6 APRILE 1998
DECISIONE N. 415 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V
Premesso in fatto
1. Il Sindaco di Brennero in data 12 agosto 1981 ha rilasciato al
signor Alfred Scholz la concessione edilizia n. 109, per la realizzazione di un ricovero
dei pastori sulla malga "Flatsch", sulla costa spartiacque tra la Val
DIsarco e la Val di Vizze, alla quota di circa 2.500 sul livello del mare.
Successivamente, nel fabbricato è stata installata una stazione radio, resa attiva con
linstallazione nelle sue vicinanze di una antenna alta circa metri 8.
La giunta provinciale di Bolzano, con la delibera n. 4367 del 25 luglio 1983, ha disposto
lattivazione del procedimento dufficio per lemanazione degli atti
sanzionatori.
Lassessore provinciale allurbanistica, in data 12 agosto 1983, ha invitato il
Sindaco di Brennero ad ordinare il ripristino della destinazione del manufatto a ricovero
dei pastori e ad ordinare la demolizione dellantenna trasmittente, perchè eretta in
assenza della concessione edilizia.
Il Sindaco, con lordinanza n. 51 del 22 agosto 1983, ha ordinato il ripristino della
destinazione del manufatto a ricovero dei pastori ed ha ordinato la demolizione
dellantenna.
2. Col ricorso n. r. Sez. 1338 del 1983, proposto in unico grado al Consiglio di Stato, il
sig. Scholz ha impugnato i richiamati atti, lamentando vari profili di incompetenza,
eccesso di potere e violazione di legge.
3. La giunta provinciale, con la delibera n. 3583 del 23 luglio 1984, ha poi rilevato che
loriginario manufatto è stato sostituito da un container prefabbricato, nel cui
interno sono stati collocati impianti trasmittenti, ed ha disposto lattivazione di
un ulteriore procedimento volto a sanzionare gli abusi. Lassessore provinciale, dopo
avere ordinato in data 4 giugno 1984 la sospensione dei lavori, invitando il Sindaco ad
adottare i conseguenti atti, ha disposto la demolizione del container con latto n.
2084 del 27 luglio 1984.
4. Col ricorso n.r. Sez. 1175 del 1984, proposto in unico grado al Consiglio di Stato, la
s.p.a. Radio Brenner International ha impugnato i menzionati atti del 4 giugno 1984 e 27
luglio 1984, lamentando vari profili di eccesso di potere e violazione di legge.
5. Nei due giudizi si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi. Con successive memorie, la Provincia ha articolato le proprie difese
ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
6. Alludienza del 20 gennaio 1998 le cause sono state trattenute per la decisione.
Considerato in diritto
1. Con i ricorsi in esame, proposti in unico grado al Consiglio di
Stato (e da riunire per essere decisi congiuntamente, sussistendo i relativi presupposti
soggettivi ed oggettivi), sono stati impugnati gli atti con cui la giunta provinciale di
Bolzano, lassessore provinciale allurbanistica ed il Sindaco di Brennero hanno
ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con riferimento alla malga
"Flatsch", sulla costa spartiacque tra la Val DIsarco e la Val di Vizze,
alla quota di circa 2.500 sul livello del mare.
In punto di fatto, va premesso che il signor Scholz a suo tempo aveva ottenuto il rilascio
della concessione edilizia n. 109 del 12 agosto 1981, per la realizzazione di un ricovero
dei pastori.
Successivamente, è avvenuto che:
a) nel fabbricato è stata installata una stazione radio, resa attiva con
linstallazione nelle sue vicinanze di una antenna alta circa metri 8;
b) il Sindaco di Brennero in data 22 agosto 1983 ha ordinato il ripristino della
destinazione del manufatto a ricovero dei pastori ed ha ordinato la demolizione
dellantenna, in esecuzione di atti della giunta provinciale e dellassessore
provinciale allurbanistica (tali atti sono stati impugnati col primo dei ricorsi in
esame);
c) in luogo delloriginario fabbricato, risultato distrutto a seguito di un incendio,
è stato collocato sul luogo un container prefabbricato;
d) lassessore provinciale allurbanistica, in data 27 luglio 1984 ed in
esecuzione di una delibera della giunta provinciale, ha ordinato la demolizione del
container (tali atti sono stati impugnati col secondo dei ricorsi in esame).
2. Vanno prese preliminarmente in esame le censure formulate col primo dei ricorsi.
2.1. Col primo motivo, è lamentata la violazione di varie norme del testo unico
sullordinamento urbanistico provinciale, approvato col decreto del presidente del
consiglio provinciale 23 giugno 1970, n. 20, poiché gli atti impugnati sono stati
notificati al signor Scholz e non alla società (di cui egli stesso risultava
amministratore unico) che, in base ad un contratto di data 3 gennaio 1983, ha acquistato
il manufatto destinato a stazione radio nonché lantenna.
Tale censura è infondata per distinte ragioni (sicchè può prescindersi dallesame
se sussista un interesse a coltivarla).
In primo luogo, le eventuali irregolarità riguardanti le modalità di notifica del
provvedimento non hanno alcun rilievo sulla legittimità degli atti impugnati, che va
esaminata tenendo conto del loro contenuto e della normativa applicabile alla data della
loro emanazione.
In secondo luogo, la mancata notifica alla società che si assume divenuta proprietaria
avrebbe consentito ad essa di proporre il ricorso giurisdizionale entro il termine
decorrente dalla piena conoscenza degli atti, ma non inficia la loro legittimità (Sez. V,
18 marzo 1991, n. 280).
In terzo luogo, il contratto di data 3 gennaio 1983, e di cui è stata depositata una
copia con la relativa traduzione, prevede che non esso il sig. Scholz si è obbligato a
vendere gli impianti, restando dunque ancora proprietario di essi; non risulta provata, in
punto di fatto, la circostanza per cui gli atti non sono stati notificati
alleffettivo proprietario.
E pertanto irrilevante ogni ulteriore considerazione sul fatto che lo stesso sig.
Scholz risultava lamministratore unico della società, come si evince dalla lettura
del contratto.
2.2. Col secondo motivo, è dedotta la violazione dellart. 27, comma 16, del testo
unico nonché lincompetenza dellagente che ha notificato al sig. Scholz
latto del Sindaco di data 22 agosto 1983. Secondo lassunto, tale atto doveva
essere "notificato", nel rispetto delle relative norme sulla competenza, e non
meramente spedito per posta dagli uffici comunali.
Il motivo va respinto.
Oltre alle medesime ragioni già evidenziate al precedente punto 2.1., va osservato che la
legge provinciale non si pone in contrasto con la legislazione nazionale per cui i
provvedimenti repressivi delle autorità urbanistiche vanno comunicati al destinatario,
non occorrendo una formale notifica mediante ufficiale giudiziario.
Del resto, la funzione della comunicazione allinteressato dellatto sindacale
è duplice, poiché consente la spontanea ottemperanza e fa cominciare a decorrere il
termine per limpugnazione dellatto lesivo: non essendo dubbio che il
ricorrente abbia avuto la piena conoscenza dellatto sindacale alla data in cui è
giunta la comunicazione, è decisiva losservazione per cui questa ha raggiunto i
suoi scopi.
E pertanto irrilevante esaminare la portata dellart. 41 della legge regionale
n. 29 del 21 ottobre 1963, richiamata dalla difesa della Provincia di Bolzano.
2.3. Col terzo motivo, sono censurati gli atti impugnati, per la parte in cui hanno
previsto la demolizione dellantenna.
Secondo lassunto, lart. 24 del testo unico richiederebbe il previo rilascio
della concessione edilizia solo per le "costruzioni edilize" e per le
"opere di urbanizzazione del terreno", mentre nella fattispecie non sarebbe
riscontrabile alcun insediamento abitativo o industriale.
Inoltre, "le parti dellimpianto" (col connesso cavo elettrico) non
sarebbero infisse al suolo e non sarebbero "capaci di trasformare in modo durevole
larea occupata a scopo edilizio e vanno esentate, anche per questa parte,
dallobbligo della concessione".
Ritiene la Sezione che anche tale motivo sia da respingere.
Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, con argomentazioni che la Sezione
condivide e fa proprie (e rispetto alle quali non sono state formulate critiche nel
giudizio), ai sensi dellart. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è soggetta al
rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del
territorio attraverso lesecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti
urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e lalterazione abbiano un qualche rilievo
ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez.
V, 23 gennaio 1991, n. 64, Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343).
In particolare, il richiamato art. 1 della legge n. 10 del 1977 richiede il rilascio della
concessione edilizia quando si intenda realizzare un intervento sul territorio con la
perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza
di opere in muratura (Sez. V, 1° marzo 1993, n. 319; Sez. V 23 gennaio 1991; Sez. II, 2
maggio 1990, n. 1092/89; Sez. II. 11 ottobre 1989, n. 1348/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n.
329).
Nella specie, risulta con chiarezza dalla documentazione acquisita (e non oggetto di
contestazione) che lantenna è saldamente ancorata al suolo ed è visibile dai
luoghi circostanti, sicchè non è dubitabile che vi sia stata lalterazione avente
rilievo ambientale ed estetico, cui più volte ha fatto riferimento la Sezione.
Inoltre, la prossimità dellantenna al manufatto destinato a stazione radio
manifesta un rapporto di pertinenzialità (ma non di necessaria complementarità), che
evidenzia comunque la sua stretta connessione con la costruzione e la necessità della
concessione (cfr. Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486).
Neppure può condividersi in punto di fatto la deduzione del ricorrente, per cui non vi
sarebbe stata la "trasformazione durevole" dellarea, poiché il suo
carattere in ipotesi del tutto precario è smentito dallesame delle caratteristiche
materiali dellantenna e della sua base, nonché dalla sua perdurante esistenza, a
distanza di molti anni dalla sua originaria installazione.
2.4. Col quarto motivo, è lamentato che erroneamente gli atti impugnati hanno rilevato il
mutamento di destinazione a stazione radio del manufatto già destinato a ricovero dei
pastori.
La censura va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché
risulta che loriginario manufatto è risultato distrutto a causa di un incendio.
2.5.Col quinto motivo, è dedotto che lordine di demolizione doveva essere preceduto
dal parere della commissione urbanistica e dalla diffida a demolire.
La censura è infondata, sotto entrambi i profili proposti.
Il parere della commissione urbanistica è stato reso nella seduta del 14 luglio 1983 come
risulta dalle premesse della impugnata delibera della giunta regionale.
Inoltre, gli atti impugnati non hanno disposto la demolizione dufficio, ma hanno
intimato la demolizione, fissando il termine per la relativa esecuzione spontanea
(ponendosi anche in coerenza con le previsioni dellart. 7 della legge 28 gennaio
1977, n. 10).
2.6. Col sesto motivo, è dedotto un eccesso di potere perchè la motivazione
dellatto sindacale sarebbe carente, non essendo stato neppure indicato
linteresse pubblico da soddisfare.
La censura, per la parte riguardante lantenna, va respinta (mentre va dichiarata
improcedibile per la parte riguardante il manufatto distrutto dallincendio).
Limpugnato provvedimento sindacale contiene una specifica motivazione sulle
particolari ragioni di interesse pubblico che lo fondano (non rileva pertanto nel giudizio
il principio per cui tale motivazione va considerata in re ipsa, quando si muta lo stato
dei luoghi di unarea in assenza della prescritta concessione).
Al quinto capoverso, si è specificamente evidenziato che limpianto nel suo
complesso, ivi compresa lantenna, è stato realizzato in una zona di verde alpino,
per la quale il piano urbanistico di Brennero allart. 20 delle norme tecniche di
attuazione non ammette alcuna costruzione, se non quella degli edifici necessari per la
cura, manutenzione e sfruttamento delle superfici, come le malghe, le relative abitazioni
e gli impianti di ricovero degli animali.
Avverso tale espressa determinazione del Sindaco non è stata proposta alcuna specifica
censura (e comunque essa appare di per sé ragionevole in ragione della dovuta tutela
prevista per il paesaggio alpino).
3. Può ora passarsi allesame del secondo ricorso, con cui sono stati impugnati gli
atti che hanno disposto la demolizione del container prefabbricato, destinato a stazione
radio e collocato in sostituzione del manufatto già distrutto dallincendio.
3.1. Col primo motivo, è stata dedotta la violazione dellart. 24 del testo unico
delle leggi provinciali in materia di urbanistica, poiché è stata disposta la
demolizione di un manufatto che avrebbe "natura precaria" e non di
"edificio". Secondo lassunto, le Amministrazioni intimate non avrebbero
posto in essere una sufficiente istruttoria, poiché il container sarebbe "una
scatola chiusa in lamiera, di modeste dimensioni, senza fondamenta".
La censura va respinta. In primo luogo, vanno richiamate le considerazioni già svolte al
precedente punto 2.3. della motivazione.
Il container, collocato nella sommità di una montagna e visibile dai luoghi circostanti,
incide sui valori ambientali ed estetici della zona.
Il suo carattere precario è smentito dal fatto stesso che esso sia stato utilizzato dal
1984.
In punto di fatto, inoltre, risulta dalla acquisita documentazione fotografica che esso:
- è stato per di più reso stabile (in considerazione della particolare esposizione
dellarea agli agenti atmosferici) mediante stabili supporti di fissaggio al suolo
(dalla relazione depositata dallUfficio tecnico erariale in data 14 luglio 1988, si
evince che esso "appoggia su un basamento di cemento delle dimensioni di base di m.
4,80 x 3,70, con una altezza fuori terra che varia da 20 cm a monte ai 58 cm a
valle");
- è composto da due parti, di cui una consente lalloggio di una persona, col
relativo impianto di riscaldamento e la cucina, mentre laltro contiene le
apparecchiature relative allimpianto radio.
Ciò comporta che va ravvisato nel manufatto in questione anche il carattere di
costruzione destinata alla permanenza di persone, per la quale è richiesto il previo
rilascio della concessione edilizia.
3.2. Col secondo, motivo, è dedotto che i provvedimenti impugnati non conterrebbero una
motivazione sufficiente in ordine allinteresse pubblico alla demolizione.
La censura va respinta, perché la delibera della giunta provinciale n. 3583 del 23 luglio
1984, richiamata nellatto dellassessore allurbanistica di pari data, ha
specificamente ribadito che il container è stato collocato su unarea di montagna,
destinata a verde alpino e particolarmente tutelata dallart. 20 delle norme di
attuazione del piano regolatore.
3.3. Col terzo motivo, è dedotto che il richiamo allart. 20 delle norme tecniche di
attuazione non sarebbe sufficiente, poiché il container non sarebbe tale da pregiudicare
lattuazione del piano urbanistico.
La censura è ad un tempo inammissibile ed infondata.
La sua inammissibilità discende dal fatto che è stata contestata una valutazione
discrezionale dellAmministrazione, di per sé censurabile solo per profili di
manifesta irragionevolezza, nella specie non dedotti.
Inoltre, la censura è comunque infondata, poiché la particolare natura dello stato dei
luoghi e la disciplina dettata dallart. 20 della n.t.a. evidenziano la
ragionevolezza delle determinazioni dellAmministrazione provinciale, nel considerare
attuale lesigenza di ordinare la demolizione dellimmobile abusivo e di
tutelare lintegrità del paesaggio alpino.
4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi previa loro riunione vanno respinti.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio può seguire, come di
regola, la soccombenza.
Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) riunisce
gli appelli n.r. Sez. 1338 del 1983 e 1175 del 1984 e li respinge.