23 GENNAIO 1986
SENTENZA N° 35 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 44, legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1977 dal
pretore di Porretta Terme nel procedimento penale a carico di Cesarini Mario ed altri,
iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 dellanno 1978;
2) ordinanza emessa il 15 marzo 1984 dal tribunale di Alessandria nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Teleradiocity e s.p.a. Propagazioni Audiovisive, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dellanno 1984.
Visto l'atto di costituzione della s.p.a.
Propagazione Audiovisivi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio
1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1. La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, dopo avere
assoggettato a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni
l'installazione di "nuovi" impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi
esteri (art. 38) o della concessionaria del servizio pubblico nazionale italiano (art.
43), dispone, all'art. 44, primo comma, che i titolari degli impianti di cui ai suddetti
articoli "già installati" sul territorio nazionale devono presentare, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge, domanda di
autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti;
stabilisce inoltre, nel secondo comma, che il funzionamento in via provvisoria degli
impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia
stata presentata nei termini la domanda di cui al comma precedente, non vengano modificate
le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di programmi
esteri, non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali; prevede, infine, nel
terzo comma, che, ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti
dalla legge e dal relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione non può essere
rilasciata ed il Ministero, previa diffida ad adeguare l'impianto entro tre mesi, in
difetto di adempimento ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche d'ufficio; sono
soggetti a disattivazione, ai sensi del quarto comma, anche gli impianti per i quali non
sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.
2. Il Pretore di Porretta Terme, con
ordinanza emessa il 7 novembre 1977 nel corso del procedimento penale a carico di Cesarini
Mario ed altri, denunciati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per avere
installato impianti ripetitori via etere di programmi televisivi esteri o nazionali senza
aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge n. 103 del 1975, ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., del già citato art 44, in quanto esclude della facoltà di esercizio provvisorio i
titolari di impianti già installati al momento dell'entrata in vigore della
legge n. 103 del 1975 (quali sono gli imputati), che abbiano presentato la domanda di
autorizzazione oltre il termine fissato, ovvero non l'abbiano presentata affatto.
Quanto alla rilevanza della questione,
osserva l'ordinanza che essa sussiste, poiché, in forza della disposizione impugnata,
dovrebbe essere disposta la disattivazione degli impianti, avendo alcuni imputati
presentato la domanda fuori termine.
La questione è ritenuta non manifestamente
infondata sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la prefissione del termine per la
proposizione della domanda di autorizzazione sarebbe irragionevole, perché inutile, in
relazione alla pratica impossibilità - per carenza nell'amministrazione di strutture
adeguate, e in ogni caso in relazione alla mancanza di volontà politica - di effettuare i
controlli presupposto dellautorizzazione o del diniego di essa e in tal caso della
disattivazione, cui è preordinato l'adempimento.
b) la prefissione del termine (recte: la sanzione ad essa collegata) darebbe luogo a disparità di trattamento fra gli esercenti che abbiano presentato la domanda tempestivamente e quelli che l'abbiano presentata tardivamente o non l'abbiano presentata affatto, disparità ingiustificata in relazione all'inutilità dell'adempimento dovuta sia all'impossibilità, sopra indicata, del raggiungimento dello scopo, sia alla possibilità per il Ministero delle poste e telecomunicazioni di raggiungere lo scopo altrimenti e cioè procurandosi aliunde (particolarmente dalla RAI) i dati (da indicare nella domanda di autorizzazione e quindi) necessari ai controlli.
Non vi è stata costituzione di parti
private. E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato.
Osserva linterveniente che, in
sostanza, il giudice a quo richiede, inammissibilmente, alla Corte costituzionale una
verifica che riguarda il merito della norma impugnata, non la sua conformità a precetti
costituzionali.
Siffatta censura è comunque infondata, in
quanto non tiene conto della ratio dell'art. 44 della l. n. 103 del 1975, che è quella di
regolarizzare precedenti situazioni di fatto (legittimate dalla Corte con la sentenza n.
