8 MARZO 1999
SENTENZA N. 400/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VERONA, SEZIONE
CIVILE DEL LAVORO
Nella
causa civile del lavoro promossa con ricorso depositato in data
21/04/1995
DA
MARTINELLI GIOVANNI, comparso in causa a
mezzo dell'avv. Gianfranco Magalini per mandato a margine del ricorso ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi in Verona, Lungadige Capuleti n. 1/a
CONTRO
RADIO VERONA S.R.L,, in persona del legale
rappresentante amministratore unico signora Monica Leso, comparsa in causa a mezzo
dell'avv. Luciano Guerrini e dell'avv. Monica Giatti per mandato a margine della memoria
difensiva di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona,
Viale Nino Bixio n. 22/a.
OGGETTO: pagamento somme.
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 23/09/1998.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
In ricorso:
Condannarsi la società convenuta, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente, per le causali di
cui al ricorso, la complessiva somma di Lire 497.499.607=, oltre a interessi legali e
rivalutazione monetaria successivi all'ottobre 1994 e sino al saldo o a quella diversa
somma che fosse ritenuta di giustizia dal giudicante, in ogni caso oltre agli accessori di
legge.
Con
rifusione di spese, diritti, onorari di causa, oltre ad IVA e CPA.
Sentenza
provvisoriamente esecutiva.
Nella
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/1996:
Rigettarsi, perché infondata in fatto ed in
diritto, la domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
Con
rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad IVA e CPA.
Nelle note difensive depositate in data
27/02/1998:
Insiste per l'integrale accoglimento delle
domande svolte o, in subordine, per l'espletamento della già richiesta CTU, volta a
quantificare, per le ragioni tutte di cui al ricorso, le indiscutibili differenze
retributive spettanti al ricorrente.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Nella memoria difensiva di costituzione:
1) Respingersi le domande tutte del
ricorrente.
2) Vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via riconvenzionale.
3) Condannarsi il ricorrente a pagare a
Radio Verona s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa subiti la somma di
Lire 200.000.000= o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
4) Vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nelle note difensive depositate in data
28/02/1998:
Lo scrivente patrocinio per quanto esposto
si richiama alle conclusioni già dedotte in comparsa di risposta rimettendosi alla sola
valutazione equitativa per quanto attiene alla richiesta svolta dalla convenuta in via
riconvenzionale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in Cancelleria il
21/04/1995 e ritualmente notificato, Martinelli Giovanni adiva il Pretore del Lavoro di
Verona esponendo di essere giornalista pubblicista e di essere stato assunto alle
dipendenze di Radio Verona S.r.l. a far tempo dal 1° gennaio 1986; di avere di norma
lavorato, dal lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 ed il
sabato nella sola mattinata, di essere stato il responsabile dei servizi informativi e
sportivi della Radio oltre che delle rubriche e degli "speciali" che aveva
creato, organizzato e diretto; di essersi occupato della redazione dei notiziari che
andavano in onda alle 10.30 (con successivo spostamento alle 11,30), alle 12,30 (con
replica alle 14.30), alle 15.30 ed alle 18,30, con successivo anticipo alle 17,30 e con
replica alle 19.30; di avere a tal fine coordinato e diretto l'attività di altri
collaboratori effettuando la ricerca e la redazione delle notizie da trasmettere,
l'esecuzione delle interviste radiofoniche, la stesura e la lettura radiofonica dei
notiziari, di avere ideato e realizzato servizi speciali e rubriche periodiche, di avere
organizzato e diretto i servizi sportivi della Radio valendosi dell'attività di altri
collaboratori che seguiva e coordinava; di avere diretto, nell'ambito dei servizi sportivi
della testa, una trasmissione domenicale, denominata "Diretta Sport" durante la
quale venivano messi in onda servizi di vario tipo ed effettuata la cronaca diretta delle
partite del Verona Calcio, del Chievo Verona e delle partite di basket; di avere,
nell'ambito di detta trasmissione, effettuato servizi ed interviste sia allo stadio,
durante la partita, sia durante gli altri giorni della settimana; di avere lavorato 34
domeniche - comprese nel periodo di campionato (settembre -giugno), osservando il seguente
orario: dalle 14.00 alle 20.00, di essere stato inquadrato nel IV livello CCNL per i
dipendenti delle radio e televisioni private in qualità di impiegato di concetto -
