spazi attraverso un apposito
comunicato pubblicato sulla stessa testata
interessata alla diffusione di messaggi
politici referendari. Per la stampa
periodica si tiene conto della data di
effettiva distribuzione al pubblico. Ove in
ragione della periodicità della testata non
sia stato possibile pubblicare sulla stessa
nel termine predetto il comunicato
preventivo, la diffusione dei messaggi non
potrà avere inizio che dal numero successivo
a quello recante la pubblicazione del
comunicato sulla testata, salvo che il
comunicato sia stato pubblicato, nel termine
prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di
analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere
pubblicato con adeguato rilievo, sia per
collocazione, sia per modalità grafiche, e
deve precisare le condizioni generali
dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il
numero di telefono della redazione della
testata presso cui è depositato un documento
analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione
degli spazi con puntuale indicazione del
termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli
spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi,
quali autonomamente determinate per ogni
singola testata, nonché le eventuali
condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od
elemento tecnico rilevante per la fruizione
degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione
delle prenotazioni in base alla loro
progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti
politici richiedenti gli spazi per messaggi
politici referendari le condizioni di
migliore favore praticate ad uno di essi per
il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare
in modo documentale, su richiesta dei
soggetti politici interessati, le condizioni
praticate per l'accesso agli spazi in
questione, nonché i listini in relazione ai
quali ha determinato le tariffe per gli
spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di
pagine locali di testate a diffusione
nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente provvedimento le testate con
diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi distintamente le tariffe praticate
per le pagine locali e le pagine nazionali,
nonché, ove diverse, le altre modalità di
cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato
preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi
politici referendari durante la
consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e
salvo quanto previsto nello stesso comma per
le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi può avere inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del
comunicato preventivo.
Articolo 22
(Pubblicazione di messaggi politici
referendari su quotidiani e periodici)
1. I messaggi politici
referendari di cui all'articolo 7 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono
fornire una corretta rappresentazione del
quesito referendario ed essere riconoscibili
anche mediante specifica impaginazione in
spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalità uniformi per ciascuna testata.
Devono, altresì, recare la dicitura
"messaggio referendario" con l’indicazione
del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico
elettorale diverse da quelle elencate al
comma 2 dell’articolo 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
Articolo 23
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
1. Le disposizioni sulla
diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi
politici relativi ai referendum su
quotidiani e periodici e sull'accesso in
condizioni di parità ai relativi spazi non
si applicano agli organi ufficiali di stampa
dei partiti e movimenti politici e alle
stampe dei soggetti politici interessati ai
referendum di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Si considera organo ufficiale di partito
o movimento politico il giornale quotidiano
o periodico che risulta registrato come tale
ai sensi dell’articolo 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi
indicazione in tale senso nella testata,
ovvero che risulti indicato come tale nello
statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti e i movimenti politici e i
soggetti politici interessati ai referendum
sono tenuti a fornire con tempestività
all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare gli organi ufficiali di stampa
dei partiti e dei movimenti politici, nonché
le stampe di soggetti politici interessati
ai referendum.
TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 24
(Modalità di diffusione dei sondaggi
politici ed elettorali)
1. Fino al sedicesimo
giorno precedente la data delle votazioni la
diffusione o pubblicazione integrale o
parziale dei risultati dei sondaggi sui
referendum, da chiunque divulgata, deve
essere obbligatoriamente corredata da una
“nota informativa” che ne costituisce parte
integrante e contiene le seguenti
indicazioni, di cui è responsabile il
soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il
sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del
sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del
campione, specificando se si tratta di
“sondaggio rappresentativo” o di “sondaggio
non rappresentativo”;
d) il metodo di raccolta delle informazioni
e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e
l’universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte
o, nel caso di pubblicazione parziale del
sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno
risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui è stato realizzato il
sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre,
possono essere diffusi soltanto se
contestualmente resi disponibili dal
committente nella loro integralità e
corredati della “nota informativa” di cui al
medesimo comma 1 sull’apposito sito web
istituito e tenuto a cura del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri
www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
3. In caso di pubblicazione dei risultati
dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota
informativa” di cui al comma 1 è sempre
evidenziata con apposito riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione
televisiva, la “nota informativa” di cui al
comma 1 appare in apposito sottotitolo a
scorrimento a caratteri leggibili.
