1 dicembre 1986 Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Penale

1° DICEMBRE 1986

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE

 

Ritenuto che il ricorso del P.m. è giuridicamente fondato e merita accoglimento; infatti, al caso concreto deve essere applicata la norma di cui all’art. 195 d.p.r. 156/73, la quale commina la pena detentiva e pecuniaria per chiunque installa ed esercita un impianto ripetitore di programmi televisivi esteri, senza la prescritta autorizzazione (principio già ritenuto dalla sentenza 1037/86 della I sezione civile di questa corte, Foro it., 1986, I, 1307).

L’ottenimento di tale autorizzazione è regolamentato dagli art. 38 ss. l. 103/’75, i quali ne indicano prescrizioni e modalità (tutte in vigore, come recentemente confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 35/86, ibid., 605); l’organo competente al rilascio ed i ministeri (difesa, esteri, interni) di cui è richiesto il parere favorevole. E’ evidente la funzione giuridica del citato art. 38: consiste nel riservare ai detti ministeri, attraverso l’espressione del parere, un giudizio discrezionale sull’opportunità di reirradiare in Italia programmi provenienti dall’estero, opportunità che può essere di varia natura, politica od etica.

La struttura dell’art. 38 citato deve perciò essere interpretata con riferimento alla funzione giuridica sopraddetta, e pertanto l’espressione «destinata esclusivamente, ecc.», non può intendersi, come si sostiene nella ordinanza impugnata, nel senso che solo gli impianti che ritrasmettono esclusivamente programmi provenienti dall’estero debbono essere muniti di autorizzazione, rimanendone esclusi gli impianti a trasmissione mista (cioè che irradiano programmi in parte nazionali ed in parte esteri, come nel caso in esame), perché ciò eluderebbe la funzione stessa della norma. Non si spiegherebbe, infatti, perché il legislatore abbia subordinato ad autorizzazione le emittenti che esclusivamente ripetono programmi esteri, e non quelli misti, quando in realtà la medesima tutela giuridica dell’ordine pubblico interno ed internazionale è perseguito in entrambe le ipotesi.

L’interpretazione corretta di quella espressione si riferisce all’esigenza che l’impianto destinato alla diffusione di programmi esteri debba essere utilizzato esclusivamente all’irradiazione di quei programmi.

Questa interpretazione è sostenuta dalla norma contenuta nell’ultimo comma dell’art. 40 l. 103/75, secondo cui le sanzioni previste dall’art. 195 citato si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l’autorizzazione, cioè per scopi diversi dalla ripetizione dei programmi esteri.

Va rilevato che nel caso in esame anche a voler prescindere dalla interpretazione sopra esposta, trova comunque applicazione l’art. 195 d.p.r. 156/73, in quanto la ripetizione come effettuata da TVI, e come si deduce dall’accordo Rai-Globo allegato agli atti, comporta una irradiazione oltre l’ambito locale (ex art. 2: «…intende ritrasmettere e diffondere anche in Italia, ecc.») in contrasto con la previsione dell’art. 45 1. 103/75, come modifica­to in seguito alla sent. 202/76 della Corte costituzionale (id., 1976, I, 2066). Da questa sentenza, infatti, è derivata, come da giurisprudenza di questa sezione (sent. 1332 del 13 giugno 1984, P.m. c. Giancrisostomi, id., Rep. 1985, voce Radio televisione, n. 56) la liceità solo per gli impianti in ambito locale ancorché sprovvisti di autorizzazione (non essendo state finora emanate nuove norme che ne regolino il rilascio), rimanendo peraltro ferma l’obbligatorietà dell’autorizzazione per programmi irradiati in ambito ultra locale, stante il monopolio della RAI, tuttora ritenuto costituzionalmente legittimo.

Per queste considerazioni, in accoglimento del ricorso del p.m. di Firenze e su conforme richiesta del procuratore generale di questa corte, l’ordinanza 4 luglio 1986 del Tribunale di Firenze deve essere annullata per violazione di legge. A norma dell’art. 543, 1° comma, c.p.p. va disposto che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvederà uniformandosi alla sentenza di annullamento di questa Corte suprema.