COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003
Disposizioni, ai sensi della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, in materia di comunicazione politica,
messaggi autogestiti e informazione della
concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni del presidente
della provincia di Trento nonche' dei membri dei consigli provinciali
della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, componenti il consiglio
regionale della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003.
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3
settembre 2003)
IL PRESIDENTE
La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi:
a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi
generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze
politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari
opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n.
807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio
1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3,
della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e
la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla commissione
il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) viste, quanto alla
disciplina delle trasmissioni
radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della
commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le
successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione
delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della
legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) visto il decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige;
f) viste in particolare le modificazioni del
predetto statuto speciale di cui all'art. 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
g) vista la legge della provincia di Trento 5 marzo 2003,
n. 2, in materia di elezioni del consiglio provinciale e del
presidente della provincia;
h) vista la legge della provincia di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4, in
materia di elezioni del consiglio provinciale;
i) visti i provvedimenti in data 3 giugno 2003
dei rispettivi presidenti, con cui le amministrazioni provinciali
di Trento e di Bolzano hanno fissato per domenica 26 ottobre
2003 la data di votazione per il rinnovo degli organi provinciali;
l) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI
Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, come
di seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla
campagna per le elezioni del presidente della provincia di Trento
nonche' dei consigli provinciali della provincia di Trento e della
provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano
di avere efficacia il giorno successivo alle
votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al
presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano
la comprensione anche da parte dei non
udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita'
non possono essere attivate senza il
consenso della forza politica richiedente.
Art. 2.
Tipologia della programmazione regionale RAI
in periodo elettorale nella regione Trentino-Alto Adige
1. Nel periodo di vigenza del
presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva
regionale della RAI nella regione Trentino-Alto
Adige, fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni relative all'attuazione
del bilinguismo e alla tutela
delle minoranze linguistiche, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le
modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante
forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma
che consenta il raffronto tra differenti posizioni
politiche e tra candidati in
competizione. Essa si realizza mediante le tribune
elettorali e politiche disposte dalla commissione, di cui all'art. 8 del presente
provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche
autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del
contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata
alla loro programmazione. Essi
sono trasmessi
esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed i
relativi approfondimenti, purche' la loro
responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6
agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 5;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI
ricevute nella regione Trentino-Alto Adige non e' ammessa, ad alcun titolo,
la presenza di candidati o di esponenti politici, e
non possono essere trattati temi di evidente rilevanza
politica ed
elettorale.
Art. 3.
Trasmissioni di comunicazione politica
autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento la RAI programma nella regione
Trentino-Alto Adige trasmissioni di comunicazione
politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione
delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche
che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali da rinnovare
ovvero che, pur non costituendo un gruppo,
rappresentano una delle minoranze linguistiche riconosciute
ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n.
482;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui
alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno
eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani
al Parlamento europeo.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e'
ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in
proporzione alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, e per il
restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera b) in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare
del termine per la presentazione delle candidature
e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle
elezioni, fermo restando l'obbligo di garantire un
tempo complessivamente paritario alle trasmissioni di
comunicazione politica che si riferiscono rispettivamente al rinnovo degli
organi provinciali della provincia di Trento e al rinnovo del consiglio
provinciale di Bolzano, sono garantiti spazi:
a) alle forze politiche o alle coalizioni
che presentano un candidato alla presidenza della provincia di Trento;
b) alle forze politiche che presentano liste di
candidati per l'elezione dei consigli provinciali.
5. Limitatamente alle trasmissioni di cui al comma 4 relative al
rinnovo degli organi provinciali della provincia di Trento, il tempo disponibile e'
ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una
meta' in parti uguali tra i soggetti
di cui alla lettera b).
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a)
dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono,
ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari.
In caso di dissenso tra
tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate
dalla loro maggioranza.
7. In rapporto al numero dei
partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio
delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche
nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di
queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi possibile
realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base bisettimanale,
garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di
trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui
al presente articolo deve essere ricondotta a
quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 4.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici
autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed
all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, e'
obbligatoria nei programmi della RAI per la regione Trentino-Alto Adige.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui
all'art. 3, comma 4.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera,
la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ed alla commissione, il
numero giornaliero dei contenitori destinati ai
messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu'
di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono
riferite all'insieme della programmazione regionale. La
comunicazione della RAI e' valutata dalla commissione con le modalita' di cui
all'art. 9 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di
loro specifica richiesta, la quale:
a) e' presentata alla sede regionale
della RAI della regione Trentino- Alto Adige entro i
due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione
delle candidature;
b) se il messaggio cui e'
riferita e' richiesto da una coalizione, deve essere
sottoscritta dal candidato a presidente della provincia di Trento.
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura
il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche
della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche'
con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a),
la RAI provvede a ripartire le
richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'art.
4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 5.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed
i relativi programmi di approfondimento si
conformano con particolare rigore ai
criteri di tutela del
pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della
obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di
cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque
osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati
competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti
non siano oggettivamente nella condizione di
poter attribuire, in base alla conduzione
del programma, specifici
orientamenti politici ai conduttori o alla testata,
e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso
ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del governo,
o di esponenti politici.
Art. 6.
Programmi dell'Accesso
1. La programmazione dell'Accesso
regionale nella regione Trentino-Alto Adige e'
sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo
all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia.
Art. 7.
Illustrazione delle modalita' di voto
e presentazione delle liste
1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della
presente delibera, la RAI predispone e trasmette
nella regione Trentino-Alto Adige una scheda televisiva
e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti
per la presentazione delle
candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei
trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresi' una
scheda televisiva e una radiofonica che
illustrano le principali caratteristiche delle
consultazioni previste per il 26 ottobre 2003, con particolare riferimento al
sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto.
2. Le schede o i programmi di cui al presente
articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari
e tribune.
Art. 8.
Tribune elettorali
1. In riferimento alle elezioni del presidente della provincia di
Trento nonche' dei consigli provinciali della provincia di Trento e della
provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003, la RAI organizza
e trasmette nella regione Trentino-Alto Adige tribune
politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la
formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente
allo spirare del termine per la presentazione delle candidature,
prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3,
comma 2.
3. Alle tribune di cui
al presente articolo, trasmesse successivamente allo
spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un
rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4.
4. Alle trasmissioni di cui al presente
articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, com-mi 5, 6, 7 ed 8.
5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede
regionale della RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove
necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla
commissione criteri di ponderazione.
7. L'organizzazione e la
conduzione delle trasmissioni radiofoniche,
tenendo conto della specificita' del mezzo,
deve tuttavia conformarsi quanto piu'
possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle
trasmissioni e' determinato in modo da
garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle
corrispondenti televisive.
8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in
diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se
sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa
in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano
riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle
tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella
medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro
spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle
indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi
diritto e della RAI.
11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle
tribune sono delegate alla direzione delle tribune e
servizi parlamentari, che riferisce alla commissione tutte le volte che lo ritiene
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si
applicano in proposito le
disposizioni dell'art. 9.
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione della commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono
preventivamente trasmessi alla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il presidente della commissione parlamentare, sentito l'ufficio di
presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per
l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli
atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non
ritenga di rimettere alla commissione.
Art. 10.
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione
e del direttore generale
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della
RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive
competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti
nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per
le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
Roma, 29 luglio 2003
Il presidente: Petruccioli