20 GENNAIO 1998
SENTENZA N. 477 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE
Svolgimento del processo
Il giorno 20 marzo 1994 lemittente televisiva nazionale
"Italia 1" mandò in onda un programma denominato "Qui Italia", nel
corso del quale vennero trasmesse le considerazioni e le dichiarazioni di voto raccolte
dal conduttore tra i passanti.
Lufficio del Garante per la radiodiffusione e leditoria, ricevuta segnalazione
da parte del centro di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle Poste
e Telecomunicazioni, rilevò che le interviste, in quanto prevalentemente orientate in
senso favorevole al movimento "Forza Italia", connotavano obiettivamente il
programma come trasmissione di propaganda elettorale in favore di questo, effettuata in
violazione degli artt. 1, comma terzo, e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e degli
artt. 11, 13, 2, 15 del provvedimento del Garante del 26 gennaio 1994 e contestò queste
infrazioni alla società RTI, titolare dellemittente Italia 1, con provvedimento in
data 24 marzo 1994, notificato ai sensi di legge.
In pari data la società venne diffidata a cessare ed astenersi per tutto il periodo della
campagna elettorale dal mandare in onda messaggi di propaganda elettorale in violazione
delle norme sopra indicate.
Dopo questi atti e in esito alla compiuta istruttoria, il Garante ingiunse alla società
RTI il pagamento della somma di L. 200.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
per le contestate violazioni.
Lopposizione della società intimata è stata accolta dal pretore di Milano il quale
ha rilevato che "stante lampia gamma di risposte offerte dagli intervistati
deve escludersi che il programma de quo possa identificarsi come trasmissione di
propaganda elettorale a favore del movimento politico "Forza Italia", in effetti
solo due su quindici intervistati possono considerarsi favorevoli al movimento "Forza
Italia", col che, sicuramente, le interviste devono qualificarsi come
imparziali".
Ricorre per cassazione il Garante per leditoria e la radiodiffusione sulla base di
tre motivi di annullamento. Resiste con controricorso la società RTI Reti Televisive
Italiane per azioni, che propone ricorso incidentale condizionato, articolato sulla base
di tre motivi illustrati da memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, lassoluta carenza di
motivazione della decisione impugnata poiché, a prescindere dal fatto che per ammissione
della stessa società opponente almeno tre risposte erano state sicuramente favorevoli al
movimento politico Forza Italia o ai suoi alleati, il pretore nulla dice in merito alle
altre risposte raccolte nel corso del servizio.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed
il vizio di motivazione su punti decisivi.
Con il terzo motivo il Garante denuncia lulteriore vizio di motivazione con riguardo
ad uno dei presupposti dellirrogazione della sanzione. La società RTI deduce, con
il proposto ricorso incidentale:
a) il difetto di motivazione su aspetti decisivi della controversia con riguardo a quei
profili dellopposizione non esaminati dal pretore;
b) lillegittimità costituzionale degli artt. 1, comma terzo, e 2 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e, conseguentemente, degli artt. 9, 11, 13, e 15 del provvedimento
integrativo del Garante del 26 gennaio 1994, per contrasto con lart. 21 della
Costituzione nella misura in cui la normativa vigente fosse da interpretare nel senso che
le opinioni in ordine alle candidature ed alle forze politiche possono trovare espressione
soltanto nelle forme tassativamente previste dalla citata legge, con esclusione di ogni
altra forma;
c) lillegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni di legge e di
regolamento per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione, qualora esse fossero da
interpretare nel senso di proibire ai soli giornalisti televisivi di esprimere, durante la
campagna elettorale il proprio voto o le proprie manifestazione di preferenza o di
simpatia per un candidato o un movimento politico.
La corte, disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dellart. 335 c.p.c., ai
fini del corretto esame delle censure proposte dal Garante rileva quanto segue
relativamente al contenuto delle norme che si assumono violate.
La legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la disciplina delle campagne elettorali per
lelezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, premessa la
regolamentazione dellaccesso ai mezzi di informazione (art.1), stabilisce nel
successivo art. 2, la cui rubrica ha ad oggetto la "propaganda elettorale a mezzo
stampa e radiotelevisiva", che a partire da trenta giorni precedenti alla data delle
votazioni, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su
quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria
radiotelevisiva; dal divieto sono eccettuati gli annunci di dibattiti, le tavole rotonde,
le conferenze, i discorsi, le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione
dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o dei candidati, le pubblicazioni o le
trasmissioni di confronto tra più candidati.