responsabile di servizio -; di avere ricevuto, sino al 30/10/1989, una retribuzione
rapportata ad un orario di lavoro pari a 27 ore settimanali, come documentavano le buste
paga allegate all'atto introduttivo; di essere stato successivamente assunto a tempo pieno
con corresponsione di un'indennità giornaliera, di trasferta, a titolo di rimborso
forfetario delle spese sostenute, di £. 30.000, esponeva altresì che con effetto dal
30.09.1990 il rapporto era stato formalmente interrotto, senza corresponsione del TFR e
che con decorrenza 01.10.1990 era stato riassunto con esplicito richiamo, tra le parti, al
CCNL per i giornalisti e per una prestazione lavorativa di trenta ore settimanali; che
l'attività lavorativa di esso ricorrente era tuttavia proseguita con immutate
caratteristiche, che nell'agosto 1994 la datrice di lavoro gli aveva comunicato che a
partire dal successivo 01.09.1994 avrebbe cessato ogni attività con riferimento al
settore sportivo; che dal settembre 1994 aveva lavorato per sei giorni alla settimana e
per cinque ore giornaliere; che nel corso del rapporto di lavoro con Radio Verona S.r.L.,
tuttora in essere, aveva percepito le somme risultanti dalle buste paga ed usufruito dei
periodi feriali ivi esposti; che in ragione delle mansioni effettivamente svolto esso
ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato, sin dalla data di originaria assunzione nel
profilo di capo servizio CCNL relativo ai giornalisti professionisti, CCNL che doveva in
ogni caso trovare applicazione a far data dall'ottobre 1990 allorché il contratto
collettivo in questione era stato assunto dalle parti quale strumento di regolamentazione
pattizia del rapporto; che in ogni caso esso ricorrente aveva diritto all'adeguamento
della retribuzione percepita, alla stregua dell'art. 36 Cost., in ragione dell'attività
lavorativa effettivamente svolta e sopra riassunta.
Tutto ciò
esposto il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Radio Verona S.r.L. si costituiva
ritualmente chiedendo l'integrale rigetto delle domande attrici in quanto infondate in
fatto ed in diritto.
Precisava infatti la Convenuta che il
ricorrente aveva sempre operato per il numero di ore esposte in busta paga e mai aveva
diretto o coordinato l'attività di altri dipendenti della Radio, di avere inquadrato il
ricorrente nel V livello CCNL Radio TV fino al 30.09.1990 e di avere successivamente
applicato al rapporto de quo il CCNL dei giornalisti.
Radio Verona S.r.L. esponeva inoltre che il
ricorrente abusando della sua posizione all'interno dell'emittente aveva utilizzato per
propri scopi personali sigle originali di rubriche di proprietà della Radio arrecando
nocumento ad essa convenuta che aveva pertanto diritto ad essere risarcita di tutti i
danni subiti.
Radio Verona S.r.L. proponeva pertanto
rituale domanda riconvenzionale alla quale Martinelli Giovanni replicava chiedendone
l'integrale rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Dopo il libero interrogatorio delle parti,
l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, l'escussione dei testi ammessi e
l'effettuazione di consulenza contabile, la presente causa, all'udienza del 23.09.1998,
all'esito della discussione orale dei procuratori veniva decisa come da separato
dispositivo di cui si dava lettura.
Motivi della decisione
Il ricorso
è fondato e meritevole di accoglimento seppure nei termini di seguito precisati.
Le allegazioni di parte ricorrente, quanto a
natura delle mansioni svolte ed agli orari osservati dal Sig. Martinelli, hanno trovato
sostanziale conferma nell'istruttoria espletata. I testi escussi hanno infatti
riconosciuto che effettivamente, nell'intero arco temporale per cui è causa, il
ricorrente ha svolto mansioni di direzione, organizzazione e coordinamento dell'attività
della Radio avvalendosi del costante apporto di alcuni collaboratori.
Quanto agli orari di lavoro osservati è
parimenti emerso che il ricorrente, sin dalla data di originaria assunzione, ha lavorato
dal lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 13,00, mentre di pomeriggio (ad eccezione del
Sabato) ha sempre lavorato mediamente per circa tre ore. Analogamente è stato confermato
che il ricorrente ha lavorato mediamente per circa tre ore nelle giornate pomeridiane
della Domenica (nel periodo Giugno - Settembre) e che, dal settembre 1992 la prestazione
del ricorrente ha avuto durata maggiore essendosi mediamente protratta dalle 14.00 alle
20.00 (cfr. dep. teste Rosellini, pagg. 2 - 4 verb.; dep. teste Zoppi, pag. 9 verb.; dep.
teste Favarin, pag. 11-12 verb.; dep. teste Vesentini, pagg. 13-15 verb.; dep. teste
Scemma, pag. 19 verb.; dep. teste Zambrin, pagg. 20-22, verb.; dep. teste D'Errico, pagg.
23-25 verb.).
