10 MAGGIO 2003 DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO – UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice Dr. Alberto Viti
Visti gli atti del procedimento penale a carico di
XX nato a …… OMISSIS….
YY nato a …… OMISSIS….
ZZ nato a ……. OMISSIS…
in atti generalizzato;
per il reato di cui all’art. 30, co. 1, l. 223/90, 528 c.p.,
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 13.11.2002;
letta l’opposizione di HH;
sentite le parti all’udienza camerale ex art. 409 c.p.p. in data 6.6.2003
ritenuto che debba accogliersi la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data, in quanto:
– preliminarmente, osserva questo GIP che la questione relativa all’ammissibilità all’opposizione proposta, sollevata dalla difesa degli indagati nel contesto della memoria depositata nell’imminenza dell’udienza camerale, non deve essere affrontata essendo assorbita dall’accoglimento, nel merito della richiesta di archiviazione, ed essendo comunque quella prevista dall’art. 409 c.p.p. procedura ufficiosa, che deve essere istaurata su sollecitazione della parte offesa ma ben può essere azionata dal Giudice, che ne ravvisi i presupposti, indipendentemente dalla proposizione di opposizioni alla richiesta di archiviazione, e della stessa esistenza, in astratto, di una persona offesa del reato.
Quanto alle ipotesi di reato, ipotizzate dal denunciante, si deve rilevare:
– che la norma direttamente applicabile alla fattispecie (art. 30 l. 223/90, c.d. legge “Mammì”) alle trasmissioni televisive con carattere di oscenità, è tipicamente disposizione “aperta”, nel senso che l’individuazione del concetto di spettacolo o rappresentazione oscena è, programmaticamente, rimessa all’apprezzamento di colui che è chiamato ad applicare la norma in un momento storico determinato. Occorre pertanto riportarsi all’elaborazione giurisprudenziale in materia per individuare le linee direttrici di tale apprezzamento evolutivo.
Fondamentale in materia è la sentenza della suprema Corte del 17.5.95, Sez. Un., n. 5606, (relativa all’art. 528 c.p., ma applicabile anche alle diffusioni televisive) che ha precisato come “il commercio dell’osceno, se realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela, idonee a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore, non integra l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 528 c.p. Piu’ specificamente, la Corte ha precisato che l’osceno, in sé per sé, è irrilevante per la legge penale, e ciò che distingue il lecito dall’illecito è la sola possibilità di una sua diffusa percepibilità, configurandosi la “pubblicità” intesa come idoneità dell’osceno ad essere percepito da un numero indeterminato di persone, prima ancora che come elemento costitutivo della fattispecie penale, quale presupposto della stessa tutela del pudore”.
Nel caso delle diffusioni televisive si tratta di adattare il principio alla particolare natura del mezzo utilizzato, tenendo conto tuttavia che il legislatore ha esplicitato, nell’ambito della stessa legge 223/90, e di altre norme applicabili alle trasmissioni televisive, alcune modalità di diffusione di spettacoli a contenuto erotico che, in effetti costituiscono “particolari modalità di riservatezza e di cautela”.
La prima norma applicabile è l’art. 15, co. 13, l. 223/90 cit.: “I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 07.00”.
La seconda è l’art. 3, co.4, l. 203/95: “La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori è ammessa, fermo restando quanto disposto dall’art. 15 co. 10, 11 e 12 e dall’art. 30 della legge 6.8.90 n. 223, solo nella fascia oraria fra le ore 23.00 e le ore 07.00.
Dal raffronto fra le due disposizioni, si ricava che, nell’ambito di diffusione di immagini a contenuto osceno, esistono tre fasce di programmi:
– quella dei programmi aventi ad oggetto la trasmissione di opere cinematografiche vietate alla visione dei minori di quattordici anni, ammessa nella fascia oraria 22.30 – 07.00;
– quella dei programmi aventi ad oggetto la trasmissione di opere cinematografiche (o analoghi prodotti per la televisione) vietati alla visione dei minori di anni diciotto (stante il generico riferimento alla “sensibilità dei minori), ammessa nella fascia oraria 23.00 – 07.00;
– quella dei programmi aventi ad oggetto opere cinematografiche la cui distribuzione nelle sale cinematografiche non sia consentita.
Tali disposizioni possono applicarsi anche a trasmissioni diverse dalla messa in onda di opere cinematografiche o produzione per la televisione, ma il cui contenuto sia comunque assimilabile a tali opere, allorché il contenuto consista nella rappresentazione di immagini di natura sessuale.
Venendo alle trasmissioni oggetto della denuncia di HH si tratta comunque di programmi che rientrano rientrare nell’una o nell’altra delle due categorie sopra menzionate, la cui messa in onda è da considerare lecita, se avvenuta nel rispetto delle fasce di orario indicate dai citati artt. 15 l. 223/90 e 3, co. 4 l. 203/95. Poiché tale rispetto vi è comunque stato, la richiesta di archiviazione del p.m. deve essere accolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 408 e segg. cpp
Respinge l’opposizione proposta e accoglie la richiesta di archiviazione del P.M.
Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Torino, lì 10.05.2003