1-7 ottobre 2003 Sentenza n. 308 della Corte Costituzionale

1-7 ottobre 2003

Sentenza n. 308 della Corte Costituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Riccardo CHIEPPA;
Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero   Alberto  CAPOTOSTI, Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni  urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato  il  23 aprile 2001, depositato in cancelleria il 3 maggio 2001 e iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2001.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ricorso notificato il 23 aprile 2001, depositato il successivo 3 maggio, la  Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2  del decreto-legge  23 gennaio  2001, n.5 (Disposizioni urgenti per il differimento di  termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in riferimento agli articoli 2, 4, 8, numeri 4), 5), 6), 14),  16), 17), 18), 19), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 16 e 102 del d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto   Adige),  nonche’  agli  articoli 2  e  4  del   decreto legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento).
1.2. – A  fondamento  del ricorso la Provincia autonoma di Trento rivendica la propria competenza nella  «materia relativa alla localizzazione ed al controllo delle emissioni degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva», in  quanto riconducibile alle competenze legislative  fissate dall’articolo 8 dello statuto speciale, in tema di urbanistica (numero 5), di tutela del paesaggio (numero 6), di acque minerali e termali (numero 14), di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (numero 16), di viabilita’, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (numero  17), di assunzione diretta di servizi pubblici (numero 19), di  agricoltura e foreste (numero 21), di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria (numero 24), nonche’ dall’articolo 9 dello statuto,  in tema di utilizzazione delle acque pubbliche (numero 9) e di igiene e sanita’ (numero 10); inoltre, ad avviso della ricorrente, la competenza provinciale fatta valere deriverebbe da quella in materia di usi e costumi  locali  ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale e di manifestazioni ed attivita’ artistiche culturali ed educative locali [articolo 8, numero 4), dello statuto], e altresi’ dalla «facolta’ di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche’ per collegarsi con le aree culturali europee», riconosciuta alla Provincia dall’articolo 10 del d.P.R.  1° novembre 1973, n. 691 [Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita’ artistiche,  culturali   ed  educative  locali  e, per la Provincia di Bolzano, anche con  i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta’ di impiantare stazioni radiotelevisive], come modificato dall’articolo 1 del  decreto  legislativo   15 dicembre  1998, n. 487; facolta’ che si raccorda,  a  sua  volta,  agli  articoli 2 (che riconosce parita’ di diritti  ai  cittadini  di ogni  gruppo   linguistico e garantisce la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali), 4 (che  riconduce  espressamente la tutela delle minoranze linguistiche locali nell’ambito degli interessi nazionali) e 102 (che attribuisce alle  popolazioni ladine il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attivita’ culturali) dello statuto speciale.
A cio’ la ricorrente aggiunge  che   in tutte le materie sopra menzionate spettano alla Provincia   altresi’ le  funzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 16 dello statuto.
1.3. – Premesse  dunque  le  ragioni che inducono ad affermare la propria  competenza legislativa in materia di localizzazione e di controllo delle emissioni degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva, e dopo avere dato  atto che la concreta «individuazione dei  siti» per gli impianti di trasmissione e’ demandata (previa  intesa con la Provincia: sentenza della Corte costituzionale  n.21 del 1991) al piano nazionale di assegnazione delle   radiofrequenze, previsto dall’articolo 3, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n.223 (Disciplina del settore radiotelevisivo pubblico e privato), la ricorrente aggiunge di avere «concretamente, ripetutamente ed efficacemente» esercitato detta competenza, sotto diversi profili, per mezzo di vari atti normativi e segnatamente:
