15 OTTOBRE 1999
SENTENZA N° 19281 DEL TRIBUNALE
CIVILE DI ROMA, SEZ. II
Nelle cause civili riunite in primo grado iscritte al n. 23210/96 ed al n. 23212/96 RGAC trattenute in decisione alla udienza dell'11.3.1999 e vertenti
la prima:
tra
- Rete 9 Sas di Keti Anselmo & C. in persona del legale
rappresentante Keti Anselmo, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini 4 presso lo
studio dell'avv. Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco
Rossignoli del Foro di Ancona per procura speciale alle liti conferita con scrittura
privata autenticata in data 23.4.1996 dal notaio Rollo di Padova rep. 50373;
- attrice -
e
- Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli
uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege;
-
convenuto -
la seconda:
tra
- TVA Telecentro s.r.l. in liquidazione in
persona del liquidatore Tassoni Bruna, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini 4
presso lo studio dell'avv, Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura speciale alle liti conferita con scrittura
privata autenticata in data 21.3.1997 dal notaio Cappelli di Ascoli Piceno rep. 50821;
-
attrice -
e
- Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli
uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege;
-
convenuto -
OGGETTO; canoni
CONCLUSIONI
all'udienza dell'11.3.1999 il procuratore
delle attrici precisava le proprie conclusioni come riportate di seguito:
- attrici: "accertare e dichiarare che
nulla è dovuto al Ministero delle Comunicazioni a titolo di canone di concessione per
l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale per il periodo intercorrente
tra la data della firma dei decreti ed il 31.12.1994"
Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato la emittente
Rete 9 Sas di Keti Anselmo & C conveniva in giudizio il Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni esponendo che: in data 9.2.1995 la convenuta Amministrazione comunicava
alla istante l'accoglimento - con decreto in data 7.3.1994 registrato alla Corte dei conti
- della domanda di rilascio di concessione per l'esercizio della radiodiffusione
televisiva in ambito locale con la denominazione Italia 9; con il decreto, rilasciato alla
società attrice in data 18.10.1995, veniva richiesto il pagamento della somma di lire
136.383.330 (successivamente, nelle more del giudizio, rideterminata in lire 19.483.333
con decreto in data 15.10.1998) dovuta quale rateo del canone di concessione per il
periodo intercorrente tra la data della firma del decreto e la scadenza annuale
(31.12.1994). Tanto premesso l'attrice, sostenendo che lo status di concessionario deve
essere fatto decorrere non dalla data di emissione ma dalla materiale ricezione del
decreto ministeriale e che il regime operante sino alla data del rilascio del decreto era
quello di autorizzazione ex lege 223/'90, instava per l'accertamento negativo del credito
vantato dalla Amministrazione convenuta relativamente all'anno 1994.
Si costituiva il Ministero chiedendo il
rigetto della domanda.
Con atto notificato il 22.5.1996 la TVA
Telecentro s.r.l., successivamente collocata in liquidazione, conveniva il Ministero delle
PP.TT. proponendo analoga domanda di accertamento negativo dell'importo dì lire
58.450.000 (successivamente rideterminato in lire 19.483.333 con decreto del 10.7.1998)
richiesto dalla predetta PA a titolo di canone di concessione per l'esercizio della
radiodiffusione televisiva in ambito locale, relativo al periodo 9.3.1994 (data della
firma del decreto, comunicato alla società in data 11.2.1995 e rilasciato in data
14.3.1995) 31.12.1994. Resisteva il Ministero chiedendo il rigetto della domanda.
Disposta la riunione dei giudizi, prodotti
documenti, le cause sono state trattenute in decisione alla udienza indicata in epigrafe
sulle conclusioni delle parti attrici.
Motivi della decisione
Le domande sono fondate e debbono essere,
pertanto, accolte.
