10 giugno 2003 Sentenza n. 3261 del Consiglio di Stato, Sezione VI

10 giugno 2003

Sentenza n. 3261 del Consiglio di Stato, Sezione VI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Teleorvieto Uno s.a.s. di Pifferi Ioris & C., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ricapito, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n.24 presso lo studio dell’Avv. Mastrolia;

contro

il Ministero delle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento

della sentenza n.545 del 6 novembre 1997 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, resa inter partes;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2003, relatore il  
Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Giannuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata, il TAR Umbria ha, previa riunione, respinto i due ricorsi proposti dalla ricorrente – appellante avverso il decreto ministeriale di diniego di concessione per la radiodiffusione televisiva privata ad ambito locale, presentata dalla emittente “Radio Telediffusione Umbra Aquesio”, e avverso il successivo decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione per la radiodiffusione sonora privata ad ambito locale, presentata dalla medesima emittente.

Il primo giudice richiama la motivazione degli impugnati decreti (la Teleorvieto Uno s.a.s. di M. Pelliccia & C. non ha titolo per conseguire le concessioni, non essendo soggetto autorizzato provvisoriamente all’emittenza in virtù della norma transitoria di cui all’art.32 della legge 6 agosto 1990 n.223); chiarisce che nei due atti vi è un errore non rilevante ai fini della legittimità (è stata indicata la Teleorvieto Uno s.a.s. di M. Pelliccia & C. al posto della Teleorvieto Uno s.a.s. di Pifferi Ioris & C.), perché il Ministero ha ritenuto ostativa al rilascio della concessione la circostanza che il soggetto originariamente titolare (il sig. Pifferi) non è lo stesso di quello che attualmente esercita l’emittente (una società); respinge i due ricorsi alla luce di un orientamento giurisprudenziale (ormai consolidato) secondo il quale il rilascio della concessione ai sensi del decreto n.323/1993 presuppone la qualità di soggetto autorizzato, e il sistema normativo (L. 223/1990; decreto legge 407/1992; decreto legge 323/1993) non consente che un soggetto originariamente non autorizzato acquisisca tale qualità rendendosi cessionario di un’emittente da parte di un soggetto che la esercisce in regime di autorizzazione provvisoria.

2.- Appella la ricorrente, la quale espone le vicende che hanno interessato il signor Pifferi Ioris in qualità di titolare dell’emittente Radio Telediffusione Umbre Aquesio, entrato in data 27.11.1993 a far parte della società Teleorvieto Uno s.a.s. in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante. Questa società , a seguito di tale mutamento, ha assunto la denominazione di Teleorvieto Uno s.a.s. di Pifferi Ioris & C.. Sulla base di questa premessa, l’appellante critica la sentenza impugnata, perché sarebbe stata travisata l’erronea interpretazione data dal Ministero delle Comunicazioni, che ha fatto riferimento alla Teleorvieto Uno s.a.s. di M. Pelliccia & C. e non, come avrebbe dovuto, alla Teleorvieto Uno s.a.s. di Pifferi Ioris & C. (il Ministero avrebbe dovuto motivare i dinieghi sulla base della asserita diversità tra soggetto autorizzato e soggetto richiedente). In ogni caso, vi sarebbe identità sostanziale dei soggetti, in quanto il signor Pifferi (che al momento della domanda ha assunto una nuova veste imprenditoriale) risultava essere amministratore e socio proprietario della nuova s.a.s.. Non vi sarebbe stata, quindi, alcuna cessione di azienda, ma una modifica del proprio assetto imprenditoriale (consigliata da un funzionario ministeriale), per cui l’orientamento giurisprudenziale, invocato dal primo giudice, non si attaglierebbe alla fattispecie.

3.- Si è costituita l’Amministrazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

4.- All’udienza dell’8 aprile 2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5.- L’appello è infondato.

Ed invero, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mancata identità tra il soggetto originariamente titolare dell’autorizzazione provvisoria (nella specie il sig. Pifferi) e il soggetto titolare dell’emittente (Teleorvieto Uno s.a.s. di Pifferi Joris & C.), non consente il rilascio della concessione ai sensi del decreto legge n.323/1993, giacché il sistema normativo (legge n.223/90; decreto legge n.407/92; decreto legge n.323/90) preclude che un soggetto originariamente non autorizzato possa acquisire tale qualità in virtù della cessione di un’emittente da parte del soggetto che l’esercisce in regime di autorizzazione provvisoria (fra le tante, C.S., sez.VI, 29.4.1998 n.566).

A nulla vale opporre da parte dell’appellante l’errore in cui è incorso il Ministero, che ha fatto riferimento alla Teleorvieto Uno s.a.s. di M. Pelliccia & C. piuttosto che alla denominazione esatta della società richiedente Teleorvieto Uno s.a.s. di Pifferi Joris &C., dal momento che – anche se volesse accedersi alla tesi del travisamento dei fatti – rimane la circostanza che, come sostenuto dal primo giudice, il quadro normativo in vigore non consente il rilascio della concessione a soggetto diverso da quello originariamente autorizzato in via provvisoria. Che, nella specie, vi sia stato mutamento di soggetto, non può essere posto in dubbio, dal momento che a un soggetto persona fisica si è sostituito un soggetto persona giuridica, e, sotto questo profilo, è irrilevante che il titolare dell’emittente (sig. Pifferi) sia lo stesso, avendo (per motivi personali) mutato veste imprenditoriale, divenendo amministratore e socio proprietario della nuova società.

La modifica non è – come sostiene l’appellante – meramente nominalistica, ma è sostanziale, giacché è risultato che il soggetto che ha richiesto la concessione (Teleorvieto Uno s.a.s. di Pifferi Joris & C.) non è lo stesso che eserciva l’emittente in regime di autorizzazione provvisoria (sig. Pifferi).

L’appello va, pertanto, respinto.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, l’8 aprile 2003, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA    Presidente

Alessandro PAJNO    Consigliere

Luigi MARUOTTI     Consigliere

Carmine VOLPE     Consigliere

Giuseppe ROMEO    Consigliere Est.