5. In caso di diffusione radiofonica dei
risultati dei sondaggi, la “nota
informativa” di cui al comma 1 viene letta
ai radioascoltatori.
6. Quando emittenti o organi di stampa
diffondono la notizia, da chiunque
divulgata, dell’esistenza di un sondaggio,
devono precisare se il sondaggio sia stato o
meno realizzato con le modalità indicate nei
precedenti commi, cui la legge condiziona la
loro diffusione. Nel caso in cui tali
precisazioni non siano state date all’atto
della diffusione della notizia del
sondaggio, le emittenti e gli organi di
stampa devono, se l’autore della notizia le
fornisce, riportare, entro ventiquattro ore,
le precisazioni integrative richieste dalla
legge sul mezzo di comunicazione che ha
diffuso il sondaggio con il medesimo
rilievo, per fascia oraria, collocazione
caratteristiche editoriali, con cui i
sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In
caso contrario essi sono tenuti a
diffondere, con le stesse modalità di cui
sopra, la precisazione che si tratta di
sondaggio non rispondente alle prescrizioni
di legge.
Articolo 25
(Divieto di diffusione dei sondaggi politici
ed elettorali nei quindici giorni precedenti
le votazioni)
1. Nei quindici giorni
precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, è
vietato rendere pubblici o comunque
diffondere i risultati, anche parziali, di
sondaggi demoscopici sull’esito dei
referendum e sugli orientamenti di voto
degli elettori, anche se tali sondaggi sono
stati effettuati in un periodo precedente a
quello del divieto. E' vietata, altresì, la
pubblicazione e la trasmissione dei
risultati di quesiti rivolti in modo
sistematico a determinate categorie di
soggetti perché esprimano con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma le proprie
preferenze di voto .
2. L’inosservanza del divieto di cui al
comma 1 sussiste altresì quando vengono
riportate nel circuito dell’informazione
radiotelevisiva, della stampa o della
diffusione di notizie mediante agenzia,
dichiarazioni contenenti i risultati di
sondaggi aventi l’oggetto di cui al primo
comma rilasciate da esponenti politici o
qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.
3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui
al presente articolo le emittenti
radiofoniche e televisive, pubbliche e
private, le società editrici di quotidiani e
periodici anche diffusi in forma elettronica
e le agenzie di stampa.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 26
(Compiti dei Comitati regionali per le
comunicazioni)
1. I Comitati regionali
per le comunicazioni o, ove questi non siano
stati ancora costituiti, i Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi,
assolvono, nell'ambito territoriale di
rispettiva competenza, oltre a quelli
previsti agli articoli 12, 13 e 14, i
seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme
applicazione della legislazione vigente, del
codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004 e del presente provvedimento da
parte delle emittenti locali, nonché delle
disposizioni dettate per la concessionaria
del servizio pubblico generale
radiotelevisivo dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere
regionale;
b) di accertamento delle eventuali
violazioni, trasmettendo i relativi atti e
gli eventuali supporti e formulando le
conseguenti proposte all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.
Articolo 27
(Procedimenti sanzionatori)
1. Le violazioni delle
disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di
quelle emanate dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
dettate con il presente atto, sono
perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine
dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall’articolo 10 e 11-quinquies della
medesima legge. Ciascun soggetto politico
interessato può comunque denunciare tali
violazioni entro il termine perentorio di
dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti
presso l’Autorità può denunciare
comportamenti in violazione delle
disposizioni di cui al Capo II della 22
febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e
delle disposizioni del presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere
inviata, anche a mezzo telefax,
all’Autorità, all’emittente privata o
all’editore presso cui è avvenuta la
violazione, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni ovvero, ove il predetto
organo non sia ancora costituito, al
Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di
Finanza nella cui competenza territoriale
rientra il domicilio dell'emittente o
dell'editore. Il predetto Gruppo della
Guardia di Finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla
comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia
entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorità è
procedibile solo se sottoscritta in maniera
leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio
della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di
inammissibilità, l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero
dell’editore e del giornale o periodico, cui
sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di
data e orario della trasmissione, ovvero di
data ed edizione, nonché di una motivata
argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli
elementi previsti dai precedenti commi 4 e
5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi
poteri d’ufficio avvia l’istruttoria, dando,
comunque, precedenza nella trattazione a
quelle immediatamente procedibili.
