8 GIUGNO 1982
SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ALBA, SEZ. PENALE
Fatto e diritto. - In esito al pubblico
orale dibattimento, interrogato l'imputato, sentita la costituita parte civile e assunte
le conclusioni della difesa della p.c., del p.m. e del difensore dell'imputato si osserva.
Il procedimento è stato iniziato in seguito
alla denuncia della S.i.a.e. la quale portava a conoscenza di questo ufficio che
l'emittente locale privata «Giornale radio diffusione» diffondeva radiofonicamente
programmi musicali tutelati dalla S.i.a.e. senza però averne pagato preventivamente i
relativi diritti d'autore.
Non ignora questo pretore che la questione,
di cui si tratta, è stata dibattuta nella quasi totalità delle preture italiane
concludendosi con pronunce diverse.
Né sembra il caso di ripercorrere l'iter
legislativo dottrinale e giurisprudenziale che il discusso problema ha dovuto subire ed
ancora subisce.
Ritiene il pretore che la fattispecie
contestata all'imputato non abbia rilevanza penale e quindi vada esclusa la
responsabilità dello stesso.
La radiodiffusione è regolata dagli art. 51
ss. l. 27 aprile 1941 n. 633 le cui norme prevedono nell'interesse della generalità e
senza necessità di uno specifico consenso dell'autore (salvo il pagamento dei relativi
diritti) la radiodiffusione (allora in regime di monopolio) per le quali vi sia stato il
consenso dell'autore alla registrazione su apparecchio meccanico (dischi, ecc.).
Orbene a seguito della liberalizzazione
delle trasmissioni via etere su sala locale il diritto di irradiare composizioni musicali
eseguite e registrate in dischi senza il consenso dell'autore (salvo compenso) deve
ritenersi esteso anche alle emittenti private, di guisa che la radiodiffusione di musica
in dischi da parte di chiunque effettuata senza autorizzazione della S.i.a.e. è
penalmente irrilevante, in quanto il consenso dell'autore - come già detto - è
necessario solo per le registrazioni dell'opera musicale in disco non per la successiva
radiodiffusione (salvi i diritti patrimoniali da azionare in sede civile). Tale assunto
oltre che aderente ad una interpretazione logico-storico-sistematica della legge è
altresì conforme ad una concezione realistica dell'illecito penale la quale tenga
presente i valori tutelati penalmente dalla Costituzione. E ritiene questo pretore che la
Costituzione non prevede la sanzionabilità penale di violazioni di meri interessi e
diritti economici. A tale concezione si è ispirato il legislatore nella formulazione
della l. 24 novembre 1981 n. 689 (c.d. depenalizzazione) eliminando il carattere penale di
fattispecie a contenuto illecito c. d. «formale» (cfr. art. 33).
Per tali motivi è conforme a giustizia
l'assoluzione perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.