COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 16 Ottobre 2007
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti,
informazione e Tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai
sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative ai referendum propositivi
della Valle d'Aosta sulle proposte di leggi regionali di iniziativa popolare
rispettivamente n. 138 (Disposizioni in materia di preferenza unica nelle
elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 139 (Disposizioni per
l'elezione diretta della giunta regionale della Valle d'Aosta), n. 140
(Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni alla
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 - Norme per l'elezione del consiglio
regionale della Valle d'Aosta), n. 141 (Disposizioni per favorire l'equilibrio
della rappresentanza tra i generi nelle elezioni del consiglio regionale della
Valle d'Aosta) e n. 147 (Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo
presidio ospedaliero regionale), indetti per il giorno 18 novembre 2007.
(pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03 novembre 2007)
IL PRESIDENTE
La Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione":
a) visto lo statuto della Valle d'Aosta (d'ora in avanti: Valle),approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
b) vista la legge della Valle, 25 giugno 2003, n. 19, e successive
modificazioni, recante "Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del
referendum propositivo, abrogativo e
consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale";
c) visti i decreti del presidente della giunta regionale della Valle dell'8
giugno 2007, con i quali si indicono per il giorno 18 novembre 2007 i referendum
propositivi su cinque proposte di legge regionale di iniziativa popolare;
d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita'
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di
cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria
regionale indetta nella regione autonoma della Valle per il 18 novembre 2007 e
si applicano alla
programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel
territorio della Valle, salvo quanto previsto, per le trasmissioni a diffusione
nazionale, al comma 3 del presente
articolo ed al successivo art. 4. Esse si applicano dalla data in cui la
delibera stessa e' comunicata alla RAI, sino alle ore 24 dell'ultimo giorno di
votazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente
provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono
ripartiti in misura eguale tra i
favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. Gli eventuali sostenitori
dell'indicazione di astensione dal voto sono equiparati ai contrari quanto alla
ripartizione del tempo. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due
indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi,
nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
3. Nelle trasmissioni a diffusione nazionale, ogni eventuale riferimento alla
consultazione referendaria di cui al presente articolo puo' avere luogo solo in
programmi di carattere informativo, e con le cautele di cui all'art. 7 della
presente delibera.
Art. 2.
Tipologia della programmazione regionale RAI
durante la campagna referendaria nella Valle
1. Nel periodo di
vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale
della Valle ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di
seguito:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum di cui
all'art. 1 puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed
ogni altra forma che consenta il
raffronto tra le due opposte indicazioni di voto. Essa si realizza mediante
Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche
autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5 della presente delibera.
Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei referendum non possono
prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in
corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun
riferimento.
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui
all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono
caratterizzati dall'assenza del contraddittorio.
Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6 della
presente delibera, su richiesta dell'interessato;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi
approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.
Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
1. Alle trasmissioni
che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:
a) i comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere
rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della Valle;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b),presenti in uno
dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto,con proprio simbolo, almeno
due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,comunque
denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale,
diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che
abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro
partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui
al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come
organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento, ed avere chiesto al comitato regionale per le comunicazioni della
Valle (d'ora in avanti: CORECOM), entro il medesimo termine, di partecipare alle
trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno
circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il CORECOM valuta
la rilevanza regionale dei richiedenti ed il loro interesse obiettivo e
specifico ai quesiti referendari.
Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione
1. La RAI predispone
e trasmette nella Valle schede televisive e radiofoniche che illustrano i
quesiti referendari, ed informa sulle modalita' di votazione, sulla data e gli
orari della consultazione.
Le schede danno conto altresi' delle caratteristiche peculiari ed innovative
dell'attuale consultazione referendaria. La scheda televisiva e quella
radiofonica sono trasmesse in orari di buon ascolto, prima e dopo i principali
notiziari. Esse sono altresi' inoltrate al CORECOM ed alla commissione.
2. La RAI e' altresi' invitata a far si' che le peculiari caratteristiche della
consultazione referendaria programmata nella Valle siano divulgate anche
attraverso notiziari nazionali.
Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni
di comunicazione politica
1. In riferimento ai
referendum del 18 novembre 2007, la RAI organizza e trasmette nella Valle
Tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del
confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti
individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalita':
a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),sono invitati
dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei
propri quesiti referendari e sostenere
l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate
dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo
se non dopo che esse abbiano
dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;
c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera d),
possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della
rilevanza politica e sociale e della
consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi disponibili in
ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in
parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai
quesiti referendari.
2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei
giorni di sabato 17 e domenica 18 novembre 2007.
3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune,
eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al
presente articolo.
Art. 6.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione
dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha
luogo in rete
regionale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI,entro i cinque
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale,
dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
Tali soggetti:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche
della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio,
purche' con tecniche e standard
equivalenti a quelli abituali della RAI;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d),
dichiarano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale
e il loro interesse obiettivo e specifico ai
quesiti referendari.
3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il
numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel
palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI
puo' altresi' stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun
soggetto. Il relativo calendario e' trasmesso al competente CORECOM.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti
eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari.
L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessaria, con
criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.
Art. 7.
Informazione
1. Nel periodo di
vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di
approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il
tema oggetto dei quesiti referendari,ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita',dell'indipendenza
e della obiettivita'.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i
loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni
cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i
favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che
gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in
base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti
ai conduttori o alla testata.
Art. 8.
Programmi dell'accesso
1. Nella programmazione dell'Accesso regionale nella Valle, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, non possono avere luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione alla commissione
1. I calendari delle
tribune e le loro modalita' di svolgimento sono preventivamente trasmessi al
CORECOM ed alla Commissione parlamentare.
2. Il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i
contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e
l'attuazione del presente provvedimento, in
particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra
questione controversa.
Art. 10.
Responsabilita' del consiglio di amministrazione
e del direttore generale della RAI
1. Il consiglio
d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito
delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei
criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla
commissione.
Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
Art. 11.
1. Il presente
provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 ottobre 2007
Il Presidente: Gentiloni Silveri