Ciò osservato, quanto alle differenze
retributive vantato dal ricorrente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione occorre
precisare che, ritenuta per le considerazioni sopra svolte la fondatezza della domanda in
relazione all'an debeatur, la quantificazione delle poste di credito azionate dal
ricorrente va effettuata alla stregua dei parametri retributivi previsti, per il profilo
professionale ascrivibile al ricorrente, dal CCNL che in concreto hanno disciplinato il
rapporto di lavoro de quo e, quindi, i CCNL per i dipendenti delle radio e televisioni
private dalla data di assunzione al 30.09.1990 e successivamente il CCNL regolante il
rapporto dei giornalisti professionisti.
Come correttamente osservato dalla difesa di
parte convenuta la disposizione di cui al primo comma dell'art. 2070 c.c. - secondo la
quale l'appartenenza, ad una determinata categoria professionale, al fine della
applicazione del contratto collettivo, si determina in ragione dell'attività esercitata
dall'imprenditore - non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto
comune che ha efficacia vincolante limitatamente agli scritti alle associazioni sindacali
stipulanti e da coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato
adesione (cfr. Cass. S.U. N. 2665/1997). Ne consegue che il lavoratore non può aspirare
all'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello assunto dalle parti a
regolamentare il rapporto ma può solo eventualmente richiamarne la disciplina come
termine di riferimento per la determinazione della retribuzione secondo i precetti
costituzionali di cui all'art. 36 ove deduca - e provi - la non conformità a detti
precetti del trattamento economico previsto nel contratto collettivo effettivamente
applicato.
Orbene, non avendo il ricorrente fornito
prova alcuna in proposito, l'adeguamento della retribuzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato non può che avvenire, nella fattispecie, alla stregua delle previsioni
collettive che tempo per tempo, hanno disciplinato il rapporto tra le parti.
Le differenze retributive rivendicate dal
ricorrente in questa sede andranno conseguentemente ragguagliate ai minimi retributivi
previsti per i dipendenti di IV livello dal CCNL per i dipendenti delle radio e
televisioni private fino al 30.09.1990 e successivamente ai minimi retributivi previsti
per i dipendenti con qualifica di capo servizio dal CCNL dei giornalisti professionisti,
CCNL che dal 01.10.1990 ha, per esplicito richiamo delle parti, disciplinato il rapporto
dedotto.
Quanto alla qualifica spettante al
ricorrente, con riferimento al CCNL da ultimo indicato, meritano infatti accoglimento le
deduzioni di parte attrice: è stato accertato che il Sig. Martinelli ha assunto la
responsabilità dell'intera redazione con carattere continuativo avvalendosi di diversi
collaboratori fissi dei quali controllava, coordinava e dirigeva l'attività.
Va in proposito disattesa l'eccezione di
parte convenuta che, nel corso della discussione orale, per confutare il diritto del
ricorrente all'attribuzione della qualifica di capo servizio ha eccepito che la società
non aveva, all'epoca dei fatti per cui è causa, alle proprie dipendenze redattori e/o
collaboratori fissi di cui all'art. 2 del CCNL.
Occorre infatti osservare che, al di là
della veste contrattuale formalmente attribuita dalla convenuta ai rapporti intrattenuti
con i propri collaboratori, questi prestavano stabilmente la propria attività in favore
della Radio redigendo normalmente e con carattere di continuità, ciascuno per il proprio
settore di competenza, i servizi demandati. Spettano conclusivamente al ricorrente, per i
titoli rivendicati in ricorso, complessive £. 104.757.070, importo determinato a mezzo di
consulenza contabile effettuata in corso di causa, le cui risultanze - siccome conformi al
quesito ed immuni da vizi logici - vengono fatte proprie anche da questo Pretore.
Sulla somma capitale indicata vanno
calcolati inoltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 429, 3°
comma, c.p.c., dalla maturazione di ciascuna partita di credito al saldo.
Va invece disattesa, siccome destituita di
ogni riscontro probatorio (cfr. dep. teste Favarin, pag. 12 verb.), la domanda
riconvenzionale proposta da Radio Verona S.r.l..
Residua la
pronunzia sulle spese di lite.
Attesa la soccombenza di parte convenuta
esse (ivi comprese le spese di CTU) vanno poste integralmente a suo carico nella misura
liquidata in dispositivo.
La presente
sentenza è per legge (art. 431 c.p.c.) provvisoriamente esecutiva tra le parti.
p.q.m.
Ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa, condanna Radio Verona S.r.L. al pagamento della complessiva somma di £.
104.757.070, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di
ciascuna partita di credito al saldo.
Condanna Radio Verona S.r.L. al pagamento
delle spese di lite che si liquidano in complessive £. 3.500.000, di cui £. 60.000 per
esborsi, oltre IVA e CPA.
Pone a carico di Radio Verona S.r.l. le
spese di cui liquidate, a mezzo di separato decreto, in complessive £. 1.530.000.
Sentenza esecutiva.
Verona 23 settembre 1998