18 GIUGNO 1982
SENTENZA N° 69/82 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE
Nel procedimento penale
CONTRO:
XX - omissis -
IMPUTATA:
del delitto di cui agli artt. 1 C.P. e 171
lett. b) del 22/4/1941 n. 663 per avere, quale titolare responsabile dellemittente
radiofonica WW diffuso con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
composizioni musicali altrui senza munirsi del consenso degli autori o, per essi, della
S.I.A.E. e senza corrispondere i relativi compensi.
In Fiavé, su denuncia del novembre 1981.
In esito allodierno pubblico
dibattimento, sentiti il P.M., il difensore ed in presenza dellimputata, che per
prima ed ultima ebbe la parola, si osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
XX era rinviata a giudizio per i fatti indicati in rubrica. Allodierno dibattimento limputata ammetteva del fatto. Successivamente le parti concludevano da verbale. Questo Pretore ritiene di dovere aderire alla tesi difensiva, pur non condivisa da altri giudici di merito, per la quale il fatto contestato non è preveduto dalla legge come reato. Lart. 171 lett. b), infatti, punisce chi rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde unopera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. Il termine diffonde, ad avviso di questo giudice, non può essere interpretato come a sé stante, in modo da concretizzare la responsabilità di chi comunque diffonda opere altrui o composizioni musicali. Se così fosse il legislatore avrebbe senzalto detto rappresenta, esegue, recita o diffonde in pubblico , sì da fare chiaramente intendere che anche la semplice diffusione in pubblico costituisce reato. Lavere invece usato lespressione più sopra riferita non può che significare la volontà del legislatore di sanzionare il comportamento di chi rappresenta o esegue o recita opere altrui in pubblici, o di chi rappresenta o esegue o recita opere altrui in privato provvedendo però a diffondere in pubblico. Detta interpretazione, del resto, appare confermata dal riferimento specifico, contenuto al comma successivo, la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico che viene ricompresa nella nozione di esecuzione-rappresentazione cosa che sarebbe priva di significato se il concetto di diffusione di cui al comma precedente dovesse essere attribuito un significato più ampio di quello riferito.
Ulteriore conforto, poi, viene
dallinterpretazione storica della norma, dato che lart. 10 L. n. 1950/1925,
ultimo comma, equiparava i fatti di diffusione a mezzo radiotelefono a quelli di
esecuzione pubblica, sicché nellart. 62 lett. b) (identico allattuale art.
171) dopo in pubblico non era riportata (in quanto superflua)
lespressione o diffonde oggi impiegata proprio perché lart. 15
della legge 633/41 ha riprodotto il testo del vecchio art. 10 previa soppressione del
riferito ultimo comma.
P.Q.M.
Visto lart. 479 C.P.P. assolve
limputata in quanto non punibile perché il fatto a lei ascritto non è preveduto
dalla legge come reato.
Tione, lì 3 giugno 1982