20 NOVEMBRE 1996
SENTENZA N. 5678/96 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PALERMO, SEZ. PENALE
nei confronti di:
XX
OMISSIS
LIBERO
ASSENTE
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall'art. 340 C.P. perché in qualità di legale rappresentante dellemittente radiofonica WW turbava la regolarità di un pubblico servizio mediante interferenze nella rete VIP banda di frequenza 414.500 - 415.000 MNZ assegnata al Ministero della difesa, interferenze determinate dalle trasmissione messe in onda dalla citata emittente radiofonica
In Palermo il 5.12.1990.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Dott. Dante Bascucci e degli Avv. M. Rossignoli di fiducia del foro di Ancona e Avv.
Ottavio Noto di fiducia del fora di Palermo
Le parti hanno concluso come segue:
Il P.M. chiede condannarsi l'imputato alla pena di mesi 2 di reclusione e chiede altresì la trasmissione degli atti al proprio ufficio;
Lavv. M. Rossignoli chiede lassoluzione dellimputato perché il fatto non sussiste in subordine assoluzione dellimputato perché il fatto non costituisce reato.
LAvv. Ottavio Noto si associa alle
richieste dell'Avv. M. Rossignoli.
FATTO
E DIRITTO
A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero in data 25.11.1993, il 20.11.1996 si è aperto il dibattimento nei confronti di XX per il reato a lui contestato in epigrafe.
Le parti hanno proceduto alle illustrazioni
introduttive ed hanno formulato le loro richieste istruttorie (esame dei testi di cui alle
proprie liste in atti, nonchè produzione documentale), che sono state integralmente
accolte come da ordinanza in atti.
Il processo è stato pertanto istruito con l'escussione dei soli testi MM, NN e OO, avendo le stesse parti poi rinunciato all'audizione degli altri testi.
Espletata l'istruttoria dibattimentale, il pretore - indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione e sentite le conclusioni formulate dalle parti come da verbale - ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
Alla luce del contenuto delle dichiarazioni
rese in dibattimento dai testi, la vicenda in esame può essere sinteticamente ricostruita
nei seguenti termini.
A seguito di una nota inviata dal Comando
Legione Carabinieri Ufficio Trasmissione al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche
e Telefoniche di Palermo, in data 5.12.1990 è stato effettuato un accertamento presso la
postazione dei Carabinieri sita sulla vetta del KK in Palermo, al fine di individuare la
fonte delle interferenze verificatesi nella banda di frequenza riservata al Ministero
della Difesa ed assegnata ai Carabinieri.
In base ai risultati dellaccertamento, svolto dal teste NN, si è appurato che l'interferenza era causata dall'impianto di trasmissione, sito sul KK di proprietà dell'emittente che trasmetteva sulla frequenza fondamentale ZZ.
Precisamente, linterferenza era causata dalla quarta armonica dell'emissione sulla frequenza fondamentale ZZ: a tale conclusione si è giunti attraverso delle particolari apparecchiature mobili di rilevazione (dotate, per l'occasione, di filtri notch e passa banda, stante l'elevatissima densità di emissione radioelettrica esistente sul monte Pellegrino) e secondo quei ben precisi metodi che il teste La Placa ha indicato con sufficiente chiarezza in dibattimento.
Alla stregua, di tale verifica, la direzione del Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Palermo ha conseguentemente intimato ad XX, legale rappresentante dell'emittente radiofonica WW di far cessare l'accertata turbativa alla banda di frequenza 414.800 mhz (corrispondente, per l'appunto, alla quarta armonica della frequenza in fondamentale 103.500 mhz) in dotazione ai Carabinieri (cfr., ordinanza del 7.12.1990 in atti), i quali, per tale motivo non potevano utilizzarla (così ha riferito il teste NN).
Ed in effetti, stando a quanto riferito in dibattimento dal teste OO (titolare di una ditta di lavori di manutenzione su impianti elettrici e di alta frequenza o di telecomunicazioni, nonchè in tale veste collaboratore dell'emittente WW dal 1989), l'odierno imputato ha immediatamente sollecitato lo stesso OO ad intervenire sull'impianto di trasmissione della predetta emittente radiofonica per eliminare la causa dell'interferenza rappresentata da un difetto di funzionamento dell'apposito filtro destinato ad evitare eventuali altri segnali (o, comunque, a ridurne notevolmente lintensità, come ha dichiarato il teste NN su frequenze diverse da quella fondamentale dellemittente.
Tali essendo le modalità di svolgimento della vicenda in esame, ritiene il pretore che l'imputato debba essere assolto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato. atteso che non vi sono gli elementi per una più favorevole pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.
