10 luglio 1991 Sentenza della Pretura Circondariale di Torino

10 LUGLIO 1991

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI TORINO

In esito all’odierno dibattimento è risultato provato l’oggettivo comportamento dei prevenuti i quali nel loro esercizio commerciale hanno detenuto 863 compact disc per il noleggio alla clientela; inequivoca la deposizione del teste Buonemani Antonio brig. g.d.f. ed inequivoche altresì le dichiarazioni degli imputati stessi che hanno ammesso i fatti.

Il fatto in sé è dunque pacifico: deve essere esaminata invece la questione squisitamente giuridica se tale comportamento integra o meno gli estremi della norma incriminatrice di cui al capo d’imputazione.

Sulla questione vi è in atti un’ordinanza del Tribunale della libertà di Torino il quale su ricorso del prevenuto avverso la convalida del sequestro dei compact disc di cui sopra, provvedeva al dissequestro assumendo che il fatto addebitato ai prevenuti non costituiva reato: argomentava il tribunale che, non essendo nel testo dell’art. 171 della legge sul diritto d’autore previsto il noleggio né, argomentando dall’art. 61 stessa legge, potendosi ricomprendere il noleggio nel concetto di porre in commercio, doveva concludersi che tale condotta non era ricompresa nella norma incriminatrice.

Al contrario p.m. e parte civile sostenevano che nel concetto di porre in commercio va ricompreso altresì il noleggio, poiché l’espressione porre in commercio è espressione assai ampia, quasi di chiusura, atta a ricomprendere ogni sfruttamento di carattere economico di un’opera in violazione del diritto d’autore.

Il reato di cui all’art. 171 l. cit., composto di varie condotte criminose, attribuisce tutela penale alle violazioni dei diritti di cui sono titolari gli autori delle opere dell’ingegno: diritti questi previsti, definiti, regolati e tutelati dalla l. 22 aprile 1941 n. 633: la tutela del diritto d’autore è in primo luogo civilistica ed è rafforzata dalla tutela penale dell’art. 171 che, come si è detto, prevede varie ipotesi criminose di violazione di tali diritti: nel tempo, in adeguamento anche allo sviluppo delle tecniche di riproduzione sconosciute al legislatore del 1941, sono state emanate le leggi 406/81 e 400/85 che sanzionano penalmente l’abusiva riproduzione di prodotti fonografici e cinematografici, fatti che comunque avrebbero trovato sanzione nella lett. e) dell’art. 171 l. cit., lettera abrogata dalla l. 406/81; sono queste le leggi che sanzionano la cosiddetta pirateria musicale e cinematografica e che non trovano ovviamente applicazione nel nostro caso in cui si fa riferimento a compact disc regolarmente riprodotti e recanti il previsto timbro a secco della Siae.

Ciò premesso e passando ad esaminare il concetto di «porre in commercio», va riconosciuta l’esattezza della tesi sostenuta dal p.m.; porre in commercio infatti è un concetto amplissimo che comprende in sé senza alcun dubbio anche il concetto di noleggiare; lo si deduce chiaramente dall’art. 17 della legge sul diritto d’autore il quale definisce il diritto riconosciuto all’autore di «mettere in commercio» la propria opera definendolo come diritto di porre in circolazione l’opera a scopo di lucro; è dunque un concetto amplissimo che ricomprende ogni attività di sfruttamento dell’opera compiuta a scopo di lucro e quindi commercialmente.

L’argomento del tribunale della libertà tratto dall’art. 61 della stessa legge, che distingue tra noleggiare e porre in commercio, dal che si dedurrebbe che il legislatore non ha voluto ricomprendere il noleggio nel concetto più volte riferito nella legge di porre in commercio, non pare convincente; l’art. 61 infatti nel parlare dei diritti riconosciuti all’autore «di opere registrate su apparecchi meccanici» distingue tra noleggiare e «porre in commercio» e lo fa a ragion veduta: riconosce cioè civilisticamente all’autore di poter sfruttare la propria opera con contratto di cessione dei suoi diritti, contratto in cui può essere previsto il noleggio e non la vendita o viceversa; solo così interpretando si pongono in armonia le varie norme della legge sul diritto d’autore che abbiamo fin qui esaminato.

E’ pacifico dunque per questo giudicante che il noleggio è ricompreso nella definizione prevista dall’art. 171 l. cit.: ulteriore argomento lo si ricava dalle leggi sulla pirateria, di cui sopra si è fatto cenno, nelle cui norme incriminatrici non si parla di noleggio bensì solo di porre in commercio, concetto che evidentemente nella sua ampiezza ricomprende anche il primo: infatti, se chi vende dischi o videocassette abusivamente riprodotte risponde dei reati previsti da queste leggi (art. 1 leggi 406/81 e 400/85), nessuno si sognerebbe di affermare che il noleggio delle stesse opere abusivamente riprodotte non costituisce reato poiché non specificamente previsto dalle norme incriminatrici.

Ciò nonostante ritiene questo pretore che il comportamento degli imputati non integra gli estremi del reato loro contestato. L’art. 171 infatti prevede un presupposto per l’effettiva punibilità di tutti quei comportamenti tra i quali figura il porre in commercio di cui si è parlato fino adesso: recita l’art. 171: «E’ punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma…pone altrimenti in commercio un’opera altrui…»; il presupposto è dunque che chi agisce lo faccia senza averne diritto; è ovvio che l’esistenza o meno di questo diritto nel caso concreto va valutata esclusivamente alla stregua della legge sul diritto d’autore e non già di altre leggi (è per esempio del tutto indifferente ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 171 che il commerciante non abbia la licenza di vendita, comportamento questo sanzionato dall’art. 665 c.p.).

E’ necessario dunque chiedersi se gli imputati secondo la legge sul diritto d’autore avevano o meno il diritto di porre in commercio i compact disc in oggetto: la risposta è e non può che essere affermativa; non vi è infatti alcuna norma di legge, in particolare della legge in oggetto, che escluda il diritto al noleggio per l’opera di cui si abbia nel commercio legittimamente la disponibilità: ricordiamo infatti che tutti i compact disc in oggetto sono riprodotti regolarmente e riportano il timbro a secco della Siae, cosa che dimostra la provenienza legittima del prodotto e l’avvenuto pagamento dei diritti d’autore. Si aggiunga che la parte civile non ha prodotto nessun contratto specifico riguardante le opere riprodotte nei compact disc in oggetto, che limitino i diritti del riproduttore nel porre in commercio le opere; nessun contratto, cioè, nel quale si dica che la società di riproduzione e distribuzione avesse solo il diritto di vendere le riproduzioni delle opere e non già di locarle.

La circostanza emersa al dibattimento della presenza su alcuni dei compact disc in questione, si noti solo su alcuni di essi, della dizione in lingua inglese o tedesca «vietato il noleggio», non ha alcun rilievo giuridico potendosi ragionevolmente supporre che si tratti di una dizione destinata a quei mercati stranieri; quand’anche la scritta fosse stata in italiano sarebbe comunque assai dubbio se una simile indicazione avrebbe l’efficacia di limitare l’azione del commerciante.

Non resta pertanto che affermare che nel comportamento dei prevenuti non sono ravvisabili gli estremi del reato in contestazione: gli stessi debbono, pertanto, essere assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.