7. L’Autorità provvede direttamente alle
istruttorie sommarie di cui al comma 1
riguardanti emittenti radiotelevisive
nazionali ed editori di giornali e
periodici, mediante le proprie strutture,
che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo
Speciale della Guardia di Finanza istituito
presso l'Autorità stessa. Adotta i propri
provvedimenti entro le quarantotto ore
successive all’accertamento della violazione
o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi
dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di
legge da parte delle emittenti televisive e
degli editori, con contestuale informativa
all’Autorità.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti
radiofoniche e televisive locali sono
istruiti sommariamente dai competenti
Comitati regionali per le comunicazioni,
ovvero, ove questi non si siano ancora
costituiti, dai Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, che formulano le
relative proposte all'Autorità secondo
quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza
competente per territorio, ricevuta la
denuncia della violazione, da parte di
emittenti radiotelevisive locali, delle
disposizioni di cui al comma 1, provvede
entro le dodici ore successive
all’acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del
competente Comitato di cui al comma 8,
dandone immediato avviso, anche a mezzo
telefax, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad
una istruttoria sommaria, se del caso
contesta i fatti, anche a mezzo telefax,
sente gli interessati ed acquisisce le
eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro
ore successive alla contestazione. Qualora,
allo scadere dello stesso termine, non si
sia pervenuti ad un adeguamento, anche in
via compositiva, agli obblighi di legge lo
stesso Comitato trasmette atti e supporti
acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale
di accertamento, redatto, ove necessario, in
cooperazione con il competente Gruppo della
Guardia di Finanza, all'Autorità, che
provvede, in deroga ai termini e alle
modalità procedimentali previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, entro le
quarantotto ore successive all’accertamento
della violazione o alla denuncia, decorrenti
dal deposito degli stessi atti e supporti
presso gli uffici del Servizio Comunicazione
politica e Risoluzione di conflitti di
interesse dell’Autorità medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al
comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità
le attività svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata
attuazione della vigente normativa.
12. Gli Ispettorati Territoriali del
Ministero delle comunicazioni collaborano, a
richiesta, con i Comitati regionali per le
comunicazioni, o, ove non costituiti, con i
Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi.
13. Le emittenti radiotelevisive private e
gli editori di stampa sono tenuti al
rispetto delle disposizioni dettate dal
presente provvedimento, adeguando la propria
attività di programmazione e pubblicazione,
nonché i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorità verifica il rispetto dei
propri provvedimenti ai fini previsti
dall'articolo 1, commi 31 e 32, della legge
31 luglio 1997, n. 249 e a norma
dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come
introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.
313. Accerta, altresì, l’attuazione delle
disposizioni emanate dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche
per le finalità di cui all’articolo 1, comma
6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento
dell’Autorità contenga una misura
ripristinatoria della parità di accesso ai
mezzi di informazione, come individuata
dall’articolo 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o
gli editori di stampa sono tenuti ad
adempiere nel termine di 48 ore dalla
notifica del provvedimento medesimo e,
comunque, nella prima trasmissione o
pubblicazione utile.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie
stabilite dall'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515 per le violazioni
delle disposizioni della legge medesima, non
abrogate dall'articolo 13 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative
disposizioni dettate dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
delle relative disposizioni di attuazione
dettate con il presente provvedimento, non
sono evitabili con il pagamento in misura
ridotta previsto dall'articolo 16 della
legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si
applicano anche a carico dei soggetti a
favore dei quali sono state commesse le
violazioni, qualora ne venga accertata la
responsabilità.
17. L’Autorità, nell’ipotesi di accertamento
delle violazioni delle disposizioni recate
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo
svolgimento delle campagne elettorali
disciplinate dal presente provvedimento, da
parte di imprese che agiscono nei settori
del sistema integrato delle comunicazioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e
che fanno capo al titolare di cariche di
governo e ai soggetti di cui all'articolo 7,
comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
ovvero sottoposte al controllo dei medesimi,
procede all’esercizio della competenza
attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n.
215 in materia di risoluzione dei conflitti
di interesse.
Il presente provvedimento entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente delibera è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ed è resa disponibile nel sito
web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 15 maggio 2009
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria