17 DICEMBRE 1999
SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO, SEZIONE I CIVILE
nel processo civile R.G. 682/99, promosso da
RADIO ALBA s.n.c. di Alberto LEVI & C.,
corrente in ALBA, cs. Europa 61, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, Alberto LEVI,
parte rappresentata e difesa dagli avv.ti
Eugenio PORTA del Foro di GENOVA e Roberto PONZIO del Foro di ALBA, con elezione di
domicilio in TORINO, v. Chiesa della Salute 47/a, presso lavv. Valeria RABBONE-
Procura 4/6/1999.
PARTE ATTRICE APPELLANTE
Contro
SOCIETA ITALIANA degli AUTORI ed
EDITORI
S.I.A.E. ente di diritto pubblico.
Corrente in ROMA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, Commissario Straordinario prof. Mauro MASI,
parte rappresentata e difesa dallavv.
Maria Grazia DELEDDA del Foro di ROMA, con elezione di domicilio in TORINO, v. Botero 16,
presso lavv. Antonio MUSY. Procura 16/9/1999.
PARTE CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
di PARTE APPELLANTE:
Piaccia alla ecc.ma Corte, in totale riforma
dellappellata sentenza del Tribunale di ALBA n. 497 del 14/12/1998, previa
sospensione della sua efficacia esecutiva, respingere ogni domanda della SIAE in quanto
infondata, non sussistendo un diritto dellautore a percepire compensi in relazione
allutilizzazione dei supporti in commercio, compensi che in ogni caso sarebbero di
spettanza degli esecutori e dei produttori dei supporti, da quantificare in base a quanto
disposto dallart. 73 e dai D.P.C.M. 1/9/1975 e 15/7/1976; in ogni caso dichiarare
non probante lunilaterale attestato di credito prodotto dalla SIAE e le
dichiarazioni testimoniali in proposito,
con vittoria delle spese tutte dei due gradi
di giudizio.
CONCLUSIONI
di PARTE APPELLATA:
Si chiede e di conclude:
in via principale:
a) Rigettare lappello proposto da
controparte;
b) Accogliere lappello incidentale,
riformando pertanto la sentenza in epigrafe, limitatamente al solo capo in cui dispone la
revoca del decreto ingiuntivo pronunciato in data 1/4/1997 nei confronti della s.n.c.
RADIO ALBA e confermando per leffetto, il d.i. medesimo.
In via subordinata:
confermare limpugnata sentenza.
Con vittoria, in ogni caso, di spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
si fa riserva di ogni ulteriore e diversa
deduzione, produzione ed istanza istruttoria.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 29/3/1997, la SIAE esponeva che, ex art. 180 lg. 22/4/1941, n. 633, è lesclusa intermediaria per lesercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate; che svolge la sua attività istituzionale mediante la concessione, per conto e nellinteresse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per lutilizzazione economica delle opere tutelate e per la percezione dei proventi che ne derivano, ripartendoli fra gli aventi diritto; che può esercitare qualsiasi azione a tutela degli autori rappresentati, senza necessità di speciale mandato; che la riscossione dei compensi, in caso di mancato pagamento, può avvenire a mezzo di d.i. ex art. 164, n. 3 l.a.; che RADIO ALBA di Alberto LEVI s.n.c. esercita lattività di radiodiffusione pur essendo sprovvista della necessaria lettera di autorizzazione, ed è debitrice a titolo di compensi non corrisposti per diritti dautore, derivanti dallutilizzazione pubblica di opere musicali facenti parte del repertorio amministrato, come risulta dalle relazioni dascolto, nel periodo 1/1/1986-31/12/1996, per la complessiva somma di £.150.852.409, come risulta dallattestato di credito prodotto; che i compensi sono stati conteggiati sulla base dei bilanci societari dellemittente, applicando i compensi previsti dalle condizioni generali per le emittenti, vigenti per ciascun anno considerato. Instò affinchè il Presidente del Tribunale di ALBA ingiungesse a RADIO ALBA il pagamento della somma suddetta, oltre interessi e spese.
Con decreto del 1/4/1997, il Presidente
dispose in conformità.
Ricorso e decreto furono notificati alla
società ingiunta in data 21/4/1997.
1.1. Con citazione, notificata il 22/5/1997,
RADIO ALBA convenne il medesimo Tribunale, la SIAE in opposizione.
Esponeva che mancavano i presupposti per la concessione del d.i., poiché gli artt. 635 e 642 c.p.c., richiamati dallart. 164 L.A., consentono solo alle amministrazioni dello Stato ed agli enti sottoposti a tutela o vigilanza amministrativa di chiedere lingiunzione in base alle risultanze dei loro registri, purchè fossero state osservate le prescrizioni stabilite nella legge o nei regolamenti per la tenuta di tali libri o registri, mentre la SIAE non aveva fornito prova adeguata in tal senso; che, nel merito, mediante lutilizzazione dei supporti posti in distribuzione dagli aventi diritto (dischi, supporti magnetici e simili) per le trasmissioni di esecuzioni musicali si radiodiffonde non lopera ma la sua esecuzione, sicchè lesercente la radiodiffusione non fa altro che esercitare il diritto di radiodiffusione, già previsto a titolo di espropriazione dalla legge 1928, n. 1352, il cui contenuto consiste nella radiodiffusione di esecuzioni musicali effettuate in pubblico o fissate su supporti senza alcun obbligo di corrispondere alcun compenso allautore, salvo il caso previsto dallart. 56 L.A.; che, del resto per la radiotelevisione, lart. 11 n. 4 del D.Lgs. 1996, n. 581 fa obbligo di corrispondere un compenso al produttore e non allautore dellopera, quindi alla SIAE nulla era dovuto, non rappresentando i produttori di supporti; che il diritto dellautore concerne lopera, non la sua esecuzione, poiché con il contratto con cui autorizza lesecuzione dellopera, la fissazione dei relativi fonogrammi su supporti e la vendita delle copie, lautore trasferisce ogni diritto di utilizzazione economica alleditore-produttore; che lart. 72 contiene solo una generica riserva a favore dellautore, ma essa riguarda soltanto il rapporto tra lautore e leditore e non con i terzi utilizzatori del disco, il cui rapporto intercorre esclusivamente con leditore che il disco ha venduto; che lart. 61 n. 3 L.A., il quale riconosce allautore il diritto deseguire pubblicamente e radiodiffondere lopera, non riguarda il disco, ma le ipotesi di esecuzioni non fissate su supporto in commercio; che il diritto di radiodiffusione è riconosciuto dallart. 51 come prevalente su ogni altro, in ragione della natura e dei fini della radiodiffusione stessa, che lautore non può escludere; che, mentre il diritto di radiodiffusione è acquistato dallemittente a titolo originario, acquisto a titolo derivato può esservi nel caso di autorizzazione dellautore, donde la piena liceità della radiodiffusione, che non incontra i limiti della fattispecie penale prevista dallart. 171 L.A.; che la giurisprudenza, erroneamente, non distingueva fra lopera e la sua esecuzione, atteso che questultima, ed il suo editore, ha un suo diritto diverso ed esclusivo, garantito dallart. 80 l.a.; che lopponente sollevava una questione di illegittimità costituzionale in relazione allart. 171, lettera b) l.a., e si doleva del fatto che la SIAE pretendesse di determinare arbitrariamente lammontare del suo credito; che lingiungente non rappresentava tutti gli autori, ma solo quelli che le avevano conferito il mandato, e gli attestati di tutela prodotti dimostravano bensì laffidamento originario, ma non la vicenda attuale dei mandati. Concluse per la revoca del d.i. e per il rigetto di tutte le domande di controparte.
Si costituì tempestivamente parte
convenuta, contestando la fondatezza dellavversa domanda: la tesi di parte attrice
era palesemente infondata e frutto di opinioni personali, da tempo disattese dalla
giurisprudenza, avendo la Suprema Corte chiarito da tempo che la radiodiffusione
dellopera, sia che avvenisse dal vivo sia avvenisse da supporto, era soggetta a
consenso dellautore; che lart. 56, richiamato dallart. 61 della l.a.
rendeva operante il diritto a compenso anche in caso di opere registrate e radiodiffuse;
che da ciò derivava il diritto di parte convenuta, quale intermediaria ex lege, di
percepire il compenso per la radio diffusione di opere registrate su supporti; che i
compensi pretesi non erano determinati unilateralmente, ma concordati con le associazioni
di categoria, ciò anche in relazione alla qualità di monopolista propria della SIAE.
Concluse per il rigetto dellopposizione e la conferma del d.i.
Respinta listanza di concessione della
provvisoria esecutorietà, il G.I. ammise le prove limitatamente al capo 2 della citazione
e quelle testimoniali dedotte dalla SIAE in comparsa di risposta.
Dopo adeguata trattazione; precisate le
conclusioni definitive; depositate le conclusionali, il giudizio fu deciso dal Tribunale
di ALBA, con la sentenza 14/12/1998.
Ritenne il primo giudice che fossero mancati
i presupposti per la concessione del d.i., poichè lart. 164 L.A. al n. 3
dispone che lente di diritto pubblico, indicato negli art.. 180 e 184, può valersi
del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli artt. 3 e 12 del R.D. 7
agosto 1936, n. 1531 (oggi artt. 635 e 642 c.p.c.) secondo le disposizioni del
regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a
compiere le attestazioni ed a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti;
che, ex art. 635 c.p.c., limita lefficacia privilegiata della prova proveniente dal
creditore allo Stato. Od enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, ed
agli accertamenti e documenti degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie; che
nelle specie la SIAE ha prodotto un attestato di credito in data 21/1/1997 sottoscritto
dal Direttore della sede di Torino, che dichiara un credito di £. 150.852.409
corrispondente alla somma dovuta per utilizzazione di opere musicali, facenti parte del
repertorio amministrato da parte convenuta per conto degli autori, diffuse da RADIO ALBA,
nel periodo dal 1/1/1986 al 31/12/1996 e conteggiate sulla base dei bilanci societari come
da prospetto allegato: che il prospetto formula il conteggio in termini percentuali
sullimponibile rilevato in base ai bilanci della società opponente, computando
limponibile per il 1995 ed il 1996 in misura uguale al 1994, in difetto di dati
aggiornati; che è evidente come tale attestazione non contenga alcun riferimento ai libri
e registri della P.A. tenuti secondo legge; che si è invece di fronte ad un conteggio che
prescinde completamente dalla contabilità SIAE e che fonda su rilevazioni di dati di
bilancio, cui sono state applicate percentuali in riduzione per determinare
limponibile, sicchè difettano i presupposti per lapplicazione dellart.
642 c.p.c., come risulta dalla semplice lettura della norma, onde il d.i. deve essere
revocato; che, nel merito della domanda proposta dalla SIAE, parte convenuta agisce quale
mandataria ex lege degli autori delle opere radiodiffuse dallopponente secondo le
relazioni di ascolto, confermate dai testi escussi; che si tratta di verificare quali
siano i diritti spettanti allautore dellopera musicale nel caso di esecuzione
fissata su disco od altro supporto e radiodiffusa; che gli artt. 12 e ss. L.A.
conferiscono allautore dellopera diversi diritti esclusivi, e fra essi
lart. 16 comprende il diritto esclusivo di radiodiffusione, che ha per oggetto
limpiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza quali il telegrafo, il telefono,
la radiodiffusione, la televisione ed altre mezzi analoghi, inoltre lart. 19 afferma
che i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti,
sicchè lesercizio di uno di essi non esclude lesercizio esclusivo di ciascuno
degli altri diritti, con leffetto per cui latto di disposizione di un diritto
esclusivo non comporta disposizione di altro diritto esclusivo, non espressamente
previsto; che occorre ricordare che il diritto di radiodiffondere sorge in capo
allautore dellopera, a titolo originario in ragione della creazione
dellopera stessa; che è sicuro esistere la distinzione tra opera musicale, protetta
in capo allautore, ed esecuzione dellopera stessa, che dallopera si
distingue, perché frutto del lavoro e dellinterpretazione degli esecutori, trovando
fondamento nella legge (art. 80 L.A.), ma si deve sottolineare che il legislatore ha
previsto il diritto di radiodiffondere in capo allautore (art. 16) e che la
radiodiffusione non può avvenire se non tramite lesecuzione; che, quindi la legge
tutela sia il diritto dellautore che quello dellesecutore; che, quindi,
lart. 61 stabilisce il principio secondo cui spetta allautore il diritto di
radiodiffondere lopera riprodotta su disco; che dal complesso delle norme
costituenti la sezione IV del capo IV della legge si ricava che esse regolano la
radiodiffusione di opere registrate dal vivo, trasmesse in diretta od in differita, ma
sempre senza fissazione definitiva della registrazione su di un supporto, ed in ogni caso
è dovuto un compenso a favore dellautore, che non può opporsi alla trasmissione
ove non si tratti di opere nuove o di prime rappresentazioni, ed anche nel caso in cui non
spetti alcun compenso, è tuttavia previsto il consenso dellautore; che un compenso
per lautore è previsto anche nel caso di diffusione in pubblici esercizi a mezzo di
apparecchi radioriceventi sonori; che, in sintesi, il diritto di radiodiffusione spetta
allautore, a tal conclusione non derogando le norme che regolano in contratto di
esecuzione musicale ed il contratto di edizione, che infondata è leccezione di
illegittimità costituzionale; che la SIAE è ente di diritto pubblico, come ritenuto
dalla giurisprudenza; che è del pari pacifico in giurisprudenza che il mandato
conferito ex lege alla SIAE riguarda gli autori iscritti, ed i testi hanno chiarito che i
compensi pretesi dalla convenuta si riferiscono ad opere di autori iscritti o di autori
stranieri oggetto di tutela a condizione di reciprocità, sicchè è provata la
legittimazione di parte convenuta a pretendere il pagamento dei compensi suddetti; che
lammontare del credito è stato calcolato (così ancora i testi escussi) con
riferimento alle tariffe vigenti, concordate dalla SIAE con le associazioni di categoria
(teste CICORIA), di conseguenza, revocato il d.i., condannò parte attrice al
pagamento in favore di parte convenuta della capitale somma di £. 150.852.409; compensò
per un terzo le spese di lite e pose le rimanenti a carico di RADIO ALBA.
La sentenza è stata notificata il
13/5/1999.
2. Con citazione, notificata il 7/6/1999,
RADIO ALBA propose appello avverso la ridetta sentenza, con cinque motivi, così numerati
dalla Corte per chiarezza di trattazione.
Con il primo, dedusse che né gli autori né la SIAE sono legittimati a chiedere il compenso alle radioemittenti per le mere esecuzioni musicali, radiodiffuse da supporti; che con il contratto di esecuzione, ex art. 141 l.a., lautore, o per lui la SIAE, ha alienato i diritti di utilizzazione dellopera al produttore dei supporti, sicchè, avendo lautore autorizzato lesecuzione, essendo avvenuta la fissazione dei fonogrammi su di un supporto, si debbono applicare le norme di cui al Titolo III, Capo II, che include la regolamentazione del contratto di esecuzione, con cui lautore trasferisce ope legis allesecutore il suo diritto di utilizzazione economica dellopera; che, di conseguenza, né lautore né per lui la SIAE possono pretendere alcun compenso per la sola eccezione fissata su supporto e neppure ne possono impedire la radiodiffusione; che il diritto di radiodiffusione spetta ai privati ai esercenti tale tipo di attività, come ha da tempo affermato anche la Corte Costituzionale.
Con il secondo, rilevò che la SIAE ha
natura privatistica, essendo una comune impresa per la percezione e distribuzione dei
compensi spettanti agli autori, ma non può esercitare i diritti né degli esecutori né
dei produttori dei supporti musicali, il che è ammesso dalla stessa controparte quando
afferma di non poter rilasciare autorizzazioni per la sola esecuzione di supporti
musicali, respingendo le somme inviate dalle radio per lutilizzazione dei supporti;
che parte appellata è una comune impresa commerciale per la percezione su mandato
dei diretti interessati e la distribuzione dei compensi agli autori, non
rappresentati nella totalità, ma limitatamente a quelli che le hanno dato mandato; che
nessun potere, parte appellata, può esercitare in relazione ai diritti esclusivi degli
esecutori delle opere musicali, degli editori produttori dei supporti musicali e degli
organismi di radiodiffusione.
Con il terzo, argomentò che
lesercizio del diritto di radiodiffusione si concretizza nella produzione e
radiodiffusione di una programmazione realizzata dalla stessa radioemittente, così
divenendo autore di unopera collettiva, pur essa tutelata dalla legge sul diritto
dautore.
Con il quarto, sostenne che oggetto del
diritto dautore è la stessa opera tutelata, diversa dalla sua esecuzione, tanto
lart. 80 l.a. riconosce il compenso agli artisti interpreti ed esecutori, nei
congrui casi rappresentati dagli editori produttori dei supporti, compenso diverso da
quello dovuto allautore ed esatto dalla SIAE; che lautore può esercitare il
suo diritto solo sullopera e non sullesecuzione.
Con il quinto, rileva che è totalmente
mancata la prova del credito vantato, non solo perché manca il credito, ma anche perché
lattestato di credito prodotto non vale come scrittura privata, mancando la
sottoscrizione delle parte, né è atto ricevuto da un P.U. autorizzato; che, neppure la
deposizione del teste CICORIA, il funzionario di parte appellata autore del certificato di
credito prova lesistenza di questo ed il suo ammontare, avendo il teste deposto di
avere redatto il certificato di base ai bilanci della società (che comprendono anche
entrate per attività commerciali estranee al diritto di autore), ma ciò che più importa
il teste ha praticamente confermato di non aver rilevato le cifre del preteso credito
dalla contabilità della SIAE, ma ha lui stesso determinato le cifre in base a non meglio
precisati parametri concordati con le associazioni di categoria, ben guardandosi dal
precisare che lAssociazione ANTI, alla quale aderisce parte appellante ha sempre
contestato le pretese della SIAE, negandone la legittimazione a pretendere i compensi
dagli utilizzatori dei dischi ed analoghi supporti in commercio; che il testa non ha
neppure dichiarato la regolare tenuta dei libri contabili dalla SIAE, lasciando così
intendere che il credito non vi figura, il che è certo perché liscrizione del
credito a bilancio fornirebbe la prova del tentativo di riappropriarsi di diritti già
alienati dagli autori agli esecutori ed ai produttori dei dischi; che comunque i compensi
e la loro quantificazione non sono stati né previsti né concordati con lANTI o con
parte appellante, onde non si può attribuire a tali accordi nessun valore vincolante per
RADIO ALBA.
In Cancelleria alli 20/9/1999, si costituì
parte appellata, contestando la fondatezza del proposto gravame e proponendo appello
incidentale in ordine alla revoca del d.i., per la cui emissione, sostiene, sussistevano
tutti i requisiti di legge.
Alludienza delle 12/10/1999, dinanzi
alla Corte comparvero di difensori delle parti costituite.
Precisate nella stessa udienza le
conclusioni; assegnati i termini di giorni 30 per il deposito delle conclusionali e quelli
di legge per le repliche, scaduti il 1/12/1999, depositati gli scritti difensivi finali,
infine, la Corte, nella odierna Camera di Consiglio, decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La Corte, considerando i motivi di
appello principale, rileva che, assorbente di ogni altro è il quinto mezzo.
Infatti, è del tutto inutile discutere della debenza o meno del credito vantato dalla SIAE, se, al momento della quantificazione, si debba rilevare lassenza di prova in punto.
