08 gennaio 2003
Sentenza n.1 del Consiglio di Stato, Sezione VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI in
persona del Ministro rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello
Stato domiciliataria per legge, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro
la società TV SEI S.r.l. in persona del legale rappresentante
in carica, non costituitasi in giudizio;
per
l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, sede di Bari, sez. seconda, 29 febbraio 1996 n. 72;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla parte;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 18 giugno 2002 la relazione del Consigliere Santoro e
udito , altresì, lAvv. dello Stato Rago;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
La sentenza appellata
accoglie il ricorso della società intimata diretto all'annullamento del decreto del
ministro appellante in data 9 marzo 1994 di concessione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale con la denominazione OGGI TV, nella
parte in cui indica il canone dovuto per l'anno 1994 a decorrere dalla data di adozione
del decreto ministeriale di concessione.
Con l'appello notificato il 18 febbraio 1997, il Ministero contesta tale
interpretazione, ritenendo legittima la propria pretesa.
DIRITTO
Lappello è fondato.
Il provvedimento di concessione per
la radiodiffusione radiotelevisiva non ha carattere ricettizio, ed inizia quindi ad
esistere e ad esplicare i suoi effetti sin dal momento della sua adozione. Non è pertanto
possibile distinguere nell'ambito dello stesso provvedimento concessorio tra disposizioni
favorevoli e statuizioni sfavorevoli al destinatario e, pertanto, una volta stabilita la
decorrenza iniziale della posizione giuridica del concessionario, la misura dell'obbligo
corrispettivo mediante il pagamento del canone, va determinata in funzione dello stesso
arco temporale (cfr. tra le altre, C. Stato, sez. V, 2 luglio 1993, n. 770; sez. II, 24
aprile 1997, n. 1537/96).
La sottoposizione a controllo della
concessione medesima non esclude che il canone possa essere dovuto dal momento
delladozione del provvedimento, considerato il carattere retroattivo dellatto
di controllo.
Inoltre, considerato che secondo il
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), la
tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non
oltre la consegna di esso all'interessato, deve ritenersi che anche nellanaloga
ipotesi del canone concessorio, questo sia dovuto dal momento della sua adozione, e che
non possa essere frazionato o ridotto in ragione della restante frazione dellanno
del primo rilascio del provvedimento.
L'appello deve pertanto essere
accolto, con l'integrale riforma della sentenza appellata ed il rigetto del ricorso di
primo grado.
Le spese di giudizio possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza
appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 18
giugno 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - riunito in
Camera di Consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
| Giorgio GIOVANNINI | Presidente |
| Sergio SANTORO | Consigliere Est. |
| Alessandro PAJNO | Consigliere |
| Lanfranco BALUCANI | Consigliere |
| Rosanna DE NICTOLIS | Consigliere |
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