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26 MARZO 2001
SENTENZA N.120/01 DEL TRIBUNALE DI TERAMO, SEZ. PENALE
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DR.SSA ANTONELLA DI CARLO
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PENALE
CONTRO
XX OMISSIS....
AVV. DI FIDUCIA MARCO ROSSIGNOLI DI ANCONA
IMPUTATO:
LIBERO- CONTUMACE
A) Del reato p. e p. dall'at. 432 c.p. perché, quale legale
rappresentante della s.r.l. Radio "A.A" poneva in pericolo la sicurezza
del trasporto aereo producendo interferenze alle radiocomunicazioni degli aeromobili in
volo su frequenza di chiamata e soccorso di 118, 450 MHZ riservata dal Piano Nazionale di
Ripartizione delle Radiofrequenze ai servizi di radio-navigazione aeronautica.
In Teramo loc. Magnanella accertato il 6.5.1999
B) Del reato p. e p. dall'art. 340 c.p. perché, mediante la condotta di cui al capo che
precede, turbava la regolarità del servizio di trasporto aereo, di pubblica necessità.
Ibidem accertato il 6.5.1999
MOTIVAZIONE
Il 6/5/1999 il centro di assistenza al volo di Pescara
segnalava interferenze alle radiocomunicazioni degli aeromobili in volo sulla frequenza
118.450 Mhz di chiamata e soccorso riservata dal piano nazionale di ripartizione delle
radio frequenze ai servizi di radio navigazione aeronautica.
I tecnici dell'ispettorato territoriale Abruzzo e Molise del centro controllo
Radiofrequenze, a seguito di ricognizione, individuavano che il segnale interferente
proveniva dalla località Acquachiara di Magnanella di Teramo e, a seguito di sopralluogo,
rilevavano che sulla frequenza 118.450 Mhz si riceveva un segnale anomalo recante le
modulazioni delle eminenti radiofoniche RADIO "A A" e RADIO "B
B" operanti sulle frequenze 107.750 Mhz e 97.050 Mhz , mentre sulla frequenza 117.800
si riceveva un altro segnale anomalo recante le modulazioni delle emittenti radiofoniche
RADIO "A A" e RADIO "C C" operanti sulle frequenze 107.750 Mhz e
97.05 Mhz.
Il consulente tecnico del P.M., portatosi in zona in data 11/7/2000 e riscontrato che
l'emittente radiofonica RADIO "A A" che occupa in questa sede trasmetteva ancora
sulla stessa frequenza 107.750 di pertinenza, ha accertato che l'interferenza sulla
frequenza 118.450 Mhz del 6/5/99 si è prodotta per un fenomeno di intermodulazione del
IIl° ordine nel senso che la frequenza f1 (portante dell'emittente RADIO "B
B"),e quella 2f2 (armonica secondaria dell'emittente RADIO "A A") si sono
combinate per effetto del trasmettitore di RADIO "A A" non estremamente
selettivo perché privo di filtri a doppia cavità e l'apparecchiatura ricevente
dell'aeroporto non è riuscita a discriminare il segnale dell'armonica secondaria di RADIO
"A A" emesso da un trasmettitore a circa 50 chilometri perché non di ottima
qualità, non essendo dotato di filtri in ingresso necessari per minimizzare i prodotti di
intermodulazione sia in banda che fuori banda.
Ciò posto, ritiene il Giudicante che all'imputato XX , quale legale rappresentante della
srl RADIO "A A", non sia ascrivibile il reato di cui all'art. 432 c.p. di cui al
capo a) perché, accertata la riconducíbilità dell'interferenza ad anomalia di
funzionamento per insufficienza di dotazioni tecniche, non si rinvengono in atti elementi
che possano suffragare la parte dell'imputato la perseguibilità o, quanto meno, la
prevedibilità sub specie di dolo eventuale della situazione di pericolo.
Quanto al reato sub b) di cui all'art. 340 c.p., fattispecie generica e residuale quando
espressamente non siano ravvisabili casi previsti da particolari disposizioni di legge,
per il principio di specialità di cui all'art. 9 legge 689/91 deve riscontrarsi la
sussistenza e quindi l'applicabilità dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1 e 3
della legge 110/83 perché, ferma l'attività di turbamento in entrambe le ipotesi,
l'illecito amministrativo contempla proprio la protezione delle radiocomunicazioni
relative all'assistenza e alla sicurezza del volo da emissioni, radiazioni o induzioni
prodotti da impianti di telecomunicazione, illecito amministrativo, peraltro, già
contestato all'emittente RADIO "A A" con verbale del 7.5.99.
P.Q.M.
Visto l'art. 425 c.p.p.;
dichiara non luogo a procedere nei confronti di XX, in ordine al reato ascrittogli al capo
a) perché il fatto non costituisce reato e in ordine all'imputazione ascrittagli al capo
b) perché, qualificato giuridicamente il fatto come illecito amministrativo di cui agli
artt. 1 e 3 legge 110/83, il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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