La medesima legge, allo scopo di consentire lapplicazione effettiva e puntuale delle
previsioni in essa contenute, demanda (art. 1, comma terzo) al Garante per la
radiodiffusione e leditoria il compito di definire le regole alle quali gli editori
di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive
in ambito nazionale o locale, nonché tutti coloro che esercitano, in qualunque ambito,
attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a
qualsiasi titolo propaganda elettorale nel periodo di tempo innanzi indicato, debbono
attenersi per assicurare lattuazione del principio di parità nelle concrete
modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare
il concreto conseguimento della parità di trattamento anche nei programmi e servizi di
informazione elettorale.
Lart. 15 definisce il quadro sanzionatorio, con lattribuzione al Garante del
potere di irrogazione delle sanzioni ivi indicate.
Per completezza mette conto di rilevare che la predetta autorità ha adottato, in
attuazione della delega di cui si è detto, un regolamento il quale dispone, per quanto
qui rileva, che le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule
e nelle modalità definite dalla singola emittente secondo criteri che, in relazione ai
tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta
illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori (art. 13).
Mentre, poi, il successivo art. 15 include nella nozione di pubblicità, oltre gli spot,
le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene
artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni,
slogan, inviti al voto non accompagnati da unadeguata, ancorchè succinta
presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee; le trasmissioni che
usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione di
cui innanzi per dare unimmagine esclusivamente negativa dei competitori.
La normativa in esame, introdotta a distanza di alcuni mesi dalla emanazione della legge
25 marzo 1993, n. 81, che nel disciplinare lelezione diretta del Sindaco, del
Presidente del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale, contiene nellart. 28
una dettagliata regolamentazione dellaccesso alla stampa ed ai messi di informazione
radiotelevisiva, costituisce una rilevante innovazione in materia disciplina della
propaganda elettorale, fino ad allora limitata alle previsioni di cui alla legge 4 aprile
1956, n. 212, concernente laffissione di stampati, giornali murali o manifesti,
successivamente integrata ed aggiornata (legge 24 aprile 1975, n. 130). Poiché il divieto
sanzionato con la disposizione da ultimo indicata concerne la propaganda elettorale ed
ogni altra "forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva", è opportuna
una sommaria indicazione sul significato che, ad avviso della Corte, queste espressioni
assumono nel contesto normativo.
Il termine "propaganda" indica, come è noto, quella particolare forma di
comunicazione mediante la quale si trasmettono conoscenze ad una cerchia determinata di
destinatari; con esso si allude, in sostanza, ad unattività diretta a diffondere in
modo sistematico determinati messaggi allo scopo di creare nei fruitori unimmagine
positiva o negativa di certi specifici fatti, e di suscitare la spinta al compimento di
comportamenti conformi alle aspettative dellautore del messaggio.
La propaganda elettorale è quella specifica attività che si svolge nellambito del
procedimento preparatorio della scelta e che è volta ad influire sulla volontà degli
aventi diritto al voto nel periodo che precede le elezioni. Essa si connota, come questa
Corte ha più volte rilevato, esaminando la questione nel versante penalistico, per la sua
inerenza, diretta o indiretta, alla competizione elettorale, sia quando ha, come scopo
immediato o mediato, quello di acquistare voti o sottrarne agli avversari, sia quando ha
come scopo, anche mediato, di convincere lelettore a non votare, oppure a presentare
scheda bianca, a rendere il voto nullo o ad esprimerlo in modo inefficace (per tutte:
Cass. 26 giugno 1989).
La pubblicità elettorale e politica, pur costituendo una manifestazione del pensiero in
forma di propaganda, è fondata sullimpiego di tecniche usate dal mercato
commerciale, e si sostanzia, come si è potuto rilevare in occasione di recenti elezioni,
in una attività promozionale che finisce con il trattare i soggetti politici ed i loro
programmi alla stregua di un prodotto commerciale; il messaggio, infatti, è enunciato
privilegiando limmagine e la tecnica di rappresentazione rispetto al contenuto, con
la scoperta finalità di "catturare" il consenso del destinatario.
La propaganda, in quanto caratterizzata da una valenza manipolativa e persuasiva poiché
il messaggio che a suo mezzo viene trasmesso ha la finalità di provocare ladesione
dei destinatari verso lopzione enunciata dallautore della comunicazione si
distingue concettualmente dallinformazione, ma come avvertono gli studiosi della
comunicazione, la distinzione, agevole in astratto, può in concreto presentare
difficoltà nei casi limite.
Risulta evidente, alla stregua di tali premesse, la concreta portata dellillecito
sanzionato nellart. 2 che appare definito nei suoi effettivi contorni, ponendo esso
il divieto di propaganda elettorale, oltre che mezzo di spot, a mezzo di ogni altra forma
di trasmissione pubblicitaria, nel dichiarato intento di assicurare la parità di
trattamento fra tutti i partecipanti alla competizione elettorale, enunciato
nellart. 1, già citato. La norma viene, poi, specificata con le indicazioni di cui
allart. 15 del provvedimento del Garante nel quale si è detto, ma il complessivo
apparato normativo così articolato non denota gli aspetti di illegittimità dedotti nella
discussione dal difensore della società controricorrente il quale ha posto in dubbio la
legittimità della integrazione del precetto contenente la sanzione con una fonte
secondaria, quale è il citato regolamento, sotto il profilo della violazione del
principio di legalità. Lobiezione non si palesa, tuttavia, fondata poiché nel caso
in esame, come si rileva agevolmente dal confronto fra le disposizioni contenute nei due
atti normativi, latto normativo secondario ha la funzione di precisare, sul piano
semantico, gli elementi della fattispecie determinati in via legislativa nel loro nucleo
essenziale, sicchè la specificazione della condotta vietata contenuta nella norma
regolamentare appare del tutto consentita, trattandosi del mero richiamo al significato
corrente delle locuzioni adottate nella previsione della legge, senza porsi in contrasto
con il testo di essa. Va, conseguentemente, esclusa la postulata lesione del principio di
legalità operante anche nel campo delle sanzioni amministrative ai sensi dellart. 1
della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale è del tutto salvaguardato quando, come
nella specie, la previsione sanzionatoria dellillecito amministrativo richiama
elementi normativi extragiuridici, come quelli di propaganda, pubblicità, e simili, il
cui significato nel contesto sociale di riferimento è agevolmente percepibile.
La norma, poi, neppure si pone in contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione,
secondo la prospettazione della controricorrente (terzo motivo del ricorso incidentale
condizionato).
Ed invero, quanto alla prima della due citate norme costituzionali, la dedotta disparità
di trattamento che si ravviserebbe rispetto alla carta stampata, è giustificata e
razionale avuto riguardo, per un verso, alla diversa capacità espansiva della televisione
rispetto ai giornali, per i quali la legge, del resto, contiene analoghi divieti, per
altro verso, alle modalità di accesso del pubblico con tali mezzi di informazione,
modalità più immediate e più agevoli relativamente al mezzo televisivo.
Per quanto concerne lasserito contrasto con la norma dellart. 21 mette conto
di rilevare che se, da un lato, qualsiasi normativa volta a regolare in modo organico la
propaganda politica nel periodo che precede le consultazioni elettorali deve misurarsi con
le garanzie costituzionali poste a tutela della libertà di manifestazione del pensiero,
dallaltro lato occorre tenere conto del peculiare modo di essere di questa
fondamentale situazione giuridica costituzionalmente garantita nel senso che il diritto
del singolo di esprimere il proprio pensiero è riconosciuto non soltanto al fine di
consentire alluomo di comunicare con il proprio simile ma anche con riguardo al suo
rilievo sociale, nellottica del corretto funzionamento del sistema democratico e
ciò comporta, secondo la linea costantemente espressa dal giudice delle leggi, la
legittimità costituzionale di disposizioni limitatrici di determinate forme di propaganda
elettorale, atteso che "la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non
costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo, sempre che le restrizioni che ne
derivano non siano tali da comportare lo snaturamento del diritto" (in tal senso:
Corte Costituzionale 9 maggio 1985, n. 138). E nel caso di cui si tratta questa evenienza
non si configura atteso che larea del divieto è circoscritta alla "propaganda
elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie e ogni altra forma di trasmissione
pubblicitaria televisiva", mentre non è operante relativamente alle altre forme di
comunicazione indicate nella norma e delle quali si è innanzi riferito. In tal modo la
disposizione, lungi dal contrastare con la Costituzione, ne attua puntualmente i principi
da essa desumibili, quali il rispetto della libertà di scelta degli elettori e della
democraticità della competizione elettorale, coordinando la libertà di manifestare il
pensiero con quella degli altri cittadini, di formare le proprie determinazioni senza
essere illegittimamente prevaricati da una propaganda scorretta, ed altresì con il
carattere democratico della Repubblica (art. 1) che impone la partecipazione "ad armi
pari" alla competizione elettorale, valori chiaramente emergenti dagli artt. 48 e 49
della Costituzione, surrettiziamente insidiati da una tale forma di propaganda.
