28 LUGLIO 1976
SENTENZA N° 202 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 2, 3, 4, 38, 45, 46, 47 e 48 l. 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1975 dal
pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico di Recca Carmelo ed altri, iscritta al
n. 429 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 293 del 5 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 16 agosto 1975 dal
pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Romani Paolo, iscritta al n. 541
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 339
del 24 dicembre 1975;
3) ordinanza emessa il 18 novembre 1975 dal
giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di
Cattozzi Pier Paolo ed altro, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 mano 1976;
4) ordinanza emessa il 21 ottobre 1975 dal
tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Cazzulo Pietro ed altro, iscritta
al n. 632 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;
5) ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dal
pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento penale a carico di Gasparini Lorenzo,
iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1975 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;
6) ordinanza emessa il 25 novembre 1975 dal
pretore di Lecco nel procedimento penale a carico di Campione Germano ed altri, iscritta
al n. 37 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
7) ordinanza emessa il 5 novembre 1975 dal
pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Sacchi Giuseppe iscritta al n. 45
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65
del 10 marzo 1976;
8) ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal
pretore di Novara nel procedimento penale a carico di Murtas Silvestro ed altri, iscritta
al n. 97 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
9) ordinanza emessa il 12 gennaio 1976 dal
pretore di San Miniato nel procedimento penale a carico di Comparini Mario ed altri,
iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;
10) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal
pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Anastasio Sergio (parte civile RAI),
iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Anastasio
Sergio e della RAI nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco; uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Anastasio Sergio, gli
avvocati Paolo Barile, Emanuele Santoro e Alessandro Pace, per la RAI, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
RITENUTO IN FATTO
1) Con ordinanza in data 10 luglio 1975,
emessa nel corso del procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui agli
artt. 1, 183 e 195 del t.u. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato
dagli artt. 1 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere, quali soci responsabili della
S.r.l. Teleiblea, registrata come periodico di stampa, attivato un impianto di
diffusione via etere di programmi televisivi propri senza essere muniti della relativa
concessione amministrativa, il pretore di Ragusa, accogliendo analoga richiesta del
patrocinio degli imputati, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale delle sopra riportate norme di legge, in
riferimento agli artt. 3, 10 e 21 Cost.
In relazione alla natura dell'impianto che
ha dato luogo al procedimento penale nel corso del quale è stata sollevata, la questione
è prospettata limitatamente all'assunto che il monopolio statale non debba estendersi
agli impianti televisivi via etere a raggio locale, per i quali dovrebbe adottarsi il
sistema dellautorizzazione, come già si è fatto per le trasmissioni via cavo.
In conformità con tale assunto, le
denunziate violazioni delle norme costituzionali a riferimento, vengono sostanzialmente
motivate come segue:
1) la violazione dell'art. 21 Cost. con le
sentenze di questa Corte, in astratto, non è stata mai negata, ma partendo dalla premessa
della limitazione dei canali utilizzabili e tenendo presenti le trasmissioni su scala
nazionale si è rilevato che fatalmente si sarebbe reso necessario, per le ingenti spese
sia d'impianto, sia di gestione, un monopolio o un oligopolio, attraverso i quali la
libertà di espressione del pensiero sarebbe stata praticamente se non proprio
neutralizzata, assai limitata.
Di qui la preferenza al monopolio statale
che indubbiamente dà maggiore garanzia di obiettività per un servizio la cui
importanza sul piano di preminenza nellinteresse generale non può essere
contestata.
Ma per quanto attiene alle trasmissioni a
raggio locale, contrariamente al parere del Consiglio superiore delle telecomunicazioni,
come risulta da uno studio compiuto dal Centro Microonde dell'Università di Firenze
prodotto dalle parti private e, soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi
impianti abusivi attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di
monopolio o di oligopoli non sussiste.
Di qui la illegittimità della negata
esclusione agli impianti televisivi via etere a raggio locale di quel regime di
autorizzazione già accordato per gli impianti via cavo e per i ripetitori di trasmissioni
straniere che, oltretutto, assicurerebbe una più libera diffusione, anche capillare, del
pensiero;
2) la violazione dell'art. 10 Cost. viene
denunziata sotto il profilo del mancato adeguamento della legislazione nazionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale l'Italia ha aderito e che riconosce
ad ognuno la libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni
ed idee senza ingerenza da parte di autorità pubbliche, facendo soltanto salva la
potestà degli Stati di sottoporre a regime di autorizzazione le imprese di
radiodiffusione e di televisione;
3) la violazione dell'art. 3 Cost. è,
infine, denunziata attraverso il raffronto con la televisione via cavo più costosa e
perciò, di fatto, pressoché oligopolica.