Al fine di ritenere integrata la condotta di
cui all'art. 340 c.p. non è infatti necessario che le interferenze nelle bande di
frequenza assegnate ai Carabinieri comporti una durevole interruzione dell'intero sistema
organizzativo dell'attività inerente al pubblico servizio svolto dagli stessi, essendo
invece sufficiente la semplice incidenza, anche di limitata entità e di breve durata
purchè effettiva e non trascurabile, sui mezzi appositamente predisposti (e tali sono
certamente in senso atecnico le bande di frequenza assegnate ai Carabinieri) per
assicurare il normale ed ordinato svolgimento del pubblico servizio.
Piuttosto, appare meritevole di accoglimento l'altra tesi difensiva imperniata sulla configurabilità, nel caso di specie, non della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 340 c.p., bensì dellillecito amministrativo previsto dagli artt. 1 e 3 della Legge 8.4.1983 n. 110, in relazione all'art. 18 co. 3° della Legge 6.8.1990 n. 223: e ciò non in base allindubbio carattere sussidiario della disposizione contenuta nell'art. 340 c.p., carattere questo chiaramente espresso dallinciso fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge , ma alla stregua della norma generale di cui all'art. 9 della Legge 24.11.1981 n. 689 che, regolando le ipotesi di convergenza su uno stesso fatto di una disposizione penale e di una disposizione che preveda una sanzione amministrativa, risolve il conflitto a favore della disposizione speciale (qualunque sia la natura, penale o amministrativa).
A tale conclusione questo giudice ritiene di
poter pervenire osservando che l'inciso
fuori dei casi preveduti da
particolari disposizioni di legge
di cui all'art. 340 c.p.:
- stante lindeterminatezza della natura del parametro normativo di riferimento e, quindi, pur potendo prima facie apparire tale da suggerire una sua interpretazione estensiva, riferibile cioè anche a disposizioni di legge amministrativa, in realtà non si presta - sia dal punto di vista logico-formale che da quello funzionale - a tale interpretazione;
- è invece assimilabile alle c.d. clausole di riserva le quali, pur nella diversità terminologica utilizzata dal legislatore (..fuori dei casi di concorso nel reato.., ..fuori dai casi indicati negli artt..., ..se il fatto non costituisce più grave reato.., e simili), operano indubbiamente nellambito del sistema sanzionatorio penale e non sempre sono connesse col principio di specialità di cui allart. 15 c.p., essendo piuttosto dirette ad escludere il concorso formale di reati - per costante orientamento giurisprudenziale, è sempre stato inteso con riferimento ad un fatto criminoso che, valutato in concreto, venga specificamente previsto e punito da altra disposizione di legge avente natura penale (cfr., Cass. pen. 22.6.1973 n. 1348; Cass. pen. 27.4.1989 n. 6426).
In tal senso è unanimemente orientata anche
la dottrina e, d'altronde, non si vede per quale specifica ragione il legislatore del
1930, diversamente da tutte le altre clausole di riserva rinvenibili nelle disposizioni
del codice penale (e che, invero, fanno sempre esplicito riferimento ad un fatto previsto
e punito con sanzione penale), abbia invece optato, proprio con riguardo alla fattispecie
di cui all'art. 340 C.P., ad una diversa ed in effetti singolare (ma solo dal punto di
vista terminologico) tecnica di formulazione, non facilmente riscontrabile neanche nelle
clausole di riserva presenti nelle leggi penali speciali.
Certamente fondata dal punto di vista normativo, oltre che perfettamente aderente alle particolarità del caso concreto, appare invece l'altra tesi prospettata dalla difesa dellimputato e imperniata sull'applicabilità, nel caso in esame, del disposto di cui allart. 9 della Legge n. 689/1981.
Infatti, l'art. 3 della Legge n. 110/1983
prevede l'applicazione della sanzione amministrativa (da lire 2.000.000 a lire 10.000.000)
nell'ipotesi in cui, attraverso un impianto di telecomunicazione, si cagionino emissioni,
radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di
radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo (art. 1 della medesima Legge).
Inoltre, al sensi dellart. 18, comma 3° della Legge n. 223/1990, le disposizioni della Legge n. 110/1983 si estendono, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici essenziali.