Ciò in quanto, non esiste, da parte della
SIAE, alcuna domanda formulata ex art. 34 c.p.c. su punti diversi da quello della condanna
di controparte al pagamento della somma più volte menzionata.
3.1. I fatti pacifici e comunque accertati in causa sono i seguenti:
a) in ordine alle modalità di rilevamento
dei dati su cui effettuare il calcolo ed alla quantificazione del credito è stato escusso
il teste Giuseppe CICORIA, direttore regionale della SIAE di Torino, il quale così
depose: Nei confronti delle emittenti non in regola provvediamo alle registrazioni
che vengono poi ascoltate dai nostri tecnici, per verificare se vengono trasmesse opere
soggette a tutela, sia nazionale sia internazionale, per via delle condizioni di
reciprocità con cui opera la SIAE rispetto agli analoghi enti di altri paesi. Le
registrazioni vengono effettuate a campione e degli ascolti vengono redatte delle
relazioni dascolto. Io personalmente non ho effettuato alcun ascolto. Confermo
lattestato di credito a mia firma ed il suo allegato che mi vengono esibiti, in
tutte le voci ivi dettagliate. Lattestato di credito riferisce le tariffe correnti
che sono determinate dagli autori, che si identificano con la SIAE, e vengono discusse poi
con le associazioni e vengono recepite negli accordi stipulati con dette associazioni.
Queste condizioni vengono applicate per tutti gli utilizzatori, anche per quelli che non
aderiscono ad associazioni di categoria A.D.R.. il credito che risulta dallattestato
viene iscritto nella contabilità SIAE. Preciso che non mi occupo della contabilizzazione
dei crediti, anche perché opero a TORINO, mentre la contabilità è centralizzata.
Pertanto posso soltanto presumere, ma non affermare con certezza, che il credito sia
iscritto in contabilità;
b) lattestato di credito, redatto dal
teste anzidetto in data 21/1/1997, ha il seguente contenuto: la SIAE è creditrice
della società RADIO ALBA s.n.c. di Alberto LEVI & C. nella persona di LEVI Alberto
titolare dellemittente radiofonica RADIO ALBA con sede in ALBA (Cn), v. Pietro
Ferrero, della somma complessiva di £. 150.852.409, così costituita compenso per diritti
dautore £. 126.748.747 + diritti amministrativi di procedura £. 1.400 + carta
bollata £. 20.000 + IVA di fattura £. 24.082.262, dovuta per lutilizzazione di
opere musicali, facenti parte del repertorio amministrato dalla SIAE per conto degli
autori, diffuse dallemittente privata nel periodo dal 01/01/1986 al 31/12/1996 e
conteggiata sulla base dei bilanci societari come da prospetto allegato. Il tutto oltre
interessi dal dovuto al soddisfo. Seguono due prospetti riepilogativi degli importi
dovuti, ove sono indicati, anno per anno, limponibile ed il diritto dautore
vantato, seguiti, per gli anni 1986-1994, dalla legenda: i conteggi di cui sopra
sono stati effettuati con le norme in vigore per ciascun anno considerato, che prevedevano
lapplicazione dellaliquota del 5% sugli imponibili decurtati del 30% (scomputo
forfettario delle spese di acquisizione degli introiti stessi) e del 15% (tenuto conto
della situazione contingente delle imprese radiofoniche private e dello stato di
applicazione della legge di regolamentazione del settore). Mentre, per gli anni
1995-96, la legenda è la seguente: i conteggi di cui sopra sono stati effettuati
con le norme in vigore per ciascun anno considerato, che prevedevano lapplicazione
dellaliquota del 5% sugli imponibili decurtati del 35% (scomputo forfettario delle
spese di acquisizione degli introiti stessi). Base imponibile per gli anni 1995 e 1996 è
stata considerata quella relativa agli introiti di cui a bilancio 1994, in quanto non si
è in possesso dei bilanci societari corrispondenti. gli importi indicati per tali anni
debbono ritenersi salvo conguaglio (doc in fase SIAE);
c) è pacifico in causa che parte appellante
è associata allA.N.T.I., associazione che riunisce radioemittenti, la quale non ha
mai sottoscritto, e neppure trattato, alcun accordo con al SIAE in punto diritti
dautore, negando che essi siano dovuti.