Si è costituita la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato che, con l'atto
di costituzione, chiede che la questione venga dichiarata infondata, deducendo, in
sostanza, quanto segue:
a) la questione è già stata giudicata
infondata dalla Corte e non sono stati dedotti argomenti che possano giustificare una
diversa soluzione;
b) non è esatta l'asserita possibilità
tecnica d'installazione di una molteplicità di emittenti televisive locali, in accordo
con le convenzioni internazionali e, comunque, anche se esatto, sarebbe irrilevante,
perché non varrebbe ad escludere la legittimità del monopolio statale, che trova il suo
fondamento giuridico nell'art. 43 Cost., in quanto ha per oggetto il soddisfacimento di un
interesse pubblico essenziale;
c) non sussiste violazione dell'art. 3 Cost.
non essendovi identità tra televisione via etere e televisione via cavo;
d) non sussiste neppure la denunziata
violazione dell'art. 10 Cost., in quanto le norme della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo non sono "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute".
2. Con ordinanza in data 16 agosto 1975
emessa nel corso del procedimento penale a carico del dirigente responsabile di una
stazione radioelettrica funzionante in Livorno con emissioni circolari e denominata
"Radio Libera" senza avere ottenuto la prescritta concessione e perciò imputato
del reato di cui agli artt. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, così come modificato
dall'art. 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, nonché dell'art. 403 d.P.R. n. 156 del 1973, il
pretore diurno, accogliendo analoga richiesta del patrocinio dell'imputato, dichiarava
irrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 301, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 54
Cost. "nella parte in cui la disciplina legislativa non prevede la possibilità di
chiedere l'autorizzazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora via etere, su
scala locale, analogamente a quanto disposto per la diffusione sonora via cavo".
Secondo l'ordinanza, per le radiodiffusioni
su scala locale non sussisterebbero i criteri programmatici di servizio pubblico
essenziale" ed il preminente interesse generale che giustificano il monopolio delle
radiodiffusioni su scala nazionale, né quella limitatezza dei canali radiotelevisivi che
hanno giustificato il timore della costituzione di monopoli od oligopoli privati, di qui
la violazione degli art. 21, 41 e 43 Cost.
Comunque non potrebbe contestarsi la
violazione dell'art. 3 Cost., dato che sussistono per la radiodiffusione via etere su
scala locale le stesse ragioni che hanno legittimato l'adozione del regime di semplice
autorizzazione per diffusioni via filo e via cavo.
Nel giudizio così promosso non vi è stata
costituzione di parti.
3. Con sentenza istruttoria in data 22
settembre 1975 il pretore di Reggio Emilia dichiarava non doversi procedere, perché il
fatto non costituisce reato, contro il direttore ed il proprietario della emittente
denominata "Telereggio" che erano stati imputati del reato di cui agli artt. 1,
183 e 195 d.P.R. 29 maggio 1973 n. 156, come modificati dall'art. 45 l. 14 aprile 1975 n.
103, per avere, senza la prescritta concessione, irradiato nell'area cittadina
trasmissioni televisive via etere, occupando nelle ore pomeridiane la frequenza di
Capodistria.
La sentenza veniva motivata con la
considerazione che il monopolio dello Stato è limitato alla sola diffusione televisiva
circolare, mentre le trasmissioni di Telereggio, sfruttando un'antenna di 43 gradi,
presentavano un diagramma di radiazione angolare.
Avverso questa sentenza proponeva appello il
Procuratore della Repubblica sostenendone la erroneità, in quanto la locuzione
"diffusione circolare" usata nel testo legislativo non significa, come aveva
ritenuto il pretore diffusione a 360 gradi, ma enuncia il concetto di
"diffusione diretta a più utenti riceventi o a un numero indeterminato di
utenti".
Il giudice istruttore presso il tribunale di
Reggio Emilia, investito della cognizione di tale gravame, con ordinanza 18 novembre 1975,
riconosciutane la fondatezza, prima di pronunciarsi nel merito, riteneva rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 38
e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103 in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost.
Sostanzialmente, con tale ordinanza,
attraverso una motivazione molto diffusa: richiamate ed analizzate le sentenze di questa
Corte n. 225 e n. 226 del 1974 e posto in rilievo come con la prima si è ammessa, previa
semplice autorizzazione, la installazione di ripetitori di trasmissioni estere e con la
seconda si è deciso altrettanto per le emittenti via cavo a carattere locale; posto,
altresì, in rilievo come nella specie si utilizza la frequenza di Capodistria, nelle ore
in cui non è usata dalla stazione jugoslava; fatto presente, col richiamo anche alla
conferenza di Stoccolma riguardante il numero dei canali televisivi assegnato all'Italia
nonché ad una consulenza tecnica depositata dagli imputati; si sostiene la tesi che le
considerazioni, in base alle quali, anche con la sentenza n. 225, si è affermata la
legittimità del monopolio statale sulle trasmissioni a scala nazionale non sono
applicabili alle trasmissioni a scala locale e se ne trae la conseguenza della violazione
degli artt. 2 1, 41 e 43 Cost.
Si aggiunge, poi, che la disparità di
trattamento tra ripetitori di stazioni estere e trasmissioni locali sulle stesse bande
viola palesemente l'art. 3 Cost.
