N.167 SENTENZA 7 giugno 2004.
....omissis....
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2,
2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti
la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti
per la telefonia mobile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 24 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2003 ed iscritto al
n. 10 del registro ricorsi 2003. Visto l'atto di
costituzione della Regione Emilia-Romagna, nonché l'atto di intervento della TIM -
Telecom Italia Mobile s.p.a.; udito nell'udienza
pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte; uditi l'avvocato dello
Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato
Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato Giuseppe de Vergottini per
la TIM - Telecom Italia Mobile s.p.a. Ritenuto in fatto 1.Con ricorso notificato il 24
gennaio e depositato il successivo 3 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli
artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n.
30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e
televisiva e di impianti per la telefonia mobile). La disposizione, nel modificare il
precedente regime autorizzatorio, contrasterebbe con l'art. 5 del d.lgs. n. 198 del 2002,
il quale, stabilendo una nuova ed uniforme disciplina per i procedimenti
autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti
radioelettrici, costituisce principio fondamentale in materia di ordinamento della
comunicazione, che deve trovare attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale, sia
per la forte caratterizzazione unitaria della materia, sia in considerazione della
formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale
prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 2002. 2.Si è costituita in giudizio la
Regione Emilia-Romagna chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata. 3.Con atto depositato fuori termine
è intervenuta ad adiuvandum del Presidente del Consiglio la TIM - Telecom Italia Mobile
s.p.a., licenziataria per l'installazione e l'esercizio degli impianti di
telecomunicazioni per l'espletamento del servizio pubblico di radiomobile in tecnica GSM e
UMTS e titolare di infrastrutture e di telecomunicazioni cui la Regione Emilia-Romagna ha
esteso l'applicazione della legge n. 30 del 2002. 4.In prossimità dell'udienza
pubblica del 23 marzo 2004 la Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria nella quale
conclude per l'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla TIM e per la infondatezza
del ricorso. Relativamente al merito del
ricorso, la Regione sostiene che il contrasto denunciato dall'Avvocatura fra la legge
regionale n. 30 del 2002 ed il d.lgs. n. 198 del 2002 dovrebbe dirsi a priori escluso a
seguito della intervenuta declaratoria di illegittimità dell'intero d.lgs. n. 198 del
2002 con la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003. La difesa regionale non ignora che,
con il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, è stato approvato il Codice delle
comunicazioni elettroniche, ma ritiene che esso non rilevi ai fini del presente
giudizio in quanto, essendo posteriore alla legge regionale impugnata, i rapporti tra la
sopravvenuta fonte statale e la fonte regionale pongono al più un problema di
individuazione della fonte applicabile, e in ogni caso non un problema di legittimità
costituzionale. Peraltro, si prosegue nella memoria, il d.lgs. n. 259 del 2003 non
si sovrappone integralmente al d.lgs. n. 198 del 2002, tanto che quest'ultimo non figura
tra i numerosi atti normativi espressamente abrogati dal codice stesso. 5.Nella pubblica udienza del 23
marzo 2004 l'Avvocatura dello Stato ha insistito per l'accoglimento del ricorso, negando
che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 198 del
2002 abbia privato la questione proposta del parametro di legittimità costituzionale in
essa invocato. Secondo la difesa erariale il Codice delle comunicazioni elettroniche, nel
riprodurre in larga parte il contenuto normativo del d.lgs. n. 198 del 2002, lo avrebbe
tacitamente abrogato e si porrebbe ora quale nuovo principio fondamentale della materia,
idoneo a costituire limite di legittimità della legislazione regionale oggetto di
censura. Il rinvio al d.lgs. n. 198 del 2002 che compare nell'art. 1 della legge regionale
impugnata sarebbe dunque ora da intendere come riferito al d.lgs. n. 259 del 2003. La
difesa della Regione Emilia-Romagna ha replicato che non potrebbe considerarsi sussistente
alcuna continuità normativa fra il d.lgs. n. 198 del 2002 e il Codice, poiché, con la
dichiarazione di illegittimità costituzionale, il decreto n. 198 del 2002 è stato
caducato ex tunc. Sarebbe venuto in tal modo a mancare un requisito essenziale per la
rituale proposizione del ricorso, che dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Considerato in
diritto 1.Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli
artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n.
30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e
televisiva e di impianti per la telefonia mobile). Se ne denuncia il contrasto con i
principî fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, e specificamente recati dagli
artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni
volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche
per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443). Infine l'art. 2 della legge
regionale n. 30 del 2002, nel modificare il regime autorizzatorio per tutti gli impianti
fissi di telefonia mobile, contrasterebbe con l'art. 5 del d.lgs. n. 198 del 2002, il
quale detta una nuova ed uniforme disciplina per i procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici. 2.Deve preliminarmente essere
dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato, peraltro tardivamente, dalla TIM -
Telecom Italia Mobile s.p.a. Va infatti ribadito il consolidato orientamento di questa
Corte secondo il quale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è
ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della
potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (cfr., da ultimo,
sentenze n. 338, n. 315, n. 307 e n. 303 del 2003; n. 533 e n. 510 del 2002; n. 382 del
1999). 3.La questione è inammissibile. La legge regionale n. 30 del 2002,
nella prospettazione del ricorrente, rappresenterebbe esercizio della potestà legislativa
ripartita in materia di ordinamento della comunicazione. L'Avvocatura dello Stato ne
assume il contrasto con i principî fondamentali della materia, contenuti nel d.lgs. n.
198 del 2002 e, segnatamente, nell'art. 3, comma 1, in tema di infrastrutture strategiche,
nell'art. 3, comma 2, concernente la realizzabilità in deroga ad ogni disposizione di
legge o regolamento delle predette infrastrutture, ivi compresa la legge quadro sulle
emissioni, e nell'art. 5, in tema di procedimenti autorizzatori di infrastrutture
radioelettriche. Il predetto decreto legislativo,
con la sentenza n. 303 del 2003, è stato tuttavia dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella sua interezza, per contrasto con l'art. 76 Cost. In quella occasione si
è osservato che l'art. 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001, che figura nel titolo del
d.lgs. n. 198 del 2002 ed è richiamato nel preambolo, ha conferito al Governo il potere
di individuare infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di
interesse nazionale a mezzo di un programma formulato su proposta dei Ministri competenti,
sentite le Regioni interessate ovvero su proposta delle Regioni sentiti i Ministri
competenti. Proprio la estraneità al programma di quanto previsto dal d.lgs. n. 198
rendeva evidente l'eccesso di delega, a nulla rilevando, osservava questa
Corte nella citata pronuncia, la sopravvenuta entrata in vigore del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche,
che riguarda in parte la stessa materia. L'Avvocatura dello Stato ha
sostenuto in udienza che la declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n.
198 del 2002 non avrebbe fatto venire meno le norme indicate come parametro nel presente
giudizio. Il Codice delle comunicazioni elettroniche, infatti, avrebbe tacitamente
abrogato il d.lgs. n. 198 del 2002, riproducendone al tempo stesso in larga parte il
contenuto normativo. Esso si porrebbe pertanto come fonte dei principî fondamentali della
materia, formalmente nuova, ma in sostanziale continuità con le norme abrogate. Dovrebbe
pertanto essere consentito individuare il parametro del giudizio di legittimità
costituzionale con riferimento alla nuova fonte nella quale si rinvengono i medesimi
principî fondamentali, la cui violazione è stata denunciata con il ricorso. La tesi dell'Avvocatura dello Stato
non può essere condivisa. Il d.lgs. n. 259 del 2003 ha in effetti dettato una disciplina
organica della materia, riproducendo molte disposizioni contenute nel d.lgs. n. 198 del
2002, e tuttavia nessuna continuità normativa potrebbe dirsi sussistere fra le due fonti,
poiché, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto n. 198 del
2002, questo è stato rimosso con effetto ex tunc, ciò che impedisce di operare quella
saldatura tra le due fonti che il ricorrente afferma essersi prodotta. Dal d.lgs. n. 198
del 2002, dichiarato illegittimo per vizio di forma, non può scaturire alcun effetto,
neanche quello di costituire un legame con il successivo Codice delle comunicazioni. Si aggiunga che l'ipotizzato
trasferimento del parametro lederebbe il diritto di difesa della Regione resistente. I
termini della questione sono definiti dal ricorrente con l'atto introduttivo, né la parte
resistente può essere gravata, come si pretende nel presente giudizio, dell'onere di
verificare, in sede difensiva, quale dei principî contenuti nel vecchio d.lgs. n. 198 del
2002 siano presenti anche nel vigente Codice delle comunicazioni e quali non siano stati
in questo riprodotti. |
LA CORTE
COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione
Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti
fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile), sollevata
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), con il
ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004. |