N.249 SENTENZA 20 GIUGNO - 1° LUGLIO 2005
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n.
112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), promosso con ricorso della
provincia autonoma di Trento, notificato il 5 luglio 2004, depositato in
cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di Trento e
l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 5 luglio 2004 e depositato il successivo 12
luglio, la provincia autonoma di Trento ha sollevato, in via principale,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera f),
della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del
sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche'
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).
La norma - che dispone che il servizio pubblico generale televisivo comunque
garantisce «la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la
provincia autonoma di Trento» - e' impugnata per dedotta violazione: a) degli
artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 dello statuto di autonomia di cui al d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); b) degli artt. 1,
comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, delle relative norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti
disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra
della provincia di Trento, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina,
mochena e cimbra della provincia di Trento); c) degli
artt. 3, primo comma, e 6 della Costituzione.
La ricorrente - premesse ampie considerazioni in ordine ai principi ispiratori
(che permeano e caratterizzano lo statuto speciale) dei meccanismi e delle
clausole generali di riconoscimento e di garanzia delle minoranze
linguistico-culturali insediate nel territorio regionale, tra le quali si
annoverano anche le comunita' di lingua cimbra e mochena, stanziate ab
immemorabili in aree facenti parte del proprio territorio provinciale - rileva
che la tutela di dette minoranze ha trovato corrispondenza nella relativa
normativa di attuazione dello statuto di cui al richiamato d.lgs. n. 592 del
1993, e segnatamente [per quanto concerne lo specifico problema degli interventi
di promozione delle caratteristiche culturali anche di tali popolazioni a mezzo
di trasmissioni radiotelevisive], nel comma 1 dell'art. 3-quater, che prevede
espressamente che «il Ministero delle comunicazioni, la societa' concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con
la provincia di Trento, e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, fatte
salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare,
assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle
popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento». E ricorda che,
proprio in applicazione di tale disposizione, la provincia di Trento e la RAI,
in data 30 gennaio 2004, hanno stipulato una convenzione decennale, nell'ambito
della quale e' espressamente prevista «l'estensione della programmazione
televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina nei territori costituenti
aree di insediamento storico delle minoranze ladina, mochena e cimbra della
provincia di Trento».
Secondo la ricorrente, «sembra chiaro» che la norma impugnata stabilisce una
differenziazione tra la tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di
Bolzano e quella della provincia di
Trento, limitandone l'applicazione in tale ultima provincia alle sole
popolazioni ladine: cosi', la norma statale «sembra sostituire» il piu' ampio
obbligo che le citate norme di attuazione dello statuto hanno stabilito a carico
del gestore del servizio pubblico radiotelevisivo in favore anche delle
minoranze cimbre e mochene insediate in provincia di Trento. Pertanto, «se tale
e' il significato da attribuire alla disposizione impugnata», essa sarebbe
illegittima (in riferimento agli evocati parametri), giacche' inciderebbe,
restringendone la portata, su una tutela predisposta, in base alle indicazioni
statutarie, da una disposizione di attuazione dello statuto speciale, la quale
ha una collocazione peculiare nel sistema delle fonti del diritto e prevale
sulle leggi ordinarie.
Ne' - continua la provincia ricorrente - la lamentata incostituzionalita'
potrebbe superarsi facendo riferimento alla generale clausola di salvaguardia
delle proprie attribuzioni spettanti per statuto e relative norme di attuazione,
contenuta nell'art. 26 della stessa legge n. 112 del 2004, poiche' essa
garantisce le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in
relazione ai loro provvedimenti normativi, ma non i comportamenti di altri
soggetti, quali (nella specie) il concessionario del servizio pubblico
radiotelevisivo, il quale, alla richiesta provinciale di attivazione di
trasmissioni televisive in lingua tedesca, potrebbe sottrarsi allegando che la
legge limita ora i suoi doveri, in relazione alla provincia di Trento, alle sole
trasmissioni in lingua ladina.
Peraltro, la ricorrente osserva che i prospettati vizi verrebbero naturalmente
meno qualora la norma impugnata dovesse essere intesa (con interpretazione che
tuttavia la provincia ritiene non
percorribile) come meramente integrativa o rafforzativa della vigente disciplina
di attuazione dello statuto speciale, ed in particolare del gia' ricordato
disposto dell'art. 3-quater del d.lgs. n. 592 del 1993.
2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso,
in ragione della espressa
previsione della citata ampia clausola di salvaguardia delle specifiche
competenze spettanti in materia alle province autonome, contenuta nell'art. 26
della stessa legge n. 112 del 2004. Rileva,
inoltre, l'Avvocatura che la norma impugnata - in quanto introdotta con legge
ordinaria - non potrebbe (ne' intende) sovrapporsi allo statuto di autonomia ed
alle relative disposizioni di attuazione, che sono fonti gerarchicamente
sopraordinate, e pertanto essa appare inidonea a cagionare la paventata lesione
di competenze: da cio', l'inammissibilita' dell'impugnazione in questione.
3. - Nell'imminenza dell'udienza la provincia autonoma di Trento ha depositato
una memoria illustrativa, nella quale - prendendo atto delle affermazioni
contenute nella difesa dell'Avvocatura dello Stato - aderisce alla prospettata
interpretazione adeguatrice della norma impugnata, pur confermando comunque come
il ricorso cautelativo (di cui chiede l'accoglimento) sia necessario, stante
l'esigenza di ottenere una pronuncia in merito da parte della Corte, data
l'inidoneita' della clausola di salvaguardia a vincolare in particolare il
comportamento del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo.
Considerato in diritto
1. - La provincia autonoma di Trento
impugna, in via principale, l'art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio
2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), secondo cui il
servizio pubblico generale televisivo comunque garantisce «la diffusione di
trasmissioni radiofoniche e televisivein lingua tedesca e ladina per la
provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di
Trento».
Ad avviso della ricorrente la norma limita alle sole popolazioni di lingua
ladina il piu' ampio obbligo a carico del gestore del servizio pubblico
radiotelevisivo, che espressamente e' stabilito
dall'art. 3-quater, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);
secondo tale norma infatti «il Ministero delle comunicazioni, la societa'
concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento,
e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di
indirizzo della competente commissione
parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela
delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento». La norma
impugnata pertanto si porrebbe in contrasto, oltre che con diverse norme dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (precisamente con gli artt. 2, 4,
15, 16, 92 e 102), e con gli artt. 3 e 6 della Costituzione, anche con gli artt.
1, comma 1, prima frase, ed (appunto) 3-quater, comma 1, del citato d.lgs. n.
592 del 1993.
2. - La finalita' interpretativa, o «cautelativa», della proposta questione -
resa palese dalle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo e nella
memoria illustrativa d'udienza (in cui la
richiesta di declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma statale
impugnata e' basata su una specifica opzione ermeneutica della norma impugnata
fatta propria dalla ricorrente) -
non incide sull'ammissibilita' della questione medesima (ne' sul punto v'e'
eccezione di controparte). Infatti e' giurisprudenza costante di questa Corte
che, a differenza del giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale
puo' ben concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni
prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui (come
nella specie) sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in
grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialita'
applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e
irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, cosi' da far ritenere
le questioni del tutto astratte o pretestuose (sentenze n. 412 del 2004 e n. 228
del 2003; ordinanza n. 440 del 2004).
3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
3.1. - In termini generali, anche nel giudizio in via principale deve comunque
essere privilegiata fra le interpretazioni possibili di una norma quella
conforme a Costituzione (sentenza n. 170 del 2001). E, per quanto concerne
in particolare le disposizioni legislative statali, questa Corte ha
ripetutamente affermato che esse devono essere interpretate in modo da
assicurarne la conformita' con la posizione costituzionalmente garantita alle
province autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del
2003, citate).
Orbene, la norma statale impugnata non presenta alcun indice testuale o
sistematico che si opponga ad una lettura in linea con la garanzia della sfera
di attribuzioni propria della provincia autonoma ricorrente, fondata sulle
evocate disposizioni dello statuto speciale di autonomia ed in particolare sulle
relative norme di attuazione in materia di doverosa tutela delle popolazioni di
lingua ladina, mochena e cimbra, anche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive
(art. 3-quater, comma 1, del d.lgs. n. 592 del 1993).
Tale conclusione si giustifica in ragione non tanto della salvezza delle
competenze provinciali, espressa dall'art. 26 della stessa legge n. 112 del
2004, quanto piuttosto della naturale cedevolezza (anche nel momento
interpretativo) della legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni
dello statuto speciale che alle relative norme di attuazione. Queste ultime
infatti - essendo emanate con l'osservanza di speciali procedure - sono dotate
di forza prevalente, anche per la loro valenza integrativa del precetto
statutario (sentenze n. 406 e n. 341 del 2001; n. 520 del 2000; n. 213 e n. 137
del 1998).
E significativamente (come ulteriore indice conforme a questa soluzione
ermeneutica: sentenza n. 228 del 2003) la stessa Avvocatura dello Stato -
nell'atto di costituzione - afferma testualmente che «la disposizione impugnata,
in quanto introdotta con legge ordinaria, non puo' e non intende sovrapporsi
allo statuto di autonomia ed alle relative disposizioni di attuazione, fonti
gerarchicamente sopraordinate».
La conseguente inidoneita' dell'impugnato precetto normativo statale a menomare
le specifiche garanzie delle minoranze linguistico-culturali insediate nel
territorio provinciale, predisposte dalle evocate disposizioni dello statuto di
autonomia e dalle relative norme di attuazione, conduce pertanto alla
declaratoria di non fondatezza della questione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3
maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 1, comma 1, prima frase, e
3-quater, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti
disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra
della provincia di Trento), ed agli artt. 3, primo comma, e 6 della
Costituzione, dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
Il Presidente: Capotosti
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Fruscella
Depositata in cancelleria il 1° luglio
2005.
Il cancelliere:Fruscella