| 10 LUGLIO 1974 SENTENZA N° 226 DELLA CORTE COSTITUZIONALE Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1937 n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Sacchi Giuseppe, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973. Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri e di costituzione di Sacchi Giuseppe; udito nell'udienza
pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco; udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri RITENUTO IN FATTO Nel corso del procedimento penale a carico
di Giuseppe Sacchi, imputato del reato di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156
(che ha approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni»), per aver installato in Biella un impianto di
televisione via cavo senza avere ottenuto la concessione del Ministero delle poste e
telecomunicazioni, il pretore di quella città, con ordinanza 16 maggio 1973, accogliendo
analoga richiesta del difensore dell'imputato, dichiarava rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 di detto t.u., in
riferimento agli artt. 21, 41, 43, 76 e 77 Cost. e disponeva la trasmissione degli atti a
questa Corte per il relativo giudizio. Nell'ordinanza di rinvio le violazioni delle
norme costituzionali sono così motivate: 1) Per l'art. 21, in quanto, se si esclude,
come mezzo di manifestazione del pensiero, quello televisivo che, nella società attuale
è divenuto di gran lunga il più diffuso e penetrante, non si vedrebbe come possa trovare
concreta attuazione il principio fondamentale di libertà sancito da questa norma della
Costituzione. 2) Per gli artt. 41 e 43 in quanto per la
televisione via cavo, dato il suo costo non rilevante e la possibilità di porre in opera
cavi coassiali senza limiti di quantità, non sussiste quella inevitabilità di
costituzione di monopolio od oligopolio privato, che secondo la sentenza di questa Corte
n. 59 del 1960 costituisce uno dei motivi fondamentali di giustificazione del monopolio
statale per la televisione via etere. 3) Per gli artt. 76 e 77, in quanto la l.
delega 28 ottobre 1970 n. 775, era limitata al coordinamento ed alle modificazioni ed
integrazioni delle leggi, da raccogliere in testo unico, necessarie al loro ammodernamento
al fine di renderle più accessibili e comprensibili e, quindi, non poteva essere
utilizzata al fine di estendere il monopolio statale ad una nuova forma di
telecomunicazioni quale quella della televisione via cavo. 4) Infine, argomentando dal dato di fatto
che il Sacchi in data 20 aprile 1971 aveva ottenuto dal Tribunale di Biella, ai sensi
dell'art. 1 della l. sulla stampa 8 febbraio n. 47, la registrazione del suo impianto via
cavo come «giornale periodico di informazioni e cronache riprodotte a mezzo video della
testata "Telebiella A 21 TV"» si prospetta la violazione anche dei commi 2 e 3
dell'art. 21 Cost., in quanto il denunziato art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973
richiedendo la concessione e facoltizzando l'Amministrazione a procedere al sequestro
degli impianti ed apparecchi, contrasta con le disposizioni di quei due commi secondo le
quali la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura» e non può essere
sequestrata se non «per atto motivato dell'autorità giudiziaria». Si è costituito in giudizio il Sacchi, il
di cui patrocinio, con memoria depositata il 31 luglio 1973, riproduce, sostanzialmente,
la motivazione dell'ordinanza di rinvio, mettendo in rilievo, per quanto attiene alla
prospettata violazione dell'art. 76 Cost., che, comunque, la delega in forza della quale
è stato emanato il t.u. n. 156 del 1973 noti si estendeva fino al punto di consentire la
previsione di una nuova ipotesi di reato e conclude chiedendo che le questioni con tale
ordinanza sollevate vengano dichiarate tutte fondate, anche nel caso che venisse
riconosciuto esistente l'eccesso di delega. E intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 17 agosto 1973, chiede che le
prospettate questioni vengano dichiarate tutte non fondate. Premesso che nel concetto di «impianto
radioelettrico» vanno comprese sia la TV via etere, sia quella via cavo, in quanto
entrambi questi tipi di trasmissione si fondano sull'utilizzazione di radio frequenze e si
diversificano soltanto per il mezzo usato nella loro propagazione che avviene nel primo
caso attraverso l'etere, nel secondo mediante l'incanalazione nel cavo, se ne traggono le
seguenti conseguenze: 1) Poiché anche quella via cavo, per quanto
precede, deve considerarsi «impianto radioelettrico» viene meno il presupposto sul quale
dovrebbe trovar fondamento il denunziato eccesso di delega. 2) Non sussiste violazione dellart. 21
Cost. sotto alcuno dei profili denunziati con l'ordinanza di rinvio, sia perché la
libertà di pensiero non può ritenersi compromessa o violata per effetto di limitazione
dei mezzi di espressione giustificata o dalla peculiare natura di tali mezzi o dalla
esigenza di composizione con altri interessi costituzionalmente protetti, sia perché non
possono trovare applicazione in materia di televisione le norme sulla stampa che,
evidentemente, riguardano soltanto l'espressione del pensiero col mezzo «stampa». 3) Poiché non è esatto che gli impianti di
trasmissione via cavo siano meno costosi e richiedano minori spese di esercizio di quelli
via etere, mentre l'utilizzazione di un numero ben maggiore di canali, almeno allo stato,
è meramente teorica, sussistono anche per essa quelle condizioni che rendono necessari
monopoli o tutt'al più oligopoli perché ne sia possibile un'inutile gestione, donde
anche a questo mezzo, che dà luogo a servizi di interesse pubblico, deve estendersi il
monopolio statale, col che viene a cadere la denunziata violazione degli artt. 41 e 43
Cost. Con altra memoria, depositata il 17 aprile
1974, il patrocinio del Sacchi a confutazione delle deduzioni dell'Avvocatura generale
dello Stato, di cui all'atto dintervento sopra riassunto, oppone sostanzialmente
quanto segue: 1) Non è esatto che l'impianto e
l'esercizio di trasmissioni televisive via cavo richiedono l'impiego di capitali così
ingenti che postulano la necessità di monopoli od oligopoli e, quindi, impongono la
stessa disciplina - monopolio statale - dichiarata legittima con la sentenza di questa
Corte n. 59 del 1960. Al riguardo viene chiarito che lo
"studio di produzione" in edificio già esistente può richiedere un impegno
finanziario che si aggira intorno ai cinque milioni di lire; gli impianti per la
produzione e la diffusione via cavo dei programmi, siano essi in diretta, registrati o
filmati, possono costare intorno ai quindici milioni di lire; la gestione di una stazione
che produca programmi per la durata giornaliera di circa 90 minuti si aggira sui tre
milioni e mezzo di lire mensili; l'installazione di una rete televisiva via cavo ha un
costo, per singolo abbonato, che si può definire tra le cinquemila e le diecimila lire. Si aggiunge che quanto precede è tanto vero
che, sull'esempio di Telebiella A 21 TV, nonostante il divieto dell'impugnato art. 195, si
erano già impiantate, in varie regioni, oltre 20 stazioni televisive via cavo,
nominativamente elencate nella memoria. Di qui l'inammissibilità e la
illegittimità della parificazione della TV via etere a quella la cavo e
dell'assoggettamento anche di quest'ultima al monopolio statale sotto tutti i profili
prospettati nell'ordinanza di rinvio. 2) Non è del pari esatto che la TV via cavo
sia impianto radioelettrico; di qui il denunziato eccesso di delega che, comunque,
sussiste palesemente per l'introduzione del testo unico di un nuovo illecito penale. Nell'interesse del Sacchi s'insiste,
pertanto, nel chiedere che venga dichiarata la fondatezza delle sollevate questioni di
legittimità costituzionale. Anche l'Avvocatura generale dello Stato, in
data 13 maggio 1974, ha depositato una memoria con la quale si ribadiscono le già
riassunte deduzioni e se ne aggiungono altre due desunte da fatti nuovi sopraggiunti
(sentenza 30 aprile 1974 della Corte di giustizia della Comunità europea e l'imminente
presentazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge concernente «Nuove norme in
materia di servizi pubblici radiotelevisivi" approvato dal Consiglio dei Ministri il
30 aprile 1974). In sostanza, lo schema logico di tali nuove deduzioni è il seguente: a) L'art. 8, ultimo comma, 1. 28 ottobre
1970 n. 775, delegava al Governo la potestà di raccogliere in testi unici le disposizioni
in vigore, concernenti le singole materie «apportando, ove d'uopo, alle stesse le
modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai
fini di una migliore accessibilità e comprensibilità». L'avere soppresso la menzione delle
telecomunicazioni «ottiche» e compreso nella generalizzata dizione «telecomunicazioni»
la televisione via cavo rientra nel concetto di ammodernamento del testo originario e,
pertanto, costituisce adempimento e non eccesso della delega. Né si è creata una nuova figura di reato,
essendo state soltanto riprodotte le sanzioni preesistenti. b) Come risulta dal parere del Consiglio
superiore tecnico delle telecomunicazioni 9 aprile 1974 n. 476 (in atti depositato),
motivato appunto con valutazioni tecniche anche se l'utilizzazione dei cavi per
trasmissioni televisive amplierà notevolmente la possibilità di diffondere i relativi
programmi, deve evitarsi, come contrario ai principi che regolano l'economicità e
l'impiego coordinato dei sistemi di telecomunicazione, la possibilità di consentire la
realizzazione di un sistema costituito da una molteplicità di reti, le quali, finendo con
l'interessare tutte la medesima utenza potenziale, risulterebbero anche sovrapposte. Di qui la prospettiva razionale,
nell'interesse pubblico, di una estensione della televisione via cavo su base nazionale,
che, per l'enorme potenziale dei sistemi, del costo elevatissimo della loro realizzazione,
della necessità dello sfruttamento ottimale dei mezzi esistenti e futuri e del diritto di
tutti i cittadini di usufruirne, impone che la sua realizzazione e l'esercizio delle
relative reti siano effettuati con i criteri adottati per i pubblici servizi di
telecomunicazioni, evitando la proliferazione di iniziative isolate e settoriali. Tutto ciò, che del resto trova conferma nei
sistemi adottati nella maggior parte dei Paesi europei (Francia, Germania Federale,
Inghilterra, Belgio) implica che anche la TV via cavo vada disciplinata come servizio
pubblico d'interesse generale. Ne consegue la legittimità costituzionale,
in riferimento sia all'art. 21, sia agli arti 41 e 43 Cost. in conformità con i principi
affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. c) Poiché non possono estendersi in materia
le disposizioni sulla stampa viene meno la violazione dell'art. 41 Cost. prospettata sul
presupposto di tale estensione. d) La sentenza 30 aprile 1974 della Corte di
giustizia della Comunità europea, emessa sulla domanda di pronunzia pregiudiziale,
proposta a norma dell'art. 177 del Trattato Cee, dal Tribunale di Biella nel procedimento
penale innanzi ad esso pendente a carico del Sacchi, ha riconosciuto che anche la TV via
cavo costituisce servizio essenziale di interesse pubblico. e) Col disegno di legge concernente
"Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi, approvato dal
Consiglio dei Ministri (del quale è stata depositata copia), si investe il Parlamento
della discussione ed approvazione di vaste ed organiche proposte, che attengono sia alla
struttura degli organi preposti al servizio, sia al più ampio diritto di accesso all'uso
del mezzo radiotelevisivo, sotto la diretta supervisione della Commissione parlamentare di
vigilanza opportunamente integrata e potenziata. Alludienza odierna il rappresentante
l'Avvocatura generale dello Stato ha illustrato oralmente le sopra riportate deduzioni,
mentre il patrocinio del Sacchi non è intervenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (che ha
approvato il "t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni"), all'art. 1, nell'elencare i servizi che appartengono in
esclusiva allo Stato, unifica nella sola voce "telecomunicazioni" tutti i mezzi
di comunicazione a distanza che nel precedente testo unico, approvato r.d. 27 febbraio
1936 n. 645, erano specificamente elencati in mezzi telegrafici, telefonici,
radioelettrici ed ottici. In relazione a tale riserva esclusiva,
l'articolo 183 del nuovo testo unico statuisce che "nessuno può eseguire od
esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione"
e larticolo 195 prevede, per chi "stabilisca od eserciti senza la concessione
prescritta impianti di telecomunicazioni, l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 se il
fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici, l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda
da lire 20.000 a lire 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici".
All'ultimo comma l'art. 195 stabilisce: "Ai fini delle disposizioni del presente
articolo, costituiscono impianti radioelettrici anche quelli trasmittenti o ripetitori,
sia attivi che passivi, per radioaudizioni o televisione, nonché gli impianti di
distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro
mezzo". Come si è riferito in narrativa, il pretore
di Biella, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato preveduto
dal citato art. 195 per avere stabilito ed esercitato un impianto di televisione via cavo,
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale di detto art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli
artt. 21, 41, 43, 76 e 77 Cost. Più precisamente il pretore affermando che,
in sostanza, con la denunciata norma, si è esteso il monopolio statale alla TV via cavo,
contesta la legittimità costituzionale di tale estensione sotto i seguenti profili: a) la prescrizione della concessione
amministrativa per l'esercizio di impianti televisivi via cavo e le sanzioni penali per il
caso di esercizio senza concessione, escludendo la libera manifestazione del pensiero
attraverso il mezzo televisivo, sono in contrasto con l'art. 21, comma 1, Cost., che
sancisce il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché - qualora la televisione via cavo
possa essere assimilata alla stampa - anche con i commi 2 e 3 dello stesso art. 21. b) giacché i canali realizzabile mediante
cavo sono illimitati e di costo non rilevante, l'estensione del monopolio statale alla
televisione via cavo, non potendo giustificarsi in base allesistenza di un monopolio
di fatto dovuto a ragioni tecniche, come per la televisione via etere, contrasta con gli
artt. 41 e 43 Cost.; c) con la l. 28 ottobre 1970 n. 775, il
Governo era stato delegato a raccogliere in testi unici disposizioni vigenti relative a
procedimenti amministrativi, apportandovi le modificazioni e integrazioni necessarie per
il loro coordinamento al fine di renderle più accessibili e comprensibili: l'articolo 195
eccede tali limiti poiché, esorbitando dalla delega, include tra gli apparecchi
radioelettrici gli impianti di televisione via cavo, che tali non sono, ed estende ad essi
una normativa che in precedenza non era applicabile, configurando una nuova ipotesi di
reato, in violazione degli artt. 76 e 77 Cost. In relazione a tali questioni si rileva
quanto segue. 2. Nonostante il pretore di Biella abbia
indicato nell'art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973 la norma impugnata, dal contesto
dell'ordinanza di rimessione si rileva che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, investono in via generale la stessa riserva allo Stato dell'impianto e
dell'esercizio di apparecchi di televisione via cavo, e cioè l'art. 1 del t.u., nella
parte in cui ricomprende la televisione via cavo fra i servizi di telecomunicazioni che
appartengono in esclusiva allo Stato e l'art. 183, il quale, anche con riferimento
agl'impianti di televisione via cavo, stabilisce che nessuno può eseguire o
esercitare impianti di telecomunicazione senza avere ottenuto la relativa
concessione. Pertanto, ancorché manchi una specifica
denuncia di tali norme, essendo queste implicitamente e univocamente contenute
nell'ordinanza di rimessione, questa Corte - in conformità con la sua costante
giurisprudenza al riguardo - non può esimersi dall'esaminare le questioni sollevate nella
loro effettiva ampiezza. Ciò premesso, va osservato - anche se
nell'ordinanza di rinvio è prospettato per ultimo ed il patrocinio della parte privata ha
chiesto che, in ogni caso vengano esaminate anche le altre questioni - che pregiudiziale
e, se fondato, assorbente è il denunziato eccesso di delega. Un tale eccesso, però, non sussiste. Prima dell'emanazione del d.P.R. n. 156 del
1973, l'art. 1 del r.d. 27 febbraio 1936 n. 645, già riservata allo Stato l'esercizio di
tutti gli impianti di telecomunicazioni, che i privati potevano esercitare solo previa
concessione amministrativa (art. 166); l'art. 178 (vigente nel testo modificato dall'art.
2 l. 14 marzo 1952 n. 196) puniva penalmente la lesione di tale riserva, coli sanzioni
diverse a seconda che il fatto riguardasse o non riguardasse impianti radioelettrici. Il
nuovo codice postale, mantenendo allart. 1 la riserva, non ha innovato la precedente
disciplina, limitandosi a dare, con la normativa dettata all'art. 195, una interpretazione
autentica di essa, stabilendo - allo scopo di eliminare ogni certezza circa l'applicazione
delle sanzioni da esso previste - che tutti gli impianti di distribuzione di programmi
sonori o visivi vanno considerati impianti radioelettrici. Non vi è, quindi, violazione
degli ant. 76 e 77 Cost., essendosi il legislatore delegato limitato ad apportare alla
normativa già vigente quelle interpretazioni necessarie a renderla più comprensibile,
come la legge di delegazione lo aveva autorizzato a fare. Ugualmente disattese vanno le censure
prospettate in riferimento all'art. 21, commi 2 e 3, Cost., nel presupposto che la
televisione via cavo possa essere assimilata alla stampa. Tale presupposto, infatti, non sussiste, in
quanto la stampa presenta caratteristiche peculiari, che ne hanno imposta una specifica
disciplina, la quale non può di per sé estendersi ad altri mezzi di espressione e
comunicazione del pensiero di diversa natura, tra i quali è da annoverarsi la TV via
cavo. 3. Prima di passare all'esame delle altre
questioni prospettate con l'ordinanza di rinvio, occorre a questo punto precisare che la
differenza pratica di maggior rilievo ai fini del presente giudizio, fra televisione via
cavo e televisione via etere, è data dalla limitatezza dei canali realizzabili via etere
e dall'illimitatezza dei canali realizzabili via cavo, potendosi questi aumentare
indefinitamente moltiplicando il numero dei cavi, com'è pacificamente e universalmente
riconosciuto. In Europa la televisione via cavo non ha
avuto finora attuazione e diffusione su vasta scala, essendo ancora allo stato
sperimentale ed incominciando a sorgere solo da poco impianti di un qualche interesse.
Essa ha avuto, invece, un notevole sviluppo in Giappone e negli Stati Uniti d'America,
dove la sua realizzazione è affidata all'iniziativa privata, previa licenza governativa.
In entrambi questi Stati l'impiego della televisione via cavo è attualmente limitato
all'integrazione della televisione via etere - le cui trasmissioni vengono fatte pervenire
via cavo in località lontane o isolate - nonché a trasmissioni autonome a corto raggio,
interessanti agglomerati urbani. E di particolare interesse rilevare
che negli Stati Uniti, dove è in atto un largo uso della televisione via cavo e tale
mezzo di comunicazione si va sviluppando da oltre vent'anni, le reti di televisione via
cavo hanno tutte carattere locale e le famiglie da esse servite, alla fine del 1971, non
superavano la cifra di 5.900.000 su oltre 200 milioni di abitanti. L'ordinanza di rinvio e la parte privata,
richiamandosi ai principi affermati con la sentenza n. 5 del 1960 di questa Corte, a
sostegno della dedotta questione di legittimità costituzionale, pongono appunto in
evidenza che, se anche per la televisione via etere permane tuttora il limite derivante
dagli accordi internazionali vigenti in materia, è invece possibile realizzare via cavo
un numero notevole d'impianti televisivi. Con la conseguenza che per la televisione via
cavo non sussisterebbe quel pericolo di costituzione di monopoli od oligopoli privati, di
fronte al quale, secondo la citata sentenza, esigenze prevalenti d'interesse pubblico
giustificherebbero il monopolio statale. L'Avvocatura dello Stato, per contro,
obietta che il pericolo dell'oligopolio è insito nel costo degli impianti e vi è un
interesse pubblico a che la televisione via cavo sia realizzata secondo una prospettiva
globale, che eviti dispersione di risorse e "duplicazione" di impianti e
comprenda, coordinandoli, tutti i sistemi di telecomunicazione su piano nazionale. A
sostegno di tale tesi è stato allegato un parere del Consiglio superiore tecnico delle
telecomunicazioni, nel quale appunto si afferma l'opportunità di evitare iniziative
settoriali, che darebbero luogo ad una proliferazione di reti parziali, financo
sovrapposte, con conseguente dispersione di mezzi che andrebbero, invece, convogliati
tutti al fine della realizzazione di un'unica rete nazionale, comprensiva della totalità
degli impianti di telecomunicazioni e non solo di quelli televisivi. In relazione a dette affermazioni va
rilevato che il costo di un impianto di televisione via cavo, il quale comprenda l'intero
territorio nazionale o comunque la massima parte di esso, potrebbe essere talmente elevato
da dare luogo a gravi pericoli d'insorgenza di situazioni monopolistiche od
oligopolistiche qualora la sua realizzazione non resti riservata allo Stato ma sia
intrapresa da privati. Pertanto le stesse ragioni che in via di
principio giustificano il monopolio statale della radiotelevisione via etere giustificano
la riserva allo Stato degli analoghi servizi via cavo quando questi assumono le dimensioni
innanzi indicate. Va peraltro aggiunto che siffatta riserva,
per essere costituzionalmente legittima, deve essere accompagnata da una disciplina che,
nei sensi richiesti dalla sentenza n. 225 depositata in data di oggi, è essenziale per
garantire che la gestione sia indirizzata ai fini in vista dei quali è consentita la
sottrazione alla libera iniziativa dei privati. A tale proposito la Corte rinvia alle
indicazioni contenute in quella decisione non senza aggiungere che, in relazione alla
maggiore disponibilità dei canali di trasmissione, deve essere dato più ampio spazio al
diritto di accesso. 4. Diverso discorso deve essere fatto per
quanto riguarda l'installazione e l'esercizio di reti radiotelevisive via cavo a raggio
limitato che, per la loro dimensione locale, non integrino, nei sensi innanzi detti,
quella fattispecie per la quale legittimamente può disporsi la riserva allo Stato. Invero l'art. 41 Cost. statuisce, al comma
1, che l'iniziativa economica privata è libera. L'art. 43 statuisce che solo a fini di
utilità generale la legge può riservare originariamente allo Stato, a Enti pubblici e a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si
riferiscono a servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Lart. 21, comma 1,
statuisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Orbene, gli impianti di televisione via cavo
a carattere locale non hanno, entro certi limiti, un costo non sostenibile da singole
imprese, come dimostrano l'esperienza estera e la stessa modesta esperienza italiana al
riguardo. Il che è riconosciuto anche nel sopra menzionato parere del Consiglio superiore
tecnico delle telecomunicazioni, nel quale si afferma che, in mancanza della riserva allo
Stato, in Italia gli impianti di televisione via cavo sarebbero destinati a proliferare,
dando luogo ad una pluralità di reti parziali e non, quindi, a situazioni di monopolio od
oligopolio. Di fronte a tale situazione, consegue che va
rilevata, limitatamente all'installazione e all'esercizio di reti locali di televisione
via cavo, la carenza di quei fini di utilità generale che potrebbero, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, legittimarne a norma dell'art. 43 Cost. la riserva allo
Stato, disposta dall'art. 1 del d.P.R. n. 156 del 1973, ribadita dall'art. 183 e
sanzionata penalmente dall'art. 195. Non si vede infatti quale «utilità generale» possa
avere, nel nostro ordinamento costituzionale, inibire, comprimendo l'iniziativa privata,
la realizzazione di una pluralità di reti televisive via cavo, attraverso le quali sia
più largamente attuata la libertà di manifestazione del pensiero sancita dal comma 1
dell'art. 21 Cost. Tale "utilità generale" va
ulteriormente sottolineato, come non può essere ravvisata nell'esigenza di evitare il
pericolo del costituirsi di oligopoli privati - il quale non sussiste e comunque, anche a
volere aderire alle opinioni più pessimistiche, non è più grave di quello esistente per
la stampa quotidiana e periodica, attività questa che nessuno osa pretendere di riservare
allo Stato - così non è neppure ravvisabile nell'opportunità di realizzare il sopra
menzionato progetto, tuttora in fase di elaborazione, di organizzare un servizio globale
di telecomunicazioni. Lo Stato, infatti, ben può procedere alla sua realizzazione pur
senza vietare gli impianti locali privati di televisione via cavo e senza comprimere le
libertà garantite dagli artt. 21 e 41 Cost. Ciò non significa, peraltro, che il
legislatore non possa disciplinare con legge la installazione e l'esercizio delle reti
private di televisione via cavo, essendo tale installazione od esercizio strettamente
collegati ad interessi generali e dovendo perciò essere attuati in armonia e non in
contrasto con i suddetti interessi. Quindi, anche se non sussistono per le reti
locali di televisione via cavo - come del resto per la generalità delle attività
imprenditoriali - ragioni di "utilità generale" che ne giustifichino una
riserva allo Stato, la loro installazione e il loro esercizio possono essere senz'altro
legittimamente ed opportunamente disciplinati con legge, in modo da assicurare che, nel
rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e d'iniziativa economica, siano
salvaguardati gli interessi pubblici, che, in varia guisa, possono entrare in gioco. All'uopo, pertanto, potrà stabilirsi che
sia l'installazione sia l'esercizio siano subordinati ad autorizzazione amministrativa, da
rilasciarsi ove sussistano le condizioni previste dalla legge. Naturalmente, quando concorrano tali
condizioni, l'autorizzazione è vincolata e non meramente discrezionale, con tutte le
conseguenze che tale sua natura comporta nel nostro ordinamento. 5. In conseguenza di quanto fin qui si è
detto la riserva allo Stato dei servizi radiotelevisivi via cavo, così come disposta
dalle norme impugnate, risulta illegittima per il concorso di due fondamentali motivi: a)
perché essa include anche attività che, nei sensi anzidetti, non possono essere
sottratte all'iniziativa dei privati; b) perché, nella parte di legittima operatività,
essa non soggiace ad una disciplina sufficiente a garantire il raggiungimento dei fini in
vista dei quali la Costituzione la consente. Va dichiarata, in conseguenza, nei sensi di
cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973
n. 156, nella parte in cui riserva allo Stato anche l'installazione e l'esercizio di reti
locali di televisione via cavo; dell'art. 183 di detto decreto, nella parte in cui vieta
l'installazione e l'esercizio di tali reti senza avere previamente ottenuto la relativa
concessione; dell'art. 195 di tale decreto, nella parte in cui punisce tale installazione
ed esercizio senza la previa concessione. P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (col quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative, in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo. |