In questo giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che con l'atto d'intervento chiede che la questione venga dichiarata
infondata, per le stesse deduzioni sopra riportate - riguardanti l'ordinanza del pretore
di Ragusa - tranne quelle relative allart. 10 Cost., la cui violazione con
l'ordinanza in esame non è stata denunziata.
4. Il tribunale di Genova, nel corso di un
giudizio di appello contro due imputati del reato di cui all'art. 179 r.d. 27 febbraio
1936 n. 645, modificato dall'art. 1 l. 14 marzo 1952 n. 196 e punibile ai sensi dell'art.
195, commi 1 e ultimo, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, per avere installato in Torriglia un
ripetitore per la ricezione, prima di allora non possibile, delle trasmissioni televisive
del 2° canale nazionale RAI-TV, con ordinanza in data 21 ottobre 1975, pur mostrandosi
edotto della sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, dichiarava non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 195 d.P.R. n. 156
del 1973, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost.
In ordine alla rilevanza della proposta
questione si rileva:
a) la l. 14 aprile 1975 n. 103 non può
trovare applicazione in quanto nella specie trattasi di giudicare su fatti verificatisi
prima di tale normativa;
b) detta normativa non può considerarsi
legge più favorevole al reo, in quanto, in mancanza di "autorizzazione" oggi
richiesta, il contravventore è soggetto a sanzione identica a quella già prevista dal
citato art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156;
c) la sanatoria concessa dall'art. 44 l. 15
aprile 1975 n. 103 - relativa ai soli impianti già esistenti alla data di entrata in
vigore, il cui esercizio può essere realizzato per il futuro - non determina abolitio
criminis in ordine ai fatti anteriormente commessi e concretizzatisi nella installazione e
nel precedente esercizio di ripetitori regolarizzati.
Non vi è stata costituzione di parti.
5. Nel corso del procedimento penale a
carico del responsabile della cooperativa "Telecastelfranco" imputato del reato
di cui all'art. 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere installato ed attivato un impianto
radiofonico via etere, il pretore di Castelfranco Veneto, con ordinanza 13 novembre 1975,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 di detta
legge, in riferimento all'art. 21 Cost. Secondo tale ordinanza il monopolio statale in
materia di trasmissioni radiotelevisive poggerebbe sulla limitatezza dei canali
disponibili.
Partendo da questa premessa, dopo avere
diffusamente illustrato l'assunto secondo il quale quella limitatezza non sussisterebbe,
si trae la conseguenza della illegittimità del monopolio statale per violazione dell'art.
21 Cost.
Nel giudizio così promosso è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato che, con l'atto d'intervento, in base a deduzioni identiche a quelle relative
all'ordinanza del pretore di Ragusa, sopra riferite, chiede che la questione venga
dichiarata infondata.
6. Nel corso di un procedimento penale a
carico di alcuni imputati del reato preveduto dall'art. 45 l. 14 aprile 1975, n. 103, per
avere installato ed esercitato in Lecco un'emittente radiofonica a modulazione, senza
avere ottenuto la relativa concessione, il pretore di Lecco, con ordinanza 25 novembre
1975, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e
45 della detta l. n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.
Anche se dalla motivazione di tale ordinanza
potrebbe apparire che la dedotta illegittimità costituzionale dovrebbe estendersi a
tutto, in genere, il monopolio statale sulle trasmissioni radiotelevisive via etere, dalla
circostanza che oggetto del giudizio a quo è un impianto radiofonico su scala locale e
che la violazione dell'art. 3 Cost. è dedotta in riferimento al diverso trattamento usato
dal legislatore (in seguito alla sentenza di questa Corte n. 226 del 1974) per le
trasmissioni televisive via cavo, si può dedurre che, invece, si tende a fare estendere
anche alle trasmissioni radiotelevisive su scala locale il regime dell'autorizzazione.
Comunque, mentre da quanto precede già
risulta sotto quale profilo è dedotta la violazione dell'art. 3, per quanto attiene
all'art. 21 Cost. la violazione è dedotta sotto il profilo della grave, e non
giustificata da motivi d'interesse pubblico, limitazione della libertà di espressione del
pensiero che deriverebbe dal regime di monopolio.
Anche in questo giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto che la questione venga dichiarata
infondata per gli stessi motivi dedotti in relazione all'ordinanza del pretore di Ragusa e
sopra riportati.
7. Nel procedimento penale a carico del
titolare della stazione radiofonica privata denominata Radio Biella, svolgente
esercizio di diffusione circolare di programmi sonori via etere, senza avere ottenuto la
relativa concessione e perciò imputato del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29
marzo 1973 n. 156, come modificati dagli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, il
pretore di Biella, con ordinanza 5 novembre 1975, ha sollevato questione di legittimità
di tali norme, nella parte in cui si riferiscono anche ad impianti funzionanti entro un
limitato ambito geografico, in riferimento all'art. 21, comma 1, Cost.
Premesso che, anche con la sentenza di
questa Corte n. 225 del 1974, si è riconosciuta la legittimità costituzionale del
monopolio statale in considerazione: a) della limitatezza dei canali realizzabili; b)
della inclusione dei servizi relativi tra le categorie di imprese cui è applicabile
l'articolo 43 della Costituzione; c) della ricorrenza dei requisiti del preminente
interesse generale e della utilità generale occorrenti per l'applicazione dell'art. 43;
d)della concreta impossibilità di una utilizzazione generale del mezzo; tanto premesso
nell'ordinanza si afferma che tali ragioni non sussistono per gli impianti utilizzabili
soltanto su sede locale - anche con richiamo allo studio compiuto dal Centro delle
Microonde dell'Università di Firenze - e, pertanto, si conclude sostenendo la tesi che la
grave limitazione della libertà di espressione del pensiero che deriva dal monopolio non
è giustificata per gli impianti a raggio limitato, con la conseguente violazione
dell'art. 21, comma 1, della Costituzione.
Nel giudizio così promosso è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato che, con l'atto di intervento chiede che la questione venga dichiarata
infondata, per gli stessi motivi già dedotti negli altri casi di intervento di cui sopra.
8. Nel procedimento penale a carico di
alcuni imputati del reato di cui agli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere,
senza la prescritta concessione governativa, installato e messo in servizio una stazione
radiofonica privata denominata Radio Novara il pretore di detta città, con
ordinanza 20 dicembre 1975, accogliendo analoga richiesta del patrocinio degli imputati,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui si riferiscono
alle emittenti agli artt. 3, 20, 21, 41 e 43 Cost..
Con tale ordinanza si sostiene la tesi -
già riportata nel riferire sulle altre ordinanze di cui sopra - secondo la quale per le
trasmissioni via etere a raggio locale non sussistono le limitazioni di canali che
costituiscono il motivo fondamentale della giustificazione del monopolio statale per le
trasmissioni radio-televisive su scala nazionale e se ne desume la violazione non soltanto
degli artt. 21, 41 e 43, ma anche dell'art. 10 Cost., in riferimento alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Si deduce, poi, anche la violazione
dell'art. 3 Cost., in quanto non si è estesa alle trasmissioni via etere a raggio locale
la stessa disciplina adottata per le analoghe trasmissioni via cavo (autorizzazione e non
concessione).
Anche in questo giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto che la questione venga dichiarata
infondata per le stesse ragioni già sopra esposte.
9. Nel procedimento penale a carico di
alcuni imputati del reato di cui all'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, così
modificato dagli artt. 1 e 45 l. 9 aprile 1975 numero 103, per aver, senza la prescritta
concessione governativa, impiantato ed utilizzato per la diffusione di programmi radio via
etere in Castelfranco di Sotto, un'antenna denominata "Radio Pisa F.M. 103,1",
il pretore di San Miniato, con ordinanza 12 gennaio 1976, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41 e 43. Cost., delle
norme di cui sopra, nella parte in cui vengono ritenute applicabili agli impianti di
trasmissioni radiotelevisive via etere a raggio locale.
Anche con questa ordinanza, partendo
dall'assunto che per tali trasmissioni non sussistono le limitazioni di canali e le
conseguenze che ne possono derivare - che costituiscono il motivo fondamentale per cui si
è affermata la legittimità costituzionale del monopolio statale sulle trasmissioni
radiotelevisive a raggio nazionale - si sostiene che la omessa estensione alle
trasmissioni radiotelevisive via etere a raggio locale della stessa disciplina adottata
dal legislatore per le analoghe trasmissioni via cavo, implica la violazione degli artt.
2, 21, 41 e 43 Cost.
Dalla disparità di trattamento che
deriverebbe da questa omessa estensione si trae argomento per denunziare anche la
violazione dell'art. 3 Cost.
Anche in questo giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato che, con l'atto dintervento, ha chiesto che la questione venga
dichiarata infondata per gli stessi motivi sopra più volte richiamati.
10. Nel procedimento penale a carico di
Sergio Anastasio, imputato del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 del codice postale
approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 numero 156, per avere posto in opera una stazione
emittente televisiva via etere denominata Emanuel C.S.C. la nuova Radio Televisione
Libera di Ancona il pretore di Ancona, con ordinanza 23 dicembre 1975, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47, 48 e tutti
gli altri collegati, della l. 14 aprile 1975 n. 103, in riferimento agli artt. 1, 2, 3,
cpv. 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 Cost.
Nell'ordinanza si premette in fatto: che
dall'acquisizione agli atti di una consulenza di parte era risultata la possibilità di
coesistenza di numerose stazioni emittenti della stessa potenza di quella installata
dall'imputato; che questa non aveva mai cessato le trasmissioni; che dal dibattito era
rimasto accertato che l'intero impianto era stato installato con una spesa complessiva di
due o tre milioni; che le trasmissioni della "Emanuel" non disturbavano i
programmi della RAI; che a parere del teste Russo, dirigente il Circolo costruzioni delle
poste era possibile in Ancona la installazione di almeno due o anche più stazioni
emittenti, le quali potessero trasmettere senza reciproche interferenze.
A queste premesse di fatto seguono alcune
diffuse considerazioni attraverso le quali si tende a dimostrare:
che questa Corte dovrebbe estendere il suo
sindacato di legittimità costituzionale oltre che alla normale conformità delle leggi,
anche al modo con cui sono applicate;
che, formalmente, la l. 14 aprile 1975
numero 103 appare evidentemente ispirata alla volontà di dare piena e completa attuazione
alle situazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, cosicché in
linea teorica la sua legittimità costituzionale sembrerebbe ineccepibile; che, peraltro,
nell'applicazione pratica ne sono state completamente eluse le finalità, cosicché, in
concreto, le cose sono rimaste invariate rispetto al passato;
che in conseguenza è necessario che la
Corte esamini nella sua globalità le questioni che rivelano la deviazione nella detta
applicazione pratica, delle linee fondamentali indicate dal legislatore costituente;
che a tal fine, è forse, sovrabbondante la
denuncia delle norme costituzionali di cui si deve lamentare la violazione.
Sulla base delle considerazioni, così
riassunte, viene poi il dispositivo dell'ordinanza con il quale si denunzia, appunto, la
violazione di tutte le norme costituzionali sopra indicate e, praticamente, si pone in
discussione la legittimità costituzionale dell'intera legge n. 103 del 1975.
E intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che con l'atto d'intervento ha chiesto che la questione venga dichiarata
irrilevante ed inammissibile.
Si è costituita poi per resistere la
RAI-Radiotelevisione italiana, il cui patrocinio, con la memoria di costituzione, ha
chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, dichiarata infondata,
con riserva di ogni altra deduzione ed eccezione.
Si è costituito, altresì l'Anastasio,
imputato nel giudizio a quo, il cui patrocinio, con ampia memoria, chiede che la questione
venga dichiarata irrilevante, in quanto, secondo la giurisprudenza di numerosi pretori, le
denunziate norme della legge n. 103 del 1975 non comprendono nella riserva allo Stato
della radiodiffusione le emittenti operanti in un ristretto ambito locale; in ogni caso
confermando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze di
questa Corte n. 225 del 1974 e n. 1 del 1976, o dichiarando, all'occorrenza, la
illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103, nella parte in cui
riservano allo Stato le trasmissioni radio-televisive locali, riportandosi
sostanzialmente, al riguardo, alla motivazione dell'ordinanza di rinvio.
Con unampia memoria riassuntiva
l'Avvocatura dello Stato conferma tutte le deduzioni contenute nei vari atti di
intervento, illustrandole sostanzialmente nei seguenti termini:
a) Chiarisce in primo luogo che la questione
sollevata con l'ordinanza del pretore di Ancona è irrilevante perché le censure mosse da
quel giudice si rivolgono non alla legge, della quale, anzi, si afferma la validità, ma
alla sua asserita disapplicazione, mentre proprio l'imputazione della quale deve giudicare
ne costituisce applicazione; inammissibilità perché attribuzione della Corte è
controllare la legittimità delle leggi, non già - sul metro della Costituzione o,
peggio, della legge ordinaria - il comportamento tenuto da organi parlamentari o
amministrativi o perfino da persone private in sede di applicazione della legge;
b) in secondo luogo, rilevate che tutte le
questioni - sollevate con le varie ordinanze di cui sopra - che vengono oggi all'esame
della Corte, anche se con la denunzia della violazione di norme costituzionali in parte
diverse - compresa quella del pretore di Ancona - hanno per oggetto l'assunto che anche
per le trasmissioni radiotelevisive via etere su scala locale deve adottarsi il regime
dell'autorizzazione, come in seguito alla sentenza di questa Corte n. 226 del 1974, si è
fatto per le trasmissioni via cavo, si deduce che questo assunto è infondato.
Al riguardo, anche attraverso il richiamo ad
accertamenti tecnici, si pone in evidenza la profonda diversità fra trasmissioni via cavo
e trasmissioni via etere, si sostiene che per quest'ultima sussiste tuttora quella
limitatezza di canali che costituì l'elemento essenziale, riaffermato anche con la
sentenza n. 225 del 1974, che giustifica e rende necessario il monopolio statale.
Infine anche il patrocinio della RAI-TV ha
depositato una diffusa ed elaborata memoria che, mentre nella intestazione e nelle
conclusioni sembrerebbe diretta a confutare soltanto la fondatezza della questione
sollevata con l'ordinanza del pretore di Ancona, sostanzialmente involge - espressamente
elencandone - tutte le questioni prospettate con le altre ordinanze, sopra richiamate.
Poiché soltanto per il giudizio promosso
con l'ordinanza del pretore di Ancona vi è stata tempestiva costituzione in giudizio e
tale ordinanza presenta peculiari caratteristiche per le quali non sono ad essa pertinenti
le deduzioni che riguardano le altre, ovviamente tale memoria può essere presa in
considerazione limitatamente alla parte strettamente attinente a detta ordinanza del
pretore di Ancona, ossia limitatamente al punto indicato nell'indice con il n. 7.
Su questo punto il patrocinio della RAI-TV
sostiene la inammissibilità e subordinatamente la infondatezza della questione,
sostanzialmente con le stesse considerazioni sopra riportate dell'Avvocatura generale
dello Stato.
Nell'udienza
odierna il patrono della parte privata Anastasio, con un'ampia discussione ha sostenuto
che si debba estendere al suo difeso la decisione che sarà adottata in ordine alle altre
ordinanze, le cui questioni sono state trattate contemporaneamente.
Alla sua volta l'Avvocatura generale dello
Stato ha insistito nelle richieste sopra riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I dieci giudizi, promossi con le
ordinanze di cui in epigrafe, avendo per oggetto, sostanzialmente, questioni identiche o
strettamente connesse, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. In ordine logico deve essere esaminata
per prima la questione sollevata con l'ordinanza 23 dicembre 1975 del pretore di Ancona,
dato che, per effetto delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato e
anche dal patrocinio della parte privata - imputato nel giudizio a quo - si presentano
problemi pregiudiziali di ammissibilità, anche sotto il profilo del difetto di rilevanza.
Come si è detto in narrativa, infatti, con
l'ordinanza in esame, vengono denunziati, in riferimento agli artt. 1, 2, 9, 10, 11, 21,
33, 49 138 e "ai principi generali della Costituzione", agli artt. 1, 2, 3, 4,
45, 46, 47 e 48 l. n. 103 del 1975 e comunque l'intera legge - che pur si afferma non
presentare vizi di costituzionalità "sul piano teorico" - in base
all'asserzione che nell'applicazione pratica si rileva la deviazione dalle linee
fondamentali indicate dal legislatore costituente.
Senonché, nella pur diffusa motivazione, a
parte considerazioni astratte, che non trovano riscontro in concrete indicazioni che
possano far individuare come e perché siano stati violati gli articoli della Costituzione
richiamati - come si riconosce nella stessa ordinanza di rinvio - "forse in numero
sovrabbondante rispetto alla effettiva necessità invano si ricerca la formulazione
di un concreto motivo di censura.
L'unico rilievo specifico, attraverso il
quale si potrebbe giungere ad identificare la violazione di talune norme costituzionali a
riferimento è quello relativo alle tecniche d'attribuzione dei posti negli organi
deliberanti ed alle nomine di funzionari di grado elevato e dei dirigenti, ma è chiaro
che tutto ciò non ha alcuna rilevanza ai fini dell'oggetto del giudizio a quo.
Ne consegue che sia per contraddittorietà e
carenze di motivazione, sia per difetto di rilevanza la questione deve dichiararsi
inammissibile.
3. Sempre in ordine logico deve essere, poi,
esaminata la questione sollevata con l'ordinanza 21 ottobre 1975 dal giudice istruttore
presso il tribunale di Genova.
Questa ordinanza ha per oggetto il
procedimento penale per una contravvenzione, punibile ai sensi dell'art. 195 t.u.
approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, reato bensì permanente ma la cui permanenza deve
ritenersi cessata, per effetto della sentenza del pretore di Genova, sezione staccata di
Torriglia, in data 5 aprile 1974, sentenza appellata dal pubblico ministero, senza
peraltro contestazione della continuazione.
Il giudice istruttore presso il tribunale di
Genova era, pertanto, investito della cognizione, in grado di appello, di un reato
consumato in data anteriore al 15 aprile 1974.
Conseguentemente, essendo nel frattempo
intervenuta la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, con la quale l'impugnato art. 195
t.u. del 1971 n. 156 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata come già è stato deciso, in casi identici,
con la sentenza di questa Corte n. 1 del 1976.
4. Le altre otto ordinanze (due delle quali
e precisamente quella del pretore di Ragusa e quella del giudice istruttore presso il
tribunale di Reggio Emilia si riferiscono ad impianti per trasmissioni televisive via
etere) senza contestare la legittimità costituzionale del monopolio statale per le
trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale - e richiamandosi, anzi, alle
motivazioni delle sentenze di questa Corte che l'hanno affermato - contestano la
legittimità della estensione del regime di monopolio agli impianti ed all'esercizio di
stazioni radiofoniche e televisive via etere su scala locale, per i quali chiedono
l'assoggettamento a regime di autorizzazione in analogia con quanto è stato dichiarato
con la sentenza di questa Corte n. 226 del 1974 ed attuato con la l. n. 103 del 1975 nella
parte relativa alle trasmissioni televisive via cavo.
Comune a tutte queste otto ordinanze è la
tesi che il motivo fondamentale che ha indotto questa Corte a riconoscere la legittimità
del monopolio statale è la limitatezza dei canali utilizzabili (sentenze n. 59 del 1960 e
n. 225 del 1974) e che questo motivo se può ritenersi tuttora valido, allo stato attuale,
per le trasmissioni su scala nazionale, non lo è per quelle su scala locale.
Di qui la conseguenza che la persistente
estensione del monopolio statale a queste ultime trasmissioni sarebbe costituzionalmente
illegittima, in riferimento: a) secondo il pretore di Novara, agli artt. 3, 10, 21, 41 e
43 Cost.; b) secondo il pretore di S. Miniato, agli artt. 2, 3, 21, 41 e 43; c) secondo il
pretore di Livorno, agli artt. 3, 21, 41 e 43; d) secondo il pretore di Ragusa, agli artt.
3, 10 e 21; e) secondo il giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Emilia, agli
artt. 21, 41, e 43; f) secondo il pretore di Lecco, agli articoli 3 e 21; g) ed h) secondo
i pretori di Biella e Castelfranco Veneto, allart. 21. A sostegno della tesi della
possibilità di trasmissioni su scala locale senza intralci né per quelle delle reti
nazionali, né per quelle di altre su scala locale, le varie ordinanze di rimessione si
richiamano o a consulenze tecniche esibite dalle parti private o allo stato di fatto ormai
esistente, secondo il quale attualmente sarebbero funzionanti in Italia ben 400 impianti
del genere.
Tanto l'Avvocatura generale dello Stato,
quanto il patrocinio della RAI-TV contestano, anzitutto, sulla base di elaborati
accertamenti tecnici, la disponibilità, se non illimitata, tuttavia sufficientemente
ampia, di canali utilizzabili per impianti su scala locale, asserita nelle ordinanze di
rimessione.
Sostengono, poi, che, come ha riconosciuto
la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, quello radio-televisivo costituisce un
servizio pubblico essenziale, di preminente interesse generale che, per questa sua natura,
non può formare, neppure in parte, oggetto di attività privata.
Il patrocinio della RAI-TV, inoltre, ammette
sostanzialmente l'esistenza dello stato di fatto asserito nelle ordinanze, ma deduce che
è reso possibile soltanto transitoriamente, in quanto è in corso di completamento lo
studio da parte degli organi tecnici statali, per la realizzazione, su scala nazionale, di
due nuove reti televisive, realizzazione che assorbirebbe gran parte delle disponibilità
di canali attualmente esistenti.
L'Avvocatura generale dello Stato, infine,
prospetta, senza peraltro insistervi, una eccezione di difetto di rilevanza, comune a
tutte le ordinanze in esame, che dovrebbe trovar fondamento nella considerazione che, agli
effetti penali, sia in regime di concessione, sia in regime di autorizzazione, la
sanzione, in caso di inosservanza delle norme che le disciplinano, è identica.
Chiariti, come precede, i termini delle tesi
contrapposte, valgono, in ordine ad esse, le considerazioni che seguono.
5. La eccezione di difetto di rilevanza
prospettata, nei termini sopra esposti dallAvvocatura generale dello Stato, è priva
di giuridico fondamento.
L'eventuale dichiarazione di fondatezza
delle questioni sollevate cui le ordinanze in esame, infatti, non implicherebbe
l'automatica applicazione agli impianti del regime di autorizzazione, ma renderebbe
necessario l'intervento del legislatore per stabilirne i modi e le condizioni di
attuazione, presuppone un vero e proprio diritto perfetto del richiedente, sarebbero
inapplicabili sanzioni penali prevedute per ipotesi diverse, anche se analoghe.
6. Nel passare, quindi, all'esame del merito
delle proposte questioni, è necessario tener presente che, come si è posto in rilievo in
narrativa, la legittimità costituzionale del monopolio statale per quanto attiene alle
trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale non è contestata dalle
ordinanze di rimessione, le quali anzi - in conformità con le statuizioni della sentenza
di questa Corte n. 225 del 1974 recepite dal legislatore nell'articolo 1 l. n. 103 del
1975 - ne riconoscono il carattere di servizio pubblico essenziale e di preminente
interesse generale.
La tesi fondamentale - comune a tutte le
ordinanze e sopra ricordata - sulla quale poggiano le denunziate violazioni di norme
costituzionali, consiste nell'affermazione che il presupposto del riconoscimento della
legittimità di tale monopolio è la limitatezza dei canali disponibili e che tale
presupposto non sussiste per quanto attiene alle trasmissioni su scala locale.
Ai fini del decidere è, quindi, necessario
accertare se e sino a qual punto siano esatti i termini giuridici e di fatto sui quali
poggia la tesi come sopra riassunta.
A tale riguardo è da rilevare che dalle
sentenze n. 59 del 1960 e n. 225 del 1974 risulta in modo del tutto evidente che questa
Corte al riconoscimento della legittimità del monopolio statale è pervenuto sul
presupposto della limitatezza dei canali utilizzabili.
Ma, nel contempo, emerge la considerazione
dell'attività d'impresa di cui si tratta, come servizio pubblico essenziale e di
preminente interesse generale.
Stante ciò, ove si constati - come è
ragionevole fare sulla base delle diffuse cognizioni tecniche e delle pratiche
realizzazioni in atto esistenti - la ingiustificatezza, allo stato attuale, delle tesi
secondo cui sussisterebbe una concreta limitatezza in ordine alle frequenze utilizzabili
per le trasmissioni radiofoniche e televisive, deve riconoscersi su scala locale che il
relativo presupposto non possa ulteriormente essere invocato.
Il che, però, non richiede né tanto meno
comporta che debba escludersi la legittimità costituzionale delle norme che riservano
allo Stato le trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale. Giacché - e ciò
giova ribadirlo in modo espresso - la radiodiffusione sonora e televisiva su scala
nazionale rappresenta un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale.
7. Ne consegue che la normativa de qua,
oggetto di denuncia, si appalesa costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt.
3 e 21 Cost.
Sotto il profilo della violazione dell'art.
3, in quanto che, se non sussiste la illimitatezza di frequenze, propria delle
trasmissioni via cavo, esiste, tuttavia, per le trasmissioni su scala locale via etere una
disponibilità sufficiente a consentire la libertà di iniziativa privata senza pericolo
di monopoli od oligopoli privati, dato anche il costo non rilevante degli impianti,
cosicché il non consentirla - al contrario di quanto si è fatto per le trasmissioni via
cavo - implica violazione del principio di eguaglianza, sancito dalla norma a riferimento.
Sotto il profilo della violazione dell'art.
21 Cost., giacché, esclusa la possibilità di monopoli od oligopoli per le trasmissioni
su scala locale, viene meno l'unico motivo che per queste ultime trasmissioni possa
giustificare quella grave compressione del fondamentale principio di libertà, sancito
dalla norma a riferimento, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta.
8. Il riconoscimento del diritto di
iniziativa privata, nei limiti risultanti da quanto precede, data la connessione con il
servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, costituito, tra l'altro
dalla diffusione via etere su scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi ed
affidato al monopolio statale, postula la necessità dell'intervento del legislatore
nazionale perché stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente
a provvedere all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei conseguenti
controlli, e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio di tale
diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse
generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi
anche internazionali, conformi a Costituzione.
In particolare si dovranno stabilire:
a) i requisiti personali del titolare
dell'autorizzazione e dei suoi collaboratori, che diano affidamento di corretta e
responsabile gestione delle trasmissioni;
b) le caratteristiche tecniche degli
impianti e la relativa zona di servizio, nonché la specificazione delle frequenze e dei
canali utilizzabili.
c) l'esatta indicazione dell'ambito di
esercizio, il cui carattere locale deve essere ancorato a ragionevoli
parametri d'ordine geografico, civico, socio-economico, che consentano di circoscrivere
una limitata ed omogenea zona di utenza, senza, peraltro, eccessive restrizioni, tali da
vanificare l'esercizio medesimo;
d) eventuale fissazione di turni ed adozione
di ogni altro accorgimento tecnico, al fine di non turbare il normale svolgimento del
servizio come sopra riservato allo Stato ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata l. n. 103
del 1975 e di ogni altro servizio parimenti riservato allo Stato; ed al fine di rendere
possibile il concorrente esercizio di attività da parte degli altri soggetti autorizzati;
e) limiti temporali per le trasmissioni
pubblicitarie, in connessione con gli analoghi limiti imposti al servizio pubblico
affidato al monopolio statale;
A ogni altra condizione necessaria perché
l'esercizio del diritto previa autorizzazione, si svolga effettivamente nell'ambito locale
e non dia luogo a forme di concentrazione o situazioni di monopolio o oligopolio.
Ove concorrano le condizioni, da stabilire
nei modi sopra indicati, il rilascio dell'autorizzazione è vincolato e non meramente
discrezionale con tutte le conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel
nostro ordinamento.
9. Va, infine, rilevato che nell'art. 14,
comma 1, lett. d) l. n. 103 del 1975 è posta a carico della società concessionaria 1a
realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle
disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi
internazionali per i servizi di radiodiffusione"; e va considerato che dalla presente
declaratoria di illegittimità costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo
1953 n. 87, la stessa declaratoria per il detto art. 14 per la parte in cui è previsto
l'esaurimento delle disponibilità.
P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione
statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di
diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;
b) dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 46, 47 e 48 della citata l. 14 aprile
1975 n. 103, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 cpv., 9, 10, 11, 21, 33, 49 e
138 Cost., dal pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
c) dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli ant. 195, commi 1 e ultimo d.P.R. 29 maggio
1973 n. 156 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 41 e
43 Cost., dal tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
d) dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11
marzo 1953 n. 87, l'illegittimità dell'art. 14 della citata l. 14 aprile 1975 n. 103
nella parte in cui prevede la possibilità che mediante le realizzazioni di impianti da
parte della società concessionaria siano esaurite le disponibilità consentite dalle
frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di
radiodiffusione.