225 del 1974), inserendole nell'ambito della nuova regolamentazione, che subordina
l'installazione di nuovi impianti ad autorizzazione ministeriale (artt. 38 e 43). Non
poteva quindi prescindersi dallimposizione di una domanda di autorizzazione entro un
determinato termine anche ai titolari di impianti già installati che intendessero
conseguire la facoltà di esercizio provvisorio (fino al rilascio dell'autorizzazione,
ricorrendone le condizioni), onde assicurare un ordinato passaggio dal regime di fatto a
quello legale, ed evitare ingiustificate discriminazioni in danno dei titolari di nuovi
impianti.
3. Nel corso del procedimento civile
instaurato dalla emittente televisiva locale Teleradiocity s.r.l. nei confronti della
Propagazione Audiovisivi S.p.A., esercente un impianto ripetitore di programmi esteri, per
conseguire la cessazione delle trasmissioni della convenuta, in quanto produttive di
interferenze per effetto del sopravvenuto potenziamento dellimpianto da 200 a 10.000
Watt, il Tribunale di Alessandria, con ordinanza emessa il 15 marzo 1984, ha sollevato, su
istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
21 e 41 Cost., dell'art. 44 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui subordina
il funzionamento in via provvisoria degli impianti ripetitori di programmi televisivi
esteri, già installati sul territorio nazionale, alla condizione che, una volta proposta
la domanda di autorizzazione, non vengano modificate le caratteristiche tecnico-operative
degli impianti.
In punto di rilevanza osserva il giudice a
quo che la convenuta, dopo aver tempestivamente proposto domanda di autorizzazione
all'esercizio del ripetitore, già installato al momento dell'entrata in vigore della
legge, ai sensi del suddetto art. 44, aveva modificato le caratteristiche
tecnico-operative dell'impianto (incremento di potenza), ponendo così in essere
un'attività costituente reato, che non può ricevere tutela dall'ordinamento e che
dovrebbe quindi essere inibita, con conseguente accoglimento della domanda.
La questione è ritenuta non manifestamente
infondata sulla base delle seguenti considerazioni:
a) l'imposizione della condizione in parola
per l'esercizio provvisorio dei ripetitori porrebbe gli esercenti in posizione
ingiustificatamente deteriore rispetto agli esercenti impianti di diffusione di programmi
televisivi propri in ambito locale, non sottoposti alla stessa condizione o ad altra
analoga (salvo il rispetto dei diritti quesiti altrui);
b) limposizione costituirebbe un
limite "innaturale" alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla
libertà d'impresa.
Si è costituita la Società Propagazione
Audiovisivi S.p.A., sollecitando la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
E intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che la
questione appare inammissibile, o, in subordine, infondata.
Circa la pretesa violazione dell'art. 3
Cost., osserva l'Avvocatura dello Stato che non può essere posta a raffronto la
situazione delle emittenti locali con quella degli impianti ripetitori, in quanto per le
prime manca una disciplina legislativa (che doveva essere adottata a seguito della
sentenza n. 202 del 1976 della Corte Costituzionale); in ogni caso, si tratta di
situazioni oggettivamente diverse.
Per quanto concerne, poi, l'asserito
contrasto con gli artt. 21 e 41 Cost., rileva l'interveniente che la censura appare
inammissibile, in quanto volta a sindacare nel merito una norma di polizia dell'etere,
oltretutto con carattere di provvisorietà, e comunque infondata, poiché nel settore
delle telecomunicazioni la Corte costituzionale ha ripetutamente ravvisato non solo
opportuno, bensì necessario (sentt. n. 202 del 1976 e n. 148 del 1981), un regime di
autorizzazione nell'ambito del quale libertà private e potestà pubbliche possano
coesistere ed armonizzarsi tra loro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le due ordinanze indicate in epigrafe
sollevano entrambe, ciascuna per un distinto aspetto, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva).
I relativi giudizi possono pertanto essere
riuniti e definiti con unica sentenza.
2. la legge n. 103 del 1975 regola la
materia delle trasmissioni radiotelevisive a seguito dell'intervento di questa Corte, che
ha fissato i criteri ai quali la disciplina del monopolio statale avrebbe dovuto
rispondere per essere considerata costituzionalmente legittima (sent. n. 225 del 1974), ed
ha escluso dalla riserva allo Stato l'esercizio dei ripetitori di stazioni trasmittenti
estere e degli impianti televisivi via cavo (sent. n. 225 e 226 del 1974).
La sentenza n. 225 del 1974, in particolare,
nel riconoscere l'illegittimità del monopolio statale quanto ai ripetitori di stazioni
trasmittenti estere, ha osservato che, "senza apprezzabili ragioni, l'esclusiva
statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee, compromette un bene essenziale
della vita democratica, finisce con il realizzare una specie di autarchia nazionale delle
fonti di informazione".
Ha tuttavia ammesso la Corte, con la
suindicata pronuncia, che l'impianto e l'esercizio di siffatti ripetitori "debbano
essere sottoposti ad una disciplina legislativa in considerazione della salvaguardia di
pubblici interessi", la cui tutela "può realizzarsi con un regime di
autorizzazione".
3. Il titolo III della legge n. 103 del 1975
riguarda gli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi esteri (art. 38) e nazionali
(art. 43) e detta, con l'impugnato art. 44, norme transitorie per quelli già installati
al momento di entrata in vigore della legge.
La normativa prevede anzitutto che
l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti ripetitori di programmi sonori o
televisivi esteri sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste
e telecomunicazioni al quale spetta il potere di coordinare tutti i sistemi di
radiocomunicazione nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali
e del loro sviluppo, e di assegnare le frequenze di funzionamento (art. 38, primo comma).
Stabilisce, inoltre, che i suddetti impianti ripetitori non devono interferire con le reti
del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di
telecomunicazione (arto 38, secondo comma, e 41, primo comma), e devono essere conformi
alle norme tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione dalla legge, previsto
dall'art. 26 (art. 38, terzo comma).
Analoga disciplina è prevista anche per
l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati dei programmi della RAI (art.
43).
L'art. 44 dispone che i titolari degli
impianti ripetitori (sia di programmi esteri che di programmi nazionali) già installati
al momento dell'entrata in vigore della legge sono autorizzati al funzionamento in via
provvisoria, purché presentino, entro un certo termine (sessanta giorni dalla
pubblicazione del regolamento), domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni
relative alle caratteristiche tecniche degli impianti, e purché non modifichino le dette
caratteristiche (una terza condizione, dettata per i ripetitori di programmi esteri, e
cioè il divieto di diffusione di messaggi pubblicitari, è venuta meno per effetto della
sent. di questa Corte n. 231 del 1985). La mancata presentazione della domanda nei termini
è sanzionata con la disattivazione degli impianti, così come la non rispondenza di
questi ultimi ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.
Connotato della disciplina è il
riconoscimento, al Ministero delle poste e telecomunicazioni, del "governo
tecnico" dell'etere, e cioè del potere generale di coordinare tutti i sistemi di
radiotelecomunicazione al fine di assicurarne la reciproca compatibilità, con i connessi
poteri strumentali di assegnare le frequenze, e di prescrivere le caratteristiche tecniche
degli impianti, nonché di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni date, sia
subordinando alla medesima l'autorizzazione sia intervenendo in caso di interferenze.
4. Il Pretore di Porretta Terme denuncia il
suindicato art. 44 in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto: a) la prefissione del
termine per la proposizione della domanda sarebbe irragionevole, perché inutile, in
relazione alla concreta impossibilità per l'amministrazione - per carenza di adeguate
strutture e mancanza di volontà politica - di effettuare i controlli, presupposto
dell'autorizzazione, ai quali è preordinato l'adempimento; b) la prefissione del termine
(recte: la sanzione ad essa collegata) darebbe luogo a disparità di trattamento tra gli
esercenti di impianti già installati che abbiano presentato nei termini la domanda, e
quelli che l'abbiano presentata fuori dei termini o non l'abbiano presentata affatto,
disparità ingiustificata in relazione all'inutilità dell'adempimento, dovuta sia alla
già rilevata impossibilità del raggiungimento dello scopo al quale esso è preordinato,
sia alla possibilità per l'amministrazione di raggiungere lo scopo altrimenti, cioè
procurandosi aliunde i dati necessari ai controlli.
