11-17 LUGLIO 2000
SENTENZA N. 293 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nel giudizio di
legittimità costituzionale dellart. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dalla Corte
di cassazione nel procedimento penale a carico di Corvi Luigi e altri, iscritta al n. 275
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
prima serie speciale, dellanno 1999.
Visti gli
atti di costituzione di Corvi Luigi e di La Cava Cristina nonché latto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nelludienza pubblica del 4 aprile 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
uditi gli
avvocati Paola Balducci e Caterina Malavenda per Corvi Luigi, Franco Coppi e Caterina
Malavenda per La Cava Cristina e lAvvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.
A seguito della pubblicazione sul settimanale Visto delle fotografie scattate
dalla polizia giudiziaria in occasione della scoperta del cadavere di A.F.dT. venivano
incriminati C.V., L.C. e M.M. per i delitti di ricettazione, pubblicazione di immagini
coperte da segreto e di fotografie impressionanti e raccapriccianti, atte a turbare il
comune sentimento della morale.
Assolti
nei due gradi di merito dalle prime due imputazioni, gli imputati proponevano ricorso per
cassazione in ordine alla terza, deducendo diversi motivi, fra i quali
lillegittimità costituzionale della norma incriminatrice, lart. 15 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sì che il Collegio giudicante,
aderendo alla eccezione, sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento
agli artt. 21, 25 e 3 della Costituzione.
2.
Osserva il rimettente che lart. 15 della legge sulla stampa, richiamando le sanzioni
stabilite dallart. 528 del codice penale, punisce come reato la fattispecie degli
stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o
raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo
da poter turbare il comune sentimento della morale o lordine familiare o da poter
provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
Tre
sono gli elementi della condotta previsti: la descrizione o l'illustrazione di
avvenimenti, anche immaginari, su stampati; l'uso di particolari impressionanti o
raccapriccianti; le modalità idonee a turbare la morale corrente o lordine delle
famiglie, ovvero a favorire il diffondersi dei suicidi o dei delitti.
La
questione sarebbe rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.
La
genericità e lindeterminatezza della norma incriminatrice, nella parte in cui
utilizza il parametro del comune sentimento della morale quale requisito del
fatto, violerebbe lart. 25 della Costituzione. La condotta punibile - osserva il
giudice a quo - non dovrebbe essere rimessa a valutazioni soggettive, variabili e non
definibili a priori, ma legata a previsioni legislative sufficientemente determinate.
Significativamente, la Corte di appello avrebbe convenuto con tale censura, almeno nella
parte riguardante il richiamo al comune sentimento della morale; tuttavia ha
creduto di superare il problema, proponendo una lettura della incriminazione tale da
ovviare alla genericità della previsione: la violazione della morale comune verrebbe in
considerazione solo quando essa sia così marcata da destare la sensazione o il
raccapriccio.
Il
Collegio rimettente ritiene però non appagante questa interpretazione, atteso che la
genericità del riferimento alla morale, priva di oggettività giuridica, sarebbe
verificabile proprio in base allo scarso numero di precedenti esistente, di contro al
profluvio di immagini impressionanti o raccapriccianti che sarebbero sotto i nostri occhi.
Il giudice
a quo ipotizza altresì la lesione dellart. 3 della Costituzione, perché - rispetto
a tutti coloro che diffondono immagini o notizie a mezzo stampa - verrebbero assoggettati
a sanzione soltanto gli autori o i responsabili di immagini o notizie ritenute
impressionanti o raccapriccianti.
Infine,
lindebita estensione del divieto costituzionale concernente le sole pubblicazioni
contrarie al buon costume, fino a ricomprendere - con la norma incriminatrice - le
pubblicazioni contrarie alla morale comune, costituirebbe violazione dellart 21,
sesto comma, della Costituzione, dal momento che si introduce un concetto più ampio di
quello vietato dalla disposizione costituzionale, quindi restrittivo della libertà ivi
stabilita. E anche a voler ritenere come aventi un analogo contenuto le due espressioni,
la fattispecie risulterebbe comunque indeterminata, ricandendo nella prima delle
doglianze.
3.
Si sono costituite le parti private chiedendo laccoglimento della questione.
La difesa
concorda con la censura del rimettente e, in ispecie, con quella riguardante la violazione
dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, palesandosi
assolutamente vago il turbamento della "morale comune" quale requisito della
condotta. In particolare si osserva che la morale sarebbe cosa diversa rispetto
all'impressione o al raccapriccio suscitati dalle immagini censurate. Attraverso la
locuzione usata (in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o
l'ordine familiare), il legislatore avrebbe inteso porre un limite alla tutela
penale, stabilendo che non ogni immagine impressionante o raccapricciante verrebbe ad
assumere, secondo la diversa opinione del giudice dellappello, una rilevanza penale.
Aderendo alle valutazioni della Corte di cassazione, la difesa delle parti private
respinge tale interpretazione (segno di un chiaro disagio ermeneutico) e
giunge alla conclusione che essa si risolverebbe in una interpretatio abrogans, poiché la
morale comune scadrebbe di rilievo e finirebbe col coincidere con un altro elemento della
condotta. Al contrario, costruita senza evento, essendo soddisfatta dal semplice pericolo,
la fattispecie determinerebbe l'impossibilità di restringere il campo applicativo, così
determinando la violazione della regola costituzionale.
Si
tratterebbe di una situazione simile a quella già esaminata da questa Corte nello
scrutinio del delitto di plagio, conclusosi con una declaratoria di illegittimità della
disposizione incriminatrice per essere tale reato accertabile soltanto attraverso i
parametri culturali propri del giudicante (sentenza n. 96 del 1981). E vero,
proseguono le difese, che per le questioni di costituzionalità sollevate in riferimento
all'art. 25 della Costituzione la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza di
quelle concernenti le fattispecie penali, all'apparenza indeterminate, che consentono
però una interpretazione univoca a seguito dell'individuazione di principi certi e
determinati da parte della giurisprudenza di legittimità (sentenze nn. 31 del 1995 e 122
del 1993), ma nel caso di specie ciò non sarebbe possibile per lesiguo numero delle
pronunce. Né una lettura della disposizione in senso costituzionalmente adeguato potrebbe
dare certezza e definizione al concetto di morale comune contenuto nella
fattispecie incriminatrice.
4.
E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dallAvvocatura dello Stato, che ha concluso per linfondatezza della questione,
sostenendo che il ricorso a locuzioni proprie del linguaggio e dell'intelligenza comuni è
consentito - come si rileva dalla giurisprudenza costituzionale - perché spetterebbe al
giudice dare a esse un contenuto concreto. Tale compito sarebbe dunque assolto dalla
giurisprudenza, che potrebbe rinvenire ragioni giustificative dell'elasticità del
contenuto normativo nei mutamenti connessi ai diversi momenti storici. L'art. 15 della
legge sulla stampa sarebbe infatti diretto a tutelare non solo la comune morale, ma anche
l'ordine familiare e l'ordine pubblico.
Perché il
fatto si configuri come reato occorre che l'espressione narrativa o visiva sia palesemente
suggestiva e denoti un'insensibilità morale dell'autore. La norma
incriminatrice richiederebbe, cioè, un quid pluris: l'idoneità del documento a destare
sensazione o raccapriccio, il che basterebbe a scongiurare la pretesa violazione dei
parametri costituzionali invocati.
5.
In una memoria successiva i difensori delle parti costituite hanno insistito nella
richiesta di una declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione
denunciata, rilevando, da un lato, la frequente circolazione di immagini
forti, potenzialmente qualificabili come raccapriccianti o impressionanti e,
dall altro, il profondo mutarsi della sensibilità collettiva.
La Corte
dovrebbe quindi censurare lart. 15 in esame, per la sopravvenuta
irragionevolezza, analogamente a quanto affermato nelle sentenze nn. 370 del 1996 e
519 del 1995.
Considerato
in diritto
1.
Viene allesame della Corte, con riferimento agli artt. 25, 21 e 3 della
Costituzione, la questione di legittimità dellart. 15 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che sanziona penalmente, ai sensi dellart. 528
del codice penale, lutilizzazione di stampati i quali descrivano o illustrino,
con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o
anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e
lordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
Esso lederebbe, infatti, il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie
penali, quello della libertà di stampa e i principi di ragionevolezza e uguaglianza,
perché non offrirebbe idoneo fondamento giustificativo alla punizione di coloro che
diffondono siffatte immagini.
2.
Lart. 15 della legge n. 47 del 1948 dispone che si applichi lart. 528 del
codice penale ai fatti riguardanti gli stampati i quali descrivano o illustrino, con
particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche
soltanto immaginari.
La
previsione penale esige, come elemento della fattispecie legale, che tali stampati siano
formati in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o lordine
familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti. Essa è
allesame di questa Corte per indeterminatezza, violazione del principio di
uguaglianza e indebita limitazione della libertà di stampa, ma soltanto nella parte in
cui dispone che questi stampati siano idonei a turbare il comune sentimento della
morale.
3.
La questione non è fondata.
Con
riguardo allart. 21, sesto comma, della Costituzione, questa Corte non può non
ricordare che tale articolo - nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume -
demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni del precetto costituzionale.
Lart.
15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e
privato dallart. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare
al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a
turbare il comune sentimento della morale. Vale a dire, non soltanto ciò che
è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni
etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se
non il rispetto della persona umana, valore che anima lart. 2 della Costituzione,
alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata.
Solo
quando la soglia dellattenzione della comunità civile è colpita negativamente, e
offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o
raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili
dallintera collettività, scatta la reazione dellordinamento. E a spiegare e a
dar ragione delluso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di
unattenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non
possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per
questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della
legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene
fondamentale della dignità umana.
4.
Così intesa la figura delittuosa, si possono superare anche le residue censure.
La
descrizione dellelemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal
riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite,
sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando
quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza.
Quello
della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il
diritto positivo e deve dunque incidere sullinterpretazione di quella parte della
disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella stessa chiave
interpretativa si dissolvono i dubbi sul fondamento della previsione incriminatrice. Onde
non vè lesione degli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 15 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
21, sesto comma, e 25 della Costituzione, con lordinanza in epigrafe.