12 SETTEMBRE 1997
SENTENZA N.
16147/97 DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE I CIVILE
Nella causa civile
di primo grado iscritta al n° 39366 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dellanno 1995 posta in deliberazione in data odierna e vertente
TRA
SOC. COOP.A R.L.
MEDIA NOVA, in persona del rappresentante legale
elett.te dom.ta in Roma, Via dei Latini n°4 presso lo
studio del procuratore avv.to Gino Tomei che la rappresenta e difende insieme
allavv.Marco Rossignoli ai sensi della procura conferita con atto del Notaio Orietta
Suardi del 21 marzo 1995 rep.146345
ATTRICE
E
Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni,in persona del Ministro, dom.to in Roma, Via dei
Portoghesi n° 12 presso lAvvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e
difende per mandato ex lege
CONVENUTO
OGGETTO:
ACCERTAMENTO DECORRENZA CONCESSIONE
CONCLUSIONI
Alludienza di
precisazione delle conclusioni del 4 febbraio 1997 i procuratori delle parti così
concludevano.
Per lattrice:
piaccia al Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare: 1) in via
principale che nulla è dovuto dallattrice al Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni a titolo di canone relativamente alla concessione per lesercizio
della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale di cui al D.M. in data 4 marzo
1994 per il periodo intercorrente tra la data di tale decreto ed il 31 dicembre 1994 con
ogni consequenziale provvedimento; 2) in via subordinata, qualora il Tribunale non
ritenesse di accogliere la domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare che
limporto dovuto dallattrice a titolo di canone relativamente alla concessione
per lesercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale di cui al
D.M. in data 4 marzo 1994, per il periodo intercorrente tra la data di tale decreto ed il
31 dicembre 1994, ammonta a £ 19.483.335 anziché a £ 38.966.670 come previsto in detto
decreto e nella relativa comunicazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
in data 8 febbraio 1995 con ogni consequenziale provvedimento; 3) in via ulteriormente
subordinata, in ipotesi di non accoglimento sia della domanda sub. 1) che della domanda
sub. 2), accertare e dichiarare la nullità e/o lillegittimità e/o la
disapplicazione della parte del citato decreto di concessione che prevede che
lattrice debba corrispondere limporto di £ 38.966.670 quale canone per il
periodo 4 marzo 1994 - 31 dicembre 1994, nonché della parte della relativa comunicazione
in data 8 febbraio 1995 del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni che ugualmente
prevede che lattrice debba corrispondere il citato importo a titolo di canone per il
citato periodo, con ogni consequenziale provvedimento.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di
lite.
Per il convenuto:
si chiede che ladito Tribunale respinga le domande di parte attrice in quanto
infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di
spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di
citazione, ritualmente e tempestivamente notificato in data 24 maggio 1995,la Soc. Coop. a
r. l. MEDIA NOVA, premesso che:
con nota dell8 febbraio 1995 il Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni le aveva comunicato che, con D.M. 4 marzo 1994, le
era stato concesso lesercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale;
con la medesima
nota le era stato richiesto il pagamento del canone di concessione , per il periodo 4
marzo 1994 - 31 dicembre 1994, pari a £ 38.966.670;
quanto richiestole
era illegittimo;
in primo luogo lo
status di concessionario veniva acquisito solo al momento della ricezione della copia
autentica del D. M. conferente la concessione, onde, nel periodo antecedente, nella
vigenza del regime autorizzatorio, nulla era dovuto a titolo di canone concessorio, in
secondo luogo la somma richiesta era in ogni caso eccedente rispetto a quanto statuito
dallart. 22 legge 6 agosto 1990 n° 223 e dal D.M. 18 febbraio 1994;
conveniva il
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni innanzi a questo Tribunale, affinché, in
via graduata, venisse dichiarato che nulla era dovuto dalla società attrice o che la
somma dovuta era pari a £ 19.483.335 o che venisse disapplicato latto
amministrativo per la parte relativa alla determinazione del canone concessorio.
Si costituiva il
convenuto, contestando il fondamento della pretesa attrice, della quale chiedeva la
reiezione.
La causa è stata
istruita ed è passata in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è
parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di tale fondatezza.
Assume il Tribunale
che lart. 32 comma 1 legge 6 agosto 1990 n°223 disponeva che i privati, i quali
alla data di entrata in vigore di tale legge esercivano impianti per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale o locale ed i connessi collegamenti di
telecomunicazione, erano autorizzati a proseguire nellesercizio degli impianti
stessi, a condizione che avessero inoltrato domanda per il rilascio della concessione di
cui allart. 16 stessa legge sino al rilascio della stessa o alla reiezione
della relativa domanda.
Dalla
prospettazione attrice, peraltro confortata dalla produzione documentale, emerge che la
Soc. Coop. a r.l. MEDIA NOVA si trovava, al momento dellentrata in vigore della
legge 223/90, nella condizione soggettiva prevista dal richiamato art. 32 comma 1 e,
avendo proposto domanda per il rilascio della concessione, questa gli veniva conferita con
atto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 4 marzo 1994.
Atteso che, ai
sensi dellart.22 stessa legge, è previsto che i concessionari siano tenuti al
pagamento di un canone,si controverte se tale canone debba essere corrisposto a decorrere
dalla data dellatto di concessione, secondo lassunto della parte convenuta, o
a decorrere dalla ricezione, da parte del concessionario, dellatto medesimo, come
sostenuto dallattrice.
Al riguardo si
rileva che né lart. 22 cit. legge
223/90, pur minuziosamente precettivo, né altre disposizioni succedutesi nel tempo per
regolamentare il sistema radiotelevisivo pubblico o privato, hanno statuito sul punto
oggetto della controversia.
Ne consegue che,
stante la rilevata mancanza di specifica regolamentazione, dovranno essere applicati i
principi generali in materia di concessione.
Lassunto
attoreo della natura recettizia dellatto di concessione non trova il conforto della
più autorevole dottrina, la quale, al contrario, è concorde nellaffermare che, in
linea generale, latto amministrativo non ha natura ricettizia, se non nei limitati
casi in cui la realizzazione degli effetti dellatto stesso necessitino della
collaborazione del destinatario, e non formula alcuna esclusione, con riferimento al
principio enunciato, quanto allatto concessorio.
Nel caso in esame,
latto conferente la concessione di cui allart.16 legge 6 agosto 1990 n°223
non ha certamente alcun bisogno della cooperazione del concessionario per la produzione
degli effetti, qualora tale atto consegua allautorizzazione ex lege cui al cit. art.
32 atteso che lesercizio dellimpianto di radiodiffusione sonora televisiva
prosegue senza alcuna interruzione, pur mutando la natura giuridica del provvedimento
autoritativo.
La pertanto
accertata efficacia dellatto concessorio, pur in assenza di una cooperazione del
concessionario, ne esclude la natura ricettizia con conseguente decorrenza del canone
dalla data dellatto stesso, individuata, nel caso in esame,in quella del 4 marzo
1994.
Con riferimento
allentità del canone preteso,nei confronti della società attrice, si rileva che in
effetti quello richiesto dal Ministero convenuto è
pari al doppio di quello determinato ai sensi dellart.22 commi 1 lett.b),3 e 5 legge
223/1990.
Dalla lettura della
memoria conclusionale della parte attrice, emerge che a tale somma si è pervenuti nella
considerazione che limpianto di radiodiffusione televisiva della società attrice
interessava due Regioni.
Osserva il
Tribunale che lart.22 menzionato, nel determinare i canoni, non prende in alcuna
considerazione lente regionale, sussistendo in tale previsione normativa il solo
discrimine tra ambito locale e quello nazionale.
Il canone preteso
dal Ministero convenuto risulta pertanto difforme dalla corretta applicazione dello
specifico dato normativo, onde, in accoglimento della domanda subordinata
dellattrice, tale canone va accertato in £ 19.483.335 e va quindi emanata conforme
pronuncia dichiarativa.
Si ravvisano
giustificati motivi,individuati nella novità della controversia, per compensare per
intero tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Pronunciando
definitivamente sulla domanda proposta dalla Soc. Coop. a r.l. MEDIA NOVA nei confronti
del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni:
a) accerta in
£ 19.483.335 il canone dovuto dallattrice al convenuto, in dipendenza della
titolarità della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al
D.M. 4 marzo 1994, per lanno 1994;
b) dichiara
interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 19 maggio 1997
Il Giudice Unico