5. La questione non è fondata.
Il giudice a quo non ravvisa violazione del
principio di eguaglianza nell'avere la legge assoggettato al descritto regime
autorizzatorio gli esercenti impianti ripetitori già installati malgrado una supposta
diversità di situazione fra essi e gli (aspiranti) esercenti nuovi impianti. Censura,
invece, la prefissione di un termine perentorio per la presentazione della domanda di
autorizzazione da parte degli esercenti impianti già installati siccome ingiustificata, e
altresì siccome ingiustificatamente discriminatoria fra esercenti impianti già
installati a seconda che osservino o che non osservino il termine.
Ma la censurata prefissione di termine per
un vero è coerente ad esigenze di attuazione del regime autorizzatorio (regime in sé,
ripetesi, non censurato) nei confronti degli esercenti impianti già installati:
autorizzarli ex lege in via generale, sia pure formalmente soltanto all'esercizio
provvisorio, ma - come auspicato - sine die per la presentazione della domanda di
autorizzazione all'esercizio definitivo, avrebbe importato in pratica esonerarli dal
regime suindicato, che si sostanzia dellemanazione di atti amministrativi singolari,
da porre in essere sulla base dell'accertata ricorrenza dei presupposti e dei requisiti
(anche tecnici) di legge.
Per altro verso la censurata prefissione di
termine è coerente all'esigenza di parificare nell'assoggettamento al regime
autorizzatorio (parificazione in sé, ripetesi, non contestata) gli esercenti impianti
già installati e gli esercenti impianti nuovi:
autorizzare quelli nel modo come sopra
auspicato avrebbe importato collocarli in posizione di privilegio rispetto a questi,
sottoposti ad autorizzazione preventiva, e così realizzare una disparità di trattamento
effettivamente ingiustificata e in ogni caso più grave di quella (fra esercenti impianti
già installati) che qui è lamentata, disparità di trattamento quest'ultima la cui
ingiustificatezza è discutibile (in relazione alla reale diversità di situazione fra chi
osserva un termine e chi non losserva) e sarebbe comunque assai meno grave.
Né varrebbe obbiettare che la prima delle
due esigenze - ma in ogni caso non la seconda - avrebbe potuto essere egualmente
soddisfatta anche senza la prefissione del termine, in quanto sarebbe stato sufficiente
disporre la cessazione o la revoca dell'autorizzazione provvisoria in caso di accertamento
negativo - da operare quando alla pubblica amministrazione fosse stato possibile o parso
opportuno - della ricorrenza di presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per
lautorizzazione definitiva: ritenuta non ingiustificata la soluzione adottata dal
legislatore, non può questa Corte dettare se e quale altra soluzione sarebbe stata
egualmente, o per avventura ancor più, coerente o adeguata alle esigenze avute di mira.
6. Il Tribunale di Alessandria censura
lart. 44 della legge n. 103 del 1975 nella parte in cui subordina il funzionamento
provvisorio degli impianti ripetitori di programmi televisivi esteri già installati alla
condizione che, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, non
vengano modificate le caratteristiche tecnico-operative degli impianti.
Ad avviso del giudice a quo sarebbe in tal
modo violato lart. 3 Cost., in quanto la suddetta condizione porrebbe gli esercenti
degli impianti ripetitori in posizione ingiustificatamente deteriore rispetto agli
esercenti impianti di diffusione di programmi propri in ambito locale, non sottoposti ad
analoga limitazione.
Sarebbero inoltre lesi gli artt. 21 e 41
Cost., in quanto la condizione in parola costituirebbe un limite "innaturale"
alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di impresa.
7. Neppure queste censure sono fondate.
Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., il
giudice a quo pone a raffronto il regime degli impianti ripetitori, dettato dalla legge n.
103 del 1975, con quello, che assume più favorevole, delle emittenti televisive in ambito
locale. Ma, come è noto, vi è in tale ultimo settore una situazione di carenza
legislativa, non essendosi provveduto alla regolamentazione positiva che questa Corte, con
la sent. n. 202 del 1976, mentre ha negato la legittimità della riserva allo Stato
dell'emittenza di portata non eccedente lambito locale, ha nondimeno ritenuto
indispensabile, riconoscendo fra l'altro l'esigenza di un regime autorizzatorio al fine di
assicurare, secondo i criteri prescelti, il coordinamento fra la detta emittenza e tutti
gli altri servizi e le altre attività di radiotelediffusione.
Ne deriva levidente infondatezza della
questione, atteso che il principio di uguaglianza viene invocato in senso inverso a quello
proprio, assumendosi una situazione normativa anomala quale parametro di legittimità di
una norma, che da un lato fa parte di una regolamentazione positiva, dall'altro,
concorrendo a istituire un regime autorizzatorio analogo a quello vigente per tutte le
altre attività di diffusione radiotelevisiva, riflette un aspetto generale
dell'ordinamento della intera materia (cfr. in tal senso la sent. di questa Corte n. 237
del 1984).
Circa la lesione degli artt. 21 e 41 Cost,
va rilevato che il Tribunale di Alessandria non denuncia come limitativo delle libertà
con essi garantite il regime autorizzatorio adottato dal legislatore, regime connotato dal
conferimento, sopra posto in evidenza, alla pubblica amministrazione, del governo tecnico
dell'etere, al fine di assicurare, anche attraverso la prescrizione per regolamento di
date caratteristiche tecniche degli impianti e la verifica in sede di autorizzazione
dell'osservanza di esse, la compatibilità reciproca fra le varie attività di diffusione
radiotelevisiva.
Senza dire che tale compatibilità rende
possibile la pluralità delle fonti di informazione radiotelevisive, sicché essa
compatibilità dovrebbe ritenersi comunque un limite pienamente apponibile tanto
all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, quanto (o tanto più)
all'esercizio della libertà di iniziativa economica, che nella materia delle attività di
radiotelediffusione è strettamente collegato al primo (la sentenza n. 231 del 1985 ha
ravvisato la configurabilità di un'autonoma compressione del secondo solo rispetto alla
diffusione di messaggi pubblicitari ed ha comunque ritenuto che anche in tal caso, se è
illegittima la compressione consistente nell'assoluto divieto di effettuare tali messaggi
per i ripetitori esteri, non sono illegittime le limitazioni imposte al fine di assicurare
il pluralismo delle fonti di informazione).
Ciò posto, non si vede come possa ritenersi
autonomamente limitativo, e in ogni caso come possa ritenersi indebitamente limitativo,
delle libertà suindicate il divieto di modificazione delle caratteristiche tecniche degli
impianti ripetitori già installati, che è strettamente funzionale al sistema come sopra
adottato e alle finalità di esso.
E infatti evidente che
l'indiscriminata modificabilità delle caratteristiche tecniche degli impianti in regime
provvisorio - nel senso, chiaramente postulato dal giudice a quo, del loro potenziamento -
potrebbe dar luogo a interferenze, prima non sussistenti, fra ripetitori ed altre fonti di
diffusione radiotelevisiva, e più in generale pregiudicare l'effettività della
disciplina regolamentare dei ripetitori e così quella compatibilità reciproca fra le
varie attività di diffusione radiotelevisiva, che il governo tecnico dell'etere è teso a
garantire.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze
indicate in epigrafe, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dall'ordinanza del
Pretore di Porretta Terme del 7 novembre 1977; dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge suindicata, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 21 e 41 Cost., dall'ordinanza del Tribunale di Alessandria 15 marzo 1984.