UFFICIO DEL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E LEDITORIA00187 ROMA
10 APR. 1997
Via di S. Maria in Via, 12
Prot. n. 335/97/Segr.
Spett.le
A.E.R.
Associazione Editori Radiotelevisivi
Ancona
E giunta notizia che frequentemente,
nellambito dellemittenza locale, alcuni dei soggetti impegnati nella
competizione elettorale, daccordo tra di loro, adducono impedimenti a partecipare a
trasmissioni di propaganda, il cui intero tempo viene quindi ripartito tra i soli soggetti
che in esse sono presenti, per chiedere poi di usufruire di un "tempo
compensativo" rapportato allintera durata della trasmissione già andata in
onda, da ripartire solo tra di essi.
Al riguardo va precisato:
1) che la parità di condizioni, ai sensi della L. 515/93, deve riguardare lofferta
degli spazi di propaganda; la mancata accettazione, per giustificare un
"recupero", deve pertanto risultare oggettivamente giustificata;
2) che la fruizione di "tempi compensativi" deve essere adeguata al tempo in
concreto individualmente fruito dagli altri soggetti in diretta competizione con il
soggetto da compensare. Ne consegue che, nel caso sopra accennato, i soggetti che non
hanno partecipato alla prima trasmissione potrebbero individualmente usufruire solo di un
tempo pari a quello singolarmente goduto da ciascuno dei competitori che alla precedente
trasmissione sono intervenuti.
Di quanto sopra si prega di voler dare la massima diffusione alle associate.
Si ringrazia della cortese collaborazione.
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Il Garante |
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(prof. Francesco Paolo
Casavola) |