(a)quanto alla localizzazione e al trasferimento degli impianti,attraverso la legge provinciale 28 aprile  1997, n.9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), il cui articolo 1 attribuisce  alla  Giunta provinciale il potere di formulare proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ai fini del conseguimento dell’intesa con lo Stato (commi 1 e 2), disponendo altresi’ – anche per garantire «la protezione dall’esposizione  ai campi elettromagnetici» – l’installazione negli appositi  siti  individuati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze o, nelle more dell’approvazione, nei siti individuati dalla Giunta provinciale, oltre che degli impianti radiotelevisivi, anche degli altri impianti fissi per le telecomunicazioni (comma 2-bis, introdotto dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n.3);
mentre l’articolo 4 prevede la rimozione, a cura dei rispettivi concessionari, degli impianti radiotelevisivi collocati fuori dalle aree individuate dal suddetto piano (comma 1), conferendo alla Giunta provinciale il potere, in caso di inadempienza, di provvedervi d’ufficio a spese del trasgressore (comma 2);
(b) quanto al risanamento degli impianti, con la legge provinciale 11 settembre 1998, n.10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998), il cui articolo 61, modificato dall’articolo 20 della legge provinciale n.3 del 2000, dispone che il decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), trovi applicazione anche nell’ambito della Provincia di Trento, prevedendo poi espressamente che la Giunta provinciale provveda con proprio regolamento a  disciplinare l’attuazione dello stesso decreto ministeriale;
(c) con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n.13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione  a  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n.10), il quale esclude (articolo 2) che gli impianti  fissi  delle telecomunicazioni possano essere ubicati nelle vicinanze  di determinati luoghi espressamente indicati, qualora tale ubicazione non renda possibile il conseguimento di specifici obiettivi di qualita’, determinati peraltro – osserva la Provincia – «in  termini  piu’  rigorosi  rispetto alla corrispondente normativa statale», precisando poi che gli impianti – ivi compresi quelli destinati alle trasmissioni radiotelevisive, ai sensi dell’articolo 8 dello  stesso regolamento provinciale – che si trovino in prossimita’ di  quei  luoghi   in violazione degli obiettivi di qualita’ stabiliti dall’articolo 2, o che comunque superino i limiti di esposizione ed i valori di  cui  agli articoli 3 e 4 del citato d.m. n. 381 del 1998, siano  «ricondotti  a  conformita’ ovvero  delocalizzati a cura dei soggetti gestori degli impianti stessi» (articolo 5), e prevedendo inoltre, al fine di garantire il rispetto delle norme citate, un articolato  sistema di  controlli imperniato sull’opera dell’Agenzia provinciale  per la protezione dell’ambiente e sul potere, conferito ai sindaci dei comuni interessati, di diffidare  eventuali trasgressori e di provvedere, in caso di ulteriore inadempienza, alla sospensione e alla successiva disattivazione e  rimozione degli impianti che non rispettino tali limiti (articolo 6); non senza considerare – prosegue ancora la ricorrente – come gia’ l’articolo 3 della  sopra  richiamata  legge provinciale n. 9 del 1997 prevedesse, quanto all’osservanza dei requisiti tecnici fissati dalla Giunta provinciale  per l’installazione degli impianti radiotelevisivi, un autonomo sistema di controlli, corredato da apposite sanzioni.
1.4. – Secondo la ricorrente, su tale complessiva  normativa provinciale verrebbe ora direttamente a incidere la disciplina recata dalla disposizione impugnata, che, dettando norme per il «trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi»: (a) prevede, a cura del Ministero delle comunicazioni, il trasferimento nei siti individuati a livello nazionale dai piani di assegnazione delle frequenze – o, in attesa di quelli, nei siti individuati dalle regioni o dalle province autonome – degli impianti radiotelevisivi che superino i valori massimi di emissioni elettromagnetiche previsti dal  d.m.  n. 381   del  1998  (comma  1); (b) stabilisce le modalita’ dell’individuazione  dei siti ad opera di regioni e province autonome (comma   1-bis;(c) si preoccupa infine di apprestare apposite misure sanzionatorie   volte  a  garantire l’effettivita’ delle azioni di risanamento gia’ previste dall’articolo 5 del d.m. n. 381 del 1998, stabilendo, per l’ipotesi in cui i titolari degli impianti non ottemperino all’ordine  di riduzione a conformita’, l’irrogazione di una  sanzione  pecuniaria  da  parte delle   regioni e delle province autonome e prevedendo, in caso di reiterazione della violazione, la disattivazione  degli  impianti  ad  opera del Ministro dell’ambiente (comma 2).