3.2 Il dato normativo da cui prendere le mosse è costituito dallassenza di una qualsiasi norma che disponga in materia di determinazione delle tariffe relative ai diritti dautore.
Il principio generale, desumibile dalla
legge 1941, n. 633, soprattutto dopo le novelle del 1992, 1994, 1997, è costituito dalla
determinazione del compenso su base contrattuale, mediante trattativa con le associazioni
di categoria interessate (es. artt. 15 bis, co. 1; 47; 56; 73 e 80, lettera e della l.a.;
19, 23 R.D. 18 maggio 1942, n. 1369). In caso di mancato accordo è, volta a volta,
previsto o un intervento autoritativo del Presidente del Consiglio dei Ministri (con
D.P.C.A., ad esempio: D.P.C.M. 1 settembre 1975; D.P.C.M. 15 luglio 1976), ovvero un
arbitrato (rectius: arbitraggio) obbligatorio dequità (art. 4 D.Lgs.Lgt.20/7/1945,
n. 440).
Inoltre, laccordo ridetto vale, da un
lato, unicamente per gli autori mandanti della SIAE, giusta lart. 4, co. 1 D.P.R. 19
maggio 1995, n. 223, e, dallaltro, unicamente per gli associati alle associazioni
stipulanti, mancando una qualsiasi norma che valga ad annettere a detti accordi collettivi
una qualsiasi efficacia erga omnes (argomenta a contrario ex art. 18 e 23 R.D. 18 maggio
1942, n. 1369).
A questo punto il contenuto dellonere
della prova, gravante su parte appellata, quale attrice in senso sostanziale, ex art.
2697, co. 1 c.c., è evidente:
A) prova della fonte normativa privatistica
che fissa la misura del 5% sullimponibile;
B) prova della fonte normativa privatistica
che stabilisce le modalità per determinare limponibile;
C) prova dellassoggettamento di RADIO
ALBA a tal normativa;
D) prova dei dati assunti per la
determinazione dellimponibile.
Di tutto questo non solo non vè traccia nel processo, ma neppure ve nè allegazione alcuna, soprattutto considerato che parte appellante, sin dallopposizione, ha sempre contestato analiticamente la determinazione del credito dovuto, negando di esser vincolata da alcun accordo collettivo; affermando di aderire ad unassociazione che non ne ha sottoscritto alcuno; affermando che il proprio bilancio include anche i proventi di attività diverse dalla radioemissione.
Circostanza questultima, provata in
grado di appello, mediante la produzione di documenti, che dimostrano lo svolgimento di
attività diverse, quali turismo, intrattenimenti pubblici, feste di carnevale, concorsi
premio, spettacoli, etc.
Contro la produzione di tali documenti
sè opposta la SIAE, assumendo che ben potevano esser prodotti in primo grado, ma il
rilievo è ininfluente, posto che il divieto di cui allart. 345 c.p.c. vale
unicamente per le prove costituende e non anche per le prove costituite. Donde la
conclusione necessaria secondo cui i dati di bilancio, considerati nel senso dianzi
riferito, non solo non sono probanti ai fini della domanda azionata da parte appellata,
ma, per certo, valgono ad assoggettare al diritto dautore anche compensi che vi sono
ontologicamente estranei.
Ovvero, ma il risultato non muta, pur non
considerando i ridetti documenti, si deve osservare che, a fronte delle eccessivamente
vivaci contestazioni mosse da parte appellante, era comunque onere di parte appellata di
dare la prova suddetta, sin dal primo grado. In difetto di tal prova era sufficiente la
mera allegazione da parte della società appellante di svolgere altre attività, per
rendere vieppiù incisivo lonere probatorio di controparte.
Quale che sia la ratio decidendi preferita,
in ogni caso, la prova manca del tutto.