Il provvedimento amministrativo emesso dal
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (recte: Ministro delle Comunicazioni ex art
1 comma 2 L. 31.7.1997 n. 249) a norma dell'art. 16 L. 6.8.1990 n. 223 al quale è
subordinato l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva ha per oggetto
l'assegnazione al concessionario privato della radiofrequenza (art. 3 L. 223/90 ed art 19
DPR 27.3.1992 n. 255) e cioè l'uso speciale di un bene comune (etere), e più esattamente
il diritto a conseguire quella "utilitas" che la legge, in considerazione della
inerenza dell'interesse pubblico, riserva ab origine allo Stato.
A tale provvedimento accede la
regolamentazione del rapporto che viene a costituirsi tra la PA concedente ed il privato
concessionario e - per quanto rileva nel presente giudizio - la determinazione di un
canone in corrispettivo dell'utilitas attribuita al privato (art. 22 L. 223/90).
Orbene se da un lato non può negarsi che il
procedimento amministrativo deve considerarsi concluso con lesaurimento della fase
della decisione e cioè con la adozione dell'atto finale (perfetto in relazione ai
requisiti formali e sostanziali di validità), dall'altro appare incontestabile che
l'effetto costitutivo del diritto di uso del concessionario si produca soltanto all'esito
della fase integrativa dell'efficacia, con l'apposizione del visto dell'organo di
controllo (Corte dei conti). In proposito occorre distinguere, secondo le indicazioni
della dottrina, tra efficacia generale ovvero oggettiva (idoneità del provvedimento ad
innovare la situazione giuridica preesistente, in conseguenza dell'atto positivo di
controllo) ed efficacia "soggettiva" che opera nei confronti del soggetto
destinatario dell'atto e concerne la "eseguibilità" dei diritti ed obblighi che
derivano dal provvedimento ovvero dalla convenzione che accede all'atto, Si osserva,
infatti, come la legittimazione all'esercizio delle attività e dei poteri trasferiti o
costituiti in favore del privato mediante concessione amministrativa derivi esclusivamente
dal possesso del titolo abilitativo, in difetto del quale il privato non potrebbe agire
nella qualità di concessionario: ne consegue, per un verso, che l'esercizio della
attività di radiodiffusione televisiva anteriormente al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti deve qualificarsi "sine titulo" (non spiegando alcuna efficacia
il provvedimento sino all'atto di controllo - positivo -), e che soltanto con la
comunicazione dell'atto di concessione all'interessato questi viene a disporre del titolo
di legittimazione ed è posto in condizione di esercitare i diritti ed adempiere le
obbligazioni che trovano fonte nel provvedimento amministrativo.
Tale soluzione riceve indiretta conferma
dalla norma (alla quale peraltro non è stato attribuito effetto retroattivo) contenuta
nell'art 3 comma 20 della legge 31.7.1997 n. 249 che dispone l'obbligo di pagamento dei
canoni di concessione relativi alla emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale
"dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione".
Né in contrario può sostenersi che il
canone sarebbe dovuto dalla data di adozione del decreto concessorio in quanto tale atto
verrebbe a confermare una pregressa situazione dì fatto sostanzialmente corrispondente a
quella assentita, atteso che la stessa legge 223/90 ha inteso chiaramente assoggettare a
differenti regimi giuridici (autorizzazione; concessione), anche in relazione agli aspetti
strettamente patrimoniali, l'attività delle emittenti radiotelevisive secondo che sia
svolta anteriormente o successivamente al rilascio ed al possesso di titolo concessorio.
In conseguenza le società attrici non sono
tenute a corrispondere canoni di concessione per il periodo intercorrente tra la data di
adozione dei decreti concessori (rispettivamente 7 e 9.3.1994) e quella di comunicazione
dei relativi atti.
In considerazione delle obiettive incertezze
ingenerate dalla normativa di settore e risolte soltanto in corso di giudizio dalla legge
249/97, le spese di lite possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il tribunale definitivamente pronunciando
così provvede:
- dichiara che le società attrici non sono
tenute a corrispondere canoni di concessione per l'esercizio della radiodiffusione
televisiva in ambito locale per il periodo intercorrente tra la data di adozione dei
decreti concessori (7 e 9.3.1994) e quella di comunicazione dei relativi atti;
- dichiara interamente compensate tra le
parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 1.10.1999