Alla stregua di quanto sin qui osservato ne deriva che costituisce trasmissione
propagandistica vietata ai sensi della legge 515/1993, non soltanto quella in cui sia
nominativamente indicato il candidato o il gruppo politico a cui vantaggio venga
apertamente fatta (come mostra di ritenere il pretore), ma anche quella che pur non
riferendosi specificatamente alluno o allaltro, sia idonea, attraverso
lintervista casuale, ad esercitare sullo spettatore una tale capacità suggestiva da
orientarne le libere scelte, senza che rilevi la individuazione della parte politica a
favore della quale operi siffatta incidenza. In altri termini, il sistema introdotto con
la legge di cui si tratta comporta che "il messaggio informativo deve rispettare i
canoni della correttezza, dellobiettività, della completezza e
dellimparzialità, sia in relazione ai contenuti, sia in relazione alle modalità,
evitando le ambiguità degli accostamenti accattivanti o delle tendenziose supposizioni e
ogni altra forma di comunicazione surrettizia o deformante anche per lomissione di
particolari o di circostanze rilevanti per lesatta rappresentazione dei fatti",
secondo il testuale tenore del protocollo di intessa sottoscritto dalle concessionarie
radiotelevisive RAI e la FININVEST in data 18 febbraio 1994 per regolare in modo uniforme
lo svolgimento delle trasmissioni di carattere politico-elettorale in vista delle elezioni
politiche del 27 e 28 marzo 1994, e ciò vale quanto dire che la sfera di operatività del
divieto comprende, sia la propaganda "trasparente", sia quella che tale non è,
ma che riveste un maggior grado di scorrettezza, proprio perché agisce in modo più
insidioso ed ha una maggiore potenzialità adescatrice.
Evidenziate in tal modo le coordinate lungo le quali si muove il sistema normativo del
quale si discute, da ciò consegue laccoglimento del ricorso principale e la
cassazione della sentenza impugnata.
Il giudice del merito, infatti, avendo posto a base della decisione di accoglimento
dellopposizione il dato per il quale soltanto un numero esiguo di intervistatori si
era espresso in senso favorevole al movimento politico di "Forza Italia", ha,
per ciò stesso assunto una non corretta premessa circa i connotati dellillecito, la
cui materialità consiste, secondo quanto si è esposto, nellattuazione di una
propaganda elettorale a mezzo di trasmissione pubblicitaria a favore di uno qualunque dei
competitori. Inoltre, non si rinviene, nelle scarne proposizioni nelle quali si articola
la decisione impugnata, adeguata motivazione neppure con riferimento alla identificazione
del beneficiario della propaganda. A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario procedere
ad una valutazione contestuale delle domande e delle risposte, essendo del tutto evidente
che soltanto la disamina globale delle une e delle altre avrebbe consentito di accertare
la sussistenza o meno della contestata infrazione, secondo la linea innanzi.
Quanto al ricorso incidentale, rilevata la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale con esso dedotte con il secondo ed il terzo motivo, quanto
alla doglianza espressa con il primo motivo, esso è inammissibile poiché inerisce a
questioni non esaminate nel giudizio di merito e che potranno riemergere in sede di
rinvio.
Pertanto, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per un nuovo esame alla
Pretura circondariale di Milano, in persona di diverso magistrato.
Il giudizio di rinvio procederà ad un nuovo esame sulla base di quanto innanzi esposto e
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa.