13 MAGGIO 1998
ORDINANZA
N. 2022/98 DEL TAR LAZIO, SEZ. II
nella Camera di
Consiglio del 13 maggio 1998
Visto lart.
21 della legge 6 dicembre 1971 n°1034;
Visto il ricorso n.
5364/98 proposto da Soc. RTI- Reti Televisive italiane
..
omissis
..
contro
Comune di Roma +
altri
omissis
per lannullamento
previa sospensione
dellesecuzione dellordinanza di sgombero del Comune di Roma e di rimozione
degli impianti e delle antenne installati nel Parco di Monte Mario, in data 26.3.90
n°467, notificata il 27.3.98
Visti gli atti e
documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione dellesecuzione del provvedimento impugnato, presentata da parte
ricorrente;
Udito il relatore
consigliere
. omissis
..
e uditi altresì
per le parti
. omissis
.
considerato:
che lattuale
ubicazione dellimpianto di telecomunicazione gestito dalla Società ricorrente forma
oggetto di specifica considerazione per effetto dellart. 1, comma 22 della legge
n°249/1997 che, ad integrazione dellart. 4 della legge n°223/1990, ha introdotto
strumenti e modalità di regolarizzazione ad iniziativa delle emittenti interessate;
che
lattività di radiodiffusione esercitata dalla ricorrente è assistita da titolo di
concessione ed è soggetta, quanto allosservanza dei tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana, ai poteri di controllo dellAutorità per le
Garanzie delle Comunicazioni secondo il disposto di cui allart.1 comma sesto,
lett.a)n°19, della legge n°249/1997;
che, con riguardo
alla fattispecie in esame, emergono fondati dubbi circa la sussistenza dei presupposti di
contingibilità ed urgenza che possono giustificare lesercizio delleccezionale
potere di ordinanza previsto dallart. 38 della legge n°142/1990, con
limmediata e radicale ablazione dei diritti di comunicazione ed informazione
riconosciuti in capo alla Società istante per effetto di valido provvedimento concessorio
ed in assenza di ogni preventiva concertazione con lautorità istituzionalmente
preposta ala vigilanza sulle attività di telecomunicazione;
che, quanto agli
aspetti di danno alla salute derivanti dallesercizio dellimpianto di
radiodiffusione, nella stessa motivazione dellordinanza impugnata è individuato in
6 volt/mt il limite di emissioni elettromagnetiche da osservarsi in relazione alla più
incisiva tutela apprestata per le località sedi di asili, scuole, ospedali ecc. dal
decreto interministeriale attuativo dellart.
1 comma sesto, lett.a),n°19 della legge n°249/97, in corso di perfezionamento, ed
assunto dallAmministrazione stessa a
valido parametro di riferimento per lindividuazione della soglia di accettabilità
delle emissioni di cui trattasi;
che costituisce
regola di corretto esercizio della potestà autoritativa dellAmministrazione che il
soddisfacimento dellinteresse primario cui è preordinata la determinazione
provvedimentale avvenga con il minor aggravio degli interessi pubblici e privati di
carattere secondario coinvolti (c.d. principio di proporzionalità o del minimo mezzo);
che tale principio
deve ritenersi segnatamente valido in ordine allesercizio del potere di ordinanza
previsto dallart.38 della legge n°142/1990, stante lampia area di
discrezionalità riservata al Sindaco quanto alla scelta dei contenuti ed alla modulazione
degli effetti (cfr. Cons. St. Sezione V n°332 del 3.4.1990);
che, per le
considerazioni che precedono, è di giustizia disporre laccoglimento parziale della
formulata domanda cautelare con sospensione dellatto impugnato nella parte in cui
ordina lo sgombero e rimozione degli impianti con cessazione della trasmissione del
segnale, fermo restando lobbligo della Società ricorrente, in concorso con le altre
emittenti che irradiano dalla postazione di Monte Mario, di osservare a mezzo di ogni
utile adeguamento ed accorgimento tecnico il limite di compatibilità elettromagnetica di
6 volt/mt stante la presenza in sito viciniore di
edificio scolastico, obbligo di adempiere nel piu breve tempo possibile e comunque
non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fatti
salvi eventuali ulteriori termini di cui innanzi,
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio,Sezione II, ACCOGLIE parzialmente la domanda
incidentale di sospensione dellatto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione.
Così deciso in
Roma il 13/15 maggio 1998, in camera di consiglio
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE est.