Orbene, poiché le modalità di svolgimento
della vicenda in esame, così come sopra ricostruita appaiono contemporaneamente integrare
sia gli estremi della fattispecie sanzionatoria penale di cui all'art. 340 c.p. sia quelli
della fattispecie sanzionatoria amministrativa di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 3 della Legge n. 110/1983 e 18 comma 3° della Legge n. 223/1990, è dunque necessario
verificare se - alla luce del criterio di specialità introdotto dall'art. 9 della Legge
n. 689/1991 ed operante nel caso in cui uno stesso fatto concretizzi un illecito penale ed
un illecito amministravo - debba ritenersi applicabile la prima o la seconda fattispecie,
con la relativa sanzione.
Ritiene il pretore che, sovrapponendo gli
elementi costitutivi delle fattispecie normative in esame, si possa concludere nel senso
della configurabilità di un rapporto di genere a specie tra l'art. 340 c.p. e lart.
1 della Legge n. 110/1983 in relazione all'art. 18 comma 3° della Legge n. 223/1990,
atteso che gli elementi costitutivi di questultima fattispecie - in assenza degli
ulteriori elementi specializzanti rappresentati dalle modalità della condotta (posta in
essere tramite un impianto di telecomunicazione) e dall'essenzialità del
pubblico servizio - permetterebbero indubbiamente di ricondurre il fatto in esame
nellambito della più generale disposizione di cui all'art. 340 c.p.
Ne consegue pertanto che limputato debba essere assolto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato con conseguente trasmissione degli atti allautorità amministrativa competente per l'ulteriore corso in relazione alla violazione amministrativa di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della Legge n. 110/ 1983 e 18 comma 3° della Legge n. 223/1990.
Da ultimo preme a questo giudice indicare le
ragioni del mancato accoglimento della richiesta formulata - in sede di conclusioni -
dalla pubblica accusa ed avente ad oggetto la trasmissione degli atti allufficio del
pubblico ministero al fine di valutare l'eventuale sussistenza, nella vicenda per cui è
processo, degli estremi del reato di cui all'art. 195 del D.P.R. n. 156/1973, così come
sostituito dall'art. 30 comma 7° della Legge n. 223/1990.
Al riguardo, va brevemente osservato:
- che la Corte Costituzionale, con sentenza
15-28.7.1976 n. 202, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di detto articolo,
unitamente a quella degli artt. 1 e 2 della Legge 14.4.1975 n. 103, nella parte in cui non
sono consentiti, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio di impianti
di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;
- che l'art. 32 della Legge n. 223/1990 ha autorizzato i privati, che alla data di entrata in vigore della stessa legge esercitino impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale o locale , a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione di aver inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui allart. 16 della stessa legge entro il termine indicato nello stesso art 32;
- che tale termine, per effetto delle ben
note vicende relative alla redazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
è stato da ultimo prorogato al 28.2.1994 (v. artt. 2 comma 1° e 4 comma 1° del D.L.
27.8.1993 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 27.10.1993 n. 442);
- che risulta acquisita agli atti del
processo:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante l'avvenuta presentazione, entro il 23.10.1990, da parte
dell'emittente WW della richiesta di rilascio della concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, nonchè delle relative schede tecniche degli
impianti ai sensi dell'art. 32 comma 3° della Legge n. 223/1990;
2) provvedimento concessorio rilasciato in data 2.3.1994 dal Ministero delle Poste e delle Comunicazioni nel quale si fa esplicito riferimento, nel preambolo, alla suddetta richiesta di rilascio della concessione e, nella parte motiva, alla accertata sussistenza - in sede di fase istruttoria - delle condizioni richieste dalla Legge n. 223/1990 per il rilascio della concessione.
Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che né dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi in dibattimento, né da altra produzione documentale, risultano elementi che, allo stato, possano far prospettare, sia pure in via di mera ipotesi, profili di eventuale responsabilità in capo allodierno imputato in relazione alla fattispecie di reato di cui alla richiesta del pubblico ministero, ritiene questo giudice che - alla stregua di una complessiva valutazione delle risultanze acquisite allesito dellistruttoria dibattimentale - non siano astrattamente configurabili le condizioni minime necessarie per disporre la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
A ciò aggiungasi comunque che le valutazioni espresse da questo giudice ai limitati fini di cui sopra non hanno alcun effetto preclusivo, rimanendo ovviamente ferma la assoluta autonomia dell'ufficio inquirente di procedere ugualmente in ordine ai fatti astrattamente configurabili come reati sulla base di tutte le informazioni direttamente o indirettamente acquisite dall'ufficio della pubblica accusa.
P.Q.M.
il pretore, letto lart. 530 c.p.p.,
assolve
XX dal reato a lui ascritto perchè il fatto
non costituisce reato.
Dispone la trasmissione degli atti
allautorità amministrativa competente per l'ulteriore corso.
Palermo, 20.11.1996.
Il Pretore