In tal modo, ad avviso della ricorrente, la normativa statale «sovrappone, alle competenze e procedure individuate dalla legge provinciale, competenze e procedure determinate dalla legge statale, tra  l’altro attribuendo ad organi statali compiti oggi svolti da organi provinciali o da organi individuati dalla legge provinciale», e cio’ si tradurrebbe in una invasione delle competenze attribuite alla   Provincia  autonoma  di Trento dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
In primo luogo, sussisterebbe la dedotta violazione del richiamato  articolo 2  del   decreto legislativo n. 266 del 1992 – il quale stabilisce che nelle materie di competenza provinciale le norme dettate dalla legislazione statale non operino direttamente, salvo l’obbligo di successivo adeguamento semestrale da parte delle province autonome ai principi dettati da tali norme statali -, in quanto, non potendosi dubitare che la competenza normativa ed amministrativa in materia di trasferimento degli impianti nei siti previsti e di azioni di risanamento spetti alla Provincia, il disposto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2001 non avrebbe dovuto disciplinare direttamente  il trasferimento e il risanamento degli impianti di diffusione radiotelevisiva anche con riferimento alla Provincia autonoma di Trento. In questo modo, secondo la ricorrente, la legislazione statale verrebbe a  sovrapporsi alla disciplina dettata dalle leggi provinciali sopra citate (nonche’ alla normativa attuativa dettata dal regolamento provinciale n. 13-31/Leg. del  2000), e cio’ in aperto contrasto con l’articolo 2 del decreto legislativo n.266 del 1992, che – osserva la Provincia ricorrente – tale sovrapposizione ha proprio inteso evitare.
In secondo luogo, la disciplina impugnata risulterebbe censurabile per un  ulteriore  profilo di incostituzionalita’, prevedendo essa, in violazione dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione (articolo 4 del decreto legislativo n.266 del 1992), «che attivita’ amministrative locali siano svolte da organi statali,  tra  l’altro in sostituzione di compiti e poteri oggi gia’ svolti dalle autorita’ provinciali».
Aggiunge la ricorrente che le censurate riserve a favore dell’apparato statale delle potestà amministrative in tema di controllo sugli impianti di radiodiffusione televisiva non potrebbero essere  giustificate neppure dall’esigenza di garantire in modo uniforme per l’intero territorio nazionale il preminente interesse alla tutela dell’ambiente; nella specie, infatti, non si tratta di un interesse non  frazionabile, ma, al contrario, di un interesse «per sua natura frazionato», la cui migliore cura spetterebbe appunto alla ricorrente Provincia, alla quale lo statuto, e la citata normativa di attuazione, attribuiscono l’esercizio esclusivo della  relativa funzione amministrativa.
2. – Nel giudizio cosi’ promosso e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, che, riservando a successiva memoria (poi non depositata) lo sviluppo delle proprie argomentazioni, ha chiesto una pronuncia d’infondatezza del ricorso provinciale.

Considerato in diritto

1. – La Provincia autonoma di Trento solleva questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2 del  decreto-legge 23 gennaio  2001, n.5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
La norma impugnata  prevede, al comma 1, che, in attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze, «gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15,  della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle  frequenze  televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche’ ritenuti idonei sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle Comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento»; al comma 1-bis, che «le regioni e le province autonome  di Trento  e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti  i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l’installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini  della tutela dell’ambiente, del paesaggio nonche’ della tutela della salute»; al  comma 2, che «le azioni di risanamento previste dall’articolo 5 del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell’ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico  dei  titolari   degli impianti. I soggetti che non ottemperano all’ordine di riduzione a conformita’, nei termini e con le modalita’ ivi previsti, sono puniti con […] sanzione amministrativa pecuniaria […] irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso  di reiterazione  della violazione, il Ministro dell’ambiente […], di concerto con il Ministro della sanita’ e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all’esecuzione delle azioni di risanamento».
Ritiene la Provincia ricorrente di essere titolare della competenza normativa e amministrativa in materia di «delocalizzazione» e di «risanamento di impianti radiotelevisivi», in forza  degli articoli 2; 4; 8, numeri 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19),  21)  e  24);  9, numeri 9) e 10); 16 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione.
Conseguentemente, posto che le norme ricordate pretendano di valere immediatamente anche nell’ambito della Provincia di Trento, il legislatore  statale  non avrebbe potuto disciplinare direttamente la materia in questione. L’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali  e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), non ammetterebbe una simile incidenza diretta della legislazione statale nell’ambito provinciale. Esso prevede infatti l’adeguamento della preesistente legislazione della Provincia,  nei limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e nei sei mesi successivi alla pubblicazione della normativa statale, restando nel frattempo applicabile la legislazione provinciale.
Inoltre, la normativa statale sottoposta al controllo di legittimita’ costituzionale si porrebbe in contrasto anche con l’articolo 4 del decreto legislativo n.266 del 1992, sopra ricordato. Essa infatti, prevedendo lo svolgimento di attivita’ amministrative locali da parte di autorita’ statali, anche in sostituzione di compiti  e poteri svolti presentemente da autorita’ provinciali alla stregua della vigente legislazione provinciale, non rispetterebbe  il  divieto  – stabilito a carico del  legislatore nazionale dalla norma di attuazione invocata – di attribuire a organi statali, nelle materie di competenza propria delle province autonome, funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme d’attuazione.
2. – La questione non e’ fondata.
3. – L’argomentazione della Provincia ricorrente si basa sulla premessa che la materia «delocalizzazione» e «risanamento di impianti radiotelevisivi» sia da ricondurre alla competenza legislativa provinciale.  Tanto l’articolo 2 quanto l’articolo 4 del decreto legislativo  n. 266 del 1992, infatti, trovano applicazione soltanto nella regolazione dei rapporti tra attivita’ normative e amministrative statali e provinciali quando si verta in materie sulle quali la Provincia  autonoma  possa vantare una propria competenza.
Fuori da questa ipotesi, lo schema del rapporto tra atti in quelle disposizioni prefigurato non avrebbe ragione di operare.
Al fine di affermare l’esistenza di tale competenza, la ricorrente richiama una nutrita serie di disposizioni statutarie che riconoscono competenza legislativa alla Provincia di Trento in materie riguardanti la parita’ nella Regione Trentino-Alto Adige dei diritti dei cittadini, a qualunque gruppo linguistico appartengano, e la salvaguardia delle loro caratteristiche etniche e culturali (articoli 2 e 106 dello statuto speciale); la tutela delle minoranze linguistiche locali (articolo 4, invocato genericamente); gli usi e i costumi locali e le istituzioni culturali aventi carattere provinciale, le manifestazioni e le attivita’ artistiche, culturali ed educative locali; l’urbanistica e i piani regolatori; la tutela del  paesaggio; le miniere, comprese le acque minerali e termali, le cave  e le torbiere; l’alpicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna; la viabilita’, gli acquedotti e i lavori pubblici  di interesse provinciale; le comunicazioni e i trasporti di interesse  provinciale;  l’assunzione di servizi pubblici e la loro gestione; l’agricoltura, le foreste, il corpo forestale, il patrimonio zootecnico e  ittico, gli istituti fitopatologici, i consorzi agrari e le stazioni agrarie sperimentali, i servizi antigrandine, la bonifica; le opere idrauliche [articolo 8, numeri 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24) dello statuto]; l’utilizzazione delle acque pubbliche; l’igiene e la sanita’ [articolo 9, numeri 9) e 10), dello stesso statuto].
E’ facile constatare che a nessuna delle numerose materie provinciali indicate si  sovrappone direttamente la materia oggetto della  normativa statale impugnata. Questa specificamente riguarda la garanzia del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’  [quali  definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle  esposizioni a campi elettrici, magnetici  ed elettromagnetici), rispettivamente alle lettere b), c), e d), numero 2)], finalizzati alla protezione dalle esposizioni a campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici, come parte del sistema normativo preposto alla disciplina degli apparati tecnici necessari alla formazione della rete generale delle telecomunicazioni, secondo anche l’indicazione che proviene dalla normativa europea (direttiva 96/2/CE della Commissione; direttiva 90/338/CEE della Commissione; nonche’, sul piano tecnico, raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE). La correlativa attivita’ di vigilanza nel campo dell’intensita’ delle emissioni elettromagnetiche e’ stata assegnata, per lo Stato, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni  [articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249], e l’articolo 4, comma 1, della  citata  legge n. 36 del 2001 – entrata in vigore tra l’emanazione  del  decreto-legge  in  cui  e’   compreso  l’articolo 2 impugnato, e la sua conversione in legge – ha ribadito la competenza dello Stato in questa materia «in  considerazione del preminente interesse nazionale  alla  definizione di criteri unitari e  di normative omogenee in relazione alle finalita’ di cui all’articolo 1» della legge medesima. I provvedimenti relativi alla «delocalizzazione» e al «risanamento di impianti radiotelevisivi» rientrano evidentemente  in questo quadro, fortemente caratterizzato in senso unitario.
Poiche’ l’operativita’ degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo  n. 266 del 1992 presuppone dunque, come si e’ rilevato, la pertinenza della materia alla competenza provinciale e poiche’ non e’ questo il caso che si verifica nella specie, risulta l’infondatezza della questione  sollevata sulla base della pretesa violazione di tali due articoli del decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale in tema di rapporto tra attivita’ legislativa e amministrativa statale e provinciale.
4. – E’ vero, peraltro, che gli interventi per la «delocalizzazione» e il «risanamento di impianti radiotelevisivi», pur distinguendosi materialmente dalle competenze legislative della Provincia, indirettamente, quanto agli effetti, ne coinvolgono varie, statutariamente garantite, tra  quelle invocate dalla ricorrente e sopra   richiamate.  Lo stesso menzionato articolo 4 della legge n. 36 del 2001, nell’affidare allo Stato l’esercizio delle funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’  di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), numero 2), della medesima legge, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee, richiama le finalita’ di cui all’articolo 1, tra cui sono comprese la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio. Dal punto di vista delle finalita’ perseguite nell’esercizio delle funzioni statali, la competenza che l’articolo 2  riconosce  allo  Stato si incontra dunque con alcune di quelle statutariamente attribuite alla Provincia.
In casi di questo genere, come questa Corte ha numerose volte affermato(per tutte, sentenze n. 96 del 2003, n. 422 del 2002), occorre  addivenire  a  forme  di esercizio delle funzioni, da parte dell’ente competente, attraverso le quali siano efficacemente rappresentati  tutti  gli interessi e le posizioni costituzionalmente rilevanti. Nei casi in cui, per la loro connessione funzionale, non sia possibile una netta separazione nell’esercizio delle competenze, vale  il  principio detto della «leale cooperazione», suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensita’ della pur necessaria collaborazione. In materia di radiocomunicazioni, questo principio, recepito  nella  legislazione [articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n.36  del 2001], e’ stato originariamente affermato da questa Corte gia’ nella sentenza n. 21 del 1991, nella quale è stata sottolineata la necessaria partecipazione, con effettivi poteri di codeterminazione, delle autonomie regionali e provinciali all’elaborazione del piano di assegnazione  delle radiofrequenze, implicante (a norma dell’articolo 3, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223) la determinazione, sulla base dei bacini di  utenza,  delle  aree di servizio degli impianti radiotelevisivi e quindi della loro localizzazione sul territorio.
La  medesima esigenza di partecipazione delle autonomie regionali e  provinciali  si verifica anche nel caso in esame, stante l’effetto di coinvolgimento di funzioni regionali e provinciali delle determinazioni concernenti la «delocalizzazione» e il «risanamento di impianti radiotelevisivi».
E in effetti le norme impugnate collocano le regioni e le province autonome in  momenti-chiave dei procedimenti destinati a concludersi con  quelle determinazioni, assegnate alla competenza di autorita’ amministrative statali. Infatti, a norma del comma 1 dell’articolo 2 impugnato, le regioni e le province dispongono del potere di iniziativa nel procedimento di trasferimento degli impianti fuori  norma  e  la   nuova  localizzazione  viene disposta nei siti individuati dai piani  nazionali di assegnazione delle frequenze, individuazione  alla  quale partecipano, come si e’ detto, regioni e province autonome; ovvero, in mancanza, nei siti dalle medesime regioni e province autonome indicati, sentiti i comuni competenti (comma 1-bis), purche’ ritenuti idonei, sotto l’aspetto radioelettrico, dall’autorita’ ministeriale. A  norma del comma 2 dell’articolo 2, poi, le azioni di risanamento sono disposte dalle regioni e dalle province autonome, alle quali spetta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista. La disattivazione degli impianti, in caso di reiterazione delle violazioni, e’ si’ disposta dall’autorita’ ministeriale ma  presuppone le azioni di risanamento avviate  su  iniziativa delle regioni  e delle province, alle quali spetta la segnalazione all’autorita’ centrale dell’esistenza dei presupposti per la disattivazione.
Dal che risulta con evidenza che la legislazione dello Stato, per i procedimenti in questione, si e’ ispirata al principio di leale cooperazione con regioni e province autonome.
5. – La ricorrente sottolinea  l’esistenza  nella Provincia di Trento di una legislazione concernente la localizzazione dei siti, compreso  il trasferimento in essi degli impianti, il controllo sulle emissioni e le azioni di risanamento; una legislazione che risulterebbe pienamente conforme alle direttrici della legislazione dello  Stato  e, anzi, sotto qualche aspetto, anche piu’ rigorosa. Da questa constatazione, peraltro, non discendono conseguenze che possano modificare il risultato del precedente  scrutinio  di legittimita’ costituzionale delle norme denunciate, che riguarda non il contenuto delle scelte legislative ma la spettanza delle stesse alle competenze dello Stato o della Provincia autonoma.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara  non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti  per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 4, 8, numeri 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 16 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1° ottobre 2003.

Il Presidente: Chieppa
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il direttore della cancelleria:Di Paola