10 settembre 1999 Sentenza n. 9612/99 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III civile

10 SETTEMBRE 1999

SENTENZA N. 9612/99 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE

sul ricorso proposto da:

PALERMO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato ETTORE RANDAZZO, difeso dagli avvocati GIULIANO CORRADO V, GIOVANNI RANDAZZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE delle FORESTE di SIRACUSA in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/97 del Pretore di SIRACUSA, emessa l’1/10/1997 depositata il 25/10/97; rg. 831/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;

udito l’Avvocato GIOVANNI RANDAZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso l’accoglimento del 1° motivo, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 213 del 1997 il pretore di Siracusa ha dichiarato inammissibile l’opposizione di Antonino Palermo avverso il provvedimento col quale, in data 27.5.1995, l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa lo aveva invitato al pagamento in misura ridotta di L. 15.810.000 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione amministrativa di cui agli artt. 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, per aver estirpato novantatré alberi di ulivo senza la prescritta autorizzazione, secondo quanto accertato con verbale di contestazione del 24.5.1994.

Ha ritenuto il pretore che il provvedimento, col quale veniva rappresentato al trasgressore che, in difetto del pagamento in misura ridotta nel termine di trenta giorni, si sarebbe dato corso alla procedura prevista dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, non era ricorribile innanzi al pretore in quanto non costituiva un’ordinanza ingiunzione e non era comunque lesivo di alcun interesse del trasgressore.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Antonino Palermo sulla base di sette motivi, cui resiste con controricorso l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dopo aver premesso che per la violazione contestatagli è stata successivamente emessa altra ordinanza ingiunzione, il ricorrente – deducendo col sesto motivo di ricorso, il cui esame è logicamente preliminare, violazione dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 – si duole che il pretore abbia escluso che l’invito al pagamento in misura ridotta costituisse proprio l’ordinanza ingiunzione prevista dalla norma citata, come avrebbe invece dovuto ritenere in relazione alla fase procedimentale nella quale l’atto era stato emesso: a seguito, cioè, dell’esame degli scritti difensivi e dell’audizione dell’interessato.

Afferma in particolare che, non potendo essere emessi atti non previsti dalle norme sul procedimento amministrativo, l’atto emesso in una certa fase deve comunque essere interpretato secondo la causa tipica del potere esercitato.

1.1. La censura è infondata, essendo privo dì pregio l’assunto che l’atto diverso da quello che l’amministrazione avrebbe dovuto emettere in relazione alla fase in cui si trova il procedimento, quand’anche di contenuto affatto difforme da quello tipico, debba comunque intendersi come se avesse il contenuto di cui è privo.

E’ vero, invece, che l’atto diverso da quello tipico è inidoneo alla produzione degli effetti che la legge ricollega all’atto non emesso.

Nella specie l’autorità amministrativa competente, dopo aver esaminato gli scritti difensivi dell’interessato e dopo averlo anche personalmente sentito, con provvedimento del 27.5.1995 ha superfluamente (ed illegittimamente, volta che il termine per il pagamento in misura ridotta era ormai scaduto col decorso del periodo di sessanta giorni dalla contestazione immediata del 24.5.1994, a mente dell’art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981) ritenuto di invitarlo al pagamento in misura ridotta, anziché emettere l’ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione, costituenti i soli atti tipici contemplati dall’art. 18, secondo comma, della legge n. 689 del 1981.

Con lo stesso atto l’amministrazione ha anche ritenuto, del pari superfluamente ed al di fuori di ogni previsione normativa, di rigettare gli argomenti esposti nello scritto difensivo dell’interessato, peraltro chiarendo che, in difetto di pagamento in misura ridotta, sarebbe stata “attivata la procedura prevista ai sensi degli artt. 17 e 18 della predetta L. 689/81”.

Al di là delle imprecisioni terminologiche, è assolutamente evidente che l’atto in questione non integra un’ordinanza ingiunzione, la cui emissione (poi effettivamente intervenuta) è stata invece fatta salva in difetto del pagamento in misura ridotta; e che non ha leso alcun interesse dell’interessato, al quale ha anzi conferito una facoltà (pagamento in misura ridotta) che egli aveva ormai già perduto al momento dell’emissione dell’atto stesso.

Avverso tale provvedimento l’interessato non avrebbe, dunque, potuto proporre opposizione innanzi al pretore ai sensi dell’art. 22, primo comma, della legge citata.

2. Con il settimo motivo il ricorrente, soccombente innanzi al pretore, si duole della compensazione delle spese processuali.

2.1. La censura è priva di qualsiasi pregio in quanto è inibita al giudice la condanna della parte totalmente vittoriosa alla rifusione delle spese in favore di quella soccombente.

3. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, i quali tutti muovono dall’escluso presupposto che l’atto avverso il quale era stata proposta opposizione fosse un’ordinanza ingiunzione.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e compensa le spese.