3.3 Tirando le fila della disamina che
precede, la Corte afferma che manca del tutto in causa la prova del quantum debeatur,
rivendicato da parte appellata contro parte appellante, con leffetto assorbente
della irrilevanza degli altri mezzi dimpugnazione e dellappello incidentale.
Ciò in quanto, la domanda azionata da parte appellata era costituita unicamente dalla
condanna alla somma dianzi riferita, senza alcun altro accertamento idoneo al passaggio in
giudicato.
4. Concludendo in via generale, la Corte
ogni diversa istanza respinta; definitivamente pronunciando; in riforma
dellimpugnata sentenza, assolve parte appellante dalla domanda contro di essa
proposta da parte appellata.
5. La soccombenza di parte appellata è
totale e pertanto a suo carico si pongono le spese di lite
poiché ai sensi degli artt. 85 e 86 del
TRATTATO DI ROMA, secondo la sentenza della Corte di Giustizia U.E. 15/6/1998, C-35/96
Commissione U.E. e, Repubblica Italiana, lattività professionale forense deve
essere qualificata come attività dimpresa e lordine forense come associazione
di imprese, con la conseguenza che la tariffa professionale di cui al D.M. 5/10/1994, n.
585, stabilità nellinteresse degli associati ed inderogabile nei minimi per gli
iscritti e per il giudice, confligge con le norme predette in quanto limita la concorrenza
fra i professionisti, onde il giudice deve non applicare lart. 24 lg. 13/6/1942, n.
794 e disapplicare la tariffa anzidetta in quanto vincolante ed inderogabile, anche tenuto
conto dellart. 5 lg. 20/3/1865, n. 2248, avendo la Tariffa natura regolamentare,
secondo le argomentazioni di cui alla sentenza di questa Corte 19 giugno 11 luglio
1998, n. 791, A.V.IO. s.a.s. e C.E.I.T. s.r.l.
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 2233 e
2234 c.c., deve la Corte determinare il compenso, spettante al difensore della parte
vittoriosa quale minimo necessario per lo svolgimento della difesa, giusta il principio di
cui allart. 92, co. 1 c.p.c., comprensivo unicamente degli esposte e della
remunerazione dellattività professionale.
Quanto agli esposti, di cui allart.
2234 c.c., essi spettano per le somme anticipate da parte appellata, provate nella
complessiva somma di £. 1.000.000, per il primo grado; di £. 620.000 per il secondo
grado.
Quanto alla remunerazione, tenuto conto del
fatto che si tratta di causa di valore apprezzabile, e di notevole impegno; della sua
durata e dellimportanza dellopera prestata nonché della dignità
professionale, si reputa congruo un compenso commisurato al 10% del valore e così per il
primo grado £. (150.000.000 x 10%=) 15.000.000; per il secondo grado in misura dimezzata,
considerato che la linea difensiva di questo grado è consistita nella rielaborazione dei
precedenti argomenti.
Si liquidano pertanto per il primo grado £.
1.000.000 per esposti, £. 15.000.000 per compenso, e così £. 16.000.000; per il secondo
grado £. 620.000 per esposti, £. 7.500.000 per remunerazione, e così £. 8.120.000,
oltre le spese successive occorrendo, C.P.A ex art. 11 lg. 20/90/1980, n. 576 ed I.V.A. se
non detraibile dalla parte vittoriosa
P.Q.M.
LA CORTE dAPPELLO di TORINO
Sezione I civile
visto lart. 352 c.p.c.;
definitivamente pronunciando;
ogni diversa istanza respinta;
in riforma dellimpugnata sentenza;
assolve
parte appellante, RADIO ALBA s.n.c. di LEVI
Alberto, dalla domanda contro di essa proposta da parte appellata, SOCIETA ITALIANA
AUTORI EDITORI SI.A.E.;
visto lart. 91 c.p.c.;
condanna
parte appellata a rifondere a parte
appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in £. 16.000.000, per il
secondo grado in £. 8.120.000, oltre le spese successive occorrende, C.P.A. ex art. 11
lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Così deciso nella Camera di Consiglio, in
TORINO, alli 10 di dicembre 1999.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE