28 gennaio 2004
Sentenza n. 78 del TAR Piemonte, sez. I
REPUBBLICA ITALIANA |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione -
composto dai Signori:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Primo Referendario
- Paolo PERUGGIA - Primo Referendario, estensore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004
Visto il ricorso n.
69/04 proposto da NOKIA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dallavv. Prof. Nino Paolantonio, elettivamente domiciliata in
Torino, via XX Settembre n. 60 presso lo studio dellavv. Giuseppe Gallenca;
contro
il Comune di VENARIA REALE, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dallavvocato Vincenzo Enrichens, presso il quale ha letto
domicilio in via Morghen 28 a Torino;
per lannullamento, previa sospensione dellesecuzione,
del provvedimento a firma del Dirigente I Settore, IV Dipartimento, in
data 27 ottobre 2003, con il quale è stata respinta listanza per la installazione
di una stazione radiobase in via Iuvarra n. 39, nonché, se ed in quanto necessario, della
delibera del Consiglio comunale n. 19 del 2002, recante adozione della Revisione del Piano
Regolatore Generale Comunale, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla
ricorrente;
Visto latto di costituzione in giudizio del Comune di Venaria
Reale;
Relatore il primo referendario Paolo Peruggia uditi gli avvocati
Casetta per delega dellavvocato Giuseppe Gallenca e Mollo, per delega dellavvocato
Vincenzo Enrichens;
La Nokia Italia spa espone di aver presentato al Comune di Venaria
Reale listanza 14.7.2003 per ottenere lautorizzazione allinstallazione
di unantenna radio base in via Juvarra 39;
lamministrazione ha più volte richiesto dei documenti, parte dei
quali venne effettivamente fornita dallinteressata, sino a che ha adottato latto
27.10.2003 con cui ha respinto la domanda;.
ritenendosi lesa, la società ha dedotto:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto
2003, n. 259.
- Eccesso di potere per difetto di congrua ed esaustiva motivazione,
violazione del giudicato, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 10
settembre 1998, n. 381.
E proposta la domanda interinale per la sospensione dellesecuzione
degli atti impugnati.
Il giudice ritiene di potere decidere con sentenza brevemente motivata,
attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda
cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.
Loggetto del contendere riguarda latto con cui il Comune di
Venaria Reale ha respinto la domanda presentata dallinteressata per la realizzazione
di una stazione radiotrasmittente per telefonia cellulare.
La comprensione della vicenda è aiutata da un breve richiamo alla
normativa in argomento.
La d.i.a. proposta dalla ricorrente il 14.7.2003 si fondava sul
disposto dellart. 5 del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198, che aveva reso meno gravoso
il procedimento richiesto per linstallazione sul territorio delle antenne in
questione; in precedenza la giurisprudenza ( Cons. Stato, sez. VI, ord. 6283 del 20
novembre 2001; TRGA Trento, 12 novembre 2001 n. 638) aveva ritenuto che una
consimile trasformazione del suolo necessitasse della concessione, e le amministrazioni
comunali avevano attribuito un ampio significato al disposto dellart. 8, comma 6
della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Peraltro la giurisprudenza, anche di questo giudice,
(ad es. sent. 9 settembre 2002, n. 1492) aveva interpretato
restrittivamente la portata della potestà regolamentare che lart. 8, comma 6 della
legge citata aveva attribuito allamministrazione comunale.
In tale contesto era intervenuto il d.lvo 4 settembre 1998, n. 198, che
aveva abolito la previsione della concessione per le operazioni quale è quella di che si
tratta, e reso compatibili gli impianti serventi la telefonia cellulare con ogni
destinazione urbanistica; tale orientamento legislativo aveva suscitato reazioni nei
Comuni e nelle Regioni, che con varie modalità avevano denunciato numerosi profili di
incostituzionalità della legge.
Il legislatore ha poi ritenuto di dare attuazione alla delega normativa
contenuta nellart. 14 della legge 1 agosto 2002, n. 166, ed ha emanato il d.lvo 1
agosto 2003, n. 259, che ha riprodotto in larga misura talune delle norme del dl.lvo 4
settembre 2002, n. 198 che avevano sollevato le ricordate reazioni negli enti locali e
nelle Regioni. In tale situazione è intervenuta la sentenza della corte costituzionale 1
ottobre 2003, n. 303, che ha dichiarato lillegittimità del d.lvo 4 settembre 2002,
n. 198, per eccesso di delega, ma non ha censurato nel merito le disposizioni per cui è
lite.
Come già rilevato, listanza della società fu presentata nelle
vigenza della norma poi dichiarata illegittima, e lattività istruttoria dellamministrazione
si svolse nel torno di tempo in cui maturarono gli eventi sommariamente descritti.
Quanto premesso agevola lesame delle censure dedotte.
Il Comune ha ravvisato un contrasto tra la domanda e le previsioni del
piano vigente, e di quello in corso di approvazione, che delimitano le possibilità di
installazione delle antenne per la telefonia cellulare ad alcune zone delimitate del
territorio comunale.
Il giudice rileva che le citate previsioni di piano sono illegittime
per contrasto con:
lart. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che ha
attribuito ai Comuni una potestà regolamentare, che la giurisprudenza (oltre a quella
già citata, cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2002, n. 2095) ha inteso nel senso che
In tema di localizzazione di impianti di telecomunicazioni, sia prima che dopo
l' entrata in vigore della L. 22 febbraio 2001 n. 36, la fissazione dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra
tra le competenze attribuite ai Comuni, perché anche dopo l' entrata in vigore della L.
22 febbraio 2001 n. 36, l' ente locale non è legittimato a prevedere limiti generalizzati
di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né ad introdurre una deroga a tali
limiti, potendo soltanto individuare specifiche e diverse misure, la cui idoneità emerga
dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze
a carattere scientifico
gli artt. 86 ed 87 del sopravvenuto d.lvo 1 agosto 2003, n. 259,
entrato in vigore il 16 ottobre 2003 (art. 221), che rendono compatibile la domanda della
parte con le previsioni urbanistiche difformi, vista lequiparazione operata della
norma agli impianti di urbanizzazione primaria, di cui allart. 16, comma 7 del
dpr 6 giugno 2001,n. 380, visto anche quanto prevede lart. 3 della legge Regione
Piemonte 1989, n. 6.
Ne deriva che appaiono fondati e vanno accolti i motivi di impugnazione
dedotti; tale determinazione comporta lannullamento dellatto puntuale
impugnato, nonché della deliberazione consiliare gravata, per la parte in cui contrasta
con i principi esposti.
Le spese vanno compensate dati i giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione -
pronunciando sentenza brevemente motivata, accoglie il ricorso, ed
annulla gli atti impugnati, nei limiti di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dallAmministrazione.
Torino, 28 gennaio 2004.
| IL PRESIDENTE F.to A. Gomez de Ayala |
L'ESTENSORE F.to P. Peruggia |
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge il 28 gennaio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave