1 giugno 1996 Sentenza n. 62/96 della Pretura Circondariale di Treviso, Sezione distaccata di Montebelluna

1 GIUGNO 1996

SENTENZA N. 62/96 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI TREVISO, SEZIONE DISTACCATA DI MONTEBELLUNA

Il Pretore di Treviso sezione distaccata di Montebelluna Dott.ssa Linalisa Cavallino ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta a ruolo il 20/12/1994 n. 8749/94 Cont. e promossa da G.R. 2000 di Barp Ivana e C. s.a.s. in persona del legale rappresentante Barp Ivana, rappresentata e difesa dal dott. Proc. Alberto Barp e dall’Avv. Marco Rossignoli di Ancona e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Montebelluna, per mandato in calce al ricorso

ricorrente

contro

Garante per la radiodiffusione e l’editoria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici è domiciliato

convenuto

oggetto: opposizione ad ordinanza – ingiunzione.

Conclusioni del ricorrente: Voglia l’Ill.mo sig. Pretore adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti annullare e comunque dichiarare priva di ogni effetto giuridico l’ordinanza – ingiunzione del 4/11/1994 notificata il 21/11/1994 impugnata con il presente ricorso.
In via subordinata voglia disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale essendo non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3, 4 e 5 della legge 10/12/93 n. 515 per violazione degli artt. 21 e 41 della Costituzione.
Con vittoria di spese e onorario.
Conclusioni del convenuto: rigettata in quanto manifestamente infondata per la proposta eccezione di illegittimità costituzionale della legge 515/93, respinga il ricorso in quanto infondato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato il 20/12/1994 la società G.R. 2000 di Barp Ivana e C. sas, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione notificatole il 21/11/1994, prot. 2818 PE, con cui il Garante per la radiodiffusione e l’editoria le aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 50.000.000, per aver violato l’art. 9 co. III del provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l’editoria emesso in data 26/01/1994, avendo presentato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo il codice di autoregolamentazione oltre il termine previsto. La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, in quanto il termine posto dall’art. 9 co. III del provvedimento del Garante 26/01/1994 non poteva considerarsi perentorio; esponeva che il codice di autoregolamentazione era stato regolarmente depositato presso la sede dell’emittente, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione e tutti i gruppi politici e i candidati erano stati regolarmente contattati, per cui l’emittente aveva operato nel pieno rispetto dei principi posti dalla L. 515/1993 e dal provvedimento 26/01/1994. L’opponente rilevava altresì che nel caso di specie non era avvenuta la contestazione immediata in data 23/2/1994, allorchè era stato depositato il codice di autoregolamentazione oltre il termine, né la contestazione era avvenuta nei novanta giorni successivi, ma solo in data 24/6/1994; di conseguenza l’ordinanza-ingiunzione doveva essere comunque annullata, in quanto l’obbligazione era estinta non essendo stata eseguita la contestazione nel termine prescritto dall’art. 14 L. 689/1981. La ricorrente sollevava infine questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 3, 4, 5 della L. 515/1993 in relazione agli artt. 21 e 41 della Costituzione, in quanto le norme indicate limitavano le libertà di opinione e di iniziativa economica di un organo di informazione quale è un’emittente televisiva locale e chiedeva quindi, in via subordinata, che venissero trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla questione, rilevante in quanto alla declaratoria di incostituzionalità delle norme predette sarebbe conseguita l’inapplicabilità della sanzione irrogata.
Si costituiva il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, chiedendo il rigetto dell’opposizione perché la trasmissione del codice di autoregolamentazione al comitato regionale di controllo nei termini posti dall’art. 9 co. III del provvedimento 26/01/1994 rappresentava un onere inderogabile, essendo le norme in materia rivolte a garantire il rigoroso rispetto della parità di trattamento di tutti i competitori durante lo svolgimento della campagna elettorale. In merito al termine posto dall’art. 14 L. 689/1981 per la contestazione della violazione, il convenuto rilevava che esso decorreva dall’accertamento della violazione ed era stato rispettato, poiché il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi aveva comunicato in data 31/5/1994 il definitivo accertamento della violazione; chiedeva altresì che venisse dichiarata manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata, in quanto la L. 515/1993 aveva lo scopo di garantire la libertà degli elettori nell’esercizio del diritto di voto, la quale era di importanza tale da giustificare una limitazione della libertà di pensiero e di iniziativa economica.
In corso di causa l’opponente rilevava che era stato emesso il D.L. 20/3/1995 “Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendum”, più volte reiterato, il quale aveva abrogato gli artt. 1 e 15 L. 515/1993 che costituivano le norme in base alle quali il Garante aveva irrogato la sanzione; chiedeva quindi che anche per questo motivo l’ordinanza-ingiunzione venisse annullata; in via subordinata, qualora si ritenesse che la ricorrente avesse violato la normativa sopravvenuta, chiedeva che venisse applicato il minimo edittale posto dall’art. 14 del D.L. citato, il quale prevedeva sanzioni amministrative meno elevate e rapportate alle reali potenzialità economiche delle emittenti locali. Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria contestava anche questi motivi di opposizione, rilevando che il principio di retroattività della norma più favorevole posto dall’art. 2 co. III c.p. non si applica all’illecito amministrativo di cui alla L. 689/1981, atteso che l’art. 1 della legge aveva recepito il principio della irretroattività delle norme sanzionatorie amministrative.
La causa, interrogata liberamente la legale rappresentante della società ricorrente e senza svolgimento di alcun atto istruttorio, veniva decisa dando pubblica e immediata lettura in udienza del sottoriportato dispositivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 L. 515/1993 sollevata dal ricorrente; la disposizione infatti, avente ad oggetto la parità di accesso ai mezzi di informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali, era volta a garantire il rispetto del principio di uguaglianza, la libertà del diritto di voto e quindi la stessa sovranità popolare, principi costituzionali fondamentali, al fine di attuare i quali è giustificata una limitazione ai diritti di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica.
Nel merito, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (in quanto l’autorità che ha emesso l’ordinanza non ha adempiuto alla richiesta ex art. 23 co. I L. 689/1981 di deposito degli atti accertamento) risulta che è stata contestata alla società G.R. 2000 sas la violazione dell’art. 9 co. III del Provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l’editoria emesso in data 26/01/1994, per non aver rispettato il termine per la presentazione del codice di autoregolamentazione. Dalla copia del codice di autoregolamentazione della società G.R. 2000 che è stata prodotta risulta che l’atto era stato posto al protocollo del comitato regionale il 23/2/1994, prot. 108/6 C; poiché l’art. 9 co. III del Provvedimento 26/1/1994 del Garante (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 21 del 27/1/1994) prevedeva che le emittenti in ambito locale inviassero al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi copia del codice prima del trentacinquesimo giorno precedente a quello dell’inizio delle votazioni, essendo la data delle votazioni fissata per il 27/3/1994, la violazione come contestata si concreta nel deposito del codice nel quarto giorno successivo alla scadenza del termine.
Con il primo motivo di ricorso l’opponente sostiene che il termine posto dall’art. 9 co. III del “regolamento per la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale” non era perentorio, per cui la violazione contestata non sussiste.
La tesi deve essere accolta per le seguenti considerazioni.
In primo luogo è la stessa interpretazione letterale dell’art. 9 co. III predetto che indica come il termine sia stato posto come ordinatorio. Invero la disposizione non definisce espressamente il termine come perentorio o ordinatorio e l’art. 9 co. III recita “prima del trentacinquesimo giorno precedente a quello dell’inizio delle votazioni le emittenti … inviano copia del codice …”; il fatto che sia detto “inviano” e non “devono inviare”, come invece al comma II del medesimo articolo (“deve essere depositato … deve rimanere a disposizione fino al novantesimo giorno successivo”) costituisce una differente formulazione della disposizione che indica anche una differenza di carattere tra i termini, per cui quello del terzo comma risulta posto come meramente ordinatorio. Inoltre l’utilizzo dell’espressione “inviare copia del codice”, senza disporne le modalità, comporta che l’interessato ben poteva procedere anche alla spedizione per mezzo postale, per cui avrebbe fatto fede la data di spedizione del piego-data di “invio” – e non la data del ricevimento da parte del Comitato. Di conseguenza nessuna contestazione poteva essere mossa nell’ipotesi in cui la spedizione a mezzo postale fosse avvenuta nell’ultimo giorno utile – il trentaseiesimo giorno precedente all’inizio delle votazioni (scadente di sabato) – e fosse quindi ricevuta dal Comitato oltre il termine fissato: ciò costituisce conferma che il termine per il deposito era stato previsto come meramente ordinatorio, non potendosi logicamente supporre che dovesse essere soggetto a sanzione chi avesse personalmente depositato presso la sede del comitato il codice oltre il termine fissato, seppure quando non erano ancora pervenuti i codici inviati a mezzo servizio postale.
L’interpretazione del termine come ordinatorio trova ulteriore conferma analizzando la “ratio” della disposizione. L’art. 9 è contenuto nel capo I dedicato alla “Propaganda elettorale”, del titolo II relativo alla “Radiodiffusione sonora e televisiva” del regolamento 26/1/1994 per la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale. Queste norme, al fine di garantire la parità di trattamento dei competitori durante lo svolgimento della campagna elettorale, prevedevano che i soggetti autorizzati alla radiodiffusione televisiva effettuassero una comunicazione preventiva, con le modalità poste dall’art. 8, e si dessero un codice di autoregolamentazione avente ad oggetto le condizioni per l’accesso alle trasmissioni di propaganda, ai sensi dell’art. 9 co. I; la comunicazione, effettuata ex art. 8 almeno dieci giorni prima del periodo di propaganda elettorale – i trenta giorni precedenti alle votazioni – doveva precisare anche che le trasmissioni di propaganda erano regolate da un codice di autoregolamentazione, depositato presso la sede dell’emittente a disposizione di chiunque ne avesse interesse. Consegue quindi che il codice di autoregolamentazione doveva essere disponibile al pubblico presso la sede dell’emittente almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni e doveva altresì rimanere ivi a disposizione di chiunque sino al novantesimo giorno successivo a quello delle votazioni, ai sensi dell’art. 9 co. II. Pertanto l’invio del codice di regolamentazione al Garante o alle commissioni regionali previsto dall’art. 9 co. III era finalizzato a consentire il controllo da parte del Garante sulla legittimità del suo contenuto (in quanto il Garante ai sensi dell’art. 24 co. II del Provvedimento 26/01/1994 aveva il potere di diffidare al ripristino delle condizioni dovute), ma non costituiva di per sé mezzo per rendere pubblico il codice medesimo, perché questo era già stato reso pubblico, essendo stato depositato presso la sede dell’emittente prima del trentacinquesimo giorno posto per l’invio al comitato. Pertanto l’interpretazione del termine per l’invio posto dall’art. 9 co. III come perentorio non è necessaria al fine di assicurare il rigoroso rispetto della parità di trattamento di tutti i competitori durante la campagna elettorale, come sostenuto dal convenuto: nell’ipotesi che il codice fosse stato adottato e regolarmente depositato presso l’emittente (e nulla è contestato a riguardo alla società G.R. 2000), era garantita parità di trattamento tra chi intendeva accedere alle trasmissioni e il controllo da parte del Garante poteva essere ugualmente svolto, seppure non fosse stato rispettato il termine per l’invio. Nel caso di specie del resto il Garante era stato sicuramente posto nelle condizioni di svolgere efficacemente il controllo, se si considera che il deposito del codice di autoregolamentazione era comunque avvenuto prima dell’inizio del periodo di propaganda elettorale (costituito dai trenta giorni precedenti alla data fissata per le elezioni).
Si osservi infine che le gravi sanzioni previste dall’art. 15 L. 515/1993 non sembrano adeguate per l’ipotesi di mero e lieve ritardo nell’invio del codice di autoregolamentazione, quale si è verificato nel caso di specie. Inoltre l’interpretazione del termine posto dall’art. 9 co. III come ordinatorio non comporta certo che dovesse rimanere non sanzionato il grave comportamento consistente nel trasmettere il codice con grave ritardo e in prossimità della data delle elezioni: l’art. 15 L. 515/1993 e l’art. 24 co. II del regolamento 26/01/1994 prevedevano che in caso di violazioni il Garante diffidasse immediatamente il soggetto trasgressore a ripristinare non oltre il termine di tre giorni le condizioni dovute, disponendo anche la sospensione dell’autorizzazione alla radiodiffusione e irrogando una sanzione nell’ipotesi di inadempimento alla diffida; queste disposizioni ben potevano essere applicate anche nell’ipotesi in cui non fosse stato rispettato il termine – ordinatorio – per l’invio del codice di autoregolamentazione.
Di conseguenza, essendo ordinatorio il termine posto dall’art. 9 co. III del Provvedimento 26/01/1994 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, la violazione contestata alla società G.R. 2000 sas per non aver rispettato il termine medesimo non sussiste, avendo la società depositato il codice il 23/02/1994; per questo motivo deve essere annullata l’ordinanza-ingiunzione opposta.
Poiché è stato accolto il primo motivo di ricorso, non devono essere affrontate le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente.
Sono interamente compensate le spese di lite tra le parti, in quanto ne sussistono giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità della questione di diritto oggetto della controversia.

P.Q.M.

Il pretore, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 da G.R. 2000 s.a.s. di Barp Ivana e C. nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione prot. 2818 PE emessa il 14/11/1994 dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria, così decide:
– accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione prot. 2818 PE emessa il 14/11/1994 dal Garante per la radiodiffusione e per l’editoria;
– dichiara compensate le spese di lite tra le parti.